La CdC T.A.A. sede di Bolzano con la sentenza n. 37/2020 pubblicata il 27/07/2020 Accoglie il ricorso dei ricorrenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE
SEDE DI BOLZANO
In composizione monocratica e in funzione di Giudice Unico delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 2151/M del registro di Segreteria, sul ricorso presentato da:
1) OMISSIS;
2) OMISSIS;
entrambi rappresentati e difesi, come da procure allegate all’atto introduttivo del giudizio,
dall' avv. Roberta Brigato del Foro di Padova, (c.f. BRG RRT 80T58 G693O) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, sito in Padova, Viale dell'Industria n. 23, la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni della Segreteria al n. di fax. 0498076542 e/o al seguente indirizzo pec:
studiolegalebrigato@servicepec.it
CONTRO
- I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Bolzano (c.f. 80078750587), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia Orsingher (c.f. RSN LCU 63L52 F205H) e Raimund Bauer (c.f. BRA RND 68B29 A952F), giusta procura generale alle liti, rog notaio Paolo Castellini in Roma, del 21 luglio 2015, rep. n. 80974, elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, C.so Libertà n. 1;
PER OTTENERE
In via principale, l’accertamento del diritto al “ricalcolo della pensione, con applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell'art 54 del T.U. n. 1092/1973 relativamente al calcolo della percentuale di pensione conseguita in quota retributiva, e la relativa riliquidazione, nonché il versamento di tutte le somme non corrisposte, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi”, con vittoria di spese e compensi di causa.
Visto il decreto dell’11 novembre 2019 con il quale è stata fissata l’udienza di discussione per il giorno11 marzo 2020;
Visto il decreto con cui, in applicazione dell'art. 85, comma 5 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, è stata disposta la trattazione del giudizio senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto depositato il 5 novembre 2019 i ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri e titolari di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema misto (a decorrere dal 09.08.2018 con un’anzianità di servizio di 41 anni il OMISSIS - iscrizione n. 50328412 - e, a partire dal 01.10.2017, con un’anzianità di servizio di 42 anni il OMISSIS - iscrizione n. 17119648 -, entrambi con 17 anni e 5 mesi al 31.12.1995) -, hanno adito questo Giudice al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'attribuzione dell’aliquota di rendimento del 44 % di cui all’ art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 in ordine alla quota regolata con il sistema retributivo (sino al 31 dicembre 1995), oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari.
Le argomentazioni svolte a sostegno della domanda dalla difesa dei ricorrenti sono fondate sostanzialmente sul richiamo alle norme dettate in materia di liquidazione della pensione secondo il sistema cd. “misto”, nell’ambito delle quali troverebbe applicazione l’invocato art. 54 per la parte liquidata con il sistema retributivo,
sulla Circolare INPDAP n. 22/2009 nonché sui molteplici precedenti giurisprudenziali, soprattutto delle Sezioni centrali d’Appello, favorevoli alla posizione fatta valere nel presente giudizio.
2. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 19 febbraio 2020 in cui contesta quanto ex adverso dedotto, asserendo l’inapplicabilità della disposizione citata ai ricorrenti per insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 54, comma 1° del d.P.R. n. 1092/73, avendo gli stessi maturato una anzianità complessiva superiore a 20 anni. Ciò in quanto, secondo quanto argomentato dall’Istituto previdenziale, la norma invocata – che si fonda sull’evidente ratio di “garantire un trattamento pensionistico minimo ai militari che cessino con un’anzianità di servizio ridotta….” - troverebbe applicazione esclusivamente nei casi in cui il congedato - all’atto del congedo - abbia maturato almeno 15 e non più di 20 anni di servizio utile.
Il patrocinio dell’Istituto previdenziale ha, a sua volta, citato varie pronunce di Sezioni territoriali della Corte dei conti favorevoli alla tesi sostenuta e ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.
3. In data 15 luglio 2020 la causa è stata trattata senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
Va premesso, in rito, che la presente decisione viene assunta sulla base degli atti depositati e, in mancanza di conforme richiesta delle parti, senza discussione orale ai sensi dell’art. 85, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 nonché dell’art. 36, commi 1 e 4, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23.
Nel merito, la questione riguarda l’applicabilità - ai fini del calcolo del trattamento pensionistico liquidato in favore dei ricorrenti con il sistema misto - del disposto di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, ancorché gli interessati non siano cessati dal servizio con un’anzianità di servizio complessiva compresa tra i 15 e i 20 anni.
