art. 54 Polizia di Stato

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mauri64
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da mauri64 »

Salve manuxx,
dopo aver allegato l'indirizzo mi sono accorto che bisognava abbonarsi, se interessato tramite m.p. (messaggi privati) mandami la tua e-mail

Al seguente link, la risposta data a Max.

art-54-polizia-di-stato-33754-60#p241479

Saluti


KURO OBI
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da KURO OBI »

Buonasera. È possibile avere un facsimile di domanda/diffida da inviare all'inps per ottenere l'articolo 54? Magari pur avendo risposta negativa, comunque blocco la prescrizione?
mauri64
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da mauri64 »

Salve KURO OBI,
in allegato fac simile inerente l'art. 54.

Saluti
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
KURO OBI
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da KURO OBI »

Grazie Mauri64, ma questa diffida sembra più riferita al personale militare che alla Polizia di Stato! Devo "correggerla" io?
mauri64
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da mauri64 »

Guardando in rete questa ho trovato.
Prova a controllare sul forum.
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da Miglioverde »

A riguardo c'è una nuova Circolare dell'Inps che allego
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
mauri64
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da mauri64 »

Salve Miglioverde,
è stata diramata ieri e stiamo già discutendo gli effetti al seguente link:

circolare-inps-art-54-per-meno-15-anni- ... 85#p242239

Auguri di felice anno nuovo
Miglioverde
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da Miglioverde »

Grazie Mauri64, ma non mi fa accedere al link che hai citato...

Una domanda: occorre fare una personale richiesta per godere degli eventuali benefici oppure sono automatici, nel caso verranno riconosciuti?
mauri64
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da mauri64 »

Salve Miglioverde,
non riesci ad aprirlo poichè si trova nella sezione "CALCOLI PENSIONISTICI" e per accedervi bisogna essere Sostenitori.
Una volta riconosciuti, l'INPS ricalcolerà d'ufficio quanto spettante.
Fammi sapere se già in pensione, se affermativo da quando...
Giggino1961
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da Giggino1961 »

Maxgal64 ha scritto: sab nov 06, 2021 8:39 am Riporto uno stralcio delle prime interpretazioni reperibili in rete di uno studio legale specializzato che sembra interpretare alla stessa maniera quanto io sostengo: …” Con l’art. 27, il Legislatore, attuando un ulteriore frammento dei programmi di armonizzazione previdenziale previsti per il Comparto Difesa e Sicurezza (Legge 335/1995 e D.Lgs. 165/1997) nonché della disciplina attuativa in materia di specificità prevista dallo Art. 19 del Collegato Lavoro (Legge 4.11.2010 nr. 183), dovrebbe venire a sanare un grave vulnus discriminatorio, riguardante l’applicazione dell’art. 54 DPR 1092/73, sino ad oggi consumato in danno della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria.
Ma, qualora l’attuale Disegno di Legge fosse confermato nel testo attuale, non si può non rilevare come ci trovi innanzi ad una “vittoria mutilata” (Così direbbe il D’Annunzio) in quanto conseguita sulle larghe spalle ed a spese dei pensionati.
Infatti, l’art. 27 in questione è costruito come norma dispositiva e non interpretativa. Il che sta a significare che dispone solo per il futuro, limitandosi ad estendere l’applicazione dell’art.54 al personale quasi esclusivamente in servizio e lasciando, quindi, inalterata l’impalcatura sistematica preesistente. Quest’ultima, come più volte statuito dalla giurisprudenza, escludeva e tutt’ora esclude l’applicabilità dell’art.54 alla Polizia di Stato ed alla Penitenziaria.
Ne consegue che, dalla disciplina prevista nell’attuale art. 27 (Il cui testo potrebbe sempre cambiare in Commissione Parlamentare) si possono trarre le seguenti conclusioni:
1°) L’aliquota del 2,44% (Stabilita dalle Sentenze SSRR nr. 1 e 12 del 2021) verrà applicata per il calcolo della pensione in quota retributiva al 31.12.1995, a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alla Polizia Penitenziaria che andranno in pensione dal 1.1.2021 (Previsione dell’entrata in vigore della Legge come stabilito dall’art. 185 del Disegno di Legge);
2°) Tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alla Polizia Penitenziaria che sono stati collocati in pensione entro il 31.12.2020, vedranno calcolata la loro quota retributiva maturata al 31.12.1995, con la disciplina prevista per il personale civile e quindi con il coefficiente del 2,33% .
3°) Non è prevista alcuna retroattività fatta salva la decorrenza della legge dal 1.1.2021.”…
Fermo restando si tratti della lettura di una bozza, una correzione prevedrebbe un cambiamento sostanziale ed invece così come concepita è uno schiaffo incredibile al settore. Ho scritto alle maggiori sigle sindacali e non ho ottenuto risposta. Non è per la miseria delle poche decine di euro al mese, di questo alla fine si tratterebbe, ma del concetto di eguaglianza tanto blasonato che alla fine invece diventa un’umiliazione per molti ed un’elemosina per pochi.

Non so quale sia lo studio legale che ha fornito il parere e non mi interessa saperlo, ma considerato che non si sono accorti che la data riportata nella bozza che hanno esaminato, verosimile per un refuso è errata, (riporta la data 1.1.2021- l'ho verificato) e continuano dicendo che i benefici decorrono dall'entrata in vigore della legge 1.1.2021!!! Lasciando fuori i pensionati del 2020!!!Quando sappiamo tutti che questa legge di bilancio entra in vigore l'1.1.2022!!! Se permettete ho più di una perplessità dell'attenzione che hanno messo in campo nell'esame del provvedimento. Buona giornata.
mauri64
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da mauri64 »

Salve Giggino,
sorvoliamo sullo stralcio reperibile in rete, siamo già a conoscenza della data errata :oops: e l'abbiamo ampiamente dibattuta.
Giggino1961
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da Giggino1961 »

Scusami mauri64, è evidente a questo punto che ho perso più di qualche passaggio sull'argomento. :D :D :D :D Ma la mia idea sull'attenzione messa in campo nell'esaminare l'argomento resta. :lol: :lol:
mauri64
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da mauri64 »

Bravo, non desistere dal tuo proposito...
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da manuxx »

Ho estrapolato la parte che ci riguarda per l'art.54 della legge di bilancio appena approvata alla camera. Non leggo retroattività, come al solito andrà interpretata. Il comma 102 dice che per attuare il comma 101 quello che ci riguarda, sono stati stanziati dei fondi che decorrono dal 2022 Sono un pò scettico, a voi i commenti. :roll:

101. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensidell’articolo19 della legge 4 novembre 2010,n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 percento per ogni anno utile.

102. Per l’attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno2023, 36.764.932 euro per l’anno 2024,39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.596euro per l’anno 2026, 46.384.574 euro per l’anno 2027, 49.248.807 euro per l’anno2028, 51.927.173 euro per l’anno 2029,54.721.616 euro per l’anno 2030 e 57.468.417euro a decorrere dall’anno 2031.103.
manuxx
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Re: art. 54 Polizia di Stato

Messaggio da manuxx »

La bozza che riporto sotto faceva intendere la retroattività riferendosi al personale militare cessato dal servizio, mentre la legge di bilancio ha trascurato o omesso questo fondamentale particolare:

BOZZA. L’intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell’interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui - al fine di rendere coerenti due riforme non coordinate (quella del richiamato D.P.R. n. 1092 del 1973 e quella di cui alla legge n. 335 del 1995) - la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 18 anni.
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