art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto:Scusa naturopata, l'hai letta la sentenza uscita ?
Si avevo problemi con l'accesso al sito che ho risolto. Non posso fornire alcun commento, tranne che, a parte tutto quello che abbiamo ottenuto dopo una guerra di oltre due anni ce lo portiamo a casa, ma abbiamo ancora da combattere.

Sezione: LOMBARDIA
Esito: SENTENZA
Numero: 108
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 17/05/2018
SENT. N. 108/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Primo Referendario dott.ssa Giuseppina Veccia,
all'udienza pubblica del 20 marzo 2018,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n.28469 promosso da C. G. (C.F.Omissis),
nata a Omissis (BA) il Omissis e residente in Lodi (MI) alla Omissis
contro
- MINISTERO DELLA DIFESA – DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA
LEGALE DI MILANO – in persona del Direttore pro tempore;
- ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – sede territoriale di Lodi,
in persona del Dirigente pro tempore;
per
- l’accertamento del diritto alla concessione della pensione privilegiata da
durare a vita dalla data di congedo ai sensi e per gli effetti dell'art 67, D.P.R.
n. 1092/1973;
VISTI i documenti e gli atti di causa,
Premesso in
FATTO
Con il ricorso in esame la sig.ra C. G., già dipendente della Guardia di
Finanza, posta in congedo assoluto dalla C.M.O. 1^ di Milano con verbale
Mod. BL/B_N n.523 del 31 marzo 2014 per infermità riconosciuta dipendente
da causa di servizio con parere del Ministero Economia e Finanze/DCSTProt.
n. 0124824/2014 del 07/08/2014, ha rinunciato alla facoltà di transitare
agli impieghi civili ex art. 923, comma 1, lettera m-bis, D. Lgs. n.66/2010 e
optato per la concessione della pensione privilegiata ordinaria che le è stata
concessa sotto forma di assegno rinnovabile per quattro annualità, di 5^
categoria Tab. “A” dalla C.M.O. 1^ di Milano, con verbale Mod. BL/B_N
n.2129 del 18 dicembre 2014 che confermava quanto già riportato nel verbale
di riforma del 31 marzo 2014.
Riferisce la sig.ra C. G. nel suo ricorso introduttivo che, a fronte di apposita
istanza di concessione di assegno rinnovabile privilegiato, presentata alla
sede territoriale dell'INPS di Lodi, le veniva liquidato, per contro, una
pensione di inabilità assoluta, ex art. 2, comma 12, Legge n.335/1995.
Previo esperimento di ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione INPS in
data 7 ottobre 2015, rimasto senza riscontro, l'interessata ha, dunque, adìto
questa Corte per ottenere il riconoscimento di una pensione privilegiata
ordinaria vitalizia, con migliore classifica tabellare in luogo della assegnata 5^
categoria Tab. “A” annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.384, nonché un
diverso ammontare del trattamento pensionistico rispetto a quanto liquidatole
dall'Ufficio INPS di Lodi in applicazione dell'art. 2, comma 12, legge 335/1995
che - si evidenzia nel ricorso - oltre ad applicare una disciplina del tutto
inconferente alla propria fattispecie - l'avrebbe privata dei benefici di cui agli
art. 117 e 120, R.D. n. 3458/1928 e dell'aumento di cui all'art 3, comma 7, D.
Lgs., n. 165/1997, dei quali chiede, invece, il riconoscimento.
Con memoria depositata all'udienza del 3 maggio 2016, si è costituito l'INPS
rappresentando che con atto n. LO012015826525 del 06/08/2015, notificato
all’interessata in data 6/10/2015, l’Istituto ha conferito a parte ricorrente, per
l’infermità “Reazione ansioso depressiva” ascritta alla Tab. A – 5^ cgtsuscettibile
di miglioramento – la pensione diretta di privilegio di 5^ cgt.,
calcolata in un sistema contributivo con le modalità di calcolo di cui all’art.9
del D.M. n. 187/1997, sotto forma di assegno di quattro anni rinnovabile.
L'istituto ha, in breve, ribadito la correttezza del proprio operare, vincolato al
parere espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera n. 523 del
31/03/2014.
Con ordinanza n. 44/2016, questa Sezione conferiva incarico all’Ufficio
Medico Legale del Ministero della Salute – Dir. Gen. Prestazioni sanitarie e
medico -legali - perché quest’ultimo si pronunciasse, previo esame della
documentazione agli atti e visita diretta dell’interessata, sulla patologia
sofferta dalla ricorrente e sulla corretta ascrizione di detta patologia alle
categorie di cui alla tab. "A” annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.384.
In data 21 settembre 2016 perveniva a questa Sezione nota-segnalazione,
della ricorrente indirizzata altresì al Ministero della Salute - Ufficio Medico
Legale e, per conoscenza, al Ministro del predetto Dicastero, al Ministro della
Difesa ed all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con la quale la
ricorrente lamentava il non corretto svolgimento delle operazioni peritali e la
mancata condizione di terzietà con riguardo ad uno dei componenti il Collegio
medico - legale all'uopo costituitosi presso l'UML del Ministero della Salute.
Con ordinanza n.137/2016, questo Giudice delle pensioni disponeva il rinnovo
dell'accertamento istruttorio di cui alla citata ordinanza n.44/2016
incaricandone la “Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore
Policlinico”.
La struttura incaricata comunicava, con nota a mezzo PEC del 22 dicembre
2016, la composizione del Collegio medico-legale all'uopo predisposto, nelle
persone del dott. Gianluigi Maria Tacchini - Vice Direttore del Dipartimento di
Neuroscienze e salute mentale della Fondazione stessa e della dott.ssa
Ombretta Campari, iscritta all'albo dei consulenti medici legali del Tribunale di
Milano ed in rapporto di convenzione con la Fondazione.
All'udienza del 7 febbraio 2017 i componenti il Collegio medico-legale
accettavano l'incarico, prestavano giuramento nelle formule dell'art. 193 c.p.c
rilasciando dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed
indicavano l'inizio delle operazioni peritali alla data del 22 febbraio 2017.
La struttura tecnica incaricata depositava in data 18 ottobre 2017 la richiesta
relazione dalla quale risulta che la sig.ra C. G. è affetta da "Disturbo
dell'Adattamento Cronico con Ansia e Umore depresso Misti (codice F43.22
secondo ICD9, codice 309.28 secondo DSM-IV-TR)", patologia ritenuta, per
natura ed entità, ascrivibile alla Categoria IV della Tabella A annessa al
D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384.
Unitamente al parere i Componenti del Collegio medico-legale incaricato -
dott. Tacchini e dott.ssa Campari - depositavano altresì istanza di liquidazione
del proprio compenso.
Con memoria depositata in data 19 ottobre 2017, la ricorrente aderiva
all’accertamento dell'infermità sofferta ed alla classificazione di cui alla citata
relazione tecnica prodotta dalla Fondazione ICCRS Cà Granda, Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano e formulava le proprie conclusioni, confermate
nella successiva memoria del 19 febbraio 2018, circa le modalità di
liquidazione del trattamento pensionistico invocato.
Con sentenza-ordinanza n.173/2017, questo Giudice Unico delle pensioni,
non definitivamente pronunciando, ha accolto la domanda di riconoscimento
di trattamento pensionistico privilegiato a vita di IV cat. tab. "A" in favore della
ricorrente C. G. ed ha ordinato all’INPS di depositare prospetto di calcolo e
relazione esplicativa del trattamento pensionistico privilegiato spettante alla
ricorrente, assegnando altresì termine alla parte ricorrente per il deposito di
eventuale memoria integrativa di replica e con precisazione delle conclusioni.
L’INPS ha depositato la predetta relazione in data 12 febbraio 2018.
Parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva e di controdeduzione in
data 19 febbraio 2018 - ulteriormente sostenuta con le argomentazioni
formulate nella nota depositata il giorno 9 marzo 2018 - nella quale ha
chiesto che le siano riconosciuti i seguenti emolumenti:
1) P.P.O. da durare a vita di IV" CTG. Tab. “A” giuridicamente dalla data del
congedo del 31 marzo 2014 per “Disturbo dell’Adattamento Cronico con
Ansia e Umore depresso Misti” (codice ICD9 F43.22, codice DSM-IV-TR
309.28), calcolata sul parametro previsto per il grado di Appuntato, a mente
dell’art. 67, commi 1" e 2" e dell’art. 53 su base percentualistica con regime
retributivo, con decorrenza economica 29 marzo 2015;
2) il diritto a che i sei scatti paga vengano incrementati del 18% in quanto si
tratterebbe di emolumento avente natura stipendiale, “che, oltre ad essere
