Il CdS con la sentenza n. 5810/2025 pubblicata in data 04/07/2025 in Rif. Tar Liguria del 2022, rigetta l'Appello delle Amministrazioni,
>> Indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali
Il CdS precisa: >> quì sotto alcuni brani.
10 - Gli appelli principale e incidentale sono ambedue infondati e devono essere respinti alla stregua delle seguenti considerazioni.
16 -
>> In sostanza, l’indennità de qua prescinde dal riposo compensativo e, pertanto, il servizio prestato nel giorno festivo va sempre remunerato con la speciale indennità giornaliera di cui alle su citate disposizioni, senza che abbia rilievo la previa programmazione del turno.
>> Il riposo compensativo, invero, bilancia il mancato riposo nel giorno festivo, mentre l’indennità compensativa remunera il disagio del lavoro in giornata festiva.
>> Si tratta, dunque, di due istituti con finalità differenti, sebbene connesse, tantoché la circolare del Comando generale della Guardia di finanza, ufficio programmazione finanziaria e bilancio, prot. n. 311707/2009 del 22 settembre 2009, al punto 2, ribadisce la spettanza di ambedue i benefici, precisando che «al militare chiamato a prestare servizio in una giornata destinata al riposo settimanale ovvero festiva infrasettimanale compete: (1) il recupero del riposo non goduto; (2) la corresponsione dell’indennità compensativa in oggetto», senza distinzioni.
>> Ad ogni modo e in via assorbente ogni ulteriore considerazione sul punto, il riposo compensativo deve essere successivo («entro le 4 settimane successive» ai sensi dell’art. 43, comma 2, del regolamento di servizio interno della Guardia di finanza) al giorno festivo in cui il militare ha prestato servizio (nel caso di specie la domenica) e non precedente (ovverosia il sabato antecedente), pena il venir meno della ragione del recupero del riposo settimanale a fronte del differimento – per sua natura incerto – della sua causa (ovverosia del lavoro in giorno festivo), sicché nella fattispecie in esame non vi è neanche una sovrapposizione tra i due istituiti, che, come già evidenziato, è del tutto fisiologica.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9213 del 2022, come in epigrafe proposto, respinge gli appelli principale e incidentale.
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N.B.: per comprendere meglio l'intera vicenda, consiglio di leggere direttamente dall'allegato.
Indennità di compensazione
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