art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Feed - CARABINIERI

yerri63

art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da yerri63 »

Buon giorno volevo rivolgermi a qualcuno che ne sa più di me,ma se art.3 comma 7 del D.L.165 1997 era gia in vigore,nel mio caso che sono stato riformato dopo detta data ,doveva già essere calcolato dall'INPS,pertanto anno fatto un abuso nei confronti di chi aveva diritto,dopo la sentenza del 2017 passata ingiudicata dovevano provvedere al ricalcolo di chi a diritto.perchè dovo intraprendere la via del ricorso alla Corte dei Conti per aver ragione di un diritto che mi spetta d'ufficio,attendo risposta da chi sa darmi una ragionevole spioegazione.grazie


oreste.vignati
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2663
Iscritto il: gio ago 21, 2014 8:34 am
Località: bologna

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da oreste.vignati »

Non sono avvocato ma le sentenze amministrative sono solo per chi ha fatto ricorso. E un po diverso dalle sentenze penali della cassazione

Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1774
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da naturopata »

yerri63 ha scritto:Buon giorno volevo rivolgermi a qualcuno che ne sa più di me,ma se art.3 comma 7 del D.L.165 1997 era gia in vigore,nel mio caso che sono stato riformato dopo detta data ,doveva già essere calcolato dall'INPS,pertanto anno fatto un abuso nei confronti di chi aveva diritto,dopo la sentenza del 2017 passata ingiudicata dovevano provvedere al ricalcolo di chi a diritto.perchè dovo intraprendere la via del ricorso alla Corte dei Conti per aver ragione di un diritto che mi spetta d'ufficio,attendo risposta da chi sa darmi una ragionevole spioegazione.grazie
In realtà la spettanza d'ufficio, non si evince da nessuna parte. Su quelle due sentenze, poi, è meglio attendere altre decisioni. Mettiamo che nel tuo caso sia stato riformato non causa di servizio (come nelle sentenze citate CdC Abruzzo), magari perché giocando a pallone ti sei fratturato rovinosamente una gamba, questo beneficio sarebbe legittimo? O magari perché sei stato un forte fumatore e hai avuto un cancro al polmone, o magari problemi di alcool, etc.etc. A chi è addebitabile l'infortunio che ha portato alla riforma? Per caso all'Amministrazione? No, è addebitabile al militare. A mio modo di vedere, queste due sentenze sono destinate a essere ribaltate con altre pronunce. La prima sentenze è un palese errore di fatto, tra l'altro azionabile in recusazione, perché fonda il tutto sul fatto che l'infortunio non sia addebitabile al militare e l'unica possibilità che ciò si verifiche è che la patologia che ha portato alla riforma, sia dipendente da causa di servizio.

Ovviamente è un mio parere, ma che ritengo solidamente motivato.
oreste.vignati
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2663
Iscritto il: gio ago 21, 2014 8:34 am
Località: bologna

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da oreste.vignati »

naturopata ha scritto:
yerri63 ha scritto:Buon giorno volevo rivolgermi a qualcuno che ne sa più di me,ma se art.3 comma 7 del D.L.165 1997 era gia in vigore,nel mio caso che sono stato riformato dopo detta data ,doveva già essere calcolato dall'INPS,pertanto anno fatto un abuso nei confronti di chi aveva diritto,dopo la sentenza del 2017 passata ingiudicata dovevano provvedere al ricalcolo di chi a diritto.perchè dovo intraprendere la via del ricorso alla Corte dei Conti per aver ragione di un diritto che mi spetta d'ufficio,attendo risposta da chi sa darmi una ragionevole spioegazione.grazie
In realtà la spettanza d'ufficio, non si evince da nessuna parte. Su quelle due sentenze, poi, è meglio attendere altre decisioni. Mettiamo che nel tuo caso sia stato riformato non causa di servizio (come nelle sentenze citate CdC Abruzzo), magari perché giocando a pallone ti sei fratturato rovinosamente una gamba, questo beneficio sarebbe legittimo? O magari perché sei stato un forte fumatore e hai avuto un cancro al polmone, o magari problemi di alcool, etc.etc. A chi è addebitabile l'infortunio che ha portato alla riforma? Per caso all'Amministrazione? No, è addebitabile al militare. A mio modo di vedere, queste due sentenze sono destinate a essere ribaltate con altre pronunce. La prima sentenze è un palese errore di fatto, tra l'altro azionabile in recusazione, perché fonda il tutto sul fatto che l'infortunio non sia addebitabile al militare e l'unica possibilità che ciò si verifiche è che la patologia che ha portato alla riforma, sia dipendente da causa di servizio.

