AFFITTI BREVI, PIU’ CONTROLLI FISCALI
La Guardia di Finanza, con il piano operativo per il 2026, ha deciso di intensificare l’attività di controllo sulle locazioni turistiche al di sotto dei 30 giorni per contrastare potenziali evasioni fiscali. A partire dal Cin (Codice identificativo nazionale) che i proprietari degli alloggi sono obbligati a esporre all’esterno dello stabile dove si trova la casa affittata e anche negli annunci online. Le Fiamme Gialle si occupano anche dei controlli sul rispetto delle normative di sicurezza come quelle antincendio e che ci siano condizioni igienico sanitarie adeguate.
News a difesa e d'interesse per i cittadini
Re: News a difesa e d'interesse per i cittadini
Dal 19 giugno: stop al telemarketing per luce e gas
Dal 19 giugno, a sessanta giorni dall’entrata in vigore del cd. “Dl Bollette”, saranno vietate le sollecitazioni commerciali telefoniche e tramite messaggi, finalizzate alla proposta o conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.
Cosa cambia concretamente per i consumatori?
> Non sarà più possibile ricevere chiamate commerciali o messaggi promozionali relativi ad offerte di luce e gas, senza consenso preventivo del cliente;
> non sarà più il consumatore a dover dimostrare di essere stato contattato senza consenso, bensì il fornitore;
> eventuali proposte contrattuali dovranno avvenire attraverso canali più trasparenti e verificabili oppure su richiesta esplicita del consumatore;
> dovrebbero essere fortemente ridotte le pressioni commerciali indesiderate via telefono.
Anche dopo l’entrata in vigore della norma sarà comunque utile adottare alcune precauzioni. Vediamo quali.
> Non fornire il consenso all’uso del proprio numero per finalità di marketing (eventuali consensi già rilasciati possono essere revocati tramite il cd. Registro delle opposizioni: www.registrodelleopposizioni.it);
> non fornire dati personali o codici (come POD e PDR) a interlocutori non verificati;
> verificare sempre identità dell’operatore e motivo della chiamata;
> prendersi il tempo necessario prima di qualsiasi decisione;
> confrontare le offerte tramite canali ufficiali, come i siti dei fornitori, il portale ARERA o le associazioni dei consumatori;
> controllare regolarmente bollette e contratto, in particolare lo “scontrino dell’energia”;
> segnalare eventuali pratiche scorrette alle autorità competenti o ad una Associazione dei consumatori.
Dal 19 giugno, a sessanta giorni dall’entrata in vigore del cd. “Dl Bollette”, saranno vietate le sollecitazioni commerciali telefoniche e tramite messaggi, finalizzate alla proposta o conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.
Cosa cambia concretamente per i consumatori?
> Non sarà più possibile ricevere chiamate commerciali o messaggi promozionali relativi ad offerte di luce e gas, senza consenso preventivo del cliente;
> non sarà più il consumatore a dover dimostrare di essere stato contattato senza consenso, bensì il fornitore;
> eventuali proposte contrattuali dovranno avvenire attraverso canali più trasparenti e verificabili oppure su richiesta esplicita del consumatore;
> dovrebbero essere fortemente ridotte le pressioni commerciali indesiderate via telefono.
Anche dopo l’entrata in vigore della norma sarà comunque utile adottare alcune precauzioni. Vediamo quali.
> Non fornire il consenso all’uso del proprio numero per finalità di marketing (eventuali consensi già rilasciati possono essere revocati tramite il cd. Registro delle opposizioni: www.registrodelleopposizioni.it);
> non fornire dati personali o codici (come POD e PDR) a interlocutori non verificati;
> verificare sempre identità dell’operatore e motivo della chiamata;
> prendersi il tempo necessario prima di qualsiasi decisione;
> confrontare le offerte tramite canali ufficiali, come i siti dei fornitori, il portale ARERA o le associazioni dei consumatori;
> controllare regolarmente bollette e contratto, in particolare lo “scontrino dell’energia”;
> segnalare eventuali pratiche scorrette alle autorità competenti o ad una Associazione dei consumatori.
Re: News a difesa e d'interesse per i cittadini
Constatazione amichevole digitale a partire da aprile 2026
Mer 15/04/2026
Niente panico: la versione cartacea è ancora valida
Nel 2024 in Alto Adige si sono verificati complessivamente 1.718 incidenti stradali. Nei casi meno gravi, con soli danni materiali, la procedura da seguire è sempre la seguente: liberare la carreggiata, spostarsi in sicurezza e compilare la cosiddetta Constatazione Amichevole. Il classico modulo europeo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI) è ora disponibile anche in formato digitale. I dati essenziali – come data, luogo, generalità delle parti coinvolte, targhe e dinamica del sinistro (con eventuale schizzo) – restano invariati. Importante: firmare solo in caso di pieno accordo; in caso contrario è necessario compilare un modulo CAI separato.
