Salve.
Come viene calcolato l'assegno ad personam di un militare o poliziotto che transita nei ruoli civili ma che all'atto del transito aveva lo stipendio decurtato al 50% per superamento dei 2 mesi di aspettativa sanitaria?
Quale parametro stipendiale verrà utilizzato per calcolare l'assegno? Quello intero prima della decurtazione o quello al 50%?
Grazie
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Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%
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Gabriele63
- Sostenitore

- Messaggi: 151
- Iscritto il: mar gen 27, 2015 1:34 am
Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%
Ciao, se cerchi con la lente...In ogni caso, è considerato lo stipendio intero che si aveva al giorni della riforma (meno qualche decina di euro).
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Gabriele63
- Sostenitore

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- Iscritto il: mar gen 27, 2015 1:34 am
Re: Assegno ad personam personale transitato nei ruoli civili con stipendio ridotto al 50%
Grazie infinite NaviSeals, sempre in prima fila a dare aiuto!
Ho cercato assiduamente con la lente ma, nonostante, non sono riuscito a dirimere il mio dubbio. Serate intere alla ricerca, anche nel web, ma niente. Per carità, magari la risposta c’è ma purtroppo non l’ho trovata.
Mi spiego:
L’art. 10 comma 3 DPR 339/1982 (transito del personale della Polizia di Stato) così recita: “Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.”
Ecco, “…lo stipendio in godimento allo stesso titolo all’atto del passaggio…” mi ha posto il dubbio sul caso che ho esposto e che riguarda un mio congiunto della P.S., appena transitato. Infatti, all’atto del suo passaggio (da intendersi la firma del contratto) lo stipendio era ridotto al 50%. Quindi cercavo esperienza diretta di un transitato con stipendio decurtato al 50% o al 100% beneficiario di “assegno ad personam”.. Tutto qui.
Ulteriori dubbi mi son venuti dalla lettura dell’art. 2, commi 7 ed 8 del Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa (Transito del personale militare). Infatti nei due commi, che qui appresso trascrivo, viene utilizzata la stessa terminologia: “Trattamento economico”, goduto “all’atto del giudizio di non idoneità” (comma 7) e “all’atto del transito” (comma
. Ne convieni che la lettura testuale della norma pone un minimo dubbio su quale dei due trattamenti venga preso a confronto per calcolare “l’assegno ad personam”: l’originario o quello eventualmente decurtato?
*****
Trascrizione dei comma 7 e 8 , art. 2 Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa:
“7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.”
*****
Approfitto ancora della tua disponibilità: la risposta che mi hai dato è frutto della tua ormai indiscussa conoscenza della materia o di esperienza diretta?
Grazie di nuovo NaviSeals.
Ho cercato assiduamente con la lente ma, nonostante, non sono riuscito a dirimere il mio dubbio. Serate intere alla ricerca, anche nel web, ma niente. Per carità, magari la risposta c’è ma purtroppo non l’ho trovata.
Mi spiego:
L’art. 10 comma 3 DPR 339/1982 (transito del personale della Polizia di Stato) così recita: “Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.”
Ecco, “…lo stipendio in godimento allo stesso titolo all’atto del passaggio…” mi ha posto il dubbio sul caso che ho esposto e che riguarda un mio congiunto della P.S., appena transitato. Infatti, all’atto del suo passaggio (da intendersi la firma del contratto) lo stipendio era ridotto al 50%. Quindi cercavo esperienza diretta di un transitato con stipendio decurtato al 50% o al 100% beneficiario di “assegno ad personam”.. Tutto qui.
Ulteriori dubbi mi son venuti dalla lettura dell’art. 2, commi 7 ed 8 del Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa (Transito del personale militare). Infatti nei due commi, che qui appresso trascrivo, viene utilizzata la stessa terminologia: “Trattamento economico”, goduto “all’atto del giudizio di non idoneità” (comma 7) e “all’atto del transito” (comma
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Trascrizione dei comma 7 e 8 , art. 2 Decreto 1 aprile 2002 del Ministero della Difesa:
“7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.”
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Approfitto ancora della tua disponibilità: la risposta che mi hai dato è frutto della tua ormai indiscussa conoscenza della materia o di esperienza diretta?
Grazie di nuovo NaviSeals.
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