La Cassazione ha scritto che l equiparazione circa il beneficio dei 10 anni esiste ed e' possibile. Affinche' si possa definire materialmente servono i fondi. E questo deve avvenire con apposita legge di bilancio. E questo non e' giusto. In pratica non esisterebbe un " ostativo" ma solo i soldi.domenico69 ha scritto: sab apr 11, 2026 8:57 pmLa sentenza in questione, ahi noi, invece è della Sezione Lavoro.Calen76 ha scritto: sab apr 11, 2026 7:35 pm Beh, non è proprio così… la prima sentenza negativa sui 10 anni ha trattato la problematica in maniera incidentale (e nemmeno richiesta) e, tra l’altro, non è della sezione lavoro. Se la sezione Lavoro affronta direttamente il problema, come fatto con la questione imprescrittibilità dello status con la sentenza 17440/22, allora le successive difficilmente si possono discostare, positive o negative che siano. Sulla imprescrittibilità dello status non c’è alcuna sentenza delle sezioni unite e pure è ormai pacifico, quindi non è vero che ci vuole necessariamente almeno una sentenza delle sezioni unite. Ovviamente una sentenza contraria della sezione lavoro potrebbe portare a un contrasto giurisprudenziale che potrebbe arrivare alle sezioni unite ma non è automatico anche perché la materia è di competenza della sezione lavoro che quindi potrebbe emanare principi normofilattici da cui la stessa sezione è improbabile che si discosti dopo. Detto ciò la sentenza della cassazione sui 10 anni ricalca le ultime sentenze di merito emanate dalle corti d’appello ed è improbabile che vengano ribaltate… ma sperare non costa nulla…
Come se non bastasse, ha anche affermato un principio già dettato dalla stessa Sezione, e se la memoria non m'inganna, anche dalle Sezioni Unite, ovvero che ancora non c'è totale equiparazione.
Principio che questa volta è stato applicato, per la prima volta, anche ai 10 anni.
Precisato quanto sopra, come giustamente hai detto sperare non costa nulla, se proprio vi fa stare bene/meglio, anche se io preferisco invece studiare.
vittime del dovere 10 anni figurtivi
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Di seguito l'intervento di @NavySeals (a pag. 7) che ha trascritto la parte sui 10 anni dell'ordinanza, nella quale ti evidenzio (neretto-corsivo-sottolineato) quanto dico:Bimbo ha scritto: sab apr 11, 2026 9:21 pm La Cassazione ha scritto che l equiparazione circa il beneficio dei 10 anni esiste ed e' possibile. Affinche' si possa definire materialmente servono i fondi. E questo deve avvenire con apposita legge di bilancio. E questo non e' giusto. In pratica non esisterebbe un " ostativo" ma solo i soldi.
Quindi ancora nessuna equiparazione sui 10 anni, come invece sostieni.NavySeals ha scritto: mar mar 24, 2026 2:46 pm Ecco il testo della parte di sentenza che si occupa del problema:
“Dispone l’art.1, comma 562, della legge n.266/2005 che: “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
S’intende che la norma non pone, in via generale, in capo alla vittima del dovere un diritto soggettivo alle prestazioni assistenziali in tutto identico a quello riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata. L’equiparazione è, infatti, disposta in chiave programmatica e solo nei limiti di stanziamenti di bilancio non superiori a 10 milioni di euro annui nonché, ai sensi del successivo comma 565, secondo le modalità e i termini
previsti dal d.P.R. n.243/2006 (v. relativo art.4).
Emerge il divario tra la norma di equiparazione programmatica e finanziariamente condizionata del comma 562 e il diritto pieno all’equiparazione senza limiti finanziari e derivante direttamente dalla norma, come previsto ad esempio dagli artt.1073 del d.P.R. n.90/2010 e 34, comma 1, del d.l. n.159/2007, conv. in legge n.222/2007, i quali sanciscono l’estensione alle vittime del dovere delle provvidenze di cui all’art.5, commi 1, 2, 5 della
legge n.206/2004 (in particolare art.5, commi 1, 2, 5 ad opera dell’art.1073 del d.P.R. n.90/2010, art.5, commi 1 e 5 ad opera dell’art.34, comma 1, del d.l. n.159/2007) previste per le vittime della criminalità organizzata.
