Si avevo problemi con l'accesso al sito che ho risolto. Non posso fornire alcun commento, tranne che, a parte tutto quello che abbiamo ottenuto dopo una guerra di oltre due anni ce lo portiamo a casa, ma abbiamo ancora da combattere.panorama ha scritto:Scusa naturopata, l'hai letta la sentenza uscita ?
Sezione: LOMBARDIA
Esito: SENTENZA
Numero: 108
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 17/05/2018
SENT. N. 108/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Primo Referendario dott.ssa Giuseppina Veccia,
all'udienza pubblica del 20 marzo 2018,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n.28469 promosso da C. G. (C.F.Omissis),
nata a Omissis (BA) il Omissis e residente in Lodi (MI) alla Omissis
contro
- MINISTERO DELLA DIFESA – DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA
LEGALE DI MILANO – in persona del Direttore pro tempore;
- ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – sede territoriale di Lodi,
in persona del Dirigente pro tempore;
per
- l’accertamento del diritto alla concessione della pensione privilegiata da
durare a vita dalla data di congedo ai sensi e per gli effetti dell'art 67, D.P.R.
n. 1092/1973;
VISTI i documenti e gli atti di causa,
Premesso in
FATTO
Con il ricorso in esame la sig.ra C. G., già dipendente della Guardia di
Finanza, posta in congedo assoluto dalla C.M.O. 1^ di Milano con verbale
Mod. BL/B_N n.523 del 31 marzo 2014 per infermità riconosciuta dipendente
da causa di servizio con parere del Ministero Economia e Finanze/DCSTProt.
n. 0124824/2014 del 07/08/2014, ha rinunciato alla facoltà di transitare
agli impieghi civili ex art. 923, comma 1, lettera m-bis, D. Lgs. n.66/2010 e
optato per la concessione della pensione privilegiata ordinaria che le è stata
concessa sotto forma di assegno rinnovabile per quattro annualità, di 5^
categoria Tab. “A” dalla C.M.O. 1^ di Milano, con verbale Mod. BL/B_N
n.2129 del 18 dicembre 2014 che confermava quanto già riportato nel verbale
di riforma del 31 marzo 2014.
Riferisce la sig.ra C. G. nel suo ricorso introduttivo che, a fronte di apposita
istanza di concessione di assegno rinnovabile privilegiato, presentata alla
sede territoriale dell'INPS di Lodi, le veniva liquidato, per contro, una
pensione di inabilità assoluta, ex art. 2, comma 12, Legge n.335/1995.
Previo esperimento di ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione INPS in
data 7 ottobre 2015, rimasto senza riscontro, l'interessata ha, dunque, adìto
questa Corte per ottenere il riconoscimento di una pensione privilegiata
ordinaria vitalizia, con migliore classifica tabellare in luogo della assegnata 5^
categoria Tab. “A” annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.384, nonché un
diverso ammontare del trattamento pensionistico rispetto a quanto liquidatole
dall'Ufficio INPS di Lodi in applicazione dell'art. 2, comma 12, legge 335/1995
che - si evidenzia nel ricorso - oltre ad applicare una disciplina del tutto
inconferente alla propria fattispecie - l'avrebbe privata dei benefici di cui agli
art. 117 e 120, R.D. n. 3458/1928 e dell'aumento di cui all'art 3, comma 7, D.
Lgs., n. 165/1997, dei quali chiede, invece, il riconoscimento.
Con memoria depositata all'udienza del 3 maggio 2016, si è costituito l'INPS
rappresentando che con atto n. LO012015826525 del 06/08/2015, notificato
all’interessata in data 6/10/2015, l’Istituto ha conferito a parte ricorrente, per
l’infermità “Reazione ansioso depressiva” ascritta alla Tab. A – 5^ cgtsuscettibile
di miglioramento – la pensione diretta di privilegio di 5^ cgt.,
calcolata in un sistema contributivo con le modalità di calcolo di cui all’art.9
del D.M. n. 187/1997, sotto forma di assegno di quattro anni rinnovabile.
