Il montante contributivo
Re: Il montante contributivo
Per non perderla di vista,
Per notizia, importante sentenza della CdC Calabria n. 229/2024 resa pubblica il 24/10/2024 relativa al collega della GdF andato in pensione col sistema misto per raggiunti limiti di età e non avendo optato per l’accesso all’istituto dell’ausiliaria.
N.B.: - allego anche sentenza CdC Piemonte del 2024 e Campania del 2023 che riguardano personale PolStato andati in pensione per raggiunti limiti di età ordinamentale (60 anni) e che sono richiamate nella sentenza della CdC Calabria dal ricorrente. Inoltre, le 3 sentenze sono state tutte trattate dallo stesso Avvocato.
Chissà quanti errori, però questa sentenza ci ha dato un altra luce.
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Punto 13 pag. 16 CdC Calabria
non vi sono motivi per discostarsi, secondo cui “Quanto al calcolo del montante contributivo, si osserva che il citato art. 3, comma 7, prevede espressamente che “il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione”. Nel caso di specie, appare pertanto corretto il calcolo effettuato da parte ricorrente. Infatti, in base alla norma citata, all’imponibile retributivo dell’ultimo anno …… deve essere aggiunto l’importo pari a 5 volte tale imponibile retributivo (……..), per un totale di euro ……” (Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 89/2024).
Pertanto, come indicato dal ricorrente deve prendersi a riferimento il montante contributivo dell’ultimo anno di cui al rigo 25, colonna 6 del foglio di calcolo e su questo calcolare il moltiplicatore.
Dunque, l’Istituto, in corretta applicazione della normativa è tenuta a calcolare la base imponibile incrementandola nei termini anzidetti, per effettuare il calcolo di quanto dovuto al pensionato.
Per notizia, importante sentenza della CdC Calabria n. 229/2024 resa pubblica il 24/10/2024 relativa al collega della GdF andato in pensione col sistema misto per raggiunti limiti di età e non avendo optato per l’accesso all’istituto dell’ausiliaria.
N.B.: - allego anche sentenza CdC Piemonte del 2024 e Campania del 2023 che riguardano personale PolStato andati in pensione per raggiunti limiti di età ordinamentale (60 anni) e che sono richiamate nella sentenza della CdC Calabria dal ricorrente. Inoltre, le 3 sentenze sono state tutte trattate dallo stesso Avvocato.
Chissà quanti errori, però questa sentenza ci ha dato un altra luce.
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Punto 13 pag. 16 CdC Calabria
non vi sono motivi per discostarsi, secondo cui “Quanto al calcolo del montante contributivo, si osserva che il citato art. 3, comma 7, prevede espressamente che “il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione”. Nel caso di specie, appare pertanto corretto il calcolo effettuato da parte ricorrente. Infatti, in base alla norma citata, all’imponibile retributivo dell’ultimo anno …… deve essere aggiunto l’importo pari a 5 volte tale imponibile retributivo (……..), per un totale di euro ……” (Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 89/2024).
Pertanto, come indicato dal ricorrente deve prendersi a riferimento il montante contributivo dell’ultimo anno di cui al rigo 25, colonna 6 del foglio di calcolo e su questo calcolare il moltiplicatore.
Dunque, l’Istituto, in corretta applicazione della normativa è tenuta a calcolare la base imponibile incrementandola nei termini anzidetti, per effettuare il calcolo di quanto dovuto al pensionato.
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Re: Il montante contributivo
La CdC Emilia Romagna con la sentenza n. 155/2025 pubblicata in data 30/12/2025 che riguarda oltre 161 ricorrenti, rigetta il ricorso circa la quantificazione della seconda quota di pensione, la quale viene determinata moltiplicando la voce “retribuzione media” per il parametro “differenza coefficienti”. Evidenziano che il risultato di tale operazione aritmetica, per quanto risulta dall’esame dei modelli 5007 che l’Inps ha loro inviato (modelli nei quali sono riportati i calcoli eseguiti per determinare i trattamenti pensionistici), non coincide con l’importo iscritto alla “seconda quota di pensione”, che risulta essere inferiore.
1) - I ricorrenti ricordano come l’Inps abbia spiegato che la ragione di quanto sopra è da rinvenire nella circostanza che il risultato della moltiplicazione della voce “retribuzione media” per il parametro “differenza coefficienti” è stato diviso per 13 e successivamente moltiplicato per 12.