Premesso che sulla questione di diritto vi è, come è noto, un contrasto di giurisprudenza tra due tesi - quella, più restrittiva, che ritiene applicabile l’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 solo a coloro che siano cessati dal servizio con un numero di anni compreso tra i 15 e i 20 (
in tal senso, Sez. Veneto n. 46/2018; Sez. Piemonte n. 63/2018; Sez. Em.-Rom. n. 88/2018; Sez. Umbria n. 6/2018, riportate dall’avvocato dell’INPS, nonché Sez. Bolzano n. 63/2019 e n. 64/2019)
e l’altra, conforme a quella perorata da parte attorea, che reputa corretta l’applicazione dell’aliquota di rendimento in oggetto sulla quota calcolata con il sistema retributivo anche a coloro che siano andati in pensione con un’anzianità superiore (
cfr., ex plurimis, Sez. Trento n. 3/2019; Sez. Lombardia n. 25/2019; Sez. Liguria n. 238/2018; Sez. Toscana n.173/2019; Sez. Lazio n. 297/2019; Sez. Sicilia n. 730/2019 e, soprattutto, le Sezioni centrali d’Appello, quali Sez. Ia n. 422/2018, riportata anche dalla difesa dei ricorrenti, di riforma della Sez. Umbria n. 6/2018 sopra citata; Sez. IIa n. 208/2019; ibidem n. 57/2020 che riforma la pronuncia di primo grado della Sez. Veneto n. 46/2018 di cui sopra; Sez. IIIa n. 228/2019) -
ritiene questo Giudice che il secondo orientamento richiamato, quello sostenuto da parte ricorrente, sia da condividere per le seguenti ragioni.
Partendo dal dato normativo, l’art. 54 del d.P.R. rubricato “Misura del trattamento normale”, al 1° comma testualmente recita: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.
Il 2° comma dello stesso articolo disciplina i restanti casi, disponendo espressamente che “La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Orbene, come è stato giustamente rilevato (cfr., da ultimo, Sez. giur. Sicilia 9 dicembre 2019, n. 892), “Ciò che appare dirimente per stabilire l’applicazione della norma è il secondo comma dell’art. 54. Infatti, stabilire che la percentuale del primo comma (ovvero testualmente “la percentuale di cui sopra”) viene aumentata ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, acquista significato soltanto ammettendo che la stessa si applichi anche a chi cessi dal servizio oltre il ventesimo anno”.
In altre parole “il comma 2, prevedendo per le cessazioni con anzianità superiore ai 20 anni la medesima aliquota del 44% ma maggiorata in ragione degli anni successivi al 20°, rende evidente che l’aliquota del 44% è quella di base per il computo della pensione per tutti i militari cessati dal servizio (tranne che per coloro ai quali si applichi il successivo comma 9). Tale interpretazione è suffragata, oltre che dalla semplice lettera della norma, anche dall’osservazione che sarebbe irrazionale interpretarla nel senso che a chi sia cessato con una anzianità inferiore ai 20 anni (tra i 15 e i 20 anni) sia riservata l’aliquota del 44%, mentre tale aliquota non spetterebbe come minima a chi vanti una maggiore anzianità” (cfr. Sez. IIIa centrale d’appello 22 novembre 2019, n. 228).
Si osserva, a tal proposito, che l’interpretazione particolarmente “restrittiva” data dell’art. 54, comma 1° in oggetto dall’INPS, si basa sostanzialmente sul ritenuto carattere di norma speciale della stessa che, come tale, non può, secondo i principi generali, essere applicata ai casi non espressamente contemplati.
Ebbene, quest’organo giudicante ritiene di non poter condividere tale assunto.
Invero, diversamente da quanto sostenuto dall’INPS, l’art. 54, comma 1° non costituisce una previsione di carattere eccezionale (che determinerebbe un regime di favore per coloro che cessano dal servizio con una anzianità tra i 15 e i 20 anni, non applicabile come tale a coloro che cessino con una anzianità superiore) per diverse ragioni.
Innanzitutto, perché l’univoca, espressa previsione del 2° comma (secondo il noto brocardo “in claris non fit interpretatio”) non lascia spazio a diverse opzioni ermeneutiche; tale assunto trova ulteriore esplicita conferma nella rubrica dell’articolo 54 di cui si discute, in quanto, se le parole hanno un senso, la locuzione “Misura del trattamento normale” non dovrebbe ingenerare dubbio alcuno sul fatto che la norma fa parte della ordinaria disciplina per il computo delle pensioni del personale militare.
Se di un regime di favor - come tale speciale - si può parlare, questo riguarda semmai tutto il personale militare – considerato nel suo insieme - rispetto a quello civile (il cui trattamento pensionistico meno favorevole è disciplinato dall’art. 44), ma in nessun caso il personale militare con anzianità fino a 20 anni rispetto a quello con anzianità superiore, “che continua a godere della stessa aliquota del 44% anche per periodi di servizio superiori al ventesimo anno, anzi maggiorata in ragione di ogni anno successivo (comma 2)” (cfr. Sez. IIIa n. 228 del 2019 sopra già citata).
