DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
- antoniomlg
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Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
Messaggio da antoniomlg »
[quote=antoniomlg]Scusami se mi intrometto .
ti chiedo perchè chiedi l'intervento dell Avvocato Carta?
l'Avvocato (che ringrazio) che ha fatto / pubblicato questo post non ti basta?
complimenti al collega ed Avvocato "Aeronatica" ciao[/quoteem]
Scusami ariete17
sicuramente ti avrò indotto in errore,
forse manca una punteggiatura,
infatti volevo scrivere "al collega, ed avvocato.
l'utente "Aeronatica" è un collega nel senso stretto di stellette sulle spalline,
e nel frattempo sulle proprie spalle è diventato AVVOCATO......
e quindi volevo intendere che un post scritto da lui...........
ciao e scusami ancora
ti chiedo perchè chiedi l'intervento dell Avvocato Carta?
l'Avvocato (che ringrazio) che ha fatto / pubblicato questo post non ti basta?
complimenti al collega ed Avvocato "Aeronatica" ciao[/quoteem]
Scusami ariete17
sicuramente ti avrò indotto in errore,
forse manca una punteggiatura,
infatti volevo scrivere "al collega, ed avvocato.
l'utente "Aeronatica" è un collega nel senso stretto di stellette sulle spalline,
e nel frattempo sulle proprie spalle è diventato AVVOCATO......
e quindi volevo intendere che un post scritto da lui...........
ciao e scusami ancora
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
Messaggio da Udin1962 »
Angri62 sei sempre un grande. Un saluto ad antoniomlg!
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
scusami angri 62 ma, ripeto proprio non capisco come si faccia ad essere colleghi di un avvocato...... o si è militari e a quando ne sappia non si può professare tale esercizio o si è colleghi di professione, ringrazio antonio ad aver giustificato l'errore in modo da far capire che si è trattato di mero sbaglio, tenendo a sottolineare che per tutto il rispetto verso aeronatica non è che uno diventato avvocato, scriva... e lo scritto diventa vangelo (per chi ci crede......al vangelo, io si) ed inoltre io ho semplicemente esposto le mi conoscenze e mi meraviglio dl tuo fervore in quanto le mie esternazioni non erano dirette a te, ma nel ringraziarti di aver voluto in qualche modo cercato di spiegarmi il tuo punto di vista ma la mia domanda, diretta ad aeronatica è ancora senza risposta:
""""""""""""""ma siamo sicuri che ha "VINTO"? da quando sembra capire il Tar ha solo accolto il ricorso, annullando la determina, ma non ha disposto l'avvenuto riconoscimento della C.di S. quindi l'Amministrazione provvederà a rifare la procedura correttamente stavolta continuando a negare il riconoscimento."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
c'è qualcuno che possa appagarla?
che non sia UDIN 62 che con questa frase "da stadio", sembra che ha voluto fare il tifo:
"""""""""""""""Angri62 sei sempre un grande. Un saluto ad antoniomlg!""""""""""""
ovviamente io ero la squadra avversa e quindi è entrato nel dibattito solo per salutare antonio e facendomi intendere di essere un minimo (grazie)
rinnovo saluti a tutti i frequentatori del forum
""""""""""""""ma siamo sicuri che ha "VINTO"? da quando sembra capire il Tar ha solo accolto il ricorso, annullando la determina, ma non ha disposto l'avvenuto riconoscimento della C.di S. quindi l'Amministrazione provvederà a rifare la procedura correttamente stavolta continuando a negare il riconoscimento."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
c'è qualcuno che possa appagarla?
che non sia UDIN 62 che con questa frase "da stadio", sembra che ha voluto fare il tifo:
"""""""""""""""Angri62 sei sempre un grande. Un saluto ad antoniomlg!""""""""""""
ovviamente io ero la squadra avversa e quindi è entrato nel dibattito solo per salutare antonio e facendomi intendere di essere un minimo (grazie)
rinnovo saluti a tutti i frequentatori del forum
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
===mi dispiace questa discussione.ariete17 ha scritto:scusami angri 62 ma, ripeto proprio non capisco come si faccia ad essere colleghi di un avvocato...... o si è militari e a quando ne sappia non si può professare tale esercizio o si è colleghi di professione, ringrazio antonio ad aver giustificato l'errore in modo da far capire che si è trattato di mero sbaglio, tenendo a sottolineare che per tutto il rispetto verso aeronatica non è che uno diventato avvocato, scriva... e lo scritto diventa vangelo (per chi ci crede......al vangelo, io si) ed inoltre io ho semplicemente esposto le mi conoscenze e mi meraviglio dl tuo fervore in quanto le mie esternazioni non erano dirette a te, ma nel ringraziarti di aver voluto in qualche modo cercato di spiegarmi il tuo punto di vista ma la mia domanda, diretta ad aeronatica è ancora senza risposta:
""""""""""""""ma siamo sicuri che ha "VINTO"? da quando sembra capire il Tar ha solo accolto il ricorso, annullando la determina, ma non ha disposto l'avvenuto riconoscimento della C.di S. quindi l'Amministrazione provvederà a rifare la procedura correttamente stavolta continuando a negare il riconoscimento."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
c'è qualcuno che possa appagarla?
