Il montante contributivo

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panorama
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Re: Il montante contributivo

Messaggio da panorama »

Per non perderla di vista,

Per notizia, importante sentenza della CdC Calabria n. 229/2024 resa pubblica il 24/10/2024 relativa al collega della GdF andato in pensione col sistema misto per raggiunti limiti di età e non avendo optato per l’accesso all’istituto dell’ausiliaria.

N.B.: - allego anche sentenza CdC Piemonte del 2024 e Campania del 2023 che riguardano personale PolStato andati in pensione per raggiunti limiti di età ordinamentale (60 anni) e che sono richiamate nella sentenza della CdC Calabria dal ricorrente. Inoltre, le 3 sentenze sono state tutte trattate dallo stesso Avvocato.


Chissà quanti errori, però questa sentenza ci ha dato un altra luce.
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Punto 13 pag. 16 CdC Calabria

non vi sono motivi per discostarsi, secondo cui “Quanto al calcolo del montante contributivo, si osserva che il citato art. 3, comma 7, prevede espressamente che “il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione”. Nel caso di specie, appare pertanto corretto il calcolo effettuato da parte ricorrente. Infatti, in base alla norma citata, all’imponibile retributivo dell’ultimo anno …… deve essere aggiunto l’importo pari a 5 volte tale imponibile retributivo (……..), per un totale di euro ……” (Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 89/2024).

Pertanto, come indicato dal ricorrente deve prendersi a riferimento il montante contributivo dell’ultimo anno di cui al rigo 25, colonna 6 del foglio di calcolo e su questo calcolare il moltiplicatore.

Dunque, l’Istituto, in corretta applicazione della normativa è tenuta a calcolare la base imponibile incrementandola nei termini anzidetti, per effettuare il calcolo di quanto dovuto al pensionato.
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