Ovviamente è un mio parere, ma che ritengo solidamente motivato.
Scusa naturopata ma il tuo parere mi sembra alquanto soggettivo, non credo che i giudici nelle due sentenze abbiamo fatto lo stesso. A mio pare hanno applicato una normativa già prevista, anzi divisiva.

Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da angri62 »

===le due sentenze non indicano nessun diritto, ma esplicano un parere di parzialità tra chi accede al beneficio e chi per ragioni di salute non può accedervi indipendemente dalla causa che la prodotta.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1774
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da naturopata »

oreste.vignati ha scritto:
naturopata ha scritto:
yerri63 ha scritto:Buon giorno volevo rivolgermi a qualcuno che ne sa più di me,ma se art.3 comma 7 del D.L.165 1997 era gia in vigore,nel mio caso che sono stato riformato dopo detta data ,doveva già essere calcolato dall'INPS,pertanto anno fatto un abuso nei confronti di chi aveva diritto,dopo la sentenza del 2017 passata ingiudicata dovevano provvedere al ricalcolo di chi a diritto.perchè dovo intraprendere la via del ricorso alla Corte dei Conti per aver ragione di un diritto che mi spetta d'ufficio,attendo risposta da chi sa darmi una ragionevole spioegazione.grazie
In realtà la spettanza d'ufficio, non si evince da nessuna parte. Su quelle due sentenze, poi, è meglio attendere altre decisioni. Mettiamo che nel tuo caso sia stato riformato non causa di servizio (come nelle sentenze citate CdC Abruzzo), magari perché giocando a pallone ti sei fratturato rovinosamente una gamba, questo beneficio sarebbe legittimo? O magari perché sei stato un forte fumatore e hai avuto un cancro al polmone, o magari problemi di alcool, etc.etc. A chi è addebitabile l'infortunio che ha portato alla riforma? Per caso all'Amministrazione? No, è addebitabile al militare. A mio modo di vedere, queste due sentenze sono destinate a essere ribaltate con altre pronunce. La prima sentenze è un palese errore di fatto, tra l'altro azionabile in recusazione, perché fonda il tutto sul fatto che l'infortunio non sia addebitabile al militare e l'unica possibilità che ciò si verifiche è che la patologia che ha portato alla riforma, sia dipendente da causa di servizio.

Ovviamente è un mio parere, ma che ritengo solidamente motivato.
Scusa naturopata ma il tuo parere mi sembra alquanto soggettivo, non credo che i giudici nelle due sentenze abbiamo fatto lo stesso. A mio pare hanno applicato una normativa già prevista, anzi divisiva.

Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
Certo che il mio parere è personale, comunque vedremo. Riporto cosa ha scritto quel Giudice:

nell’ipotesi legislativa di favore che mira ad evitare che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà perda il beneficio del periodo di ausiliaria si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri che hanno potuto raggiungere tale limite..........

Se puoi farmi qualche esempio di motivi indipendenti dalla propria volontà che non riguardino cause di servizio riconosciute, ne discutiamo.
mbetto
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 452
Iscritto il: mer apr 20, 2016 7:58 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da mbetto »

