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Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%

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Gabriele63
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Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%

Messaggio da Gabriele63 »

Salve.
Come viene calcolato l'assegno ad personam di un militare o poliziotto che transita nei ruoli civili ma che all'atto del transito aveva lo stipendio decurtato al 50% per superamento dei 2 mesi di aspettativa sanitaria?
Quale parametro stipendiale verrà utilizzato per calcolare l'assegno? Quello intero prima della decurtazione o quello al 50%?
Grazie
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NavySeals
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Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%

Messaggio da NavySeals »

Ciao, se cerchi con la lente...In ogni caso, è considerato lo stipendio intero che si aveva al giorni della riforma (meno qualche decina di euro).
Gabriele63
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Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%

Messaggio da Gabriele63 »

Grazie infinite NaviSeals, sempre in prima fila a dare aiuto!

Ho cercato assiduamente con la lente ma, nonostante, non sono riuscito a dirimere il mio dubbio. Serate intere alla ricerca, anche nel web, ma niente. Per carità, magari la risposta c’è ma purtroppo non l’ho trovata.

Mi spiego:
L’art. 10 comma 3 DPR 339/1982 (transito del personale della Polizia di Stato) così recita: “Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.”
Ecco, “…lo stipendio in godimento allo stesso titolo all’atto del passaggio…” mi ha posto il dubbio sul caso che ho esposto e che riguarda un mio congiunto della P.S., appena transitato. Infatti, all’atto del suo passaggio (da intendersi la firma del contratto) lo stipendio era ridotto al 50%. Quindi cercavo esperienza diretta di un transitato con stipendio decurtato al 50% o al 100% beneficiario di “assegno ad personam”.. Tutto qui.

Ulteriori dubbi mi son venuti dalla lettura dell’art. 2, commi 7 ed 8 del Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa (Transito del personale militare). Infatti nei due commi, che qui appresso trascrivo, viene utilizzata la stessa terminologia: “Trattamento economico”, goduto “all’atto del giudizio di non idoneità” (comma 7) e “all’atto del transito” (comma 8). Ne convieni che la lettura testuale della norma pone un minimo dubbio su quale dei due trattamenti venga preso a confronto per calcolare “l’assegno ad personam”: l’originario o quello eventualmente decurtato?
*****
Trascrizione dei comma 7 e 8 , art. 2 Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa:
“7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.”
*****
Approfitto ancora della tua disponibilità: la risposta che mi hai dato è frutto della tua ormai indiscussa conoscenza della materia o di esperienza diretta?

Grazie di nuovo NaviSeals.
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nonno Alberto
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Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%

Messaggio da nonno Alberto »

Gabriele63 ha scritto: gio ott 22, 2026 1:18 am Grazie infinite NaviSeals, sempre in prima fila a dare aiuto!

Ho cercato assiduamente con la lente ma, nonostante, non sono riuscito a dirimere il mio dubbio. Serate intere alla ricerca, anche nel web, ma niente. Per carità, magari la risposta c’è ma purtroppo non l’ho trovata.

Mi spiego:
L’art. 10 comma 3 DPR 339/1982 (transito del personale della Polizia di Stato) così recita: “Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.”
Ecco, “…lo stipendio in godimento allo stesso titolo all’atto del passaggio…” mi ha posto il dubbio sul caso che ho esposto e che riguarda un mio congiunto della P.S., appena transitato. Infatti, all’atto del suo passaggio (da intendersi la firma del contratto) lo stipendio era ridotto al 50%. Quindi cercavo esperienza diretta di un transitato con stipendio decurtato al 50% o al 100% beneficiario di “assegno ad personam”.. Tutto qui.

Ulteriori dubbi mi son venuti dalla lettura dell’art. 2, commi 7 ed 8 del Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa (Transito del personale militare). Infatti nei due commi, che qui appresso trascrivo, viene utilizzata la stessa terminologia: “Trattamento economico”, goduto “all’atto del giudizio di non idoneità” (comma 7) e “all’atto del transito” (comma 8). Ne convieni che la lettura testuale della norma pone un minimo dubbio su quale dei due trattamenti venga preso a confronto per calcolare “l’assegno ad personam”: l’originario o quello eventualmente decurtato?
*****
Trascrizione dei comma 7 e 8 , art. 2 Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa:
“7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.”
*****
Approfitto ancora della tua disponibilità: la risposta che mi hai dato è frutto della tua ormai indiscussa conoscenza della materia o di esperienza diretta?