A partire dall’8 aprile 2026, tutte le compagnie assicurative italiane sono infatti tenute a mettere a disposizione la “CAI digitale” tramite App o sito Web. L’obiettivo è una trasmissione dei dati più rapida e precisa.
Vantaggi e svantaggi in sintesi
Tra i principali vantaggi figurano l’invio automatico e immediato dei dati alle compagnie assicurative, strumenti integrati per la realizzazione degli schizzi e l’inserimento di fotografie, nonché la possibilità di scaricare e salvare direttamente il modulo in formato PDF.
Tra gli svantaggi si segnalano la dipendenza da uno smartphone, la necessità di una connessione internet stabile e di sistemi di identificazione digitale come SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica), indispensabili per la firma del documento. Inoltre, l’utilizzo può risultare più complesso per le persone anziane o meno avvezze alle tecnologie digitali.
Come funziona con l’app?
1. Aprire l’app della propria Assicurazione e selezionare “CAI digitale” (tenere a portata di mano i dati della polizza, del veicolo e del conducente).
2. Inserire i dati dell’incidente: data, luogo e ora.
3. Descrivere la dinamica e aggiungere uno schizzo tramite il modello digitale.
4. Allegare o caricare le foto dei danni.
5. Apporre la firma elettronica congiunta tramite SPID o CIE.
6. Inviare il modulo; il rapporto sarà scaricabile in formato PDF.
La versione cartacea resta valida
Il modulo cartaceo della "constatazione amichevole" rimane comunque valido e può essere utilizzato in alternativa o in parallelo alla versione digitale. Anche in questo caso, la firma va apposta solo se si concorda su tutti i dati e la dinamica dell’incidente; in caso contrario, è opportuno compilare un modulo CAI separato. Mentre il modulo digitale viene trasmesso automaticamente alla propria assicurazione, quello cartaceo deve essere consegnato entro 3 giorni.
Saper come fare...
Chi intende utilizzare la versione digitale dovrebbe scaricare sul proprio smartphone, fin da subito, l’app della propria compagnia assicurativa. Chi preferisce invece la modalità tradizionale dovrebbe assicurarsi di avere sempre a bordo un modulo CAI e una penna.
Cosa succede dopo la denuncia alla propria assicurazione?
Risarcimento diretto (indennizzo diretto)
La maggior parte dei sinistri viene gestita tramite la procedura di risarcimento diretto, ad esempio, in caso di incidente tra due veicoli immatricolati in Italia. In questi casi, il danneggiato riceve il risarcimento direttamente dalla propria assicurazione entro i termini di legge: 30 o 60 giorni per i danni materiali (a seconda che il modulo sia firmato da entrambe le parti) e 90 giorni per i danni alla persona.
Richiesta di risarcimento all’assicurazione della controparte
In caso di incidenti che coinvolgono più di due veicoli, il sinistro deve comunque essere denunciato alla propria assicurazione, ma la richiesta di risarcimento va indirizzata alla compagnia della controparte. Di norma, tali pratiche vengono definite entro 90 giorni.
Incidenti in Italia con veicoli immatricolati all’estero
Gli incidenti avvenuti in Italia con veicoli esteri devono essere segnalati all’UCI (Ufficio Centrale Italiano https://ucimi.it/sinistri/), utilizzando l’apposito modulo. L’UCI provvede poi a trasmettere la pratica all’ente competente a livello internazionale.
Incidenti all’estero
Gli incidenti verificatisi nei Paesi aderenti al sistema della “carta verde”, causati da veicoli immatricolati in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, devono essere segnalati alla Consap (https://www.consap.it/centro-di-informazione/).
Incidenti con veicoli non identificati, non assicurati o rubati
Nei casi di pirateria stradale, veicoli non assicurati o rubati, i danneggiati possono rivolgersi al cosiddetto "Fondo Vittime della Strada", istituito presso la Consap (https://www.consap.it/fondo-di-garanzia ... la-strada/).