Scusami Naturopata. Se ho ben capito: se un tumore me lo fa venire l'amministrazione di appartenenza (o quanto meno riesco a dimostrarne il nesso) allora non è colpa mia se non posso accedere alla ausiliaria; se invece lo stesso tumore mi viene lo stesso e non riesco ad "accollarlo" all'amministrazione, allora è colpa mia che non posso transitare in ausiliaria..... ho qualche perplessità. Sono in parte d'accordo sul fatto che io diventi inidoneo mentre gioco a pallone o mentre scalo il Cervino. Oppure vogliamo anche ipotizzare che mi sono "ammalato" e mi sono "riformato" giusto per non poter passare in ausiliaria e strappare il moltiplicatore sulla pensione piuttosto che aspettare i 60 anni..... e ti posso assicurare che a me la otosclerosi bilaterale è venuta "indipendentemente dalla mia volontà". E comunque, non ne sono certo, ma non mi pare che il beneficio in parola venga riconosciuto ai riformati per causa di servizio. Buona vita a tutti.
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da angri62 »

angri62 ha scritto:
===le due sentenze non indicano nessun diritto, ma esplicano un parere di parzialità tra chi accede al beneficio e chi per ragioni di salute non può accedervi indipendemente dalla causa che la prodotta.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1774
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da naturopata »

mbetto ha scritto:Scusami Naturopata. Se ho ben capito: se un tumore me lo fa venire l'amministrazione di appartenenza (o quanto meno riesco a dimostrarne il nesso) allora non è colpa mia se non posso accedere alla ausiliaria; se invece lo stesso tumore mi viene lo stesso e non riesco ad "accollarlo" all'amministrazione, allora è colpa mia che non posso transitare in ausiliaria..... ho qualche perplessità. Sono in parte d'accordo sul fatto che io diventi inidoneo mentre gioco a pallone o mentre scalo il Cervino. Oppure vogliamo anche ipotizzare che mi sono "ammalato" e mi sono "riformato" giusto per non poter passare in ausiliaria e strappare il moltiplicatore sulla pensione piuttosto che aspettare i 60 anni..... e ti posso assicurare che a me la otosclerosi bilaterale è venuta "indipendentemente dalla mia volontà". E comunque, non ne sono certo, ma non mi pare che il beneficio in parola venga riconosciuto ai riformati per causa di servizio. Buona vita a tutti.
Come vedi ognuno può portare il proprio caso e in tutta onestà tutti direbbero che qualsiasi patologia non dipende dalla propria volontà (cosa da provare), in realtà il Giudice afferma che i motivi e non la patologia (prima discrasia) devono essere indipendenti dalla propria volontà. In realtà il beneficio in parola non viene concesso a nessuno che non abbia raggiunto il massimo dell'età ad esclusione di questi due casi in cui sarebbe utile sapere quali siano i due motivi che non hanno permesso di raggiungere l'ausiliaria. Inoltre, come hai ben inteso, tra le righe, se mi faccio due calcoli, mi faccio riformare per un qualsiasi motivo e mi becco il moltiplicatore risparmiando e/o guadagnando 5 anni di lavoro e di contributi, ben più complicato sarebbe essere riformati con patologia dipendente da causa di servizio. Poi, se questo beneficio viene riconosciuto, incredibilmente a chi non ha la causa di servizio, sarebbe più che assurdo che non venga riconosciuto a chi è stato congedato per causa di servizio. Questa è logica di diritto.

Comunque, io consiglio solo di attendere altre pronunce (io ne sto curando, personalmente una che a breve andrà a sentenza con dipendenza da causa di servizio e vedremo), ma chi si sente sicuro di una cosa, proceda tranquillamente.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

meglio postarla così la possono leggere tutti
--------------------------------------------------------------------

MOLISE SENTENZA 53 06/10/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
MOLISE SENTENZA 53 2017 PENSIONI 06/10/2017
----------------------------------------------------------------------------------------

sent. 53/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 3680 del registro di segreteria, promosso dal sig. G. V., nato a Omissis il Omissis e residente in Omissis, IV novembre n. 28, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Giuliana Ruzzi, con elezione di domicilio presso il loro studio legale in Campobasso, corso Vittorio Emanuele n. 23 (pec: rutaeassociati@pec.it; fax: 0874/4338564), contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nonchè l'INPS, avverso la nota (foglio) n. ………../1-1 PND datata 17 novembre 2016 con cui l'Arma ha denegato il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997, e per la declaratoria del diritto al beneficio medesimo a decorrere dal 14 luglio 2016, con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico e corresponsione degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

FATTO

Il ricorrente, colonnello dell'Arma dei carabinieri collocato in congedo assoluto per infermità dal 14/7/2016 in quanto non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto (art. 929 del d. lgs. n. 66/2010), è titolare del trattamento pensionistico n. …….., liquidato come da prospetto allegato all'atto n. ………….., trasmesso dall'INPS - Direzione Provinciale di Campobasso con nota INPS……………….