Grazie di nuovo NaviSeals.

@Gabriele63


In modo sintetico, il parametro stipendiale utilizzato per il calcolo dell'assegno ad personam è lo stipendio intero (al 100%) spettante per il grado e l'anzianità posseduti al momento della riforma.

La decurtazione al 50% o 100% per il superamento del comporto è solo una misura temporanea che decade completamente all'atto del transito, quindi non influisce in alcun modo sul futuro calcolo dello stipendio da civile.

Per quanto riguarda invece il periodo di attesa, durante i primi 150 giorni dalla presentazione della domanda lo stipendio viene corrisposto nella misura in cui si trovava al momento della riforma della CMO.

Tuttavia, se l'Amministrazione supera questo termine per ritardi burocratici, dal 151° giorno in poi lo stipendio deve ritornare pieno al 100% fino all'effettiva firma del nuovo contratto.


Gabriele63
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Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%

Messaggio da Gabriele63 »

Grazie Nonno Alberto. Gentilissimo.

Ti chiedo: il fatto che il parametro stipendiale utilizzato per calcolo dell'assegno ad personam sia intero (a prescindere dalla eventuale decurtazione iniziale) è frutto di esperienza personale, tua o di persone a te conosciute?

Buona giornata!
nicobart
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Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%

Messaggio da nicobart »

Gabriele63 ha scritto: mer ott 21, 2026 4:46 pm Salve.
Come viene calcolato l'assegno ad personam di un militare o poliziotto che transita nei ruoli civili ma che all'atto del transito aveva lo stipendio decurtato al 50% per superamento dei 2 mesi di aspettativa sanitaria?
Quale parametro stipendiale verrà utilizzato per calcolare l'assegno? Quello intero prima della decurtazione o quello al 50%?
Grazie

mi piacerebbe sapere perché sono stati sforati i due mesi di aspettativa. causa tua o Loro?
Viketta
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Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%

Messaggio da Viketta »

Ti segnalo il Decreto Interministeriale 18 aprile 2002 che all’art 2 comma 8 recita:
Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito,
l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.
Come vedi si parla di assegni fissi e continuativi e non di trattamento in godimento all’atto del transito
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nonno Alberto
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Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%

Messaggio da nonno Alberto »

Gabriele63 ha scritto: gio ott 22, 2026 9:28 am Grazie Nonno Alberto. Gentilissimo.

Ti chiedo: il fatto che il parametro stipendiale utilizzato per calcolo dell'assegno ad personam sia intero (a prescindere dalla eventuale decurtazione iniziale) è frutto di esperienza personale, tua o di persone a te conosciute?

Buona giornata!
@Gabriele63

Facendo riferimento all’art. 2, commi 7 ed 8 del Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa, in pratica ti sei già risposto da solo.
Il dubbio nasce unicamente da un equivoco lessicale, poiché la norma usa parole simili per scopi diversi:

• Il Comma 7 si riferisce alla situazione di fatto (il limbo transitorio): congela lo stipendio reale al momento del giudizio della CMO, che quindi resta temporaneamente decurtato al 50% o a zero a causa della malattia.

• Il Comma 8 regola invece la situazione di diritto (il futuro da civile): ai fini del calcolo dell'assegno ad personam, la base di partenza della qualifica viene presa interamente al 100%.

La decurtazione per malattia viene quindi azzerata all'atto della firma del contratto, evitando una penalizzazione economica permanente nel ruolo civile.





Gabriele63
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Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%

Messaggio da Gabriele63 »

Rispondo a Nicobart.
Si tratta di un banale errore di battitura sulla tastiera, i mesi sono 12 ovviamente.
*********

Per Nonno Alberto.
Sicuramente non sono stato molto chiaro nel formulare il quesito. La faccio breve. Sono alla ricerca della testimonianza di un transitato che ha subito la decurtazione dello stipendio (50% o 100%) e che si sia visto attribuire l’assegno ad personam. Tutto qui.

E’ proprio l’equivoco lessicale (bravo!) che mi preoccupa. Il mio cruccio: quale sarà l’interpretazione dei nostri amministratori che, ovviamente, fanno gli interessi della Pubblica Amministrazione? A sfavore del transitato. Manco a dirlo.

Purtroppo ne abbiamo viste di cotte e di crude, questo forum ne è pieno.

