Salve.
Come viene calcolato l'assegno ad personam di un militare o poliziotto che transita nei ruoli civili ma che all'atto del transito aveva lo stipendio decurtato al 50% per superamento dei 2 mesi di aspettativa sanitaria?
Quale parametro stipendiale verrà utilizzato per calcolare l'assegno? Quello intero prima della decurtazione o quello al 50%?
Grazie
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Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%
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Gabriele63
- Sostenitore

- Messaggi: 152
- Iscritto il: mar gen 27, 2015 1:34 am
Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%
Ciao, se cerchi con la lente...In ogni caso, è considerato lo stipendio intero che si aveva al giorni della riforma (meno qualche decina di euro).
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Gabriele63
- Sostenitore

- Messaggi: 152
- Iscritto il: mar gen 27, 2015 1:34 am
Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%
Grazie infinite NaviSeals, sempre in prima fila a dare aiuto!
Ho cercato assiduamente con la lente ma, nonostante, non sono riuscito a dirimere il mio dubbio. Serate intere alla ricerca, anche nel web, ma niente. Per carità, magari la risposta c’è ma purtroppo non l’ho trovata.
Mi spiego:
L’art. 10 comma 3 DPR 339/1982 (transito del personale della Polizia di Stato) così recita: “Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.”
Ecco, “…lo stipendio in godimento allo stesso titolo all’atto del passaggio…” mi ha posto il dubbio sul caso che ho esposto e che riguarda un mio congiunto della P.S., appena transitato. Infatti, all’atto del suo passaggio (da intendersi la firma del contratto) lo stipendio era ridotto al 50%. Quindi cercavo esperienza diretta di un transitato con stipendio decurtato al 50% o al 100% beneficiario di “assegno ad personam”.. Tutto qui.
Ulteriori dubbi mi son venuti dalla lettura dell’art. 2, commi 7 ed 8 del Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa (Transito del personale militare). Infatti nei due commi, che qui appresso trascrivo, viene utilizzata la stessa terminologia: “Trattamento economico”, goduto “all’atto del giudizio di non idoneità” (comma 7) e “all’atto del transito” (comma
. Ne convieni che la lettura testuale della norma pone un minimo dubbio su quale dei due trattamenti venga preso a confronto per calcolare “l’assegno ad personam”: l’originario o quello eventualmente decurtato?
*****
Trascrizione dei comma 7 e 8 , art. 2 Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa:
“7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.”
*****
Approfitto ancora della tua disponibilità: la risposta che mi hai dato è frutto della tua ormai indiscussa conoscenza della materia o di esperienza diretta?
Grazie di nuovo NaviSeals.
Ho cercato assiduamente con la lente ma, nonostante, non sono riuscito a dirimere il mio dubbio. Serate intere alla ricerca, anche nel web, ma niente. Per carità, magari la risposta c’è ma purtroppo non l’ho trovata.
Mi spiego:
L’art. 10 comma 3 DPR 339/1982 (transito del personale della Polizia di Stato) così recita: “Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.”
Ecco, “…lo stipendio in godimento allo stesso titolo all’atto del passaggio…” mi ha posto il dubbio sul caso che ho esposto e che riguarda un mio congiunto della P.S., appena transitato. Infatti, all’atto del suo passaggio (da intendersi la firma del contratto) lo stipendio era ridotto al 50%. Quindi cercavo esperienza diretta di un transitato con stipendio decurtato al 50% o al 100% beneficiario di “assegno ad personam”.. Tutto qui.
Ulteriori dubbi mi son venuti dalla lettura dell’art. 2, commi 7 ed 8 del Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa (Transito del personale militare). Infatti nei due commi, che qui appresso trascrivo, viene utilizzata la stessa terminologia: “Trattamento economico”, goduto “all’atto del giudizio di non idoneità” (comma 7) e “all’atto del transito” (comma
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Trascrizione dei comma 7 e 8 , art. 2 Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa:
“7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.”
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Approfitto ancora della tua disponibilità: la risposta che mi hai dato è frutto della tua ormai indiscussa conoscenza della materia o di esperienza diretta?
Grazie di nuovo NaviSeals.
- nonno Alberto
- Staff Moderatori

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- Iscritto il: lun giu 27, 2011 3:20 pm
Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%
Gabriele63 ha scritto: gio ott 22, 2026 1:18 am Grazie infinite NaviSeals, sempre in prima fila a dare aiuto!
Ho cercato assiduamente con la lente ma, nonostante, non sono riuscito a dirimere il mio dubbio. Serate intere alla ricerca, anche nel web, ma niente. Per carità, magari la risposta c’è ma purtroppo non l’ho trovata.
Mi spiego:
L’art. 10 comma 3 DPR 339/1982 (transito del personale della Polizia di Stato) così recita: “Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.”
Ecco, “…lo stipendio in godimento allo stesso titolo all’atto del passaggio…” mi ha posto il dubbio sul caso che ho esposto e che riguarda un mio congiunto della P.S., appena transitato. Infatti, all’atto del suo passaggio (da intendersi la firma del contratto) lo stipendio era ridotto al 50%. Quindi cercavo esperienza diretta di un transitato con stipendio decurtato al 50% o al 100% beneficiario di “assegno ad personam”.. Tutto qui.
Ulteriori dubbi mi son venuti dalla lettura dell’art. 2, commi 7 ed 8 del Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa (Transito del personale militare). Infatti nei due commi, che qui appresso trascrivo, viene utilizzata la stessa terminologia: “Trattamento economico”, goduto “all’atto del giudizio di non idoneità” (comma 7) e “all’atto del transito” (comma. Ne convieni che la lettura testuale della norma pone un minimo dubbio su quale dei due trattamenti venga preso a confronto per calcolare “l’assegno ad personam”: l’originario o quello eventualmente decurtato?
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Trascrizione dei comma 7 e 8 , art. 2 Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa:
“7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.”
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Approfitto ancora della tua disponibilità: la risposta che mi hai dato è frutto della tua ormai indiscussa conoscenza della materia o di esperienza diretta?
Grazie di nuovo NaviSeals.
@Gabriele63
In modo sintetico, il parametro stipendiale utilizzato per il calcolo dell'assegno ad personam è lo stipendio intero (al 100%) spettante per il grado e l'anzianità posseduti al momento della riforma.
La decurtazione al 50% o 100% per il superamento del comporto è solo una misura temporanea che decade completamente all'atto del transito, quindi non influisce in alcun modo sul futuro calcolo dello stipendio da civile.
Per quanto riguarda invece il periodo di attesa, durante i primi 150 giorni dalla presentazione della domanda lo stipendio viene corrisposto nella misura in cui si trovava al momento della riforma della CMO.
Tuttavia, se l'Amministrazione supera questo termine per ritardi burocratici, dal 151° giorno in poi lo stipendio deve ritornare pieno al 100% fino all'effettiva firma del nuovo contratto.
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Gabriele63
- Sostenitore

- Messaggi: 152
- Iscritto il: mar gen 27, 2015 1:34 am
Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%
Grazie Nonno Alberto. Gentilissimo.
Ti chiedo: il fatto che il parametro stipendiale utilizzato per calcolo dell'assegno ad personam sia intero (a prescindere dalla eventuale decurtazione iniziale) è frutto di esperienza personale, tua o di persone a te conosciute?
Buona giornata!
Ti chiedo: il fatto che il parametro stipendiale utilizzato per calcolo dell'assegno ad personam sia intero (a prescindere dalla eventuale decurtazione iniziale) è frutto di esperienza personale, tua o di persone a te conosciute?
Buona giornata!
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