2) - L’operazione da ultimo descritta sarebbe ingiustificata, in quanto non prevista dalla vigente normativa. L’art. 94 del d.P.R. n. 1032/1973, infatti, stabilisce che ai titolari di pensione spetta una tredicesima mensilità, mentre l’operazione operata dall’Inps ricondurrebbe la quota B e la quota C delle pensioni dei ricorrenti a dodici mensilità.
3) - Contestano l’affermazione dell’Inps secondo il quale se la seconda quota di pensione non fosse rapportata a 12 mensilità, la tredicesima finirebbe per essere erogata due volte.
N.B.: Preciso che l’art. 94 del D.P.R. 1032/1973 è inesistente, in quanto gli articoli arrivano fino al n. 57 ma, sicuramente, vi è stato un errore col DPR da citare tra il n. 1032 e il n. 1092.
P.S.: Consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegata sentenza per comprendere il contesto dell’argomento ed Altro ancora, tenuto conto che vengono citate alcune sentenze della CdC che danno ragione all’INPS.
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D.P.R. 1092 del 29 dicembre 1973
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Art. 94.
(Tredicesima mensilità)
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità é commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all'art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081.
Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la tredicesima mensilità si riferisce, questa é dovuta, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1 dicembre oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.
La tredicesima mensilità non é dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate mensilità aggiuntive allo stipendio annuo o quando quest'ultimo sia corrisposto in un numero di mensilità superiore a dodici.
Per il personale militare al quale é applicabile l'articolo 58, il rateo della tredicesima mensilità é calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso é sospeso.
1) - I ricorrenti ricordano come l’Inps abbia spiegato che la ragione di quanto sopra è da rinvenire nella circostanza che il risultato della moltiplicazione della voce “retribuzione media” per il parametro “differenza coefficienti” è stato diviso per 13 e successivamente moltiplicato per 12.
2) - L’operazione da ultimo descritta sarebbe ingiustificata, in quanto non prevista dalla vigente normativa. L’art. 94 del d.P.R. n. 1032/1973, infatti, stabilisce che ai titolari di pensione spetta una tredicesima mensilità, mentre l’operazione operata dall’Inps ricondurrebbe la quota B e la quota C delle pensioni dei ricorrenti a dodici mensilità.
3) - Contestano l’affermazione dell’Inps secondo il quale se la seconda quota di pensione non fosse rapportata a 12 mensilità, la tredicesima finirebbe per essere erogata due volte.
N.B.: Preciso che l’art. 94 del D.P.R. 1032/1973 è inesistente, in quanto gli articoli arrivano fino al n. 57 ma, sicuramente, vi è stato un errore col DPR da citare tra il n. 1032 e il n. 1092.
P.S.: Consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegata sentenza per comprendere il contesto dell’argomento ed Altro ancora, tenuto conto che vengono citate alcune sentenze della CdC che danno ragione all’INPS.
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D.P.R. 1092 del 29 dicembre 1973
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Art. 94.
(Tredicesima mensilità)
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità é commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all'art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081.
Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la tredicesima mensilità si riferisce, questa é dovuta, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1 dicembre oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.
La tredicesima mensilità non é dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate mensilità aggiuntive allo stipendio annuo o quando quest'ultimo sia corrisposto in un numero di mensilità superiore a dodici.
Per il personale militare al quale é applicabile l'articolo 58, il rateo della tredicesima mensilità é calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso é sospeso.
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Re: Il montante contributivo
Buongiorno per l'esperto Mauri io mi sono arruolato 23.06.1990 e riformato il 05/08/2020,e potuto capitare anche a me secondo te l'errore di calcolo,nonche io sono percettore di pensione di privilegio anche per questa si sono sbagliati.
Ciao
Ciao
Re: Il montante contributivo
Ciao!
Dai una letta al seguente argomento e link interno, dove la questione è stata approfondita esaustivamente.
viewtopic.php?p=316079#p316079
Dalla fine del 2018 inizio 2019 il metodo di calcolo è cambiato, in quanto sul mod. S.M. 5007 per gli statali la seconda e terza quota sono riportate in 12 mensilità.