Con istanza datata 26 ottobre 2016, l'odierno ricorrente ha avanzato richiesta al Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei carabinieri al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 7, D.Lvo 30.04.1997, n. 165.

Tuttavia, il Comando generale dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, con foglio n. ………./1-1 PND di protocollo, datato 17 novembre 2016, trasmesso a mezzo pec il successivo 25 novembre 2016, ha comunicato all'interessato che "la domanda non può trovare accoglimento ( ... ) nella considerazione che la S. V. è stata collocata in congedo assoluto, per infermità; per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio di cui all'art.3, comma 7, del D.Lvo n. 165/1997, in virtù della medesima norma, <opera in altemativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato>".

Parte attrice ha quindi presentato ricorso giurisdizionale, lamentando la violazione del disposto del menzionato art. 3, comma 7, norma che testualmente dispone: "per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione".

Parte attrice ha altresì evidenziato che l'istituto dell'ausiliaria, regolamentato dagli articoli 992 e 993 del Codice dell'Ordinamento Militare, prevede la possibilità, per il personale militare In posizione di congedo a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, di essere richiamato in servizio per un massimo di cinque anni, percependo un’ indennità annua che si aggiunge al trattamento pensionistico e che è pari all'80 per cento della differenza tra Il trattamento pensionistico e la retribuzione relativa al grado e all'anzianità posseduti al momento del collocamento in ausiliaria.

Secondo parte attrice, ovviamente non potrebbe usufruire dell'istituto dell'ausiliaria il personale inidoneo dal punto di vista psico-fisico, con il che si spiegherebbero le ragioni per le quali il menzionato art. 3, comma 7, prevede il riconoscimento del beneficio anche a favore del "personale militare che non sia In possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria".

Il ricorrente ha altresì richiamato un precedente giurisprudenziale, secondo cui la norma in questione costituisce "ipotesi legislativa di favore che mira ad evitare che il personale militare .... che, per motivi indipendenti dalla propria volontà perda il beneficio del periodo di ausiliaria si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri che hanno potuto raggiungere tale limite" (Corte dei Conti Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, sent. n. 28 del 26.01.2012).

Con memoria in atti al 14 febbraio 2017, si è costituito il Ministero della difesa- Comando generale dell'Arma dei Carabinieri,
evidenziando che la disposizione de qua riconosce il beneficio in questione esclusivamente al personale che "cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età" ed opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, mentre il richiedente è cessato per riforma, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso.

Con ulteriore memoria in atti al 4/4/2017, parte ricorrente ha ulteriormente argomentato le proprie tesi, confermando le conclusioni già rassegnate.

Con memoria in atti al 4/4/2017, si è costituita l'Inps, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ugo Nucciarone (PEC avv.ugo.nucciarone@postacert.inps.gov.it - FAX 0874/480312) e Antonella Testa (PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it – FAX 0874/480312),
che ha innanzitutto eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'istituto, rimasto estraneo al provvedimento di diniego del beneficio, e che si è limitato a fare applicazione del provvedimento adottato dall'Arma dei Carabinieri.

Ad ogni modo, l'Inps, per l'ipotesi di vittoria del ricorrente e di conseguente condanna dell'ente previdenziale per differenze di ratei con aggravio di interessi e rivalutazione, ha dispiegato domanda riconvenzionale condizionale per la condanna del Ministero della Difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri - al rimborso a vantaggio dell'Inps di tutte le eventuali somme che l’istituto previdenziale dovesse essere costretto a corrispondere a titolo di interessi e rivalutazione monetaria in favore del ricorrente in dipendenza della causale di cui in ricorso, chiedendo conseguentemente l'adozione di nuovo decreto di fissazione di udienza ex art. 159 C.g.c. e 418 c.p.c..