Le tue considerazioni sono lodevoli, non fanno una piega. Ma io faccio l’avvocato del diavolo e non mi sorprenderebbe se nella valutazione dell’assegno ad personam “…lo stipendio in godimento all’atto del passaggio…” (art.10 comma 3 DPR 339/1982) venga inteso in maniera letterale come quello che effettivamente percepiva il mio congiunto, al 50%!!!

L’aspetto che in parte mi conforta è che nella banca dati della Giustizia Amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), in questo ed in altri forum dedicati non ho rinvenuto contenziosi di tal genere. Ma la mia ricerca potrebbe anche essere stata poco meticolosa oppure, nonostante i presupposti, nessuno si è mai imbarcato in un contenzioso del genere.
Al Ministero non sono riuscito ad avere risposta esauriente.

Ed eccomi qui alla ricerca di qualche utente che abbia vissuto in prima persona questa esperienza.

Perché tutto questo? E’ in fase di approntamento il ricorso al TAR per il recupero delle quote stipendiali successive allo spirare del 150° giorno in cui il Ministero doveva esprimersi sul transito. Si tratta di un lungo periodo, oltre due anni!
Quindi l’intento era inglobare nel ricorso, se necessario, anche l’aspetto dell’Assegno ad Personam.

Quindi rinnovo l’invito: c’è qualche transitato che ha subito la decurtazione dello stipendio (50% o 100%) e che si sia visto attribuire l’assegno ad personam?

Grazie per il vostro interessamento e buona vita a tutti..
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nonno Alberto
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Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%

Messaggio da nonno Alberto »

Gabriele63 ha scritto: gio ott 22, 2026 9:00 pm Rispondo a Nicobart.
Si tratta di un banale errore di battitura sulla tastiera, i mesi sono 12 ovviamente.
*********

Per Nonno Alberto.
Sicuramente non sono stato molto chiaro nel formulare il quesito. La faccio breve. Sono alla ricerca della testimonianza di un transitato che ha subito la decurtazione dello stipendio (50% o 100%) e che si sia visto attribuire l’assegno ad personam. Tutto qui.

E’ proprio l’equivoco lessicale (bravo!) che mi preoccupa. Il mio cruccio: quale sarà l’interpretazione dei nostri amministratori che, ovviamente, fanno gli interessi della Pubblica Amministrazione? A sfavore del transitato. Manco a dirlo.

Purtroppo ne abbiamo viste di cotte e di crude, questo forum ne è pieno.

Le tue considerazioni sono lodevoli, non fanno una piega. Ma io faccio l’avvocato del diavolo e non mi sorprenderebbe se nella valutazione dell’assegno ad personam “…lo stipendio in godimento all’atto del passaggio…” (art.10 comma 3 DPR 339/1982) venga inteso in maniera letterale come quello che effettivamente percepiva il mio congiunto, al 50%!!!

L’aspetto che in parte mi conforta è che nella banca dati della Giustizia Amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), in questo ed in altri forum dedicati non ho rinvenuto contenziosi di tal genere. Ma la mia ricerca potrebbe anche essere stata poco meticolosa oppure, nonostante i presupposti, nessuno si è mai imbarcato in un contenzioso del genere.
Al Ministero non sono riuscito ad avere risposta esauriente.

Ed eccomi qui alla ricerca di qualche utente che abbia vissuto in prima persona questa esperienza.

Perché tutto questo? E’ in fase di approntamento il ricorso al TAR per il recupero delle quote stipendiali successive allo spirare del 150° giorno in cui il Ministero doveva esprimersi sul transito. Si tratta di un lungo periodo, oltre due anni!
Quindi l’intento era inglobare nel ricorso, se necessario, anche l’aspetto dell’Assegno ad Personam.

Quindi rinnovo l’invito: c’è qualche transitato che ha subito la decurtazione dello stipendio (50% o 100%) e che si sia visto attribuire l’assegno ad personam?

Grazie per il vostro interessamento e buona vita a tutti..

@Gabriele63


Capisco perfettamente il tuo scrupolo.
Tuttavia, per fare chiarezza e darti elementi utili anche in ottica di ricorso, occorre scindere nettamente i due aspetti, che viaggiano su profili giuridici e temporali completamente diversi.

Il calcolo dell'Assegno ad Personam (Perché il rischio "decurtazione" è nullo)
La mancanza di contenziosi al TAR o al Consiglio di Stato su questo specifico punto non è frutto di una ricerca poco meticolosa, ma del fatto che l'assegno ad personam viene calcolato sulla base dello stipendio tabellare previsto per la qualifica/grado di provenienza, e non sul cedolino "effettivo" del singolo mese.