Diversamente dall’art.5 della legge n.206/2004, le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 rientrano nella norma programmatica del comma 562 e soggiacciono ai relativi limiti finanziari nonché ai termini di erogazione fissati dall’art.4, comma 1, del d.P.R. n.243/2006. Ebbene, tale norma stabilisce che la corresponsione delle provvidenze originariamente previste in favore delle vittime della criminalità è soggetta a un ordine e,
entro tale ordine, le provvidenze della legge n.206/2004 sono poste al terzo posto. Ulteriormente, entro tale terzo posto, vengono riconosciute nei limiti finanziari di 10 milioni di euro annui non le provvidenze degli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, ma le seguenti: 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità (art.6, comma 1); 2) riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica (art.6, comma 2); 3) esenzione
dall'imposta di bollo (art.8 ).
Tutte le altre provvidenze ex legge n.206/2004, comprese quelle menzionate dal Ministero (i 10 anni) sono soggette al comma 2 dell’art.4 del d.P.R. n.243/2006 e vengono riconosciute alle vittime del dovere “subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa”.
L’assistito non ha allegato né riconosciuto che tale ulteriore autorizzazione di spesa, rispetto all’importo di 10 milioni di euro annui ex comma 563, si sia mai avuta. In difetto, la Corte non avrebbe potuto riconoscere le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, dovendo la sentenza essere cassata sul punto.”
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Ragazzi, facciamola breve: ci sono benefici SOLO per le VT, poi vi è stata un'apertura alle VD. La legge prevede che vi possa essere apertura all' equiparazione, man mano da decidersi, anche in base ai fondi disponibili.
Ora, qui parliamo dei 10 anni, ma non dimentichiamo che le VT hanno l'aumento della base pensionabile di 7.5%, vanno in pensione con l'ultimo stipendio, hanno i vitalizi moglie e figli se IC almeno 50%, i 10 anni li hanno anche la moglie e figli, indipendentemente dalla percentuale...ecc ecc.
Ora, è bello sognare, ma siamo onesti: quante VT ci sono e quante VD e equiparati? Non potranno mai dare i 10 anni (a parte l'esborso, quante VD ancora in servizio si ritroverebbero in pensione dall'oggi al domani?). Poi, da bravi italiani, chiederemo anche tutto il resto che dicevo sopra...immaginate 10 anni a moglie e figli? Dai su, siamo onesti...con l'Italia che è già in bancarotta.
In modo più "economico", lo abbiamo già visto con l'art. 54, che era inequivocabile che spettasse da una legge chiarissima: per non far sbancare l'Inps, hanno inventato un'aliquota inesistente e ridotta. Figuriamoci in questo caso, che da legge non è previsto nulla, se non un'ipotetica e futura equiparazione, fondi permettendo.
Ora, qui parliamo dei 10 anni, ma non dimentichiamo che le VT hanno l'aumento della base pensionabile di 7.5%, vanno in pensione con l'ultimo stipendio, hanno i vitalizi moglie e figli se IC almeno 50%, i 10 anni li hanno anche la moglie e figli, indipendentemente dalla percentuale...ecc ecc.
Ora, è bello sognare, ma siamo onesti: quante VT ci sono e quante VD e equiparati? Non potranno mai dare i 10 anni (a parte l'esborso, quante VD ancora in servizio si ritroverebbero in pensione dall'oggi al domani?). Poi, da bravi italiani, chiederemo anche tutto il resto che dicevo sopra...immaginate 10 anni a moglie e figli? Dai su, siamo onesti...con l'Italia che è già in bancarotta.
In modo più "economico", lo abbiamo già visto con l'art. 54, che era inequivocabile che spettasse da una legge chiarissima: per non far sbancare l'Inps, hanno inventato un'aliquota inesistente e ridotta. Figuriamoci in questo caso, che da legge non è previsto nulla, se non un'ipotetica e futura equiparazione, fondi permettendo.
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Bravissimo!NavySeals ha scritto: dom apr 12, 2026 9:24 am Ragazzi, facciamola breve: ci sono benefici SOLO per le VT, poi vi è stata un'apertura alle VD. La legge prevede che vi possa essere apertura all' equiparazione, man mano da decidersi, anche in base ai fondi disponibili.
Ora, qui parliamo dei 10 anni, ma non dimentichiamo che le VT hanno l'aumento della base pensionabile di 7.5%, vanno in pensione con l'ultimo stipendio, hanno i vitalizi moglie e figli se IC almeno 50%, i 10 anni li hanno anche la moglie e figli, indipendentemente dalla percentuale...ecc ecc.