incluso nella base pensionabile deve altresì beneficiare dell’aumento del
18%”;
3) diritto a che i benefici stipendiali ai sensi degli articoli 117 e 120 del Regio
Decreto n.3458/1928 siano inseriti anche nel calcolo dei sei scatti paga per
l’incremento del 15% ai fini della liquidazione del trattamento complessivo di
pensione;
4) il diritto di cui all’art.21 della Legge 3 agosto 1961, n. 833, ovvero una
indennità speciale annua lorda non riversibile di lire cinquantamila (€ 25,82);
5) il diritto al riconoscimento del beneficio, di cui all'art. 3, comma 7, D. Lgs.
n.165/1997;
6) il diritto alla corresponsione a far data dal 29 marzo 2015, degli arretrati e
della maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione monetaria ex art. 429
c.p.c.;
7) la refusione delle spese documentate pari ad euro 2.500,00 e delle
competenze di lite, da determinare in modo forfettario, “tenendo conto del
complessivo comportamento dell’INPS, anche quale responsabilità aggravata
per lite temeraria per malafede ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. così
come modificato e integrato dall’art. 45 della legge n. 69 del 2009”.
All’udienza del 20 marzo 2018 la causa è stata discussa ed è passata in
decisione.
Al termine dell’udienza pubblica e della camera di consiglio il giudice ha dato
lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento
della decisione, ai sensi dell’art.167 del c.g.c.
Ritenuto in
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
In ordine alla prima pretesa della ricorrente, già oggetto della sentenzaordinanza
n.173/2017 di questa Sezione giurisdizionale, è riconosciuto
il diritto alla pensione privilegiata ordinaria a vita di 4^ ctg. Tab "A" annessa al
D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384 per l’infermità “Disturbo dell'Adattamento
Cronico con Ansia e Umore depresso Misti” quale indicata nella relazione
psichiatrica del dott. Favaretti riportata a stralcio nell’istanza - prodotta su
carta intestata Guardia di Finanza Compagnia Lodi, a firma diretta della
stessa e prot. G.di F del 9 aprile 2014 - ai fini di una migliore ascrivibilità a
categoria tabellare rispetto a quanto indicato nel verbale della C.M.O. 1" di
Milano , Mod. BL/B_N n.523 del 31 marzo 2014.
Sempre con riguardo alla prima pretesa, atteso che la ricorrente si è arruolata
in data 4 ottobre 2004 ed è stata posta in congedo assoluto dalla C.M.O. 1^
di Milano con verbale del 31 marzo 2014, il trattamento pensionistico deve
essere calcolato secondo il regime interamente contributivo di cui alla legge
n.335/95, non potendo trovare applicazione nel caso concreto, le fattispecie
previste rispettivamente al comma 12 (c.d. sistema misto) ed al comma 13
(c.d. sistema interamente retributivo) di cui all’art.1 della citata L. n.335/95.
Né, come vorrebbe la ricorrente, le pensioni privilegiate ordinarie sono
sottratte all’applicazione della predetta riforma pensionistica. In tal senso
conforme è la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. Lombardia
n.95/2017).
Circa le modalità di calcolo, in assenza di espressa previsione legislativa che
disciplini, nell’ambito del regime contributivo, il trattamento pensionistico
privilegiato dei dipendenti privi di anzianità assicurativa e assunti dopo il 31
dicembre 1995, si ritiene corretto far riferimento, ai soli fini delle modalità di
calcolo, alle norme in materia di pensione di inabilità di cui alla legge n.222/84
e ss. mm, comprese le più favorevoli integrazioni recate dalla legge n.335/95.
L’applicazione del sistema interamente contributivo assorbe la trattazione
dell’ulteriore pretesa volta a dar rilievo, ai fini della determinazione del
trattamento pensionistico, all’intervenuta nomina della ricorrente, in data
successiva al congedo, al grado di “appuntato” ed al corrispondente
trattamento stipendiale del quale, peraltro, non risulta mai provata l’effettiva
attribuzione in favore della medesima ricorrente.
Le medesime ragioni – di assoggettamento al regime contributivo - portano
all’assorbimento della domanda di applicazione del beneficio di cui all'art. 4,
del Dlgs 165/1997 attribuito al personale delle Forze Armate e delle forze di
polizia ad ordinamento militare o civile (attribuzione di sei aumenti periodici in
aggiunta alla base pensionabile) che, nel caso di specie, opera quale mero
incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui applicare la misura
ordinaria della contribuzione.
Circa le richieste ex artt.117 e 120 del R.D. n.3458/1928 ed ex art.21 della L.
n.833/1961, il diritto a detti benefici, spettanti alla ricorrente, è stato
riconosciuto nel corso del presente giudizio dall’Amministrazione resistente
(Pag.10 memoria INPS depositata il 12 febbraio 2018).
Con riguardo alla richiesta del beneficio di cui all’art.3, comma 7, D.lgs.
n.165/1997, il ricorso non merita accoglimento, avuto riguardo alla disciplina
normativa dell’ausiliaria, non applicabile al caso di specie.
Sul punto si richiama quanto statuito, su
analoga fattispecie, con sentenza n.99/2018 di questa Sezione la cui
motivazione, per la parte qui di interesse, è di seguito riportata.
“Ai fini di un corretto inquadramento normativo della questione posta qui
all’esame, giova premettere che la previsione di cui si invoca l’applicazione si
inserisce nel decreto legislativo intitolato “Attuazione delle deleghe conferite
dall’art. 2 comma 23 della legge 8° agosto 1995 n. 335 e dall’art. 1, commi 97
lett. g) e 99 della legge 23.12.1996 n. 662, in materia di armonizzazione al
regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale
militare, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego” il cui
articolo 1 prevede: “1.Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai
princìpi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento
pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco”.
All’articolo 3, comma 7, come modificato dall’art.10, comma 2, D.lgs.
n.94/2017, il medesimo testo normativo stabilisce che:“Per il personale di cui
all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal
servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di
appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti
psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui
trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema
contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei
contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base
imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo
della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in
alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”.
Ora, mentre non vi è alcun dubbio che con il primo periodo il legislatore abbia
inteso compensare il personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria (Forze di
polizia ad ordinamento “civile”) accordando ad esso il beneficio in questione
al raggiungimento dei limiti di età previsti dai rispettivi ordinamenti, non
altrettanto piana è la lettura del secondo periodo con il quale, nella pretesa
del ricorrente, il legislatore avrebbe attribuito il beneficio del montante
contributivo altresì a tutto il personale militare che, indipendentemente dal
raggiungimento dei limiti di età, non sia in possesso dei requisiti psico-fisici
per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria ed il cui trattamento di
pensione sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
L. n.335/95.
Siffatta interpretazione, pure sostenuta da alcune pronunce di questa Corte
richiamate da parte ricorrente, non è, tuttavia, condivisibile alla luce di una
lettura sistematica della norma in questione, all’interno della disciplina
dell’ausiliaria quale, ora, dettata dal Codice dell’ordinamento militare, d.lgs.
n.66/2010.
Prevede, infatti, l’art.992 (Collocamento in ausiliaria), al comma 1, che “Il
collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a
seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto
per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4.”
L’art. 995 (Cessazione dell'ausiliaria) prevede che, al termine del periodo
di cinque anni, il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a
seconda dell'età e della idoneità. La cessazione, tuttavia, può essere anche
anticipata, per il personale che non accetta l'impiego o revoca l'accettazione
degli impieghi assegnati per due volte (comma 1) ovvero per motivi di salute,
come espressamente previsto dal comma 4 dello stesso art.995 che così
dispone: “4. Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche
prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ
accertamenti sanitari.”
Inoltre l’art. 996 (Transito in ausiliaria dalla riserva) prevede: ”1. Il militare che,
all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è
stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se
entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai
servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.
2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della
durata massima di permanenza nell'ausiliaria.”
Le norme appena citate, dunque, consentono di fornire una lettura logica e
coerente della concessione del beneficio in parola, all’interno dell’istituto
dell’ausiliaria, in armonia con la ratio dell’istituto e con i motivi di un
trattamento economico particolare.
Prevede, infatti l’art. 1864 (Trattamento di quiescenza del personale in
ausiliaria): ”1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte
con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del
collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di
trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n.
335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11
della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il
trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di
trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.”
Ed il successivo art. 1865 (Trattamento di quiescenza del personale
alternativo all'istituto dell'ausiliaria ) così dispone: ”1.Per il personale militare
si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.”
In conclusione, il collocamento in ausiliaria consente a chi ha raggiunto i limiti
di età per il servizio attivo di essere iscritto negli appositi ruoli dell'ausiliaria,
da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale, dando modo alle
pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura
delle forze in organico, di avanzare formale richiesta al competente Ministero
per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e
in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.
Ed a fronte di tale disponibilità manifestata con apposita dichiarazione scritta,
il personale collocato in ausiliaria ha diritto alla corresponsione dell'apposita
indennità.
Ove non è possibile corrispondere tale indennità o perché trattasi di
dipendenti per i quali l’ordinamento non prevede l’ausiliaria, o perché, pur
essendo prevista, il dipendente non abbia i requisiti psico-fisici per accedervi
o permanervi, il legislatore ha previsto, a compensazione, il beneficio del
montante contributivo di cui all’art.3, comma 7, del d.lgs. n.165/97.
Ma, come prima esposto, tale compensazione, per il personale militare, non
può riguardare dipendenti del tutto esclusi dall’istituto dell’ausiliaria, per non
avere raggiunto i limiti di età ma solo coloro che, pur avendovi - sotto tale
profilo - diritto, non hanno potuto accedervi, come nell’ipotesi disciplinata
all’art.996 (“Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente
per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai
servizi dell'ausiliaria….”) o permanervi, come nell’ipotesi di cui al citato
art.995, comma 4 (“Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva,
anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ
accertamenti sanitari.”).
Esclusivamente a tali categorie, dunque, nell’ambito del personale ad
ordinamento militare, il legislatore ha inteso rivolgersi con l’attribuzione del
beneficio in parola.
Un’applicazione oltremodo estensiva come quella voluta dal ricorrente,
sarebbe oltre che sperequativa rispetto al personale delle forze dell’ordine ad
ordinamento civile che, invece può godere di tale beneficio solo al
raggiungimento dei limiti di età, altresì irrazionale, perché andrebbe a
cumulare detto beneficio con i particolari trattamenti pensionistici già previsti a
favore di coloro che cessano anticipatamente dal servizio per inidoneità
dipendente o meno da causa di servizio.
In una parola, il beneficio di cui all’art.3, comma 7, non è stato voluto dal
legislatore per indennizzare coloro che, nell’ambito del personale militare, non
hanno potuto fruire dell’ausiliaria perché cessati dal servizio prima del
raggiungimento dei limiti di età, bensì coloro che pur avendone diritto, non
hanno potuto, per motivi di salute, rientravi e percepire la corrispondente
indennità.”
Pertanto, per quanto sopra esposto, non può trovare applicazione al caso di
specie - in cui la ricorrente è cessata dal servizio senza aver raggiunto i limiti
di età previsti per il collocamento in ausiliaria - il beneficio dell'articolo 3,
comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165.
In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto nei termini fin qui esposti.
Sul trattamento pensionistico privilegiato, da attribuirsi alla ricorrente dalla
data della domanda - 9 aprile 2014 - adeguato agli indici ISTAT secondo
legge, spettano altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art.
429 c.p.c., da calcolarsi dalla scadenza dei singoli ratei fino al soddisfo,
secondo i criteri di cumulo parziale indicati nelle decisioni n. 10/Q.M./2002 e
n. 6/Q.M./2008 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (cfr., ex multis,
Corte conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, n. 63/2017).
Si dà obbligo all’Amministrazione competente di provvedere alla liquidazione
del trattamento pensionistico nei termini sopra precisati.
Per la particolarità delle circostanze lavorative - come rappresentate dalla
medesima ricorrente (cfr. in particolare all.7 al ricorso introduttivo) - che
hanno dato causa - come riconosciuto dal parere reso in sede di riesame dal
Comitato di verifica delle cause di servizio nell’adunanza n.216/2014 del
14.07.2014 (all.19 del ricorso introduttivo) - all’infermità - la cui gravità è stata
accertata con parere reso dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano in data 18 ottobre 2017 - per la quale è stato
conferito alla ricorrente trattamento pensionistico privilegiato a carico dello
Stato, si dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della presente
sentenza alla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale per la
valutazione di eventuali profili di responsabilità amministrativa a carico
dell’Amministrazione di appartenenza.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di
gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto
1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce
carattere di generalità (ex multis, Corte dei Conti, Sez. I d’App., sent. n. 76 del
10.2.2016).
Riguardo, invece, alle spese legali, tenuto conto dell’esito di parziale
accoglimento del ricorso e non sussistendo alcuna ipotesi di “responsabilità
aggravata per lite temeraria per malafede ai sensi dell’art. 96, comma 3,
c.p.c.” a carico dell’INPS, ravvisata dalla ricorrente, si dispone la
compensazione delle spese.
Resta definitivamente a carico del Ministero della Difesa il compenso per le
operazioni peritali espletate dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, nelle persone del dott. Gianluigi Maria Tacchini
e della dott.ssa Ombretta Campari, come provvisoriamente disposto con la
sentenza-ordinanza di questa Sezione n.173/2017.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in
funzione monocratica con funzione di Giudice Unico delle Pensioni,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione,
ACCOGLIE PARZIALMENTE
Il ricorso proposto da C. G. ed iscritto al n. 28469 del Registro di Segreteria e,
per l’effetto:
- è riconosciuto il diritto della ricorrente al godimento di pensione privilegiata
ordinaria vitalizia di IV categoria, tab.”A”, dalla data della domanda;
- il trattamento pensionistico è corrisposto ai sensi della L.n.335/95;
- sono riconosciuti i benefici stipendiali ex artt.117-120 R.D. n.3458/28 e
l’indennità speciale annua lorda ex art.21, L.833/61.
- non è riconosciuto il beneficio ex art.3, co.7, D.lgs.165/97 per le ragioni
esposte in motivazione;
- si intendono assorbite le altre domande.
Spese compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
Si fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura erariale per
eventuali profili di responsabilità amministrativa a carico dell’Amministrazione
di appartenenza.
Si dispone sia apposta dicitura ex art.52 D.lgs. 196/2003.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica
udienza del 20 marzo 2018.
IL GIUDICE
Giuseppina Veccia
Deposito in Segreteria il 17/05/2018


