NavySeals ha scritto: mar mar 24, 2026 2:46 pm
Ecco il testo della parte di sentenza che si occupa del problema:
“Dispone l’art.1, comma 562, della legge n.266/2005 che: “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
S’intende che la norma non pone, in via generale, in capo alla vittima del dovere un diritto soggettivo alle prestazioni assistenziali in tutto identico a quello riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata. L’equiparazione è, infatti, disposta in chiave programmatica e solo nei limiti di stanziamenti di bilancio non superiori a 10 milioni di euro annui nonché, ai sensi del successivo comma 565, secondo le modalità e i termini
previsti dal d.P.R. n.243/2006 (v. relativo art.4).
Emerge il divario tra la norma di equiparazione programmatica e finanziariamente condizionata del comma 562 e il diritto pieno all’equiparazione senza limiti finanziari e derivante direttamente dalla norma, come previsto ad esempio dagli artt.1073 del d.P.R. n.90/2010 e 34, comma 1, del d.l. n.159/2007, conv. in legge n.222/2007, i quali sanciscono l’estensione alle vittime del dovere delle provvidenze di cui all’art.5, commi 1, 2, 5 della
legge n.206/2004 (in particolare art.5, commi 1, 2, 5 ad opera dell’art.1073 del d.P.R. n.90/2010, art.5, commi 1 e 5 ad opera dell’art.34, comma 1, del d.l. n.159/2007) previste per le vittime della criminalità organizzata.
Diversamente dall’art.5 della legge n.206/2004, le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 rientrano nella norma programmatica del comma 562 e soggiacciono ai relativi limiti finanziari nonché ai termini di erogazione fissati dall’art.4, comma 1, del d.P.R. n.243/2006. Ebbene, tale norma stabilisce che la corresponsione delle provvidenze originariamente previste in favore delle vittime della criminalità è soggetta a un ordine e,
entro tale ordine, le provvidenze della legge n.206/2004 sono poste al terzo posto. Ulteriormente, entro tale terzo posto, vengono riconosciute nei limiti finanziari di 10 milioni di euro annui non le provvidenze degli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, ma le seguenti: 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità (art.6, comma 1); 2) riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica (art.6, comma 2); 3) esenzione
dall'imposta di bollo (art.8 ).
Tutte le altre provvidenze ex legge n.206/2004, comprese quelle menzionate dal Ministero (i 10 anni) sono soggette al comma 2 dell’art.4 del d.P.R. n.243/2006 e vengono riconosciute alle vittime del dovere “subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa”.
L’assistito non ha allegato né riconosciuto che tale ulteriore autorizzazione di spesa, rispetto all’importo di 10 milioni di euro annui ex comma 563, si sia mai avuta. In difetto, la Corte non avrebbe potuto riconoscere le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, dovendo la sentenza essere cassata sul punto.”