Ora, è bello sognare, ma siamo onesti: quante VT ci sono e quante VD e equiparati? Non potranno mai dare i 10 anni (a parte l'esborso, quante VD ancora in servizio si ritroverebbero in pensione dall'oggi al domani?). Poi, da bravi italiani, chiederemo anche tutto il resto che dicevo sopra...immaginate 10 anni a moglie e figli? Dai su, siamo onesti...con l'Italia che è già in bancarotta.
In modo più "economico", lo abbiamo già visto con l'art. 54, che era inequivocabile che spettasse da una legge chiarissima: per non far sbancare l'Inps, hanno inventato un'aliquota inesistente e ridotta. Figuriamoci in questo caso, che da legge non è previsto nulla, se non un'ipotetica e futura equiparazione, fondi permettendo.
Purtroppo però c'è il detto: "Non c'è più sordo di chi non vuole sentire"...
...il guaio sono certi sordi "a convenienza" che portano a presentare ricorsi, a persone ignare della normativa, con conseguenze catastrofiche.
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Le Sezioni Unite vengono chiamate quando ci sono sentenze discordanti. Ho citato le Sezioni Unite per questa materia dei dieci anni, proprio come nel caso dell’assegno elevato a 500 euro, che è stato rimesso alle Sezioni Unite , per questo ho detto che probabilmente passerà anche alle Sezioni Unite, tuttavia, se le sezioni semplici sono tutte orientate nello stesso senso, la questione non viene rimessa alle Sezioni Unite.Calen76 ha scritto: sab apr 11, 2026 7:35 pmBeh, non è proprio così… la prima sentenza negativa sui 10 anni ha trattato la problematica in maniera incidentale (e nemmeno richiesta) e, tra l’altro, non è della sezione lavoro. Se la sezione Lavoro affronta direttamente il problema, come fatto con la questione imprescrittibilità dello status con la sentenza 17440/22, allora le successive difficilmente si possono discostare, positive o negative che siano. Sulla imprescrittibilità dello status non c’è alcuna sentenza delle sezioni unite e pure è ormai pacifico, quindi non è vero che ci vuole necessariamente almeno una sentenza delle sezioni unite. Ovviamente una sentenza contraria della sezione lavoro potrebbe portare a un contrasto giurisprudenziale che potrebbe arrivare alle sezioni unite ma non è automatico anche perché la materia è di competenza della sezione lavoro che quindi potrebbe emanare principi normofilattici da cui la stessa sezione è improbabile che si discosti dopo. Detto ciò la sentenza della cassazione sui 10 anni ricalca le ultime sentenze di merito emanate dalle corti d’appello ed è improbabile che vengano ribaltate… ma sperare non costa nulla…luigino2010 ha scritto: sab apr 11, 2026 1:35 pm Con una sola pronuncia eventualmente favorevole della Cassazione non ci fai nulla. Perché l’orientamento sia considerato consolidato, devono esserci più decisioni favorevoli sulla stessa materia, di cui almeno una delle Sezioni Unite. Se ce ne fosse solo una, il Ministero rigetterebbe comunque la domanda amministrativa.
Non c’entra nulla che le corti di merito siano favorevoli, la Cassazione può tranquillamente annullare tali decisioni. Certo, sperare non costa nulla, ma essere realistici forse è meglio.
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Quel " subordinato" e' fondamentale. Non dice che non e' riconosciuto ma " subordinato'.domenico69 ha scritto: sab apr 11, 2026 9:46 pmDi seguito l'intervento di @NavySeals (a pag. 7) che ha trascritto la parte sui 10 anni dell'ordinanza, nella quale ti evidenzio (neretto-corsivo-sottolineato) quanto dico:Bimbo ha scritto: sab apr 11, 2026 9:21 pm La Cassazione ha scritto che l equiparazione circa il beneficio dei 10 anni esiste ed e' possibile. Affinche' si possa definire materialmente servono i fondi. E questo deve avvenire con apposita legge di bilancio. E questo non e' giusto. In pratica non esisterebbe un " ostativo" ma solo i soldi.
Quindi ancora nessuna equiparazione sui 10 anni, come invece sostieni.NavySeals ha scritto: mar mar 24, 2026 2:46 pm Ecco il testo della parte di sentenza che si occupa del problema:
“Dispone l’art.1, comma 562, della legge n.266/2005 che: “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
S’intende che la norma non pone, in via generale, in capo alla vittima del dovere un diritto soggettivo alle prestazioni assistenziali in tutto identico a quello riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata. L’equiparazione è, infatti, disposta in chiave programmatica e solo nei limiti di stanziamenti di bilancio non superiori a 10 milioni di euro annui nonché, ai sensi del successivo comma 565, secondo le modalità e i termini
previsti dal d.P.R. n.243/2006 (v. relativo art.4).