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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da naturopata »

Sezione: LOMBARDIA
Esito: SENTENZA
Numero: 99
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 11/05/2018
SENT.N. 99/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Primo Referendario dott.ssa Giuseppina Veccia,
all'udienza pubblica del 4 aprile 2018, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n.29040 promosso da M. C., (C.F.Omissis)
nato a Omissis in data Omissis e residente a Omissis, Via Konrad Lorenz, 14
con p.e.c. mauriziocarere@alice.it
contro
-INPS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE – ex Gestione
Dipendenti Pubblici, sede di Como, Via Pessina, nr. 8, in persona del
rappresentante legale p.t.,
per
il riconoscimento del beneficio sul trattamento di quiescenza, dell’incremento
figurativo (c.d. “moltiplicatore”) previsto dall’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n.
165/1997;
VISTO il D.lgs. n.174/2016;
VISTO il ricorso introduttivo;
UDITI nella pubblica udienza del 4 aprile 2018, le parti presenti come da
verbale;
Premesso in
FATTO
Il ricorrente riferisce di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in
data 01/10/1985 e di essere stato dispensato dal servizio dalla competente
C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano, in data
12/12/2016 - mentre rivestiva il grado di Maresciallo Aiutante Luogotenente
(grado/qualifica apicale del ruolo Ispettori - già Categoria Sottufficiali) per
accertata “inidoneità permanente al servizio d’istituto” (ex art. 929 D. Lgs.
66/2010 Codice Ordinamento Militare), in relazione a complesso di infermità
sofferte.
Avendo fatto espressa rinuncia al transito nei ruoli civili ed avendo presentato
domanda di pensione diretta ordinaria di inabilità all’INPS - Gestione
dipendenti Pubblici, riceveva, per conoscenza, la comunicazione nr.
0027690/2017 in data 27/01/2017, con cui il Centro Informatico
Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza di Roma inviava alla
competente sede INPS di Como il c.d. Modello PA04 relativo all’elaborazione
dei dati giuridico/contabili propedeutici alla determinazione della partita
pensionistica dell’interessato.
Riferisce altresì il ricorrente che, dopo aver percepito tre mensilità stipendiali
dalla propria Amministrazione, successive alla dispensa, l’INPS iniziava a
dare corso alla relativa liquidazione pensionistica, a far data dal 13/03/2017 e
che, con nota prot. INPS. 2400.04/10/2017 il predetto Istituto previdenziale
inoltrava il “Decreto di conferimento della Pensione ordinaria di inabilità”
calcolata con il sistema misto (in parte retributivo ed in parte contributivo),
avente numero di iscrizione 17182285, ricevuto dall’interessato in data
16/10/2017.
Constatando dal contenuto di tale provvedimento la mancata indicazione del
beneficio in parola, il ricorrente inoltrava, in data 31/10/201,7 alla Guardia di
Finanza specifica istanza tesa ad ottenere la maggiorazione economica di cui
è causa.
A tale domanda faceva seguito la nota del 06/11/2017 con cui il C.I.A.N. -
Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza – con
nota nr. 0333191/2017, reindirizzava la richiesta alla locale sede I.N.P.S., per
la diretta competenza. A seguito di sollecito inviato, in data 21/12/2017, via
PEC dal ricorrente all’Istituto Previdenziale ed al Centro Amministrativo citato,
quest’ultimo inoltrava la nota nr. 22198/2018, pervenuta in data 22/01/2018,
con la quale ribadiva la propria estromissione dal contesto, mentre l’INPS non
forniva alcuna risposta in merito.
Da qui l’odierno ricorso.
In diritto, il sig. M. C. ritiene, avendo il legislatore riconosciuto l’ipotesi di
favore dell'incremento del montante contributivo sia al "personale di cui all'art.
1 escluso dall'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di
età", che "al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psicofisici
per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria e rientri, in tutto o
in parte, nel sistema di calcolo pensionistico contributivo”, di potersi ascrivere
a pieno titolo in tale ultima categoria avendo in godimento un trattamento
pensionistico calcolato col sistema misto, essendo stato dichiarato non
idoneo permanentemente al servizio, ex art. 929 del D. L.gs. n. 66/2010, e,
dunque, impossibilitato ad accedere all'istituto dell'ausiliaria - per il quale
alcuna opzione avrebbe potuto esercitare.
Sostiene, infatti, il ricorrente che una diversa interpretazione, che negherebbe
detto beneficio in ragione del mancato raggiungimento dei limiti di età,
determinerebbe un’ingiusta sperequazione rispetto al personale civile e, sul
punto, cita giurisprudenza di questa Corte espressasi favorevolmente in
analoghe fattispecie (Sentenze Corte dei conti, Sezioni Giurisdizionali
Abruzzo nn. 28/2012 e 27/2017 - Molise nr. 53/2017 - Sardegna nn. 156/2017
e 162/2017 - Calabria nr. 350/2017 - Piemonte nr. 3/2018).
Conclude, pertanto, il ricorrente chiedendo la rideterminazione del proprio
trattamento pensionistico, dalla data di iniziale concessione, con
l’applicazione dell’incremento di cui all’art. 3, comma 7, D. L.gs. 165/97 (c.d.
“moltiplicatore”) e, conseguentemente, la liquidazione, da parte dell’Istituto
resistente, anche delle somme arretrate spettanti, comprensive, se previsto,
di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con memoria del 28 marzo 2018, si è costituto l’INPS.
L’Istituto resistente, inquadrata normativamente la fattispecie, ha rilevato che
l’invocato art.3, comma 7, del d.lgs. n.165/97, come modificato dall'art. 10,
comma 2, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 e coordinato con il decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, farebbe
chiaramente intendere l’intento del legislatore di rivolgersi esclusivamente a
quei soggetti che, pur avendo raggiunto il limite di età e quindi astrattamente
collocabili nell'ausiliaria, non abbiano potuto accedervi in quanto esclusi dal
campo di applicazione o perché, pur rientrandovi, non in possesso dei
requisiti psico-fisici necessari, costituendo, dunque, per dette categorie, una
compensazione per il mancato, concreto collocamento nell’ausiliaria.
La lettura suggerita da controparte, viceversa, postulerebbe, secondo l’INPS,
l’erogazione di tale beneficio in aggiunta agli altri bonus previsti per le forme
di cessazione anticipata per infermità (bonus 335/95, bonus privilegiata per i
militari, ecc.), con un vantaggio esponenziale rispetto a coloro che, viceversa,
cessati per limiti di età, optassero per l’erogazione del beneficio in esame, in
luogo dell’ausiliaria.
Conseguentemente, per l’Istituto resistente, l’unica opzione ermeneutica
percorribile – e, sul punto, ha citato giurisprudenza di questa Corte (Sezione
Calabria, n. 12/2018) - sarebbe quella di ritenere indispensabile, ai fini del
beneficio richiesto, il possesso dei requisiti per l’ausiliaria (in termini di età).
Pertanto, l’INPS ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed
onorari di causa.
All’udienza del 4 aprile 2018, il sig. M. C. ha chiesto di depositare in udienza
una propria memoria la quale, in assenza di opposizione da parte dell’INPS, è
stata acquisita gli atti.
La causa, quindi, è stata discussa ed è passata in decisione con la lettura del
dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con fissazione
del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art.
167, comma 1, del Codice di giustizia contabile.
Ritenuto in
DIRITTO
Ai fini di un corretto inquadramento normativo della questione posta qui
all’esame, giova premettere che la previsione di cui si invoca l’applicazione si
inserisce nel decreto legislativo intitolato “Attuazione delle deleghe conferite
dall’art. 2 comma 23 della legge 8° agosto 1995 n. 335 e dall’art. 1, commi 97
lett. g) e 99 della legge 23.12.1996 n. 662, in materia di armonizzazione al
regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale
militare, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego” il cui
articolo 1 prevede: “1.Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai
princìpi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento
pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco”.
All’articolo 3, comma 7, come modificato dall’art.10, comma 2, D.lgs.
n.94/2017, il medesimo testo normativo stabilisce che:“Per il personale di cui
all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal
servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di
appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti
psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui
trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema
contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei
contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base
imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo
della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in
alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”.
Ora, mentre non vi è alcun dubbio che con il primo periodo il legislatore abbia
inteso compensare il personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria (Forze di
polizia ad ordinamento “civile”) accordando ad esso il beneficio in questione
