Egregio avvocato, sono genitore di un militare rimasto ferito ad Herat nel 2011 e riconosciuto vittima del terrorismo. Stante che mio figlio era celibe, i genitori abbiamo beneficiato dell'esenzione sanitaria in base all'articolo in oggetto. Nel mese di settembre c.a. mio figlio si è sposato e mia nuora si è recata all'azienda sanitaria di appartenenza per chiedere, n.q. di coniuge il beneficio in questione.
L'esenzione le è stata concessa, ma il funzionario addetto Le ha comunicato che i genitori la perderemo, anzi che dobbiamo recarci all'Azienda sanitaria di appartenenza per la cancellazione.
Tenuto conto che l'articolo in questione per la concessione del beneficio si limita a valutare lo "status" del militare nel momento del sinistro, che non vi sono circolari esplicative in proposito e che potrebbe trattarsi di una interpretazione "logica" del tutto soggettiva, desidero conoscere il Suo autorevole parere in merito.
Porgo distinti saluti
Art. 9 legge 206/2004 - esenzione spesa sanitaria genitori.
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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- antoniomlg
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: Art. 9 legge 206/2004 - esenzione spesa sanitaria genito
Messaggio da antoniomlg »
ciao premettendo di non essere l'avvocato che saluto con infinita stima
vorrei provare a darti una risposta molto semplice
nelle legge in questione che riporto Art. 9. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti,
limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai
genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo
di prestazione sanitaria e farmaceutica. ((Ai medesimi soggetti e'
esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203.)) ......"in mancanza dei predetti"
nel momento che cessa al mancanza del coniuge, il beneficio và
al destinatario primario della norma "coniuge e figli", ................
spero tanto che possa intervenire l'avvocato oppure altro utente
e che mi possano contraddire.
ciao
vorrei provare a darti una risposta molto semplice
nelle legge in questione che riporto Art. 9. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti,
limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai
genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo
di prestazione sanitaria e farmaceutica. ((Ai medesimi soggetti e'
esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203.)) ......"in mancanza dei predetti"
nel momento che cessa al mancanza del coniuge, il beneficio và
al destinatario primario della norma "coniuge e figli", ................
spero tanto che possa intervenire l'avvocato oppure altro utente
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ciao
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