Emerge il divario tra la norma di equiparazione programmatica e finanziariamente condizionata del comma 562 e il diritto pieno all’equiparazione senza limiti finanziari e derivante direttamente dalla norma, come previsto ad esempio dagli artt.1073 del d.P.R. n.90/2010 e 34, comma 1, del d.l. n.159/2007, conv. in legge n.222/2007, i quali sanciscono l’estensione alle vittime del dovere delle provvidenze di cui all’art.5, commi 1, 2, 5 della
legge n.206/2004 (in particolare art.5, commi 1, 2, 5 ad opera dell’art.1073 del d.P.R. n.90/2010, art.5, commi 1 e 5 ad opera dell’art.34, comma 1, del d.l. n.159/2007) previste per le vittime della criminalità organizzata.
Diversamente dall’art.5 della legge n.206/2004, le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 rientrano nella norma programmatica del comma 562 e soggiacciono ai relativi limiti finanziari nonché ai termini di erogazione fissati dall’art.4, comma 1, del d.P.R. n.243/2006. Ebbene, tale norma stabilisce che la corresponsione delle provvidenze originariamente previste in favore delle vittime della criminalità è soggetta a un ordine e,
entro tale ordine, le provvidenze della legge n.206/2004 sono poste al terzo posto. Ulteriormente, entro tale terzo posto, vengono riconosciute nei limiti finanziari di 10 milioni di euro annui non le provvidenze degli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, ma le seguenti: 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità (art.6, comma 1); 2) riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica (art.6, comma 2); 3) esenzione
dall'imposta di bollo (art.8 ).
Tutte le altre provvidenze ex legge n.206/2004, comprese quelle menzionate dal Ministero (i 10 anni) sono soggette al comma 2 dell’art.4 del d.P.R. n.243/2006 e vengono riconosciute alle vittime del dovere “subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa”.
L’assistito non ha allegato né riconosciuto che tale ulteriore autorizzazione di spesa, rispetto all’importo di 10 milioni di euro annui ex comma 563, si sia mai avuta. In difetto, la Corte non avrebbe potuto riconoscere le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, dovendo la sentenza essere cassata sul punto.”
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
La parte da me citata è la precedente (neretto-corsivo-sottolineato), mentre quella a cui ti riferisci è altra (solo neretto-sottolineato).Bimbo ha scritto: dom apr 12, 2026 7:31 pmQuel " subordinato" e' fondamentale. Non dice che non e' riconosciuto ma " subordinato'.domenico69 ha scritto: sab apr 11, 2026 9:46 pm
Di seguito l'intervento di @NavySeals (a pag. 7) che ha trascritto la parte sui 10 anni dell'ordinanza, nella quale ti evidenzio (neretto-corsivo-sottolineato) quanto dico:
Quindi ancora nessuna equiparazione sui 10 anni, come invece sostieni.NavySeals ha scritto: mar mar 24, 2026 2:46 pm Ecco il testo della parte di sentenza che si occupa del problema:
“Dispone l’art.1, comma 562, della legge n.266/2005 che: “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
S’intende che la norma non pone, in via generale, in capo alla vittima del dovere un diritto soggettivo alle prestazioni assistenziali in tutto identico a quello riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata. L’equiparazione è, infatti, disposta in chiave programmatica e solo nei limiti di stanziamenti di bilancio non superiori a 10 milioni di euro annui nonché, ai sensi del successivo comma 565, secondo le modalità e i termini
previsti dal d.P.R. n.243/2006 (v. relativo art.4).
Emerge il divario tra la norma di equiparazione programmatica e finanziariamente condizionata del comma 562 e il diritto pieno all’equiparazione senza limiti finanziari e derivante direttamente dalla norma, come previsto ad esempio dagli artt.1073 del d.P.R. n.90/2010 e 34, comma 1, del d.l. n.159/2007, conv. in legge n.222/2007, i quali sanciscono l’estensione alle vittime del dovere delle provvidenze di cui all’art.5, commi 1, 2, 5 della
legge n.206/2004 (in particolare art.5, commi 1, 2, 5 ad opera dell’art.1073 del d.P.R. n.90/2010, art.5, commi 1 e 5 ad opera dell’art.34, comma 1, del d.l. n.159/2007) previste per le vittime della criminalità organizzata.
