Indennità di compensazione

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Indennità di compensazione

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Il CdS con la sentenza n. 5810/2025 pubblicata in data 04/07/2025 in Rif. Tar Liguria del 2022, rigetta l'Appello delle Amministrazioni,

>> Indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali

Il CdS precisa: >> quì sotto alcuni brani.

10 - Gli appelli principale e incidentale sono ambedue infondati e devono essere respinti alla stregua delle seguenti considerazioni.

16 -
>> In sostanza, l’indennità de qua prescinde dal riposo compensativo e, pertanto, il servizio prestato nel giorno festivo va sempre remunerato con la speciale indennità giornaliera di cui alle su citate disposizioni, senza che abbia rilievo la previa programmazione del turno.

>> Il riposo compensativo, invero, bilancia il mancato riposo nel giorno festivo, mentre l’indennità compensativa remunera il disagio del lavoro in giornata festiva.

>> Si tratta, dunque, di due istituti con finalità differenti, sebbene connesse, tantoché la circolare del Comando generale della Guardia di finanza, ufficio programmazione finanziaria e bilancio, prot. n. 311707/2009 del 22 settembre 2009, al punto 2, ribadisce la spettanza di ambedue i benefici, precisando che «al militare chiamato a prestare servizio in una giornata destinata al riposo settimanale ovvero festiva infrasettimanale compete: (1) il recupero del riposo non goduto; (2) la corresponsione dell’indennità compensativa in oggetto», senza distinzioni.

>> Ad ogni modo e in via assorbente ogni ulteriore considerazione sul punto, il riposo compensativo deve essere successivo («entro le 4 settimane successive» ai sensi dell’art. 43, comma 2, del regolamento di servizio interno della Guardia di finanza) al giorno festivo in cui il militare ha prestato servizio (nel caso di specie la domenica) e non precedente (ovverosia il sabato antecedente), pena il venir meno della ragione del recupero del riposo settimanale a fronte del differimento – per sua natura incerto – della sua causa (ovverosia del lavoro in giorno festivo), sicché nella fattispecie in esame non vi è neanche una sovrapposizione tra i due istituiti, che, come già evidenziato, è del tutto fisiologica.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9213 del 2022, come in epigrafe proposto, respinge gli appelli principale e incidentale.

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N.B.: per comprendere meglio l'intera vicenda, consiglio di leggere direttamente dall'allegato.
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Re: Indennità di compensazione

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Tar Marche n. 59/2026 su GdF x ore straordinario a parte l'indennità di compensazione. Perso


>> diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario prestato a decorrere dal 7.11.2008 in virtù di ordini formali di servizio nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le trentasei ore settimanali, previo annullamento del provvedimento prot. n. 0218796/13 del 5.12.2013 dell'Ufficio Amministrazione - Sezione Trattamento Economico del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche della Guardia di Finanza, comunicato in data 13.12.2013 .........

E per la condanna

delle Amministrazioni intimate alla corresponsione della somma dovuta, con interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo, in aggiunta all'indennità di cui all'art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 16412002 e art. 128, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007, ove non corrisposta, e fatto salvo il diritto al recupero dei riposi laddove non goduti;

FATTO e DIRITTO
Assumono i ricorrenti di essere stati impiegati in servizi per interi turni di almeno sei ore nei giorni destinati al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, ricevendo la sola indennità di compensazione di cui all'art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 164/2002, e all'art. 28, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007, i quali, si dice, testualmente recitano: "ferma restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di Euro 5,00 - rideterminata in euro 8,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009, a norma dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 51/2009 (integrativo del D.P.R. n. 170/2007) - a compensazione della sole ordinaria prestazione di lavoro giornaliero".

N.B.: Consiglio di leggere il tutto direttamente dall'allegato.
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