al raggiungimento dei limiti di età previsti dai rispettivi ordinamenti, non
altrettanto piana è la lettura del secondo periodo con il quale, nella pretesa
del ricorrente, il legislatore avrebbe attribuito il beneficio del montante
contributivo altresì a tutto il personale militare che, indipendentemente dal
raggiungimento dei limiti di età, non sia in possesso dei requisiti psico-fisici
per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria ed il cui trattamento di
pensione sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
L. n.335/95.
Siffatta interpretazione, pure sostenuta da alcune pronunce di questa Corte
richiamate da parte ricorrente, non è, tuttavia, condivisibile alla luce di una
lettura sistematica della norma in questione, all’interno della disciplina
dell’ausiliaria quale, ora, dettata dal Codice dell’ordinamento militare, d.lgs.
n.66/2010.
Prevede, infatti, l’art.992 (Collocamento in ausiliaria), al comma 1, che “Il
collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a
seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto
per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4.”
L’art. 995 (Cessazione dell'ausiliaria) prevede che, al termine del periodo di
cinque anni, il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a
seconda dell'età e della idoneità. La cessazione, tuttavia, può essere anche
anticipata, per il personale che non accetta l'impiego o revoca l'accettazione
degli impieghi assegnati per due volte (comma 1) ovvero per motivi di salute,
come espressamente previsto dal comma 4 dello stesso art.995 che così
dispone: “4. Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche
prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ
accertamenti sanitari.”
Inoltre l’art. 996 (Transito in ausiliaria dalla riserva) prevede: ”1. Il militare che,
all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è
stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se
entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai
servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.
2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della
durata massima di permanenza nell'ausiliaria.”
Le norme appena citate, dunque, consentono di fornire una lettura logica e
coerente della concessione del beneficio in parola, all’interno dell’istituto
dell’ausiliaria, in armonia con la ratio dell’istituto e con i motivi di un
trattamento economico particolare.
Prevede, infatti l’art. 1864 (Trattamento di quiescenza del personale in
ausiliaria): ”1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte
con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del
collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di
trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n.
335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11
della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il
trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di
trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.”
Ed il successivo art. 1865 (Trattamento di quiescenza del personale
alternativo all'istituto dell'ausiliaria ) così dispone: ”1.Per il personale militare
si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.”
In conclusione, il collocamento in ausiliaria consente a chi ha raggiunto i limiti
di età per il servizio attivo di essere iscritto negli appositi ruoli dell'ausiliaria,
da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale, dando modo alle
pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura
delle forze in organico, di avanzare formale richiesta al competente Ministero
per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e
in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.
Ed a fronte di tale disponibilità manifestata con apposita dichiarazione scritta,
il personale collocato in ausiliaria ha diritto alla corresponsione dell'apposita
indennità.
Ove non è possibile corrispondere tale indennità o perché trattasi di
dipendenti per i quali l’ordinamento non prevede l’ausiliaria, o perché, pur
essendo prevista, il dipendente non abbia i requisiti psico-fisici per accedervi
o permanervi, il legislatore ha previsto, a compensazione, il beneficio del
montante contributivo di cui all’art.3, comma 7, del d.lgs. n.165/97.
Ma, come prima esposto, tale compensazione, per il personale militare, non
può riguardare dipendenti del tutto esclusi dall’istituto dell’ausiliaria, per non
avere raggiunto i limiti di età ma solo coloro che, pur avendovi - sotto tale
profilo - diritto, non hanno potuto accedervi, come nell’ipotesi disciplinata
all’art.996 (“Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente
per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai
servizi dell'ausiliaria….”) o permanervi, come nell’ipotesi di cui al citato
art.995, comma 4 (“Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva,
anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ
accertamenti sanitari.”).
Esclusivamente a tali categorie, dunque, nell’ambito del personale ad
ordinamento militare, il legislatore ha inteso rivolgersi con l’attribuzione del
beneficio in parola.
Un’applicazione oltremodo estensiva come quella voluta dal ricorrente,
sarebbe oltre che sperequativa rispetto al personale delle forze dell’ordine ad
ordinamento civile che, invece può godere di tale beneficio solo al
raggiungimento dei limiti di età, altresì irrazionale, perché andrebbe a
cumulare detto beneficio con i particolari trattamenti pensionistici già previsti a
favore di coloro che cessano anticipatamente dal servizio per inidoneità
dipendente o meno da causa di servizio.
In una parola, il beneficio di cui all’art.3, comma 7, non è stato voluto dal
legislatore per indennizzare coloro che, nell’ambito del personale militare, non
hanno potuto fruire dell’ausiliaria perché cessati dal servizio prima del
raggiungimento dei limiti di età, bensì coloro che pur avendone diritto, non
hanno potuto, per motivi di salute, rientravi e percepire la corrispondente
indennità.
E che l’intento del legislatore fosse quello di armonizzare, almeno sotto
questo profilo, il regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici
delle forze di polizia ad ordinamento civile con quelle ad ordinamento militare
è espressamente chiarito dalla Corte costituzionale nell’ord. 23/07/2002, n.
387 ove, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale -
in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. , dell' art. 3 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165 e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre
1996, n. 662, sollevata dal T.A.R. Sicilia in un giudizio promosso da un
ispettore superiore della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento
col quale il Ministro dell'Interno aveva respinto la sua richiesta di
collocamento in ausiliaria, ha precisato “che l'incremento del montante
contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento
pensionistico effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il
personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto
dell'ausiliaria; che, ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso in questo
modo procedere ad una sostanziale uniformità di trattamento tra le varie
Forze di polizia, sta il fatto che per il personale ad ordinamento militare il
menzionato incremento del montante contributivo «opera in alternativa al
collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato; che, pertanto, la
presunta violazione del principio di eguaglianza non sussiste, perché la legge
prevede un beneficio alternativo a quello del collocamento in ausiliaria per il
personale che da quest'ultima è escluso; che, una volta esclusa ogni lesione
dell'art. 3 Cost. vengono meno anche le censure prospettate in riferimento
all'art. 97 Cost., perché le regole del buon andamento nei pubblici uffici non
impongono al legislatore di continuare ad utilizzare per un certo tempo tutto il
personale in servizio, anche dopo il superamento dei limiti di età.”(Ord. Corte
Cost. n.387/02).
Pertanto, per quanto sopra esposto non può trovare applicazione al caso di
specie - in cui il ricorrente, cessato dal servizio per inidoneità permanente al
servizio militare e d'istituto senza aver raggiunto i limiti di età previsti per il
collocamento in ausiliaria - il beneficio dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30
aprile 1997, n° 165 ed il ricorso non può essere accolto.
Sussistono giusti motivi, attesa la particolarità della questione ed il non
univoco orientamento giurisprudenziale, per la compensazione delle spese
legali.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, stante la loro gratuità (ex
multis, Corte dei Conti, Sez. III d’App., sent. n. 6 del 9.1.2018).
P. Q. M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in
funzione di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando,
RESPINGE
Il ricorso presentato dal sig. M. C. per l’applicazione del beneficio di cui
all’art.3, comma 7, del d.lgs. n. 165/97.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Milano nella pubblica udienza del 4 aprile 2018.
IL GIUDICE
Giuseppina Veccia
DEPOSITO IN SEGRETERIA L’11/05/2018
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