L'istituto ha, in breve, ribadito la correttezza del proprio operare, vincolato al
parere espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera n. 523 del
31/03/2014.
Con ordinanza n. 44/2016, questa Sezione conferiva incarico all’Ufficio
Medico Legale del Ministero della Salute – Dir. Gen. Prestazioni sanitarie e
medico -legali - perché quest’ultimo si pronunciasse, previo esame della
documentazione agli atti e visita diretta dell’interessata, sulla patologia
sofferta dalla ricorrente e sulla corretta ascrizione di detta patologia alle
categorie di cui alla tab. "A” annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.384.
In data 21 settembre 2016 perveniva a questa Sezione nota-segnalazione,
della ricorrente indirizzata altresì al Ministero della Salute - Ufficio Medico
Legale e, per conoscenza, al Ministro del predetto Dicastero, al Ministro della
Difesa ed all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con la quale la
ricorrente lamentava il non corretto svolgimento delle operazioni peritali e la
mancata condizione di terzietà con riguardo ad uno dei componenti il Collegio
medico - legale all'uopo costituitosi presso l'UML del Ministero della Salute.
Con ordinanza n.137/2016, questo Giudice delle pensioni disponeva il rinnovo
dell'accertamento istruttorio di cui alla citata ordinanza n.44/2016
incaricandone la “Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore
Policlinico”.
La struttura incaricata comunicava, con nota a mezzo PEC del 22 dicembre
2016, la composizione del Collegio medico-legale all'uopo predisposto, nelle
persone del dott. Gianluigi Maria Tacchini - Vice Direttore del Dipartimento di
Neuroscienze e salute mentale della Fondazione stessa e della dott.ssa
Ombretta Campari, iscritta all'albo dei consulenti medici legali del Tribunale di
Milano ed in rapporto di convenzione con la Fondazione.
All'udienza del 7 febbraio 2017 i componenti il Collegio medico-legale
accettavano l'incarico, prestavano giuramento nelle formule dell'art. 193 c.p.c
rilasciando dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed
indicavano l'inizio delle operazioni peritali alla data del 22 febbraio 2017.
La struttura tecnica incaricata depositava in data 18 ottobre 2017 la richiesta
relazione dalla quale risulta che la sig.ra C. G. è affetta da "Disturbo
dell'Adattamento Cronico con Ansia e Umore depresso Misti (codice F43.22
secondo ICD9, codice 309.28 secondo DSM-IV-TR)", patologia ritenuta, per
natura ed entità, ascrivibile alla Categoria IV della Tabella A annessa al
D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384.
Unitamente al parere i Componenti del Collegio medico-legale incaricato -
dott. Tacchini e dott.ssa Campari - depositavano altresì istanza di liquidazione
del proprio compenso.
Con memoria depositata in data 19 ottobre 2017, la ricorrente aderiva
all’accertamento dell'infermità sofferta ed alla classificazione di cui alla citata
relazione tecnica prodotta dalla Fondazione ICCRS Cà Granda, Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano e formulava le proprie conclusioni, confermate
nella successiva memoria del 19 febbraio 2018, circa le modalità di
liquidazione del trattamento pensionistico invocato.
Con sentenza-ordinanza n.173/2017, questo Giudice Unico delle pensioni,
non definitivamente pronunciando, ha accolto la domanda di riconoscimento
di trattamento pensionistico privilegiato a vita di IV cat. tab. "A" in favore della
ricorrente C. G. ed ha ordinato all’INPS di depositare prospetto di calcolo e
relazione esplicativa del trattamento pensionistico privilegiato spettante alla
ricorrente, assegnando altresì termine alla parte ricorrente per il deposito di
eventuale memoria integrativa di replica e con precisazione delle conclusioni.
L’INPS ha depositato la predetta relazione in data 12 febbraio 2018.
Parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva e di controdeduzione in
data 19 febbraio 2018 - ulteriormente sostenuta con le argomentazioni
formulate nella nota depositata il giorno 9 marzo 2018 - nella quale ha
chiesto che le siano riconosciuti i seguenti emolumenti:
1) P.P.O. da durare a vita di IV" CTG. Tab. “A” giuridicamente dalla data del
congedo del 31 marzo 2014 per “Disturbo dell’Adattamento Cronico con
Ansia e Umore depresso Misti” (codice ICD9 F43.22, codice DSM-IV-TR
309.28), calcolata sul parametro previsto per il grado di Appuntato, a mente
dell’art. 67, commi 1" e 2" e dell’art. 53 su base percentualistica con regime
retributivo, con decorrenza economica 29 marzo 2015;
2) il diritto a che i sei scatti paga vengano incrementati del 18% in quanto si
tratterebbe di emolumento avente natura stipendiale, “che, oltre ad essere
incluso nella base pensionabile deve altresì beneficiare dell’aumento del
18%”;
3) diritto a che i benefici stipendiali ai sensi degli articoli 117 e 120 del Regio
Decreto n.3458/1928 siano inseriti anche nel calcolo dei sei scatti paga per
l’incremento del 15% ai fini della liquidazione del trattamento complessivo di
pensione;
4) il diritto di cui all’art.21 della Legge 3 agosto 1961, n. 833, ovvero una
indennità speciale annua lorda non riversibile di lire cinquantamila (€ 25,82);
5) il diritto al riconoscimento del beneficio, di cui all'art. 3, comma 7, D. Lgs.
n.165/1997;
6) il diritto alla corresponsione a far data dal 29 marzo 2015, degli arretrati e
della maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione monetaria ex art. 429
c.p.c.;
7) la refusione delle spese documentate pari ad euro 2.500,00 e delle
competenze di lite, da determinare in modo forfettario, “tenendo conto del
complessivo comportamento dell’INPS, anche quale responsabilità aggravata
per lite temeraria per malafede ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. così
come modificato e integrato dall’art. 45 della legge n. 69 del 2009”.
All’udienza del 20 marzo 2018 la causa è stata discussa ed è passata in
decisione.
Al termine dell’udienza pubblica e della camera di consiglio il giudice ha dato
lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento
della decisione, ai sensi dell’art.167 del c.g.c.
Ritenuto in
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
In ordine alla prima pretesa della ricorrente, già oggetto della sentenzaordinanza
n.173/2017 di questa Sezione giurisdizionale, è riconosciuto
il diritto alla pensione privilegiata ordinaria a vita di 4^ ctg. Tab "A" annessa al
D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384 per l’infermità “Disturbo dell'Adattamento
Cronico con Ansia e Umore depresso Misti” quale indicata nella relazione
psichiatrica del dott. Favaretti riportata a stralcio nell’istanza - prodotta su
carta intestata Guardia di Finanza Compagnia Lodi, a firma diretta della
stessa e prot. G.di F del 9 aprile 2014 - ai fini di una migliore ascrivibilità a
categoria tabellare rispetto a quanto indicato nel verbale della C.M.O. 1" di
Milano , Mod. BL/B_N n.523 del 31 marzo 2014.
Sempre con riguardo alla prima pretesa, atteso che la ricorrente si è arruolata
in data 4 ottobre 2004 ed è stata posta in congedo assoluto dalla C.M.O. 1^
di Milano con verbale del 31 marzo 2014, il trattamento pensionistico deve
essere calcolato secondo il regime interamente contributivo di cui alla legge
n.335/95, non potendo trovare applicazione nel caso concreto, le fattispecie
previste rispettivamente al comma 12 (c.d. sistema misto) ed al comma 13
(c.d. sistema interamente retributivo) di cui all’art.1 della citata L. n.335/95.
Né, come vorrebbe la ricorrente, le pensioni privilegiate ordinarie sono
sottratte all’applicazione della predetta riforma pensionistica. In tal senso
conforme è la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. Lombardia
n.95/2017).