Diversamente dall’art.5 della legge n.206/2004, le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 rientrano nella norma programmatica del comma 562 e soggiacciono ai relativi limiti finanziari nonché ai termini di erogazione fissati dall’art.4, comma 1, del d.P.R. n.243/2006. Ebbene, tale norma stabilisce che la corresponsione delle provvidenze originariamente previste in favore delle vittime della criminalità è soggetta a un ordine e,
entro tale ordine, le provvidenze della legge n.206/2004 sono poste al terzo posto. Ulteriormente, entro tale terzo posto, vengono riconosciute nei limiti finanziari di 10 milioni di euro annui non le provvidenze degli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, ma le seguenti: 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità (art.6, comma 1); 2) riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica (art.6, comma 2); 3) esenzione
dall'imposta di bollo (art.8 ).
Tutte le altre provvidenze ex legge n.206/2004, comprese quelle menzionate dal Ministero (i 10 anni) sono soggette al comma 2 dell’art.4 del d.P.R. n.243/2006 e vengono riconosciute alle vittime del dovere “subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa”.
L’assistito non ha allegato né riconosciuto che tale ulteriore autorizzazione di spesa, rispetto all’importo di 10 milioni di euro annui ex comma 563, si sia mai avuta. In difetto, la Corte non avrebbe potuto riconoscere le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, dovendo la sentenza essere cassata sul punto.”
Adesso te la ho evidenziata in rosso!
Forse il significato è diverso?!
Riferendosi invece al "subordinato", che intendi in modo errato, di seguito il comma 2 citato dove si parla di tale subordinazione:
"Ai fini della progressiva estensione ..., si potra' far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa."
Che vuol dire?!
Semplicemente che se il legislatore ha intenzione di estendere ulteriori benefici, prima trova i fondi e poi procede e non che non può procedere perché non ha i fondi.
Ancora più semplicemente, volontà a procedere + fondi e non solo fondi, conseguentemente NON ancora riconosciuto.
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Quello che scrivono cozzano ai sensi dell art. 3 della nostra Costituzione perche' le provvidenze previdenziali non posdono essere subordinate ai limiti di bilancio. Non si parla si leggi normali ma assistenziali/ previdenziali. Per questo gia' le sentenze gemelle si es erano espresse in maniera positiva. Quindi non e' possibile avere questa discrasia. E per questo vinceremo il ricorso. Altrimenti non e' che tutte le Corti di Appello d' Italia sono dei ciuccioni che non hanno capito cio'. Ergo ti riconosco in punta di diritto il beneficio, poi il problema della mancanza dei fondi al giudice poco importa!domenico69 ha scritto: dom apr 12, 2026 8:16 pmLa parte da me citata è la precedente (neretto-corsivo-sottolineato), mentre quella a cui ti riferisci è altra (solo neretto-sottolineato).Bimbo ha scritto: dom apr 12, 2026 7:31 pmQuel " subordinato" e' fondamentale. Non dice che non e' riconosciuto ma " subordinato'.domenico69 ha scritto: sab apr 11, 2026 9:46 pm
Di seguito l'intervento di @NavySeals (a pag. 7) che ha trascritto la parte sui 10 anni dell'ordinanza, nella quale ti evidenzio (neretto-corsivo-sottolineato) quanto dico:
Quindi ancora nessuna equiparazione sui 10 anni, come invece sostieni.
Adesso te la ho evidenziata in rosso!
Forse il significato è diverso?!
Riferendosi invece al "subordinato", che intendi in modo errato, di seguito il comma 2 citato dove si parla di tale subordinazione:
"Ai fini della progressiva estensione ..., si potra' far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa."
Che vuol dire?!
Semplicemente che se il legislatore ha intenzione di estendere ulteriori benefici, prima trova i fondi e poi procede e non che non può procedere perché non ha i fondi.
Ancora più semplicemente, volontà a procedere + fondi e non solo fondi, conseguentemente NON ancora riconosciuto.