naturopata,

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Sezione LOMBARDIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 108 Pubblicazione 17/05/2018
-----------------------------------------------------------------------

La cosa che mi è rimasta impressa, è questo che ha scritto la Corte dei Conti:


1) - Per la particolarità delle circostanze lavorative - come rappresentate dalla medesima ricorrente (cfr. in particolare all. 7 al ricorso introduttivo) - che hanno dato causa - come riconosciuto dal parere reso in sede di riesame dal Comitato di verifica delle cause di servizio nell’adunanza n.216/2014 del 14.07.2014 (all.19 del ricorso introduttivo) - all’infermità - la cui gravità è stata accertata con parere reso dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano in data 18 ottobre 2017 - per la quale è stato conferito alla ricorrente trattamento pensionistico privilegiato a carico dello Stato, si dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale per la valutazione di eventuali profili di responsabilità amministrativa a carico dell’Amministrazione di appartenenza.

Conclude con

2) - Si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura erariale per eventuali profili di responsabilità amministrativa a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
naturopata
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto:naturopata,

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Sezione LOMBARDIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 108 Pubblicazione 17/05/2018
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La cosa che mi è rimasta impressa, è questo che ha scritto la Corte dei Conti:


1) - Per la particolarità delle circostanze lavorative - come rappresentate dalla medesima ricorrente (cfr. in particolare all. 7 al ricorso introduttivo) - che hanno dato causa - come riconosciuto dal parere reso in sede di riesame dal Comitato di verifica delle cause di servizio nell’adunanza n.216/2014 del 14.07.2014 (all.19 del ricorso introduttivo) - all’infermità - la cui gravità è stata accertata con parere reso dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano in data 18 ottobre 2017 - per la quale è stato conferito alla ricorrente trattamento pensionistico privilegiato a carico dello Stato, si dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale per la valutazione di eventuali profili di responsabilità amministrativa a carico dell’Amministrazione di appartenenza.

Conclude con

2) - Si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura erariale per eventuali profili di responsabilità amministrativa a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
Si certo, significa tante cose e tutte positive per il ricorrente, molto meno per le amministrazioni. Io invece ho altre cose impresse che non mi quadrano per niente all'interno della stessa sentenza, guardando il lato del ricorrente. Se fossi l'amministrazione invece una sentenza del genere mi preoccuperebbe molto.

A presto.
panorama
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

Non conosco nel dettaglio le modalità del servizio svolto o se trattasi di stalking. Ma se trattasi di stalking (non Mobbing) visto la patologia contratta "forse" per cause altrui, io chiamerei la persona responsabile ai danni e quindi, ad un risarcimento personale se ricorrono le condizioni.

Altrimenti, non si capirebbe del perché la Corte dei Conti ha scritto: - "Si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura erariale per eventuali profili di responsabilità amministrativa a carico dell’Amministrazione di appartenenza."
panorama
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

Art. 3 Accolto, mentre, l'art. 54 respinto.
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1) - Il ricorrente, già primo maresciallo dell’E.I., espone di essere stato collocato in congedo assoluto dal 28 maggio 2015 per infermità e di godere di pensione ordinaria di inabilità calcolata con il c.d. sistema misto retributivo-contributivo.

2) - Nella specie il ricorrente, …....., è congedato con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a 20 anni (37 anni e 7 mesi).
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Sezione PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 45 Pubblicazione 18/05/2018
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SENT. N. 45/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale
per la regione Piemonte

in composizione monocratica nella persona del Cons. Walter BERRUTI, quale Giudice unico ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20433 del registro di Segreteria, proposto da L.. Giuseppe, nato a Torino il …… 1966, residente in …………. (TO), c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Chessa e Eleonora Barbini del Foro di Arezzo come da procura speciale in calce al ricorso;

contro
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giorgio RUTA (RTU GRG 55C09 H501X) e Patrizia SANGUINETI (SNG PRZ 69A66 D969D) dell’Ufficio legale dell’Istituto, come da procura generale ad lites conferita con atto del notaio Paolo Castellini rep. 80974/21569 del 21 luglio 2015, con loro elettivamente domiciliato in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 9;

avverso
la determinazione INPS di conferimento al ricorrente della pensione ordinaria d’inabilità n. 17592704 nella parte in cui non attribuisce l’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997 e non riconosce l’aliquota di rendimento del 44% in ordine alla quota fino alla data del 31 dicembre 1995, regolata dal sistema retributivo;

e per l’accertamento
del diritto al beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, nonché all’attribuzione del coefficiente complessivo di rendimento del 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973;

e la conseguente condanna
dell’INPS rideterminare il trattamento pensionistico, incrementandone l’ammontare della somma di euro 6.361,62 o nella misura che verrà accertata in corso di causa, e a corrispondere gli arretrati maggiorati di rivalutazione e interessi legali.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l’odierna udienza di discussione.

Uditi, alla pubblica udienza del 17 aprile 2018, l’Avv. Eleonora Barbini per il ricorrente e l’Avv. Giorgio Ruta per l’INPS.

Ritenuto in
FATTO

Il ricorrente, già primo maresciallo dell’E.I., espone di essere stato collocato in congedo assoluto dal 28 maggio 2015 per infermità e di godere di pensione ordinaria di inabilità calcolata con il c.d. sistema misto retributivo-contributivo.