Conseguentemente, questo giudice, con decreto del 7/4/2017, tenuto conto della sopravvenuta domanda riconvenzionale condizionata e visti gli artt. 159 C.G.C e 418 c.p.c., ha modificato il precedente decreto di fissazione udienza, stabilendo che il giudizio venisse trattato alla data odierna, invece che nella già prevista data del 14 aprile 2017

Alla pubblica udienza odierna, tenuta con l’assistenza del segretario dott.ssa Petrollino Donatella, si è svolta la discussione per come documentato nel relativo verbale.

La causa, ritenuta matura, è trattenuta e decisa come da dispositivo letto pubblicamente, ex art. 5, della legge n. 205/2000, consegnato al termine e riportato in calce alla sentenza.

DIRITTO

[1] In via preliminare, deve riconoscersi la legittimazione passiva dell'Inps, tenuto conto che il provvedimento di concessione della pensione, in relazione al quale parte attrice ha proposto ricorso, risulta adottato dall'Ente previdenziale (atto n' ……….., comunicato al militare con nota del 15/9/2016), seppure sulla base di informazioni trasmesse dall'Arma dei Carabinieri.

[2] Nel merito, in relazione alla situazione amministrativa e previdenziale del ricorrente, pare opportuno premettere che, a norma dell'art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, "1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità', in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; b) non ha riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea; c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli".

Orbene, nella specie, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, a seguito di verbale CMO 2° Istanza di Bari mod. BL n.20161334, che ha valutato il militare "permanentemente non idoneo in modo assoluto", ha collocato l'ufficiale superiore in "congedo assoluto" ai sensi del menzionato art. 929 del codice dell'ordinamento militare, come da nota del Comando legione Carabinieri n. 263/2 PU del 15 luglio 2016 (in atti).

I militari in congedo assoluto (a differenza di quelli collocati in ausiliaria) vengono espunti dai ruoli (art. 790 del codice dell'ordinamento militare), e "non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale" (art. 790 del c.o.m.).

[2] Quanto ai militari inquadrati nei ruoli in ausiliaria, la categoria comprende, ai sensi dell'art. 886 c.o.m., "il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione".

Il personale collocato in ausiliaria ex art. 992 c.o.m., è soggetto a possibili richiami in servizio ex art. 993 c.o.m. ed è soggetto agli obblighi di cui all'art. 994 c.o.m..

L'esame della suddetta disciplina, evidenzia dunque come il militare collocato in congedo assoluto per infermità non possa esser collocato in ausiliaria, considerata la sua assoluta inidoneità al servizio e dunque l'impossibilità di assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria.

Del resto, l'art. 924, comma 3, del c.o.m. espressamente prevede che, al raggiungimento dei limiti di età, "Il militare può essere collocato in congedo nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l' idoneità al servizio militare incondizionato, in congedo assoluto".

[3] Tanto premesso con riferimento agli istituti del congedo assoluto e dell'ausiliaria, occorre ricostruire, in aderenza alla domanda giudiziale e alle argomentazioni rese ex adverso dai convenuti, l'ambito applicativo dell'istituto previsto dall'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997, a norma del quale "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.

Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".

In proposito, occorre innanzitutto rilevare l'attuale vigenza della disposizione normativa, pur successivamente all'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997.

Venendo dunque all'ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l'incremento del montante contributivo sia al "personale di cui all'art. 1 escluso dall'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età", che "al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria", categoria quest'ultima nella quale evidentemente rientra l'ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto ex art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi d'Istituto e dunque ad accedere all'istituto dell'ausiliaria (cfr: C. conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012).

Ovviamente, considerate le ragioni dell'impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell'ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l'esercizio di un'opzione da parte dell'interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio.

Il ricorso risulta dunque meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell'Amministrazione al ricalcolo del trattamento pensionistico facendo applicazione del beneficio in questione, nonché alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti.

[4] Sulle somme arretrate dovute spettano, in adesione ai criteri posti dalle Sezioni Riunite di questo Istituto con la sentenza n.10/2002/QM, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso però di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale).

[5] Quanto domanda riconvenzionale condizionata avanzata dall'Inps nella memoria di costituzione avverso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, avente quale petitum il "rimborso" di "tutte le eventuali somme che l’INPS dovesse essere costretto a corrispondere a titolo di interessi e rivalutazione monetaria in favore del ricorrente in dipendenza della causale di cui in ricorso", preliminarmente occorre qualificare correttamente l'azione, stante la laconicità sul punto della domanda attorea.