Circa le modalità di calcolo, in assenza di espressa previsione legislativa che
disciplini, nell’ambito del regime contributivo, il trattamento pensionistico
privilegiato dei dipendenti privi di anzianità assicurativa e assunti dopo il 31
dicembre 1995, si ritiene corretto far riferimento, ai soli fini delle modalità di
calcolo, alle norme in materia di pensione di inabilità di cui alla legge n.222/84
e ss. mm, comprese le più favorevoli integrazioni recate dalla legge n.335/95.
L’applicazione del sistema interamente contributivo assorbe la trattazione
dell’ulteriore pretesa volta a dar rilievo, ai fini della determinazione del
trattamento pensionistico, all’intervenuta nomina della ricorrente, in data
successiva al congedo, al grado di “appuntato” ed al corrispondente
trattamento stipendiale del quale, peraltro, non risulta mai provata l’effettiva
attribuzione in favore della medesima ricorrente.
Le medesime ragioni – di assoggettamento al regime contributivo - portano
all’assorbimento della domanda di applicazione del beneficio di cui all'art. 4,
del Dlgs 165/1997 attribuito al personale delle Forze Armate e delle forze di
polizia ad ordinamento militare o civile (attribuzione di sei aumenti periodici in
aggiunta alla base pensionabile) che, nel caso di specie, opera quale mero
incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui applicare la misura
ordinaria della contribuzione.
Circa le richieste ex artt.117 e 120 del R.D. n.3458/1928 ed ex art.21 della L.
n.833/1961, il diritto a detti benefici, spettanti alla ricorrente, è stato
riconosciuto nel corso del presente giudizio dall’Amministrazione resistente
(Pag.10 memoria INPS depositata il 12 febbraio 2018).
Con riguardo alla richiesta del beneficio di cui all’art.3, comma 7, D.lgs.
n.165/1997, il ricorso non merita accoglimento, avuto riguardo alla disciplina
normativa dell’ausiliaria, non applicabile al caso di specie.
Sul punto si richiama quanto statuito, su
analoga fattispecie, con sentenza n.99/2018 di questa Sezione la cui
motivazione, per la parte qui di interesse, è di seguito riportata.
“Ai fini di un corretto inquadramento normativo della questione posta qui
all’esame, giova premettere che la previsione di cui si invoca l’applicazione si
inserisce nel decreto legislativo intitolato “Attuazione delle deleghe conferite
dall’art. 2 comma 23 della legge 8° agosto 1995 n. 335 e dall’art. 1, commi 97
lett. g) e 99 della legge 23.12.1996 n. 662, in materia di armonizzazione al
regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale
militare, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego” il cui
articolo 1 prevede: “1.Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai
princìpi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento
pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco”.
All’articolo 3, comma 7, come modificato dall’art.10, comma 2, D.lgs.
n.94/2017, il medesimo testo normativo stabilisce che:“Per il personale di cui
all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal
servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di
appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti
psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui
trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema
contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei
contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base
imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo
della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in
alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”.
Ora, mentre non vi è alcun dubbio che con il primo periodo il legislatore abbia
inteso compensare il personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria (Forze di
polizia ad ordinamento “civile”) accordando ad esso il beneficio in questione
al raggiungimento dei limiti di età previsti dai rispettivi ordinamenti, non
altrettanto piana è la lettura del secondo periodo con il quale, nella pretesa
del ricorrente, il legislatore avrebbe attribuito il beneficio del montante
contributivo altresì a tutto il personale militare che, indipendentemente dal
raggiungimento dei limiti di età, non sia in possesso dei requisiti psico-fisici
per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria ed il cui trattamento di
pensione sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
L. n.335/95.
Siffatta interpretazione, pure sostenuta da alcune pronunce di questa Corte
richiamate da parte ricorrente, non è, tuttavia, condivisibile alla luce di una
lettura sistematica della norma in questione, all’interno della disciplina
dell’ausiliaria quale, ora, dettata dal Codice dell’ordinamento militare, d.lgs.
n.66/2010.