Egli con richiesta inviata all’INPS il 25 settembre 2017 ha lamentato la mancata concessione dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, nonché il fatto che l’aliquota di rendimento relativa alla quota retributiva della pensione (sino al 31 dicembre 1995) era stata applicata nella misura del 35,30 % e non del 44%, come disposto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

In mancanza di risposta ha depositato il ricorso in esame in data 1 febbraio 2018 con le conclusioni in epigrafe.

L’INPS si è costituito in data 5 aprile 2018 chiedendo il rigetto del ricorso. L’INPS ha articolatamente argomentato tali conclusioni con ampi richiami a favorevole giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. Calabria n. 12/2018 sulla prima questione e Sez. Veneto n. 46/2018 su entrambe le questioni). In particolare, sulla prima questione ha evidenziato l’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997 non consente l’interpretazione propugnata dal ricorrente, applicandosi solo a coloro che, pur avendo in astratto la possibilità per accedere all’ausiliaria (cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età), mancano dei relativi requisiti psico-fisici. Diversamente, rimarca la difesa dell’Istituto, si cumulerebbero ingiustificatamente i benefici del trattamento di inabilità con quelli previsti dalla norma in questione e si creerebbe una disparità di trattamento con il personale civile delle forze di polizia.

In data 6 aprile 2018 il ricorrente ha depositato una memoria in cui illustra ulteriormente i motivi del ricorso e richiama la cospicua giurisprudenza della Corte formatasi sulla questione dell’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 7 D.lgs. n. 165/1997 in senso favorevole alla propria tesi (Sez. Abruzzo nn. 28/2012 e 27/2017, Sez. Molise n. 53/2017, Sez. Calabria n. 350/2017, Sez. Sardegna nn. 156, 162/2017 e 15/2018, Sez. Emilia Romagna n. 29/2018, Sez. Lazio n. 94/2018, nonché questa Sez. nn. 3 e 18/2018).

Richiama altresì la giurisprudenza favorevole sull’applicazione dell’art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973 (Sez. Sardegna nn. 15, 42 e 43/2018).

All’udienza del 17 aprile 2018 il difensore del ricorrente ha ancora ampiamente illustrato le proprie posizioni. Entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni in atti e la causa è stata decisa come da dispositivo.

Considerato in
DIRITTO

1. Il ricorso invoca innanzitutto l’applicazione dell’art. 3, comma 7 del D.lgs. 30 aprile 1997 n. 165 (recante “Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”), che dispone: “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare e per il personale delle Forze armate che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”

Tale beneficio non risulta in effetti riconosciuto nel provvedimento di liquidazione, che infatti menziona a tal fine solo l’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997.

Nella specie l’interessato è cessato dal servizio senza poter transitare nella posizione di ausiliaria essendo stato posto in congedo assoluto per infermità prima di poter raggiungere gli ordinari limiti di età e pertanto si trova nella condizione di usufruire del beneficio accordato dalla norma citata (cfr. questa Sezione nn. 3 e 18/2018, oltre ai numerosi precedenti conformi citati da parte ricorrente e sopra richiamati).

La lettura restrittiva del testo della norma sostenuta dall’INPS non appare condivisibile in base ad una sua interpretazione costituzionalmente orientata.

La domanda di applicazione del beneficio di cui al citato art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997 risulta dunque fondata e va accolta.

2. Il ricorso invoca poi l’applicazione, in ordine alla quota di pensione al 31 dicembre 1995 da determinarsi con il sistema retributivo, dell’art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (recante “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”), rubricato “Misura del trattamento normale”, che dispone: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo”. Il ricorrente ritiene di aver diritto all’applicazione di tale disposizione avendo maturato al 31 dicembre 1995 (data alla quale cessa la liquidazione della pensione con il sistema retributivo) anni 15 e mesi 7 di servizio utile, ma che nel calcolo della propria pensione sarebbe stato applicato un coefficiente inferiore, pari al 36,05 per cento.

Egli sostiene che l’Ente, invece di utilizzare il coefficiente previsto dall’art. 54 cit., avrebbe utilizzato quello previsto dall’art. 44 dello stesso D.P.R. n. 1092 per i dipendenti statali civili nella misura del 35 per cento della base pensionabile. Provvede quindi a riformulare i conteggi evidenziando dove il procedimento di calcolo della pensione seguito dall’INPS presenti l’errore denunciato con deviazione dal modello normativo di riferimento

L’INPS ha obiettato che l’applicazione della norma citata, in base al suo testo letterale, presuppone che la cessazione dal servizio sia avvenuta con un’anzianità superiore a 15 anni, ma, nel contempo, inferiore a 20 anni, mentre il ricorrente è cessato con oltre 37 anni di anzianità. Invero, La ratio della disposizione sarebbe quella di tutelare i militari cessati con anzianità di poco superiore a quella minima.

Va osservato che sull’ambito di applicazione dell’art. 54 primo comma del D.P.R. n. 1092 cit. si fronteggiano due tesi. La prima, più restrittiva e aderente al testo letterale, fatta propria dall’INPS, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio nella tutela dei militari che cessino dal servizio con anzianità di poco superiori a quelle minime. L’altra, più estensiva, sostenuta con il ricorso, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell’1,80 o dell’3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo).

Questo Giudice ritiene di prestare adesione al primo orientamento interpretativo (cfr. questa Sez. nn. 3 e 18/2018, Sez. Veneto n. 46/2018), maggiormente aderente al dato letterale e, in quanto più restrittivo, consono alla natura speciale della norma de qua.

Nella specie il ricorrente, come si legge nel provvedimento di pensione, è congedato con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a 20 anni (37 anni e 7 mesi).

Pertanto, la sua situazione non rientra nella fattispecie normativa contemplata dal ridetto primo comma dell’art. 54 cit., il cui ambito di applicazione riguarda i militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio.

Le domande contenute sul punto nel ricorso, laddove basate su diversa interpretazione della norma sopra richiamata, non possono quindi essere accolte.

3. L’accoglimento della prima domanda comporta il diritto del ricorrente alla rideterminazione con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del D. lgs. n. 165/1997.

4. Consegue il diritto ai conseguenti arretrati.

5. Su tali arretrati vanno applicati gli interessi corrispettivi al saggio legale, calcolati dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo.

6. Compete la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3 c.g.c., da calcolarsi, secondo quanto specificato dalle SS.RR. (n. 10/2002/QM), quale parziale possibile integrazione degli interessi al saggio legale, ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

7. Ogni altra domanda va respinta.

8. Le spese possono essere compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del D. lgs. n. 165/1997;

dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dei conseguenti arretrati oltre interessi e rivalutazione secondo quanto precisato in motivazione;

respinge ogni altra domanda;

compensa le spese.

Così deciso in Torino, il 17 aprile 2018.
IL GIUDICE
(F.to Dott. Walter BERRUTI)



Depositata in Segreteria il 18 Maggio 2018



Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio CINQUE)
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

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Sono già 4 gg. che il sito della Corte dei Conti non è funzionante, in quanto è in manutenzione. Quindi, non si possono vedere le sentenze emesse.
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

Ancora oggi il sito della C.C. risulta in manutenzione, penso proprio che si tratta di grande manutenzione Ordinaria e Straordinaria, saranno arrivati i Fondi Europei.