Mer 15/04/2026
Niente panico: la versione cartacea è ancora valida
Nel 2024 in Alto Adige si sono verificati complessivamente 1.718 incidenti stradali. Nei casi meno gravi, con soli danni materiali, la procedura da seguire è sempre la seguente: liberare la carreggiata, spostarsi in sicurezza e compilare la cosiddetta Constatazione Amichevole. Il classico modulo europeo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI) è ora disponibile anche in formato digitale. I dati essenziali – come data, luogo, generalità delle parti coinvolte, targhe e dinamica del sinistro (con eventuale schizzo) – restano invariati. Importante: firmare solo in caso di pieno accordo; in caso contrario è necessario compilare un modulo CAI separato.
A partire dall’8 aprile 2026, tutte le compagnie assicurative italiane sono infatti tenute a mettere a disposizione la “CAI digitale” tramite App o sito Web. L’obiettivo è una trasmissione dei dati più rapida e precisa.
Vantaggi e svantaggi in sintesi
Tra i principali vantaggi figurano l’invio automatico e immediato dei dati alle compagnie assicurative, strumenti integrati per la realizzazione degli schizzi e l’inserimento di fotografie, nonché la possibilità di scaricare e salvare direttamente il modulo in formato PDF.
Tra gli svantaggi si segnalano la dipendenza da uno smartphone, la necessità di una connessione internet stabile e di sistemi di identificazione digitale come SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica), indispensabili per la firma del documento. Inoltre, l’utilizzo può risultare più complesso per le persone anziane o meno avvezze alle tecnologie digitali.
Come funziona con l’app?
1. Aprire l’app della propria Assicurazione e selezionare “CAI digitale” (tenere a portata di mano i dati della polizza, del veicolo e del conducente).
2. Inserire i dati dell’incidente: data, luogo e ora.
3. Descrivere la dinamica e aggiungere uno schizzo tramite il modello digitale.
4. Allegare o caricare le foto dei danni.
5. Apporre la firma elettronica congiunta tramite SPID o CIE.
6. Inviare il modulo; il rapporto sarà scaricabile in formato PDF.
La versione cartacea resta valida
Il modulo cartaceo della "constatazione amichevole" rimane comunque valido e può essere utilizzato in alternativa o in parallelo alla versione digitale. Anche in questo caso, la firma va apposta solo se si concorda su tutti i dati e la dinamica dell’incidente; in caso contrario, è opportuno compilare un modulo CAI separato. Mentre il modulo digitale viene trasmesso automaticamente alla propria assicurazione, quello cartaceo deve essere consegnato entro 3 giorni.
Saper come fare...
Chi intende utilizzare la versione digitale dovrebbe scaricare sul proprio smartphone, fin da subito, l’app della propria compagnia assicurativa. Chi preferisce invece la modalità tradizionale dovrebbe assicurarsi di avere sempre a bordo un modulo CAI e una penna.
Cosa succede dopo la denuncia alla propria assicurazione?
Risarcimento diretto (indennizzo diretto)
La maggior parte dei sinistri viene gestita tramite la procedura di risarcimento diretto, ad esempio, in caso di incidente tra due veicoli immatricolati in Italia. In questi casi, il danneggiato riceve il risarcimento direttamente dalla propria assicurazione entro i termini di legge: 30 o 60 giorni per i danni materiali (a seconda che il modulo sia firmato da entrambe le parti) e 90 giorni per i danni alla persona.
Richiesta di risarcimento all’assicurazione della controparte
In caso di incidenti che coinvolgono più di due veicoli, il sinistro deve comunque essere denunciato alla propria assicurazione, ma la richiesta di risarcimento va indirizzata alla compagnia della controparte. Di norma, tali pratiche vengono definite entro 90 giorni.
Incidenti in Italia con veicoli immatricolati all’estero
Gli incidenti avvenuti in Italia con veicoli esteri devono essere segnalati all’UCI (Ufficio Centrale Italiano https://ucimi.it/sinistri/), utilizzando l’apposito modulo. L’UCI provvede poi a trasmettere la pratica all’ente competente a livello internazionale.
Incidenti all’estero
Gli incidenti verificatisi nei Paesi aderenti al sistema della “carta verde”, causati da veicoli immatricolati in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, devono essere segnalati alla Consap (https://www.consap.it/centro-di-informazione/).
Incidenti con veicoli non identificati, non assicurati o rubati
Nei casi di pirateria stradale, veicoli non assicurati o rubati, i danneggiati possono rivolgersi al cosiddetto "Fondo Vittime della Strada", istituito presso la Consap (https://www.consap.it/fondo-di-garanzia ... la-strada/).
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