In proposito, ritiene questo giudice che la domanda non possa esser qualificata in termini di azione di rivalsa pensionistica (pacificamente oggetto di giurisdizione contabile) ex art. 8, comma 2, del DPR n. 538 del 1986, a norma del quale "Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo".

Nella specie, infatti, il trattamento pensionistico concretamente erogato si è rivelato inferiore a quello dovuto, così come neppure può astrattamente porsi un problema di dolo del pensionato sull'indebita erogazione (nella specie, ripetesi, non avvenuta).

Orbene, ritiene questo giudice che nella specie l'Ente previdenziale abbia sostanzialmente proposto una domanda risarcitoria derivante da (in tesi) illegittima attività amministrativa (o da contatto amministrativo) posta in essere da diverso ente pubblico, domanda in ordine alla quale non sussiste, secondo pacifica giurisprudenza, la giurisdizione della Corte dei conti.

Pertanto, ritiene questo giudice di dover dichiarare, con riguardo alla riferita domanda dell'Inps, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice amministrativo (ex art. 7, commi 4 e 5, nonché 133, comma 1, lett i, del d. lgs. n. 104/2010, trattandosi di impiego pubblico non privatizzato).

[6] Quanto alle spese processuali, se ne dispone la compensazione, avuto riguardo alla novità della questione trattata e alla conseguente assenza, tanto più al tempo della proposizione di ricorso, di orientamenti giurisprudenziali consolidati in merito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, 1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 66/2010;

2) Condanna altresì le parti convenute, ciascuno secondo le proprie competenze, alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi;

3) dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda riconvenzionale condizionata avanzata dall'Inps avverso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, avente quale petitum il "rimborso" di "tutte le eventuali somme che l’INPS dovesse essere costretto a corrispondere a titolo di interessi e rivalutazione monetaria in favore del ricorrente in dipendenza della causale di cui in ricorso";

4) compensa le spese processuali.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti successivi.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 13 settembre 2017.

Il GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Natale Longo

Il G.U.P.
ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente.
Il Giudice Unico
Natale Longo
In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e del ricorrente e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.

Campobasso 6 ottobre 2017

Il Responsabile della Segreteria
JESSICA1995
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 582
Iscritto il: lun ott 26, 2015 4:19 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da JESSICA1995 »

Ottima sentenza. Speriamo che anche le altre Corte dei Conti siano sulla stessa linea. Ciò fa ben sperare. Resta il fatto che se la norma è così chiara perché l'Inps o l'Arma dei cc. o altri corpi amministrativi dello Stato di attaccarmi non lo applichi. Resta un mistero tutto italiano.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

altra sentenza a favore del personale.
------------------------------------------------------------

La Corte dei Conti comunque bacchetta l'INPS per non essersi attivata d'ufficio visto che aveva tutto l'incarto pensionistico del ricorrente, infatti, si legge:

1) - Va solo soggiunto, in relazione a quanto affermato nella memoria di costituzione dell’INPS, che non vi sono ragioni che ostino alla immediata riliquidazione della pensione.

2) - Premesso che il ruolo dell’INPS non è affatto marginale, dato che spetta all’Istituto resistente liquidare la pensione del ricorrente, va detto che,
- ) - allo scopo che interessa, esso disponeva di tutti gli elementi necessari,
- ) - ben sapendo che il L. M. era cessato dal servizio per inabilità senza transitare nell’ausiliaria ed essendo in possesso,
- ) - dal prospetto dei dati trasmesso dall’amministrazione di provenienza,
- ) - la quale non aveva al riguardo l’obbligo di “certificare” alcunché, dell’ammontare della base di calcolo su cui applicare l’incremento stabilito dalla legge.