Dai una letta al seguente argomento e link interno, dove la questione è stata approfondita esaustivamente.
viewtopic.php?p=316079#p316079
Re: Il montante contributivo
Buongiorno per l'esperto Mauri io mi sono arruolato il 23.06.1990 e riformato il 05/08/2020, volevo sapere se era possibile che hanno sbagliato il calcolo pure a me, faccio presente anche che sono titolare di pensione di privilegio. Grazie e saluti
Re: Il montante contributivo
Gli esperti sapranno dirci se i conteggi dell'INPS sono realmente esatti.
CdC F.V.G. sede di Trieste n. 9/2025 su ricalcolo del Montante contributivo ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 3, comma7, D.lgs. n.165/1997, ricorrente PolPen. Rigettato.
La difesa della ricorrente, descrivendo analiticamente le ragioni poste alla base della pretesa, invoca precedenti giurisprudenziali (Corte dei conti: Sez. giur. Piemonte, sent. n. 89 del 22 luglio 2024; Sez. giur. Calabria, sent. n. 229 del 24 ottobre 2024),
IN DIRITTO si procede analizzando la determinazione della pensione dell’odierna ricorrente (I.N.P.S., Direzione provinciale di Udine, atto n. …..) – si osserva che:
N.B.: vedere direttamente tutti gli sviluppi dei conteggi dall’allegato.
Il Giudice precisa che: > Il beneficio previsto dalla norma in argomento – da computare in corrispondenza dell’ultimo anno di servizio - non consiste, infatti, nell’incremento di “5 volte” del prodotto tra l’“IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE” (colonna 6) e l’“ALIQUOTA CONTRIBUTIVA” (colonna 7), cioè nel moltiplicare per <6> il risultato di tale prodotto, bensì nell’incremento del “MONTANTE CONTRIBUTIVO RIVALUTATO” (colonna 5), anziché con l’importo pari al solo predetto prodotto tra l’“IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE” (colonna 6) e l’“ALIQUOTA CONTRIBUTIVA” (colonna 7), con il maggiore importo che risulta moltiplicando per <5> il medesimo prodotto (ovvero, essendo la stessa cosa, moltiplicando per <5> il solo fattore di colonna 6, come fatto dall’I.N.P.S.).
CdC Puglia n. 234/2025 su PolStato. Rigettato.
A sostegno della prospettazione fornita, il ricorrente ha richiamato la recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 89/2024) che ha confermato l’interpretazione della normativa.
N.B.: vedere direttamente tutti gli sviluppi dei conteggi dall’allegato.
CdC Abruzzo n. 73/2025 su GdF. Rigettato.
Il ricorrente evidenzia come in casi analoghi patrocinati dallo stesso difensore, la Corte dei conti del Piemonte (sentenza n. 89 del 22 luglio 2024) e la Corte dei conti della Calabria (sentenza n. 229 del 24 ottobre 2024) abbiano accolto le pretese dei ricorrenti, statuendo che l’incremento pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio deve aggiungersi al montante contributivo.
N.B.: vedere direttamente tutti gli sviluppi dei conteggi dall’allegato.
--------------
P.S.: i 3 ricorsi suindicati sono stati trattati dal medesimo Avvocato.
>> Le sentenze della CdC Calabria n. 229/2024 e della CdC Piemonte n. 89/2024 sono state da me qui postate il 30/12/2024.
CdC F.V.G. sede di Trieste n. 9/2025 su ricalcolo del Montante contributivo ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 3, comma7, D.lgs. n.165/1997, ricorrente PolPen. Rigettato.
La difesa della ricorrente, descrivendo analiticamente le ragioni poste alla base della pretesa, invoca precedenti giurisprudenziali (Corte dei conti: Sez. giur. Piemonte, sent. n. 89 del 22 luglio 2024; Sez. giur. Calabria, sent. n. 229 del 24 ottobre 2024),
IN DIRITTO si procede analizzando la determinazione della pensione dell’odierna ricorrente (I.N.P.S., Direzione provinciale di Udine, atto n. …..) – si osserva che:
N.B.: vedere direttamente tutti gli sviluppi dei conteggi dall’allegato.