Prevede, infatti, l’art.992 (Collocamento in ausiliaria), al comma 1, che “Il
collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a
seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto
per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4.”
L’art. 995 (Cessazione dell'ausiliaria) prevede che, al termine del periodo
di cinque anni, il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a
seconda dell'età e della idoneità. La cessazione, tuttavia, può essere anche
anticipata, per il personale che non accetta l'impiego o revoca l'accettazione
degli impieghi assegnati per due volte (comma 1) ovvero per motivi di salute,
come espressamente previsto dal comma 4 dello stesso art.995 che così
dispone: “4. Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche
prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ
accertamenti sanitari.”
Inoltre l’art. 996 (Transito in ausiliaria dalla riserva) prevede: ”1. Il militare che,
all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è
stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se
entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai
servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.
2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della
durata massima di permanenza nell'ausiliaria.”
Le norme appena citate, dunque, consentono di fornire una lettura logica e
coerente della concessione del beneficio in parola, all’interno dell’istituto
dell’ausiliaria, in armonia con la ratio dell’istituto e con i motivi di un
trattamento economico particolare.
Prevede, infatti l’art. 1864 (Trattamento di quiescenza del personale in
ausiliaria): ”1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte
con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del
collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di
trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n.
335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11
della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il
trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di
trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.”
Ed il successivo art. 1865 (Trattamento di quiescenza del personale
alternativo all'istituto dell'ausiliaria ) così dispone: ”1.Per il personale militare
si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.”
In conclusione, il collocamento in ausiliaria consente a chi ha raggiunto i limiti
di età per il servizio attivo di essere iscritto negli appositi ruoli dell'ausiliaria,
da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale, dando modo alle
pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura
delle forze in organico, di avanzare formale richiesta al competente Ministero
per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e
in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.
Ed a fronte di tale disponibilità manifestata con apposita dichiarazione scritta,
il personale collocato in ausiliaria ha diritto alla corresponsione dell'apposita
indennità.
Ove non è possibile corrispondere tale indennità o perché trattasi di
dipendenti per i quali l’ordinamento non prevede l’ausiliaria, o perché, pur
essendo prevista, il dipendente non abbia i requisiti psico-fisici per accedervi
o permanervi, il legislatore ha previsto, a compensazione, il beneficio del
montante contributivo di cui all’art.3, comma 7, del d.lgs. n.165/97.
Ma, come prima esposto, tale compensazione, per il personale militare, non
può riguardare dipendenti del tutto esclusi dall’istituto dell’ausiliaria, per non
avere raggiunto i limiti di età ma solo coloro che, pur avendovi - sotto tale
profilo - diritto, non hanno potuto accedervi, come nell’ipotesi disciplinata
all’art.996 (“Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente
per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai
servizi dell'ausiliaria….”) o permanervi, come nell’ipotesi di cui al citato
art.995, comma 4 (“Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva,
anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ
accertamenti sanitari.”).
Esclusivamente a tali categorie, dunque, nell’ambito del personale ad
ordinamento militare, il legislatore ha inteso rivolgersi con l’attribuzione del
beneficio in parola.
Un’applicazione oltremodo estensiva come quella voluta dal ricorrente,
sarebbe oltre che sperequativa rispetto al personale delle forze dell’ordine ad
ordinamento civile che, invece può godere di tale beneficio solo al
raggiungimento dei limiti di età, altresì irrazionale, perché andrebbe a
cumulare detto beneficio con i particolari trattamenti pensionistici già previsti a
favore di coloro che cessano anticipatamente dal servizio per inidoneità
dipendente o meno da causa di servizio.