Ciò posto, ed essendo indubbio (e come tale incontestato) che l’art. 54 di cui sopra non è stato abrogato dalla legislazione successiva, occorre coordinare il già citato disposto con la normativa introdotta dalla riforma delle pensioni dettata dagli articoli 13 del d.lgs. n. 503/92 e 1, comma 12, della l. n. 335/95.
Come è noto, nel sistema di calcolo cd. misto, per il personale che alla data del 31.12.1995 non ha maturato 18 anni di anzianità/contribuzione, la pensione si compone di una quota retributiva per le anzianità maturate sino al 31.12.1995, a sua volta suddivisa in quota A e quota B, e una quota contributiva per le anzianità di servizio maturate con decorrenza dal 01.01.1996.
Dispone infatti, l’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 che, nel caso di pensioni liquidate con il c.d. sistema misto per coloro che hanno maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è costituita “dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.”
In definitiva, dal combinato disposto delle norme sopra citate si evince il principio secondo cui, per i militari che alla data del 31.12.1995 vantavano un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 (cfr. Sez. Ia 8 novembre 2018, n. 422).
In altre parole, l'art. 54 deve essere interpretato nel senso che l'aliquota del 44% va applicata a coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possiedano un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; che, in applicazione del secondo comma - che disciplina l'ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni – detta percentuale è aumentata dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, in quanto la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che gli odierni ricorrenti - il cui trattamento di quiescenza, calcolato secondo il sistema misto avendo gli stessi maturato al 31.12.1995 un’anzianità di anni 17 e mesi 5 -
abbiano diritto a vedersi computare l’aliquota più favorevole di cui all’art. 54 sulla parte di pensione soggetta al calcolo secondo il metodo retributivo; parte che deve essere, di conseguenza, ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dal citato art. 54, in quanto vigente al momento dell’entrata in vigore della
legge n. 335/1995 e dalla stessa fatta salva,
ai sensi della lettera a) della citata norma.
In relazione a tale decisione
occorre, infine, prendere in esame la domanda formulata in via subordinata dall’INPS che, oltre a chiedere di ridursi l’eventuale condanna “per gli accessori ai soli interessi legali, salva la sola maggiore rivalutazione monetaria, ove in misura maggiore rispetto agli interessi legali”, fa istanza in ogni caso di “
non superarsi il tetto di cui alla clausola di salvaguardia di cui all’art. 1 commi 707 e 709 L. 190/2014 e non superarsi l’80% della base pensionabile ai sensi dell’art, 54 comma 7 D.P.R. 1092/1973”.
Orbene, sia il comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (
il 709 è stato abrogato dall’art. 1, comma 608 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020),
sia il comma 7 dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 secondo cui “La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile”
contengono disposizioni normative alle quali l’Amministrazione previdenziale non può che attenersi nella liquidazione del trattamento pensionistico spettante.
In altre parole, mentre con riguardo al riconoscimento del diritto all’applicabilità di una determinata disposizione alla fattispecie pensionistica oggetto di controversia è indispensabile una pronuncia giudiziale,
questa non sarà più necessaria al fine di dettare i metodi di calcolo della pensione da seguire nel concreto in quanto, una volta affermata la spettanza di un determinato trattamento di quiescenza,
l’Amministrazione dovrà osservare le regole stabilite dalla legge per la determinazione dell’esatto importo.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il presente ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto degli ex militari OMISSIS alla
riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Sulle somme arretrate va, altresì, riconosciuto - ex art. 167, comma 3 del codice di giustizia contabile -
il diritto a conseguire, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT ai sensi dell’art. 150 c.p.c. (
cfr. Sez. IIIa 7 gennaio 2019, n. 2).
La peculiarità della questione trattata e la sussistenza di una divergente giurisprudenza consentono di
disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio, ex art. 31, comma 3 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, in composizione monocratica, con funzione di Giudice Unico delle Pensioni,
definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE - nei termini di cui in motivazione - il ricorso proposto da OMISSIS e da OMISSIS e, per l’effetto, riconosce il diritto degli stessi alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria - limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ogni singolo rateo e sino alla data di pagamento degli arretrati.
Spese compensate.
Così deciso in Bolzano, il 15 luglio 2020.
IL GIUDICE
(f.to Irene Thomaseth)
Depositato in Segreteria il 27/07/2020
Il coordinatore della Segreteria
f.to Claudio Comparato