Leggete il tutto qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------

SARDEGNA SENTENZA 156 11/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 156 2017 PENSIONI 11/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------

Sent. n. 156/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

pronuncia la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24028 del registro di Segreteria, proposto da
L. M., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela SCAFETTA, presso lo studio del quale in Roma, viale Africa 120 è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione Dipendenti Pubblici, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto AIME, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale dell’Ente in Cagliari, via P. Delitala 2

RESISTENTE

Uditi, nell’udienza pubblica del 21 novembre 2017, l’avvocato Roberta Chiara PILIA per il ricorrente e l’avvocato Marina OLLA per l’INPS, su delega dei patroni costituiti, che hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni di parte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO

Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, titolare di pensione, ha proposto ricorso contro l’INPS di Cagliari, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, con conseguente accertamento del proprio diritto alla rideterminazione della pensione in godimento in considerazione del maggiore montante contributivo.

In fatto, il ricorrente espone di essere stato “riformato”, in quanto giudicato “permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato” dalla competente Commissione Medica Ospedaliera. Dal 15.05.2014, posto in quiescenza, è titolare della pensione in pagamento n. iscrizione OMISSIS presso l’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici (Ex INPDAP), sede territoriale di Cagliari.

In data 10.02.2017, ha presentato alla sede INPS di Cagliari domanda di accertamento del diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997. È seguito un lungo periodo di silenzio e di trapasso di responsabilità tra INPS e Comando Generale della Guardia di Finanza che, nonostante i solleciti avanzati dal ricorrente, non hanno mai trovato alcun cenno di riscontro sino al momento della proposizione del ricorso giurisdizionale.

Ad avviso della parte ricorrente, il diritto vantato troverebbe fondamento nella disposizione citata, la quale si applicherebbe a tutti i soggetti che, come nel suo caso, non siano transitati nella posizione di ausiliaria in quanto non in possesso dei requisiti psico-fisici per accedervi o permanervi.

A supporto della tesi è stata richiamata giurisprudenza conforme di questa Corte (Sezione giurisdizionale Abruzzo, n. 28/2012 e n. 27/2017).

Sono state pertanto formulate le seguenti conclusioni:

“- Dichiarare l’illegittimità della mancata risposta di INPS all’istanza presentata in data 10.02.2017 atta al riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 e del conseguente silenzio dell’ente pensionistico , che di fatto, non ha ancora ottemperato a quanto richiesto;

- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente -in attuazione del dettato normativo nonché in ossequio alla consolidata giurisprudenza-, all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997;

- Accertare e dichiarare altresì il diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione numero iscrizione OMISSIS in considerazione del maggiore montante contributivo.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

L’INPS si è costituito in giudizio a ministero dell’avvocato Roberto AIME con memoria difensiva depositata in Segreteria tramite PEC il 10/11/2017.

La difesa dell’Istituto “2. […] sottolinea il ruolo marginale dell’Ente previdenziale. 3. Difatti, il competente ufficio amministrativo comunica che “ ai fini dell’attribuzione dell’art. 3, comma 7, del D.Lvo 165/1997, l’accertamento del diritto dovrà essere effettuato dall’Amministrazione di appartenenza inserendo il suddetto beneficio nel Modello PA04 in base alle istruzioni operative impartite dall’Istituto”. 4. L’Istituto resistente, pertanto, è semplicemente chiamato ad erogare materialmente le prestazioni pensionistiche in presenza del prodromico atto di ammissione a beneficio di legge. 5. Naturalmente provvederà ad ogni adempimento di legge non appena la pratica risulterà completata.

Tutto ciò premesso, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come in atti, come sopra rappresentato e difeso, dichiara di restare in rispettosa attesa della decisione della Corte e pronto ad adempiere alle proprie obbligazioni non appena sarà completato l’iter amministrativo di competenza della amministrazione di provenienza.

Spese di giustizia”.

La causa è stata decisa con dispositivo letto nell’udienza del 21 novembre 2017 per i motivi di seguito esposti in

DIRITTO

Preliminarmente, va detto che non vi sono ragioni che ostino all’esame nel merito della domanda proposta dal ricorrente, nonostante l’istanza amministrativa rivolta all’INPS non sia stata seguita da alcuna formale diffida a provvedere.

Ai sensi dell’art. 153 lett. b) CGC, i ricorsi in materia pensionistica sono inammissibili quando, tra l’altro, “si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.

Deve infatti ritenersi che la disposizione concerna ipotesi di silenzio dell’amministrazione su procedimenti a istanza di parte.

