Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

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mauri64
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Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da mauri64 »

Perché continuare a buttare quattrini a presentare ricorsi, quando per i ricorrenti tutte le sentenze sono state rigettate...


panorama
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Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da panorama »

Perché non leggono quì.
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NavySeals
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Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da NavySeals »

Mah, per quanto ne so io, che mette una stella a 57/58 anni di età è preso per i fondelli sia dai sottufficiali che dagli ufficiali, quelli veri. S.ten lo si è a 20/22 anni, a 58 se sei l'ultimo degli ufficiali segati sei comunque Ten.Col...poi se per qualcuno non ha prezzo passare di ruolo, che paghi sulla pensione :lol: Vi ricordate quando c'era il ruolo unico? Anche quelli erano presi in giro, ma almeno ne valeva la pena sulla pensione.

PS. Chiunque sa che lo stipendio da ufficiale ormai è vincolato solo alla permanenza del ruolo (dopo 13 anni dalla nomina, lo stipendio è quello da colonnello, anche se si è capitano). E che la dirigenza arriva da maggiore. Quindi, chi NON arriva a 13 anni (e non ci arriva nessuno di quello che hanno fatto il concorso con i punti Miralanza), ci rimetterà sempre e comunque. Ma ormai non mi meraviglio più di niente, complici anche avvocati poco onesti: avete visto il ricorso dei m.lli infermieri, che pretendevano d'ufficio di diventare ufficiali del corpo sanitario, per il semplice motivo che ormai gli infermieri esterni sono laureati? :lol: :lol: :lol: Ovviamente rigettato.
panorama
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Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da panorama »

In primo grado ha chiesto il riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione di anzianità con applicazione delle seguenti aliquote di rendimento:
- aliquota del 3,60%, dal 21° anno di anzianità utile;
- aliquota del 2% dal 1° gennaio 1998 al 17 giugno 2014;
- aliquota del 1,80%, dal 18 giugno 2014 al 1° febbraio 2020, con il conseguente riconoscimento alla corresponsione degli arretrati.
(cfr. circolari Inps n. 35 e 27 del 2012, nonché n. 74 del 2015; Corte Conti, Sez. Calabria, sentenza n. 55/2022).

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CdC Sez. 2^ d’Appello n. 212 resa pubblica in data 09/10/2025 con Rif. CdC Piemonte n. 135/2022, ACCOGLIE l’Appello dell’INPS in relazione al ricorrente appartenente ai CC. o alla GdF.

L’interessato è stato arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza il 20 ottobre 1979 con il grado di finanziere; è stato successivamente promosso a Vicebrigadiere (categoria Sottufficiali) con avanzamento di carriera fino al grado di Luogotenente; il 18 giugno 2014 è stato nominato Sottotenente per benemerenze di servizio ex art. 60 del d.lgs. n. 66/2010 e poi è stato successivamente promosso al grado di Tenente, per essere posto in congedo e collocato in quiescenza il 31 gennaio 2020 con tale grado.

>> In esame gli art. 53 e 54 del DPR n. 1092/1973 per individuare l’aliquota di computo applicabile in quella corrispondente alla categoria rivestita al momento della cessazione dal servizio, stante l’esplicito riferimento normativo all’ultimo stipendio o all’ultima paga.

>> Vengono richiamate, la c.d. Legge Fornero e le sentenze della CdC a SS.RR. nn. 1 e 12 del 2021.

1) - l’appellato, pur essendo stato nominato Sottotenente nel 2014 (grado per il quale era previsto all’epoca un parametro di 133,25 e uno stipendio annuo di euro 21.946,28 – valori entrambi inferiori a quelli identici stabiliti per il Luogotenente e il Tenente), ha continuato a percepire in termini assoluti lo stesso stipendio annuale previsto per il grado di Luogotenente, composto però da quello inferiore spettante al Sottotenente aumentato di un assegno ad personam pari alla differenza, per evitare una retrocessione economica a fronte di una progressione di carriera (da Luogotenente a Sottotenente), a mente dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 193/2003; il medesimo importo stipendiale è stato poi confermato con la successiva promozione da Sottotenente a Tenente, previo riassorbimento del menzionato assegno ad personam sempre ai sensi del citato art. 3, comma 6. Sarebbe di tutta evidenza dunque come l’appellato, pur avendo percepito in costanza di servizio il medesimo importo stipendiale dal 2014 (nel grado di Luogotenente) al 2020, anno di collocamento in quiescenza (con il grado di Tenente), abbia subito inopinatamente una retrocessione del trattamento pensionistico, che lo ha penalizzato rispetto a quanto avrebbe conseguito ove non fosse stato nominato ufficiale, per effetto dell’irragionevole e arbitraria disapplicazione della contestata clausola di salvaguardia di cui al ricordato art. 54, comma 8, d.P.R. n.1092/1973.

N.B.: il Giudice d’Appello così conclude:

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d’Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, il sig. OMISSIS non ha diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico sulla base delle diverse aliquote incrementali applicabili in relazione ai differenti periodi di carriera.

P.S.: per il resto consiglio come sempre di leggere direttamente dall'allegata sentenza d'Appello.
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