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Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: gio dic 30, 2021 10:21 pm
da mauri64
manuxx ha scritto: gio dic 30, 2021 9:46 pm Ho estrapolato la parte che ci riguarda per l'art.54 della legge di bilancio appena approvata alla camera. Non leggo retroattività, come al solito andrà interpretata. Il comma 102 dice che per attuare il comma 101 quello che ci riguarda, sono stati stanziati dei fondi che decorrono dal 2022 Sono un pò scettico, a voi i commenti. :roll:

101. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensidell’articolo19 della legge 4 novembre 2010,n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 percento per ogni anno utile.

102. Per l’attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno2023, 36.764.932 euro per l’anno 2024,39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.596euro per l’anno 2026, 46.384.574 euro per l’anno 2027, 49.248.807 euro per l’anno2028, 51.927.173 euro per l’anno 2029,54.721.616 euro per l’anno 2030 e 57.468.417euro a decorrere dall’anno 2031.103.
Salve, è stata ampiamente dibattuta solo nella presente sezione oltre 90 messaggi. Vi sono pareri contrastanti in merito, pertanto dovremo aspettare per saperne di più.

Auguroni di buon anno

Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: ven dic 31, 2021 12:26 am
da Giggino1961
Forse sbaglio, ma l'art. 101 chiarisce che alle forze di polizia ad ordinamento civile deve essere applicata un norma in vigore addirittura dal 1973, solo l'aliquota del 2,44 è di recente istituzione. Quindi per assurdo (non è questo il caso) non rientrerebbero nella casistica gli ante 1973, non quelli in quiescenza successivamente. Certo la cosa migliore sarebbe stata quella di specificare bene l'estensione anche alle persone già pensionate. Comunque sia il dibattito parlamentare era improntato proprio all'estensione del beneficio a favore del personale già pensionato alla pari delle altre forze di polizia militari. Inoltre, questo era esattamente quello che rivendicava legislatore (interpretazione autentica).Speriamo che sia un buon inizio anno per tutti. Buona notte. 🌙

Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: ven dic 31, 2021 8:25 am
da mauri64
Salve Giggino,
secondo il mio pensiero è inutile stare a scervellarsi ad interpretare le norme ambigue, tanto c'è chi provvede per noi e qualora il risultato fosse quello non sperato, saremo costretti ad agire diversamente.

Un caloroso Augurio di buon anno

Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: ven dic 31, 2021 8:59 am
da KURO OBI
Miglioverde ha scritto: gio dic 30, 2021 11:33 am A riguardo c'è una nuova Circolare dell'Inps che allego
Che non riguarda la P.S. però!!

Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: ven dic 31, 2021 9:20 am
da mauri64
Salve KURO OBI,
per non ripetere sempre le stesse cose, allego il link dove ieri sono intervenuto in merito.

circolare-inps-art-54-per-meno-15-anni- ... 85#p242247

Auguri di buon anno.

Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: ven dic 31, 2021 10:00 am
da mauri64
Salve Max,
ritengo giusto intervenire visto che in più di un occasione ho detto di aspettare, ho evidenziato questo aspetto non con l'intenzione di fregarsene bensì, per vedere come si evolverà in futuro la situazione, è inutile passami il termine "fasciarsi la testa prima di essersela rotta"...

Auguri di buon anno

Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: ven dic 31, 2021 11:24 am
da manuxx
Giggino1961 ha scritto: ven dic 31, 2021 12:26 am Forse sbaglio, ma l'art. 101 chiarisce che alle forze di polizia ad ordinamento civile deve essere applicata un norma in vigore addirittura dal 1973, solo l'aliquota del 2,44 è di recente istituzione. Quindi per assurdo (non è questo il caso) non rientrerebbero nella casistica gli ante 1973, non quelli in quiescenza successivamente. Certo la cosa migliore sarebbe stata quella di specificare bene l'estensione anche alle persone già pensionate. Comunque sia il dibattito parlamentare era improntato proprio all'estensione del beneficio a favore del personale già pensionato alla pari delle altre forze di polizia militari. Inoltre, questo era esattamente quello che rivendicava legislatore (interpretazione autentica).Speriamo che sia un buon inizio anno per tutti. Buona notte. 🌙
Il problema è che non esiste una decorrenza. Indi per cui sono scettico. Dovevano inserire una data per la retroattività.
Per il resto concordo con quanto scritto da Maxgal64

Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: ven dic 31, 2021 2:22 pm
da cpa64
101. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensidell’articolo19 della legge 4 novembre 2010,n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 percento per ogni anno utile.
SE QUESTO È IL TESTO APPENA APPROVATO L'ART.54 SPETTA ANCHE AI PENSIONATI CON I RELATIVI ARRETRATI QUINQUENNALI. È CHIARISSIMO QUANTO PREVEDE LA NUOVA NORMA AL PASSAGGIO: "si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensidell’articolo19 della legge 4 novembre 2010,n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 percento per ogni anno utile". È STATA SOLO MODIFICATA L'ALIQUOTA AL 2,44.

Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: ven dic 31, 2021 2:31 pm
da cpa64
l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29dicembre 1973, n. 1092

54. Misura del trattamento normale.

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.
Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.
La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.
In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe
conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.
Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di
età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al
2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2. L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: ven dic 31, 2021 2:55 pm
da manuxx
cpa64 ha scritto: ven dic 31, 2021 2:22 pm 101. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensidell’articolo19 della legge 4 novembre 2010,n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 percento per ogni anno utile.
SE QUESTO È IL TESTO APPENA APPROVATO L'ART.54 SPETTA ANCHE AI PENSIONATI CON I RELATIVI ARRETRATI QUINQUENNALI. È CHIARISSIMO QUANTO PREVEDE LA NUOVA NORMA AL PASSAGGIO: "si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensidell’articolo19 della legge 4 novembre 2010,n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 percento per ogni anno utile". È STATA SOLO MODIFICATA L'ALIQUOTA AL 2,44.
Spero tu abbia ragione...

Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: ven dic 31, 2021 3:30 pm
da mauri64
manuxx ha scritto: ven dic 31, 2021 11:24 am
Giggino1961 ha scritto: ven dic 31, 2021 12:26 am Forse sbaglio, ma l'art. 101 chiarisce che alle forze di polizia ad ordinamento civile deve essere applicata un norma in vigore addirittura dal 1973, solo l'aliquota del 2,44 è di recente istituzione. Quindi per assurdo (non è questo il caso) non rientrerebbero nella casistica gli ante 1973, non quelli in quiescenza successivamente. Certo la cosa migliore sarebbe stata quella di specificare bene l'estensione anche alle persone già pensionate. Comunque sia il dibattito parlamentare era improntato proprio all'estensione del beneficio a favore del personale già pensionato alla pari delle altre forze di polizia militari. Inoltre, questo era esattamente quello che rivendicava legislatore (interpretazione autentica).Speriamo che sia un buon inizio anno per tutti. Buona notte. 🌙
Il problema è che non esiste una decorrenza. Indi per cui sono scettico. Dovevano inserire una data per la retroattività.
Per il resto concordo con quanto scritto da Maxgal64
Cerchiamo di essere positivi...

Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: ven dic 31, 2021 3:38 pm
da mauri64
Spero caldamente che quanto prima le varie sigle sindacali intervengano al fine di dipanare i dubbi di questi giorni.

Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: ven dic 31, 2021 5:07 pm
da MARK6972
Buona sera e Buon Anno nuovo.
Se avete voglia di leggere i commi 101 e 102 nella versione completa, vi allego il link. A pag. 158 viene spiegato molto bene.
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/VQ3424.pdf

Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: ven dic 31, 2021 5:46 pm
da mauri64
Salve MARK6972, complimenti ottimo lavoro...

Auguroni di buon anno

Re: art. 54 Polizia di Stato

Inviato: sab gen 01, 2022 12:05 pm
da salvo8696
Auguri a tutti e che in questo 2022 si possa definitamente debellare il flagello della pandemia che davvero sta causando tantissimi problemi.

Tornando sull'argomento art. 54... vorrei chiedere se io rientro nella casistica del +15 e -18 essendo arruolato nella Polizia di Stato il 15.10.1982 alla data del 31.12.1995 avevo maturato 13 anni, 2 mesi e 16 giorni di servizio effettivo.

Se aggiungo il figurativo arriverei a 15 anni e 9 mesi esatti, ma per essere conteggiato il figurativo andava riscattato prima del 31.12.1995 o viene conteggiato ugualmente anche se riscattato dopo quella data?

Preciso, infine, che sono attualmente in servizio ed il 1° novembre p.v. andrò in pensione per vecchiaia (finalmente :D )