In una parola, il beneficio di cui all’art.3, comma 7, non è stato voluto dal
legislatore per indennizzare coloro che, nell’ambito del personale militare, non
hanno potuto fruire dell’ausiliaria perché cessati dal servizio prima del
raggiungimento dei limiti di età, bensì coloro che pur avendone diritto, non
hanno potuto, per motivi di salute, rientravi e percepire la corrispondente
indennità.”
Pertanto, per quanto sopra esposto, non può trovare applicazione al caso di
specie - in cui la ricorrente è cessata dal servizio senza aver raggiunto i limiti
di età previsti per il collocamento in ausiliaria - il beneficio dell'articolo 3,
comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165.
In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto nei termini fin qui esposti.
Sul trattamento pensionistico privilegiato, da attribuirsi alla ricorrente dalla
data della domanda - 9 aprile 2014 - adeguato agli indici ISTAT secondo
legge, spettano altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art.
429 c.p.c., da calcolarsi dalla scadenza dei singoli ratei fino al soddisfo,
secondo i criteri di cumulo parziale indicati nelle decisioni n. 10/Q.M./2002 e
n. 6/Q.M./2008 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (cfr., ex multis,
Corte conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, n. 63/2017).
Si dà obbligo all’Amministrazione competente di provvedere alla liquidazione
del trattamento pensionistico nei termini sopra precisati.
Per la particolarità delle circostanze lavorative - come rappresentate dalla
medesima ricorrente (cfr. in particolare all.7 al ricorso introduttivo) - che
hanno dato causa - come riconosciuto dal parere reso in sede di riesame dal
Comitato di verifica delle cause di servizio nell’adunanza n.216/2014 del
14.07.2014 (all.19 del ricorso introduttivo) - all’infermità - la cui gravità è stata
accertata con parere reso dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano in data 18 ottobre 2017 - per la quale è stato
conferito alla ricorrente trattamento pensionistico privilegiato a carico dello
Stato, si dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della presente
sentenza alla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale per la
valutazione di eventuali profili di responsabilità amministrativa a carico
dell’Amministrazione di appartenenza.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di
gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto
1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce
carattere di generalità (ex multis, Corte dei Conti, Sez. I d’App., sent. n. 76 del
10.2.2016).
Riguardo, invece, alle spese legali, tenuto conto dell’esito di parziale
accoglimento del ricorso e non sussistendo alcuna ipotesi di “responsabilità
aggravata per lite temeraria per malafede ai sensi dell’art. 96, comma 3,
c.p.c.” a carico dell’INPS, ravvisata dalla ricorrente, si dispone la
compensazione delle spese.
Resta definitivamente a carico del Ministero della Difesa il compenso per le
operazioni peritali espletate dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, nelle persone del dott. Gianluigi Maria Tacchini
e della dott.ssa Ombretta Campari, come provvisoriamente disposto con la
sentenza-ordinanza di questa Sezione n.173/2017.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in
funzione monocratica con funzione di Giudice Unico delle Pensioni,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione,
ACCOGLIE PARZIALMENTE
Il ricorso proposto da C. G. ed iscritto al n. 28469 del Registro di Segreteria e,
per l’effetto:
- è riconosciuto il diritto della ricorrente al godimento di pensione privilegiata
ordinaria vitalizia di IV categoria, tab.”A”, dalla data della domanda;
- il trattamento pensionistico è corrisposto ai sensi della L.n.335/95;
- sono riconosciuti i benefici stipendiali ex artt.117-120 R.D. n.3458/28 e
l’indennità speciale annua lorda ex art.21, L.833/61.
- non è riconosciuto il beneficio ex art.3, co.7, D.lgs.165/97 per le ragioni
esposte in motivazione;
- si intendono assorbite le altre domande.
Spese compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
Si fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura erariale per
eventuali profili di responsabilità amministrativa a carico dell’Amministrazione
di appartenenza.
Si dispone sia apposta dicitura ex art.52 D.lgs. 196/2003.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica
udienza del 20 marzo 2018.
IL GIUDICE
Giuseppina Veccia
Deposito in Segreteria il 17/05/2018