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vittime del dovere 10 anni figurtivi

Bimbo
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da Bimbo »

domenico69 ha scritto: sab apr 11, 2026 8:57 pm
Calen76 ha scritto: sab apr 11, 2026 7:35 pm Beh, non è proprio così… la prima sentenza negativa sui 10 anni ha trattato la problematica in maniera incidentale (e nemmeno richiesta) e, tra l’altro, non è della sezione lavoro. Se la sezione Lavoro affronta direttamente il problema, come fatto con la questione imprescrittibilità dello status con la sentenza 17440/22, allora le successive difficilmente si possono discostare, positive o negative che siano. Sulla imprescrittibilità dello status non c’è alcuna sentenza delle sezioni unite e pure è ormai pacifico, quindi non è vero che ci vuole necessariamente almeno una sentenza delle sezioni unite. Ovviamente una sentenza contraria della sezione lavoro potrebbe portare a un contrasto giurisprudenziale che potrebbe arrivare alle sezioni unite ma non è automatico anche perché la materia è di competenza della sezione lavoro che quindi potrebbe emanare principi normofilattici da cui la stessa sezione è improbabile che si discosti dopo. Detto ciò la sentenza della cassazione sui 10 anni ricalca le ultime sentenze di merito emanate dalle corti d’appello ed è improbabile che vengano ribaltate… ma sperare non costa nulla…
La sentenza in questione, ahi noi, invece è della Sezione Lavoro.

Come se non bastasse, ha anche affermato un principio già dettato dalla stessa Sezione, e se la memoria non m'inganna, anche dalle Sezioni Unite, ovvero che ancora non c'è totale equiparazione.

Principio che questa volta è stato applicato, per la prima volta, anche ai 10 anni.

Precisato quanto sopra, come giustamente hai detto sperare non costa nulla, se proprio vi fa stare bene/meglio, anche se io preferisco invece studiare.
La Cassazione ha scritto che l equiparazione circa il beneficio dei 10 anni esiste ed e' possibile. Affinche' si possa definire materialmente servono i fondi. E questo deve avvenire con apposita legge di bilancio. E questo non e' giusto. In pratica non esisterebbe un " ostativo" ma solo i soldi.
domenico69
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da domenico69 »

Bimbo ha scritto: sab apr 11, 2026 9:21 pm La Cassazione ha scritto che l equiparazione circa il beneficio dei 10 anni esiste ed e' possibile. Affinche' si possa definire materialmente servono i fondi. E questo deve avvenire con apposita legge di bilancio. E questo non e' giusto. In pratica non esisterebbe un " ostativo" ma solo i soldi.
Di seguito l'intervento di @NavySeals (a pag. 7) che ha trascritto la parte sui 10 anni dell'ordinanza, nella quale ti evidenzio (neretto-corsivo-sottolineato) quanto dico:
NavySeals ha scritto: mar mar 24, 2026 2:46 pm Ecco il testo della parte di sentenza che si occupa del problema:

“Dispone l’art.1, comma 562, della legge n.266/2005 che: “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
S’intende che la norma non pone, in via generale, in capo alla vittima del dovere un diritto soggettivo alle prestazioni assistenziali in tutto identico a quello riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata. L’equiparazione è, infatti, disposta in chiave programmatica e solo nei limiti di stanziamenti di bilancio non superiori a 10 milioni di euro annui nonché, ai sensi del successivo comma 565, secondo le modalità e i termini
previsti dal d.P.R. n.243/2006 (v. relativo art.4).
Emerge il divario tra la norma di equiparazione programmatica e finanziariamente condizionata del comma 562 e il diritto pieno all’equiparazione senza limiti finanziari e derivante direttamente dalla norma, come previsto ad esempio dagli artt.1073 del d.P.R. n.90/2010 e 34, comma 1, del d.l. n.159/2007, conv. in legge n.222/2007, i quali sanciscono l’estensione alle vittime del dovere delle provvidenze di cui all’art.5, commi 1, 2, 5 della
legge n.206/2004 (in particolare art.5, commi 1, 2, 5 ad opera dell’art.1073 del d.P.R. n.90/2010, art.5, commi 1 e 5 ad opera dell’art.34, comma 1, del d.l. n.159/2007) previste per le vittime della criminalità organizzata.
Diversamente dall’art.5 della legge n.206/2004, le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 rientrano nella norma programmatica del comma 562 e soggiacciono ai relativi limiti finanziari nonché ai termini di erogazione fissati dall’art.4, comma 1, del d.P.R. n.243/2006. Ebbene, tale norma stabilisce che la corresponsione delle provvidenze originariamente previste in favore delle vittime della criminalità è soggetta a un ordine e,
entro tale ordine, le provvidenze della legge n.206/2004 sono poste al terzo posto. Ulteriormente, entro tale terzo posto, vengono riconosciute nei limiti finanziari di 10 milioni di euro annui non le provvidenze degli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, ma le seguenti: 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità (art.6, comma 1); 2) riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica (art.6, comma 2); 3) esenzione
dall'imposta di bollo (art.8 ).
Tutte le altre provvidenze ex legge n.206/2004, comprese quelle menzionate dal Ministero (i 10 anni) sono soggette al comma 2 dell’art.4 del d.P.R. n.243/2006 e vengono riconosciute alle vittime del dovere “subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa”.
L’assistito non ha allegato né riconosciuto che tale ulteriore autorizzazione di spesa, rispetto all’importo di 10 milioni di euro annui ex comma 563, si sia mai avuta. In difetto, la Corte non avrebbe potuto riconoscere le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7, 9 della legge n.206/2004, dovendo la sentenza essere cassata sul punto.”
Quindi ancora nessuna equiparazione sui 10 anni, come invece sostieni.
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