Art. 9 legge 206/2004 - esenzione spesa sanitaria genitori.

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
Feed - L'Avv. Giorgio Carta risponde

Moderatore: Avv. Giorgio Carta

Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
gama1960
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: gio ago 14, 2014 9:28 am

Art. 9 legge 206/2004 - esenzione spesa sanitaria genitori.

Messaggio da gama1960 »

Egregio avvocato, sono genitore di un militare rimasto ferito ad Herat nel 2011 e riconosciuto vittima del terrorismo. Stante che mio figlio era celibe, i genitori abbiamo beneficiato dell'esenzione sanitaria in base all'articolo in oggetto. Nel mese di settembre c.a. mio figlio si è sposato e mia nuora si è recata all'azienda sanitaria di appartenenza per chiedere, n.q. di coniuge il beneficio in questione.
L'esenzione le è stata concessa, ma il funzionario addetto Le ha comunicato che i genitori la perderemo, anzi che dobbiamo recarci all'Azienda sanitaria di appartenenza per la cancellazione.
Tenuto conto che l'articolo in questione per la concessione del beneficio si limita a valutare lo "status" del militare nel momento del sinistro, che non vi sono circolari esplicative in proposito e che potrebbe trattarsi di una interpretazione "logica" del tutto soggettiva, desidero conoscere il Suo autorevole parere in merito.
Porgo distinti saluti


Avatar utente
antoniomlg
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 3643
Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am

Re: Art. 9 legge 206/2004 - esenzione spesa sanitaria genito

Messaggio da antoniomlg »

ciao premettendo di non essere l'avvocato che saluto con infinita stima

vorrei provare a darti una risposta molto semplice
nelle legge in questione che riporto Art. 9. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti,
limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai
genitori,
sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo
di prestazione sanitaria e farmaceutica. ((Ai medesimi soggetti e'
esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203.)) ......"in mancanza dei predetti"
nel momento che cessa al mancanza del coniuge, il beneficio và
al destinatario primario della norma "coniuge e figli", ................

spero tanto che possa intervenire l'avvocato oppure altro utente
e che mi possano contraddire.

ciao
Rispondi