Caspita, però potevano mettere qualche squadra in più per fare i lavori veloci.
panorama
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

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Dopo tanti giorni di attesa, oggi non ho più resistito e, quindi, ho telefonato alla sede centrale della Corte dei Conti chiedendo come mai nel loro Sito era sempre presente la seguente dicitura: "Il servizio di consultazione e' momentaneamente sospeso per attività di manutenzione", ebbene, contato l'URP al n. 06/3876.3419 mi veniva riferito che avevano avuto un attacco hacker e che forse domani verrà tutto ripristinato.
Finalmente era ora.
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

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Fa seguito alla mia segnalazione del 04/06/2018.

Pochi atti fa, ho ritelefonato alla CdC centrale per avere notizie aggiornate circa la funzionalità del sito, ebbene, l'URP mi ha fatto sapere che ancora ci vuole del tempo, perché oltre ad aver avuto degli attacchi, stanno aggiornando - di fatto - tutte le sentenze, eliminando i dati sensibili nel rispetto della nuova norma sulla Privacy. Quindi dobbiamo stare tranquilli per un altro po' di tempo, in quanto non sanno quanti giorni di tempo ci vorranno.

Cmq. mi è stato detto che se occorre qualche sentenza o sapere fatti in caso di urgenza, bisogna scrivere al seguente indirizzo mail non certificato: urp.servizi.atti@.corteconti.it che risponderanno.
Enrico Paradiso
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da Enrico Paradiso »

Sentenze CdC Toscana favorevoli applicazione art 3 comma 7 D.lgs 165/1997

Per conoscenza posto la sentenza nr. 146/2018 e 148/2018 della Corte dei Conti Toscana, favorevoli all'accoglimento del ricorso per l'applicazione dell’art. 3 comma 7 del D. lgs 165/1997, per chi volesse informazioni può scrivere all'e-mail chessapensionimilitari@gmail.com
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

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Appello ai lettori del forum
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Chiedo ai colleghi/lettori tutti che in questo ultimo periodo - 1 mese e mezzo - hanno vinto i ricorsi, di chiedere copia direttamente ai propri Avvocati o di recarsi direttamente se non lontani di sede dalla Corte dei Conti e farsela dare.

Tale richiesta di collaborazione, nasce perché come già sapete, ancora oggi dal sito non è possibile vedere nulla e non sappiamo gli eventi di questi ultimi periodi.

Inoltre è utile spargere la notizia e se sapete di colleghi che hanno vinto/perso chiedete se è possibile avere una copia per poterla qui pubblicare.

Logicamente potete postarla anche in PDF allegandola.

Vi ringrazio sin d'ora anticipatamente per la eventuale collaborazione.
panorama
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

In merito all'udienza del 5 giugno u.s., stamattina ho saputo che a suo tempo l'INPS tra l'altro aveva chiesto alla CdC riguardante l'appello, di sospendere il rateo mensile di cui all'art. 3/c.7 cosa che la CdC ha accolto la domanda dell'INPS, quindi, è stato SOSPESO il pagamento di quella quota riferita al moltiplicatore. Ora questo dato mi fa pensare ad una mezza sconfitta anche se, il tutto potrebbe essere rimesso in discussione a sentenza nel 2019.
Ora se qualcuno sa, può qui postare l'atto in questione.
antoniope
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da antoniope »

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni Cons. Ida Contino
Ha emesso la seguente SENTENZA n. 171/2018
Nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 21678 del registro di segreteria, proposto da M. T. (C.F. Omissis) , nato a Omissis il omissis , rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Biondi del foro di Paola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fuscaldo alla via San Michele piano T, avverso Inps ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale — Gestione ex INPDAP - in persona del legale rappresentante p.t.
Fatto
1) Con atto introduttivo del presente giudizio, il sig.T. ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto all’aumento figurativo del montante contributivo di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs n. 165/1997, con conseguente riliquidazione della propria pensione n. 17740496.
2) Il ricorrente premette di essersi arruolato nel corpo dei Carabinieri in data 31.1.1983; di essere stato dispensato dal servizio con un’anzianità di 34 anni e 6 mesi per inidoneità fisica in data 24.7.2017; di aver chiesto, con lettera del 9.11.2017 il riconoscimento dei benefici figurativi di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs 165/1997; di aver ricevuto una comunicazione di rigetto dell’istanza; di aver presentato domanda in autotutela nonché diffida ad adempiere all’Ente previdenziale.
3) A sostegno della propria istanza assume che tale preclusione avrebbe dovuto essere "compensata" dalla liquidazione dell'incremento figurativo in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997. Richiama al riguardo pronunce giurisprudenziali anche di questa Sezione giurisdizionale.
4)Con memoria del 4.5.2018, si è costituito l’Inps ex gestione Inpdap opponendo un’interpretazione della norma che esclude i benefici ai militari che non abbiano raggiunto i limiti d’età. L’ente previdenziale conclude chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
DIRITTO
5) Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
In proposito si richiamano le condivise argomentazioni esposte nelle sentenze n. 350/2017, n.53/2018, n. 46/2018 di questa Sezione giurisdizionale, ma anche quelle formulate nelle sentenze n. 156/2017, 162/2017, 15/2018, 16/2018 della Regione Sardegna; n. 27/2017 della Sezione Abruzzo; n. 53/2017 e 28/2018 della Sezione Molise; n. 94/2018 della Sezione Lazio ecc.
In primo luogo si evidenzia che il ricorrente è cessato dal servizio per sopravvenuta inidoneità psico-fisica, prima del raggiungimento del limite d’età.
Proprio per tale ragione non ha potuto accedere all’istituto dell’ausiliaria.
L’art. 992 del c.o.m. ( d.lgs 66/2010), infatti, stabilisce che “Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell’articolo 909, comma 4”.
Ebbene, l’art. 3, comma 7 stabilisce altresì che “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera
in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato “.
Il legislatore, pertanto, ha previsto un incremento del montante individuale dei contributi per due categorie di pensionati: per il personale che, pur cessato dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età sia stato escluso dall’applicazione dell’ausiliaria; e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria.
A parere di questo giudicante, il ricorrente rientra in questa seconda categoria.
Invero, non si disconosce l’orientamento opposto che esclude l’applicazione dei benefici ai militari cessati dal servizio per inidoneità psico-fisica senza aver raggiunto il limite d’età.
Al riguardo viene ribadito che il comma 7 non può riguardare dipendenti del tutto esclusi dall’istituto dell’ausiliaria, per non avere raggiunto i limiti di età ma solo coloro che, pur avendovi - sotto tale profilo - diritto, non hanno potuto accedervi, come nell’ipotesi disciplinata all’art.996 (“Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria....”) o permanervi, come nell’ipotesi di cui al citato art.995, comma 4 (“
Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo
anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.”).
Ebbene detta interpretazione non è condivisa proprio in ragione del tenore letterale della disposizione in esame.
Si ritiene infatti che ove il legislatore avesse voluto destinare i benefici di cui al comma 7 solo a coloro che pur avendo diritto all’ausiliaria ne fossero stati esclusi per inidoneità fisica, si sarebbe potuto limitare al primo periodo senza aggiungere l’ulteriore locuzione “e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria”.
6) Tanto premesso deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi attribuire i benefici di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgs 195/1997.
Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi a favore del ricorrente.
Attesa la complessità della controversia, nonché il contrasto giurisprudenziale che caratterizza la materia, si compensano le spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
Il ricorso in epigrafe. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 18 luglio 2018
Il Giudice
f.to Ida Contino
Depositata in segreteria il 18/07/2018
Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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