L'espressione "stipendio in godimento all'atto del passaggio" (art. 10 c. 3 DPR 339/1982) è un concetto giuridico consolidato nel diritto amministrativo: indica il trattamento economico spettante per status e qualifica, non la contingente e temporanea decurtazione subita a causa dell'aspettativa per infermità. Se così non fosse, un dipendente che firma il contratto di transito l'ultimo giorno di aspettativa a stipendio zero si vedrebbe penalizzato nel proprio trattamento economico futuro.

Questa interpretazione non ha mai trovato spazio nella prassi delle Amministrazioni centrali (compreso il Ministero della Difesa/Persociv), proprio perché il comma 8 del Decreto 1 aprile 2002 garantisce la conservazione della base di partenza al 100%. Ecco perché non trovi sentenze: l'amministrazione, su questo specifico calcolo, applica il trattamento economico tabellare e non quello realmente decurtato.

Il ritardo oltre i 150 giorni e il recupero delle quote
Qui si passa dalla teoria dei commi 7 e 8 alla realtà dei fatti, ed è questo l'oggetto principale del tuo ricorso al TAR. Il blocco dello stipendio (al 50% o a zero) oltre il 150° giorno dalla pronuncia della CMO è causato esclusivamente dall'inerzia del Ministero nell'approntare il decreto di transito e il nuovo contratto.

Questo intervallo temporale non dovuto a colpa del lavoratore costituisce un danno ingiusto. La giurisprudenza in questo caso è invece abbondante: il ritardo della P.A. oltre i termini procedimentali fa nascere il diritto al risarcimento o alla restituzione delle somme non percepite, poiché lo status di aspettativa formale si sarebbe dovuto concludere entro i tempi di legge.

Inserire la questione dell'assegno ad personam nel ricorso attuale potrebbe essere prematuro o addirittura controproducente per due motivi:
1. Mancanza di lesione attuale: Ad oggi, l'Amministrazione non ha ancora parametrato l'assegno ad personam in modo errato (lo farà solo all'atto del contratto). Un ricorso su questo punto sarebbe dichiarato inammissibile per "carenza di interesse", non essendoci ancora un provvedimento lesivo da impugnare.

2. Il ricorso attuale deve basarsi sul silenzio-inadempimento e sulla richiesta di danno per il superamento del termine (i due anni di attesa) per recuperare lo stipendio intero spettante durante l'aspettativa illegittimamente protratta.

Concludendo, procedi con il ricorso per il recupero delle quote stipendiali dei due anni di ritardo. Per quanto riguarda l'assegno ad personam, attendete la formale proposta di contratto. Se l'Amministrazione – assurdo ma non impossibile – dovesse davvero calcolarlo sullo stipendio decurtato, solo allora impugnerete quel singolo decreto per violazione del comma 8 del Decreto 2002 e del DPR 339/1982. Ma vedrai che non ce ne sarà bisogno.
Rinnoviamo comunque l'invito sul forum: se qualche transitato ha voglia di postare la propria esperienza diretta sul calcolo del proprio assegno ad personam post-decurtazione, sarebbe un ottimo confronto.

Aggiungo una considerazione : prima ancora di depositare il ricorso al TAR, potrebbe essere utile procedere in via autonoma con un formale atto di diffida e messa in mora via PEC al Ministero. Questo passaggio, oltre a interrompere la prescrizione dei crediti di lavoro, concede alla P.A. un termine (es. 30 giorni) per restituire spontaneamente le quote decurtate oltre il 150° giorno. Se il Ministero dovesse ignorare la diffida, avrete comunque cristallizzato la sua inerzia, elemento che renderà la posizione del ricorrente ancora più solida davanti al Giudice Amministrativo.
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Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%

Messaggio da NavySeals »

Il buon @nonno Alberto ha spiegato il tutto.
Io molto più celermente, ti confermo che il calcolo dell'assegno, così come della pensione (per chi va in pensione), è SEMPRE effettuato sullo stipendio intero, anche se si era a zero.
Onestamente, non mi risulta sia mai capitato a qualcuno un calcolo dell'assegno ad personam "tagliato".
Gabriele63
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Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%

Messaggio da Gabriele63 »

Ok. Grazie a tutti.
Vi aggiornerò!
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