che non sia UDIN 62 che con questa frase "da stadio", sembra che ha voluto fare il tifo:
"""""""""""""""Angri62 sei sempre un grande. Un saluto ad antoniomlg!""""""""""""
ovviamente io ero la squadra avversa e quindi è entrato nel dibattito solo per salutare antonio e facendomi intendere di essere un minimo (grazie)
rinnovo saluti a tutti i frequentatori del forum
"AERONATICA" alcune sentenze pubblicate qui da PANORAMA lo riguardano, al momento è fuori servizio con la possibilità di rientro. nel frattempo si è laureato. sentenze di ferie non retribiute senza ritenuta irpef, sentenze che riguardano la decadenza dei 730 giorni ecc..tutte promosse da lui. qui nessuno è in campo avverso, siamo tutti sulla stessa barca. se si prendono le difese di aeronatica è perchè molti lo conoscono personalmente, da questo ognuno ha tratto le proprie convinzioni. quindi mettere in dubbio il suo operato è logico che ci sia una certa indignazione. non è una questione di tifo ma piuttosto un riconoscimento al collega, che comunque svolge il suo lavoro certamente non a gratis.
con stima angri62
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Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
Messaggio da aeronatica »
Signori buongiorno.
Mi spiace ma, secondo me, troppe cose in questa discussione sono sbagliate.
Ringrazio che mi stima e chi mi critica.
Ma la critica, secondo me, quella costruttiva, dovrebbe essere permeata di meno idiozie e meno errati presupposti.
Io per primo, sono immensamente ignorante in innumerevoli materie e mi sveglio al mattino con la promessa di potermi riaddormentare un poco meno ignorante di quello che ero al mattino ed il più delle volte non ci riesco nemmeno.
Mantengo però fermo tale proposito ogni mattina.
Comprendo quindi senza nessuna difficoltà chi pone domande sulle questioni più varie che non conosce proprio per acquisire patrimonio culturale personale da chiunque altro possa offrirgliene.
Ritengo che questo sia proprio lo spirito sostenitore di un forum ove indipendentemente dai titoli, nomi, cognomi, casati o categorie di appartenenza ognuno partecipa con il proprio patrimonio al gruppo, producendo l’ampliamento della conoscenza attraverso lo scambio di esperienze e nozioni.
Non comprendo, ed è certo che i miei ridotti limiti me lo impediscono, quei soggetti che invece “sparano giudizi” senza alcuna cognizione, così a caso senza chiedersi: “ma, sto sparando caxxate a caso?
Senza dover disturbare il Vangelo, spero che si possa valutare l’operato di una persona senza riferimento alcuno ai propri titoli accademici, gradi e qualifiche semplicemente in relazione al contenuto di ciò che scrive. Ciò dovrebbe proprio avvenire nell’anonimato di un forum.
La cronaca contemporanea oramai ci ha fatto conoscere che lauree, diplomi ed attestati si acquistano regolarmente senza alcun limite imposto dalla dignità umana, alcuni poi acquistano diplomi universitari anche all’estero facendo pagare i relativi costi addirittura al contribuente, ma va bene così ed è oramai tutto normale.
Abbiamo Onorevoli, deputati e senatori che troppo spesso frequentano – non per diletto, ma per convocazione - aule e stanze di Tribunali e Procure, rendendo poco onorovole il titolo attribuitogli, abbiamo avvocati, notai, ufficiali e sottufficiali che vengono con regolarità arrestati pertanto al di la del titolo posseduto ciò che conta è l’operato del soggetto.
Ecco perché ritengo che ciò che conti sia effettivamente il risultato, l’operato evitando categoricamente il ricorso al noto principio macchiavellico.
Pertanto, in disparte ogni accessorio compreso il grado, sono certo di poter dire che quanto affermato da ariete17 è errato nei presupposti ed infondato in diritto per completa disconoscenza della materia ciò trasparendo proprio dalle varie affermazioni (non domande), ripeto affermazioni espresse nei vari post.
Come Ericlea in Ulisse ritengo che in molti casi “il miglior tacer non fu mai scritto!”.
Non desidero essere frainteso, non ho astio contro nessuno, vorrei solo tentare di fare un po’ di chiarezza se ed ove possibile per precisare che le domande sono il seme della conoscenza e sono cosa diversa dallo sputare sentenze e giudizi errati.
Quando ariete17 scrive che ricorrere al TAR è inutile, sbaglia.
Il ricorso al TAR viene proposto per aggredire la determinazione datoriale che ha valenza nell’ambito del rapporto di lavoro; deve essere fatto entro termini che la legge definisce decadenziali perentori!
Chi ha da dire qualcosa ha 60 giorni di tempo (non in tutti i casi ma nel 95 % di essi) dinanzi al TAR per parlare altrimenti dovrà stare zitto per sempre!!!
Impugnare al TAR il decreto di rigetto ha ragioni specifiche ed uniche in ossequio alla legge.