Nel caso di specie, l’INPS ha provveduto a liquidare la pensione del ricorrente, il quale però lamenta che il relativo provvedimento sia errato per le ragioni indicate nel ricorso.

L’unica domanda che il ricorrente doveva proporre era, in sostanza, quella di liquidazione della pensione, non essendo certo onere dell’interessato chiedere e/o sollecitare all’ente previdenziale l’applicazione di specifiche norme di legge rilevanti allo scopo. L’onere della domanda va, in sostanza, circoscritto ad ipotesi (si pensi a ricongiunzioni, riscatti, ecc.) in cui la liquidazione della pensione sia in tutto o in parte conseguente a specifiche istanze dell’interessato.

Ne consegue che la domanda di applicazione del beneficio contestato, presentata dal ricorrente all’INPS nel febbraio 2017, si configura come mera richiesta di riesame del provvedimento di liquidazione della pensione.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Sulla questione di diritto da cui dipende la decisione della causa, la Sezione condivide la giurisprudenza, scarna ma di orientamento univoco, di questa Corte (oltre alle sentenze citate dal ricorrente, v. Sezione giurisdizionale Molise, n. 53 del 06/10/2017).

Va premesso che l’interessato è cessato dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stato posto in congedo assoluto per inabilità.

Egli si trova pertanto nella condizione di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata, la quale prevedeva (all’epoca del suo collocamento a riposo) quanto segue: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.

Come affermato da Sezione Molise n. 53/2017 cit., “occorre innanzitutto rilevare l’attuale vigenza della disposizione normativa, pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997.

Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al “personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età”, che “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”, categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientra l’ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto ex art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi d’Istituto e dunque ad accedere all’istituto dell’ausiliaria (cfr: C. conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012).

Ovviamente, considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio”.

Il ricorso va pertanto accolto.

Va solo soggiunto, in relazione a quanto affermato nella memoria di costituzione dell’INPS, che non vi sono ragioni che ostino alla immediata riliquidazione della pensione.

Premesso che il ruolo dell’INPS non è affatto marginale, dato che spetta all’Istituto resistente liquidare la pensione del ricorrente, va detto che, allo scopo che interessa, esso disponeva di tutti gli elementi necessari, ben sapendo che il L. M. era cessato dal servizio per inabilità senza transitare nell’ausiliaria ed essendo in possesso, dal prospetto dei dati trasmesso dall’amministrazione di provenienza, la quale non aveva al riguardo l’obbligo di “certificare” alcunché, dell’ammontare della base di calcolo su cui applicare l’incremento stabilito dalla legge.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

La condanna alle spese segue la soccombenza. La liquidazione è operata sulla base della tabella 11 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e del valore indeterminabile della causa, con applicazione di una riduzione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del suddetto decreto, tenuto conto della non particolare complessità dell’affare, anche in relazione all’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di L. M. e, per l’effetto, dichiara il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento, ai sensi dell’art. 167 CGC.

Condanna l’INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro duemila, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di quaranta giorni dalla data dell’udienza.

Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 21 novembre 2017.

Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU

Depositata in Segreteria il 11 dicembre 2017.

Il Dirigente
f.to Giuseppe Mullano

DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
dispone
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente. Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Il Direttore della Segreteria
f.to Giuseppe Mullano
antoniope
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1283
Iscritto il: lun ott 29, 2012 12:13 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da antoniope »

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, 1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 66/2010;

A Guidiceee è il d.lgs 165/97.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
mbetto
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 452
Iscritto il: mer apr 20, 2016 7:58 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da mbetto »

Per Antoniope: ma un'altra sentenza quella che dici? Potresti postarne i riferimenti?
KURO OBI
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 410
Iscritto il: mar ago 15, 2017 9:59 am

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da KURO OBI »

Ma vorrei sapere perché al momento della ricezione del PA04 non possiamo querelare o altro il nostro ex ente amministrativo, ancor prima dell'INPS? Le sentenze sono chiare e in particolare quella della Sardegna recita che l'Inps ha risposto che loro non hanno alcuna difficoltà a pagare Se l'ente amministrativo sul pa04 invia i dati del moltiplicatore
Rispondi