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Quello che hanno scritto non cozza affatto!Bimbo ha scritto: dom apr 12, 2026 8:42 pmQuello che scrivono cozzano ai sensi dell art. 3 della nostra Costituzione perche' le provvidenze previdenziali non posdono essere subordinate ai limiti di bilancio. Non si parla si leggi normali ma assistenziali/ previdenziali. Per questo gia' le sentenze gemelle si es erano espresse in maniera positiva. Quindi non e' possibile avere questa discrasia. E per questo vinceremo il ricorso. Altrimenti non e' che tutte le Corti di Appello d' Italia sono dei ciuccioni che non hanno capito cio'. Ergo ti riconosco in punta di diritto il beneficio, poi il problema della mancanza dei fondi al giudice poco importa!domenico69 ha scritto: dom apr 12, 2026 8:16 pm
La parte da me citata è la precedente (neretto-corsivo-sottolineato), mentre quella a cui ti riferisci è altra (solo neretto-sottolineato).
Adesso te la ho evidenziata in rosso!
Forse il significato è diverso?!
Riferendosi invece al "subordinato", che intendi in modo errato, di seguito il comma 2 citato dove si parla di tale subordinazione:
"Ai fini della progressiva estensione ..., si potra' far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa."
Che vuol dire?!
Semplicemente che se il legislatore ha intenzione di estendere ulteriori benefici, prima trova i fondi e poi procede e non che non può procedere perché non ha i fondi.
Ancora più semplicemente, volontà a procedere + fondi e non solo fondi, conseguentemente NON ancora riconosciuto.
Dicono chiaramente cosa prevede la normativa, ovvero "estensione programmatica" e non generalizzata + copertura finanziaria.
Ripeto, per avere il beneficio occorrono entrambe i requisiti, quindi NON è ancora stato esteso nulla, diversamente da quanto sostieni che il beneficio è già previsto ma che non viene concesso per mancanza di fondi.
Conosci la differenza tra Corti d'Appello e Cassazione, visto che dici che le prime non sono "ciccioni"?
Inoltre, oltre a citare l'art. 3 Cost., che forse interpreti a convenienza e non come previsto, conosci anche il resto visto che sostieni che non è prevista la subordinazione ai limiti di bilancio?
Forse è il caso di studiare un po', se davvero si vogliono ottenere dei risultati.
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Quello che io ritengo fondato non lo dico io ma decine di sentenze gia' passate in giudicate dalle Corti di Appello d' Italia che non possono cadere nel vuoto o trattate come ha fatto quella Cassazione. Cmq vedremo. Io sono convinto che quelle sentenze gia' definite devono essere riconosciute. Non puo' esistere che vi siano i fondi in bilancio e in automatico il riconoscimento dei benefici. In primis va riconosciuto il beneficio e poi il pagamento.domenico69 ha scritto: dom apr 12, 2026 9:53 pmQuello che hanno scritto non cozza affatto!Bimbo ha scritto: dom apr 12, 2026 8:42 pmQuello che scrivono cozzano ai sensi dell art. 3 della nostra Costituzione perche' le provvidenze previdenziali non posdono essere subordinate ai limiti di bilancio. Non si parla si leggi normali ma assistenziali/ previdenziali. Per questo gia' le sentenze gemelle si es erano espresse in maniera positiva. Quindi non e' possibile avere questa discrasia. E per questo vinceremo il ricorso. Altrimenti non e' che tutte le Corti di Appello d' Italia sono dei ciuccioni che non hanno capito cio'. Ergo ti riconosco in punta di diritto il beneficio, poi il problema della mancanza dei fondi al giudice poco importa!domenico69 ha scritto: dom apr 12, 2026 8:16 pm
La parte da me citata è la precedente (neretto-corsivo-sottolineato), mentre quella a cui ti riferisci è altra (solo neretto-sottolineato).
Adesso te la ho evidenziata in rosso!
Forse il significato è diverso?!
Riferendosi invece al "subordinato", che intendi in modo errato, di seguito il comma 2 citato dove si parla di tale subordinazione:
"Ai fini della progressiva estensione ..., si potra' far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa."
Che vuol dire?!
Semplicemente che se il legislatore ha intenzione di estendere ulteriori benefici, prima trova i fondi e poi procede e non che non può procedere perché non ha i fondi.
Ancora più semplicemente, volontà a procedere + fondi e non solo fondi, conseguentemente NON ancora riconosciuto.
Dicono chiaramente cosa prevede la normativa, ovvero "estensione programmatica" e non generalizzata + copertura finanziaria.
Ripeto, per avere il beneficio occorrono entrambe i requisiti, quindi NON è ancora stato esteso nulla, diversamente da quanto sostieni che il beneficio è già previsto ma che non viene concesso per mancanza di fondi.
Conosci la differenza tra Corti d'Appello e Cassazione, visto che dici che le prime non sono "ciccioni"?