Il Giudice precisa che: > Il beneficio previsto dalla norma in argomento – da computare in corrispondenza dell’ultimo anno di servizio - non consiste, infatti, nell’incremento di “5 volte” del prodotto tra l’“IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE” (colonna 6) e l’“ALIQUOTA CONTRIBUTIVA” (colonna 7), cioè nel moltiplicare per <6> il risultato di tale prodotto, bensì nell’incremento del “MONTANTE CONTRIBUTIVO RIVALUTATO” (colonna 5), anziché con l’importo pari al solo predetto prodotto tra l’“IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE” (colonna 6) e l’“ALIQUOTA CONTRIBUTIVA” (colonna 7), con il maggiore importo che risulta moltiplicando per <5> il medesimo prodotto (ovvero, essendo la stessa cosa, moltiplicando per <5> il solo fattore di colonna 6, come fatto dall’I.N.P.S.).
CdC Puglia n. 234/2025 su PolStato. Rigettato.
A sostegno della prospettazione fornita, il ricorrente ha richiamato la recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 89/2024) che ha confermato l’interpretazione della normativa.
N.B.: vedere direttamente tutti gli sviluppi dei conteggi dall’allegato.
CdC Abruzzo n. 73/2025 su GdF. Rigettato.
Il ricorrente evidenzia come in casi analoghi patrocinati dallo stesso difensore, la Corte dei conti del Piemonte (sentenza n. 89 del 22 luglio 2024) e la Corte dei conti della Calabria (sentenza n. 229 del 24 ottobre 2024) abbiano accolto le pretese dei ricorrenti, statuendo che l’incremento pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio deve aggiungersi al montante contributivo.
N.B.: vedere direttamente tutti gli sviluppi dei conteggi dall’allegato.
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P.S.: i 3 ricorsi suindicati sono stati trattati dal medesimo Avvocato.
>> Le sentenze della CdC Calabria n. 229/2024 e della CdC Piemonte n. 89/2024 sono state da me qui postate il 30/12/2024.
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Re: Il montante contributivo
Ciao!
Mi sembra giusto il calcolo dell'INPS. Se vado in pensione il 1° marzo l'incremento del montante contributivo derivato dal moltiplicatore vale il reddito degli ultimi 12 mesi di servizio moltiplicato per 5 a cui sommo, per trovare il montante totale dell'ultimo anno solare di lavoro, soltanto il reddito dei mesi di gennaio e febbraio antecedenti la pensione. I ricorrenti qui, se non ho capito male, avrebbero voluto che al moltiplicatore fosse sommato ancora il reddito degli ultimi 12 mesi (da qui il rilievo sollevato dall'INPS di voler moltiplicare per sei e non per cinque) ma ovviamente i primi 10 mesi erano già inseriti nel montante contributivo dell'anno precedente quindi perchè volerli inserire ancora?
Mi sembra giusto il calcolo dell'INPS. Se vado in pensione il 1° marzo l'incremento del montante contributivo derivato dal moltiplicatore vale il reddito degli ultimi 12 mesi di servizio moltiplicato per 5 a cui sommo, per trovare il montante totale dell'ultimo anno solare di lavoro, soltanto il reddito dei mesi di gennaio e febbraio antecedenti la pensione. I ricorrenti qui, se non ho capito male, avrebbero voluto che al moltiplicatore fosse sommato ancora il reddito degli ultimi 12 mesi (da qui il rilievo sollevato dall'INPS di voler moltiplicare per sei e non per cinque) ma ovviamente i primi 10 mesi erano già inseriti nel montante contributivo dell'anno precedente quindi perchè volerli inserire ancora?
Re: Il montante contributivo
@ Sasabl, concordo assolutamente.
Il problema è che a fronte di altrettante sentenze dove effettivamente il calcolo del moltiplicatore era errato, che vedono INPS soccombente, qualche OOSS (dei VVF sicuramente) invitate da altrettanti studi legali (specialmente quello citato nelle tre sentenze allegate
) promuovono ricorsi a volontà affermando che INPS calcola a tutti il moltiplicatore in maniera errata 
Il problema è che a fronte di altrettante sentenze dove effettivamente il calcolo del moltiplicatore era errato, che vedono INPS soccombente, qualche OOSS (dei VVF sicuramente) invitate da altrettanti studi legali (specialmente quello citato nelle tre sentenze allegate
Re: Il montante contributivo
Guarda caso, parrebbe che tutte le determine analizzate dallo Studio legale siano errate e quindi si possa procedere per il ricorso 
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