Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

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NavySeals
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Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da NavySeals »

Mah, per quanto ne so io, che mette una stella a 57/58 anni di età è preso per i fondelli sia dai sottufficiali che dagli ufficiali, quelli veri. S.ten lo si è a 20/22 anni, a 58 se sei l'ultimo degli ufficiali segati sei comunque Ten.Col...poi se per qualcuno non ha prezzo passare di ruolo, che paghi sulla pensione :lol: Vi ricordate quando c'era il ruolo unico? Anche quelli erano presi in giro, ma almeno ne valeva la pena sulla pensione.

PS. Chiunque sa che lo stipendio da ufficiale ormai è vincolato solo alla permanenza del ruolo (dopo 13 anni dalla nomina, lo stipendio è quello da colonnello, anche se si è capitano). E che la dirigenza arriva da maggiore. Quindi, chi NON arriva a 13 anni (e non ci arriva nessuno di quello che hanno fatto il concorso con i punti Miralanza), ci rimetterà sempre e comunque. Ma ormai non mi meraviglio più di niente, complici anche avvocati poco onesti: avete visto il ricorso dei m.lli infermieri, che pretendevano d'ufficio di diventare ufficiali del corpo sanitario, per il semplice motivo che ormai gli infermieri esterni sono laureati? :lol: :lol: :lol: Ovviamente rigettato.


panorama
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Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da panorama »

In primo grado ha chiesto il riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione di anzianità con applicazione delle seguenti aliquote di rendimento:
- aliquota del 3,60%, dal 21° anno di anzianità utile;
- aliquota del 2% dal 1° gennaio 1998 al 17 giugno 2014;
- aliquota del 1,80%, dal 18 giugno 2014 al 1° febbraio 2020, con il conseguente riconoscimento alla corresponsione degli arretrati.
(cfr. circolari Inps n. 35 e 27 del 2012, nonché n. 74 del 2015; Corte Conti, Sez. Calabria, sentenza n. 55/2022).

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CdC Sez. 2^ d’Appello n. 212 resa pubblica in data 09/10/2025 con Rif. CdC Piemonte n. 135/2022, ACCOGLIE l’Appello dell’INPS in relazione al ricorrente appartenente ai CC. o alla GdF.

L’interessato è stato arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza il 20 ottobre 1979 con il grado di finanziere; è stato successivamente promosso a Vicebrigadiere (categoria Sottufficiali) con avanzamento di carriera fino al grado di Luogotenente; il 18 giugno 2014 è stato nominato Sottotenente per benemerenze di servizio ex art. 60 del d.lgs. n. 66/2010 e poi è stato successivamente promosso al grado di Tenente, per essere posto in congedo e collocato in quiescenza il 31 gennaio 2020 con tale grado.

>> In esame gli art. 53 e 54 del DPR n. 1092/1973 per individuare l’aliquota di computo applicabile in quella corrispondente alla categoria rivestita al momento della cessazione dal servizio, stante l’esplicito riferimento normativo all’ultimo stipendio o all’ultima paga.

>> Vengono richiamate, la c.d. Legge Fornero e le sentenze della CdC a SS.RR. nn. 1 e 12 del 2021.

1) - l’appellato, pur essendo stato nominato Sottotenente nel 2014 (grado per il quale era previsto all’epoca un parametro di 133,25 e uno stipendio annuo di euro 21.946,28 – valori entrambi inferiori a quelli identici stabiliti per il Luogotenente e il Tenente), ha continuato a percepire in termini assoluti lo stesso stipendio annuale previsto per il grado di Luogotenente, composto però da quello inferiore spettante al Sottotenente aumentato di un assegno ad personam pari alla differenza, per evitare una retrocessione economica a fronte di una progressione di carriera (da Luogotenente a Sottotenente), a mente dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 193/2003; il medesimo importo stipendiale è stato poi confermato con la successiva promozione da Sottotenente a Tenente, previo riassorbimento del menzionato assegno ad personam sempre ai sensi del citato art. 3, comma 6. Sarebbe di tutta evidenza dunque come l’appellato, pur avendo percepito in costanza di servizio il medesimo importo stipendiale dal 2014 (nel grado di Luogotenente) al 2020, anno di collocamento in quiescenza (con il grado di Tenente), abbia subito inopinatamente una retrocessione del trattamento pensionistico, che lo ha penalizzato rispetto a quanto avrebbe conseguito ove non fosse stato nominato ufficiale, per effetto dell’irragionevole e arbitraria disapplicazione della contestata clausola di salvaguardia di cui al ricordato art. 54, comma 8, d.P.R. n.1092/1973.