Inoltre, oltre a citare l'art. 3 Cost., che forse interpreti a convenienza e non come previsto, conosci anche il resto visto che sostieni che non è prevista la subordinazione ai limiti di bilancio?
Forse è il caso di studiare un po', se davvero si vogliono ottenere dei risultati.
I commissari " ad acta" stanno per questo. Come hanno gia' fatto in alcuni casi e hanno pagato!
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Abbi pazienza ma qua mi sembra che ci siano poche idee ma molto confuse.Bimbo ha scritto: lun apr 13, 2026 10:17 am Quello che io ritengo fondato non lo dico io ma decine di sentenze gia' passate in giudicate dalle Corti di Appello d' Italia che non possono cadere nel vuoto o trattate come ha fatto quella Cassazione. Cmq vedremo. Io sono convinto che quelle sentenze gia' definite devono essere riconosciute. Non puo' esistere che vi siano i fondi in bilancio e in automatico il riconoscimento dei benefici. In primis va riconosciuto il beneficio e poi il pagamento.
I commissari " ad acta" stanno per questo. Come hanno gia' fatto in alcuni casi e hanno pagato!
Una cosa sono le sentenze passate in giudicato, che ora porti in ballo, e un'altra cosa il resto.
Sulle prime non si discute, nessuno le può più toccare!
Per il resto è tutto diverso, se davvero ci tieni a "prevedere" il risultato che ci sarà in Cassazione ti consiglio di studiare un po', altrimenti continua a tifare e niente più.
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Nessuna tifoseria. Leggo le sentenze, comprese le sentenze gemelle del 2022. Se tu riesci sviscerle tutte e 4 ti accorgeresti gia' che quello che tu sostieni non ha basi di diritto. E ripeto lo stanno gia' sostenendo le CDA che non credo che siano degli scappati di casa. Ora tu mi dici che devo studiare. Lo faccio da circa 10 anni. E ho aiutato a far diventare VDD oltre 30 colleghi.domenico69 ha scritto: lun apr 13, 2026 10:40 amAbbi pazienza ma qua mi sembra che ci siano poche idee ma molto confuse.Bimbo ha scritto: lun apr 13, 2026 10:17 am Quello che io ritengo fondato non lo dico io ma decine di sentenze gia' passate in giudicate dalle Corti di Appello d' Italia che non possono cadere nel vuoto o trattate come ha fatto quella Cassazione. Cmq vedremo. Io sono convinto che quelle sentenze gia' definite devono essere riconosciute. Non puo' esistere che vi siano i fondi in bilancio e in automatico il riconoscimento dei benefici. In primis va riconosciuto il beneficio e poi il pagamento.
I commissari " ad acta" stanno per questo. Come hanno gia' fatto in alcuni casi e hanno pagato!
Una cosa sono le sentenze passate in giudicato, che ora porti in ballo, e un'altra cosa il resto.
Sulle prime non si discute, nessuno le può più toccare!
Per il resto è tutto diverso, se davvero ci tieni a "prevedere" il risultato che ci sarà in Cassazione ti consiglio di studiare un po', altrimenti continua a tifare e niente più.
Oltre che lo sono gia' io. Certo che studio e studiero'. Ma non mi permetterei mai di ergermi piu' dei giudici. Poi vedremo tra qualke mese
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domenico69
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Bene per te e per gli oltre 30 colleghi.Bimbo ha scritto: lun apr 13, 2026 11:12 am
Nessuna tifoseria. Leggo le sentenze, comprese le sentenze gemelle del 2022. Se tu riesci sviscerle tutte e 4 ti accorgeresti gia' che quello che tu sostieni non ha basi di diritto. E ripeto lo stanno gia' sostenendo le CDA che non credo che siano degli scappati di casa. Ora tu mi dici che devo studiare. Lo faccio da circa 10 anni. E ho aiutato a far diventare VDD oltre 30 colleghi.
Oltre che lo sono gia' io. Certo che studio e studiero'. Ma non mi permetterei mai di ergermi piu' dei giudici. Poi vedremo tra qualke mese
Citi le 4 sentenze gemelle, dicendo che in base a quelle non ha basi quello che sostengo, ovvero quello che dice la normativa e non io.
Sei sicuro che le 4 sentenze tolgano le basi a quello che dice la normativa?
Trascrivi le parti che secondo te lo farebbero, così le analizziamo e vediamo se è esatto ciò che sostieni o è un abbaglio!
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Ben detto. Lei che ne sa di più può chiarirmi un'aspetto? Per una vittima del dovere che andrà in pensione tra qualche anno, il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF sarà quindi condizionato dai limiti di spesa dei 10 milioni di euro l'anno o sarà automatico? E l'esenzione del tichet? Potrei aver detto una XXXXXXXX, se è così mi scusa anticipatamente. Cari salutiNavySeals ha scritto: dom apr 12, 2026 9:24 am Ragazzi, facciamola breve: ci sono benefici SOLO per le VT, poi vi è stata un'apertura alle VD. La legge prevede che vi possa essere apertura all' equiparazione, man mano da decidersi, anche in base ai fondi disponibili.
Ora, qui parliamo dei 10 anni, ma non dimentichiamo che le VT hanno l'aumento della base pensionabile di 7.5%, vanno in pensione con l'ultimo stipendio, hanno i vitalizi moglie e figli se IC almeno 50%, i 10 anni li hanno anche la moglie e figli, indipendentemente dalla percentuale...ecc ecc.
Ora, è bello sognare, ma siamo onesti: quante VT ci sono e quante VD e equiparati? Non potranno mai dare i 10 anni (a parte l'esborso, quante VD ancora in servizio si ritroverebbero in pensione dall'oggi al domani?). Poi, da bravi italiani, chiederemo anche tutto il resto che dicevo sopra...immaginate 10 anni a moglie e figli? Dai su, siamo onesti...con l'Italia che è già in bancarotta.
In modo più "economico", lo abbiamo già visto con l'art. 54, che era inequivocabile che spettasse da una legge chiarissima: per non far sbancare l'Inps, hanno inventato un'aliquota inesistente e ridotta. Figuriamoci in questo caso, che da legge non è previsto nulla, se non un'ipotetica e futura equiparazione, fondi permettendo.
Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi
Mi sorge questo dubbio perchè parlando dei dieci anni figurativi, qualcuno ha scritto che molti riconosciuti vittima del dovere che sono ancora in servizio, usufruendo di questo beneficio potrebbero anticipare la pensione. Quindi, ergo, che anticipando la pensione, in qualche modo inciderebbero nei limiti di spesa annua fissati in 10 milioni annui e non sui fondi pensione INPS, motivo per il quale la corte di cassazione ha bocciato i ricorsi. Allora mi domando; se tra cinque anni il fondo sarà utilizzato per pagare l'irper alle vittime del dovere già in quiescenza (che in questo momento non sono molte ma visto la valanga di domande presentate sarà destinato ad aumentare in modo esponenzialmente rilevante), i nuovi pensionati non potranno usufruire dell'esenzione IRPEF.Sparaciu ha scritto: mar apr 21, 2026 2:37 pmBen detto. Lei che ne sa di più può chiarirmi un'aspetto? Per una vittima del dovere che andrà in pensione tra qualche anno, il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF sarà quindi condizionato dai limiti di spesa dei 10 milioni di euro l'anno o sarà automatico? E l'esenzione del tichet? Potrei aver detto una XXXXXXXX, se è così mi scusa anticipatamente. Cari salutiNavySeals ha scritto: dom apr 12, 2026 9:24 am Ragazzi, facciamola breve: ci sono benefici SOLO per le VT, poi vi è stata un'apertura alle VD. La legge prevede che vi possa essere apertura all' equiparazione, man mano da decidersi, anche in base ai fondi disponibili.
Ora, qui parliamo dei 10 anni, ma non dimentichiamo che le VT hanno l'aumento della base pensionabile di 7.5%, vanno in pensione con l'ultimo stipendio, hanno i vitalizi moglie e figli se IC almeno 50%, i 10 anni li hanno anche la moglie e figli, indipendentemente dalla percentuale...ecc ecc.
Ora, è bello sognare, ma siamo onesti: quante VT ci sono e quante VD e equiparati? Non potranno mai dare i 10 anni (a parte l'esborso, quante VD ancora in servizio si ritroverebbero in pensione dall'oggi al domani?). Poi, da bravi italiani, chiederemo anche tutto il resto che dicevo sopra...immaginate 10 anni a moglie e figli? Dai su, siamo onesti...con l'Italia che è già in bancarotta.
In modo più "economico", lo abbiamo già visto con l'art. 54, che era inequivocabile che spettasse da una legge chiarissima: per non far sbancare l'Inps, hanno inventato un'aliquota inesistente e ridotta. Figuriamoci in questo caso, che da legge non è previsto nulla, se non un'ipotetica e futura equiparazione, fondi permettendo.