N.B.: il Giudice d’Appello così conclude:

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d’Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, il sig. OMISSIS non ha diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico sulla base delle diverse aliquote incrementali applicabili in relazione ai differenti periodi di carriera.

P.S.: per il resto consiglio come sempre di leggere direttamente dall'allegata sentenza d'Appello.
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Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da panorama »

La sconfitta continua e l'INPS vince, (art. 54, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973)

La CdC Sez. 1^ d’Appello n. 38 pubblicata in data 16/02/2026 con Rif. CdC Campania n. 77/2024, ACCOGLIE l’appello dell’INPS.

Il ricorrente già appartenente all’Arma dei Carabinieri era inquadrato nella categoria dei sottufficiali sino al 30/12/2017, poi, transitato nella categoria degli ufficiali, a decorrere dal 31/12/2017 e, alla data del 31/12/1995 aveva una anzianità contributiva di oltre 18 anni di servizio. Lo stesso é cessato dal servizio in data 29/10/2019

>> rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base delle diverse aliquote incrementali applicabili in relazione ai differenti periodi di carriera,

>> L’INPS sostiene che nell’impianto del d.P.R. n. 1092/1973 la retribuzione da prendere a riferimento nel calcolo della pensione è necessariamente l’ultima percepita, ovverosia quella riferita alla categoria o al grado maturati al momento della cessazione dal servizio.

Il Giudice d’Appello precisa, qui alcuni brani:

1) - Ebbene, poiché l’aliquota rappresenta una frazione di una specifica e determinata retribuzione – retribuzione che, a norma dell’art. 53 del d.P.R. n. 1092 del 1973, è l’ultima, ossia quella percepita alla cessazione dal servizio - la medesima aliquota non potrà che essere quella corrispondente al grado posseduto in costanza di percezione di quella stessa retribuzione e, dunque, al grado posseduto alla cessazione dal servizio.

2) - In altre parole, se la pensione spettante per legge è una pensione “da ufficiale”, poiché parametrata all’ultima retribuzione percepita (e dunque alla retribuzione percepita con i gradi di ufficiale), va da sé che pure l’aliquota con la quale tale pensione deve essere calcolata sarà, necessariamente, quella che la legge riserva agli ufficiali.

3) - La partecipazione a una procedura selettiva è una scelta libera del militare, dalla quale non possono che derivare gli effetti alla stessa collegati dalla legge. Infatti, il mutamento dello status porta con sé tutte le conseguenze che da questo discendono e che non sono sostituibili a seconda della convenienza, in base al noto brocardo “cuius commoda, eius et incommoda” (cfr. Corte dei conti, Sez. I App. sent. nn. 219, 221 e 222/2024, n. 99/2025; Sez. III App., sent. n. 80/2025 e n. 25/2025).
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NavySeals
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Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da NavySeals »

Ancora oggi per qualcuno mettere su una stella a un soffio dalla pensione non ha prezzo :lol: :lol: :lol:
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Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da panorama »

Purtroppo per un "breve periodo" gustano il dolce, ma, è pur vero che quel dolce è temporaneo, diversamente "l'amaro" nel fegato rimane per tutta la durata della pensione.

>> E come dice la CdC d'Appello "la procedura selettiva è una scelta libera del militare, dalla quale non possono che derivare gli effetti alla stessa".
mauri64
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Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da mauri64 »

Ciao Antonino,
Viste tutte le sentenze perse, non capisco per quale motivo continuano a presentare ricorso.
panorama
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Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da panorama »

Purtroppo in questi ultimi tempi sono state emesse sentenze di 1° grado e come sempre si spera di vincere in Appello, logicamente ne usciranno ancora.
Spero che in questo forum ci siano Capitani/Maggiori proveniente da Lgt. C.S. già perdenti che divulgano.
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