Come certamente tutti sapranno di solito l’interessato richiede (contestualmente o successivamente) assieme al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di una infermità prodotta dall’insorgenza di una patologia ritenuta contratta con un nesso etiopatogenetico riconducibile al servizio e per il servizio anche il riconoscimento del proprio diritto a percepire un equo indennizzo per la riduzione del proprio stato di salute indotto dall’infermità.
Pertanto solitamente il decreto si compone almeno di due articoli. Il primo nega o concede la dipendenza da causa di servizio ed il secondo nega o concede l’equo indennizzo.
Il secondo è subordinato al primo.
Ottenere una sentenza che annulla un decreto non è poi così tanto insignificante perché dal momento che la sentenza è stata emessa e notificata (anche non) si concretizza il giudicato esistente.
Tale giudicato ha un proprio peso specifico sull’attività amministrativa successiva…….tanto ne è che il codice di procedura annovera l’istituto della elusione del giudicato, violazione del giudicato.
L’esistenza, di poi, di un giudicato permette, sempre grazie al codice di procedura, di agire per esecuzione ed ottemperanza dello stesso con la possibilità di richiedere danni ed estreintes.
Capita che data l’ottusità di Controparte il beneficio maggiore per il ricorrente in alcune materie venga prodotto in sede di ottemperanza che non in quello di cognizione, e tutto grazie all’esistenza di un giudicato.
Nel caso di specie, di poi, intanto l’amministrazione che è sempre convita di poter fare sempre quello che vuole con i diritti o meglio legittimi interessi dei propri dipendenti si è presa una bella bacchettata sulle dita che, vi garantisco, servirà a tutta la collettività del settore perchè dal giudicato in poi varrà il principio che senza l’invio dell’avviso di rigetto ex art. 10 bis legge sulla trasparenza il procedimento ed il provvedimento potranno essere annullati (dico potranno e non dovranno).
Ora parte soccombente dovrà inviare detto preavviso e tenere in considerazione il contenuto delle osservazioni, memorie e documenti che il ricorrente ora potrà partecipare.
Non mi sembra oggi una cosa da poco obbligare una amministrazione a leggere memorie ed osservazioni e considerare documenti in seno ad un procedimento.
Ciò che angoscia – per inciso – è che tutto ciò non avrebbe dovuto essere necessario (!) e l’amministrazione altri non è che il caro collega di fianco, assieme al quale si sono alzati i calici e bevuti caffè, che ha omesso, a volte anche con colpa e dolo, altre per negligenza, imprudenza ed imperizia di inserire i documenti importanti nel fascicolo istruttorio.
Atti che certamente legano i fatti specifici avvenuti in servizio con l’insorgenza della patologia, ma che casualmente – guarda caso l’alea – mancano sempre nel fascicolo che l’amministrazione (il caro collega!) trasmette al Comitato di verifica che – per inciso – non è animato dalla bramosia di concedere la si dipendenza e che quindi molto volentieri sulla scorta degli atti non ravvede fatti di servizio che abbiano avuto efficacia ed efficienza nell’eziologia patologica!
Ed il gioco è fatto!!!
25 anni di pattuglia al freddo e sotto l’acqua e l’artrosi non è dipendente, 10 missioni nei balcani ed il tumore è ad insorgenza fattoriale endogena e familiare!
Fantastico!
Ed ancor di più fantastico è dichiarare inutile l’impugnazione davanti al TAR.
Il beneficio della corresponsione dell’equo indennizzo
NON E’ IMPUGNABILE DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI!
Il beneficio dei discendenti aumenti stipendiali ex art. 1801 del c.om.
NON E’ IMPUGNABILE DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI!
Entrambi ineriscono al rapporto di lavoro e non rientrano nella competenza della CC.
Pertanto avere un equo indennizzo ed ottenere i benefici stipendiali prefati (come certo sapete decorrenti dalla data di istanza c.s.o e non dal verbale cmo o decreto) vuole dire soldi, vuole dire aumentare il monte economico sulla base del quale vengono calcolate la liquidazione e la pensione ed aumentare la P.A.L., vuole dire aumentare la p. privilegiata ed infine, ma proprio alla fine, vuole dire aumentare la quota di riversibilità che un domani si lascerà ai figli ed alla moglie.
Certo, non vale la pena impugnare al TAR.
Ma, purtroppo, non è tutto!
Ariete 17 ha anche dichiarato che il TAR non è assolutamente competente (post del 14.12.14).
Grazie dell’avviso, sarà mia premura far presente, alla prima occasione, al Presidente del T.A.R. per il Piemonte di Torino che Ariete17 ha sancito l’incompetenza in materia del Tribunale stesso.
Mi pare di scorgere nella sentenza pubblicata dalla cancelleria del TAR una valutazione di merito e non una decretazione di incompetenza. Proverò a rileggerla meglio con attenzione.
Ariete17 poi, per non fare mancare il suo contributo, ha anche precisato che il TAR non ha decretato e concesso al ricorrente la causa di servizio, non ha disposto l'avvenuto riconoscimento della C.di S. (post del 14.12.14).
Sfugge, solo forse, il fatto che il T.A.R. NON PUO’ NEL CASO DI SPECIE SOSTITUIRSI ALL’AMMINISTRAZIONE!
Ciò almeno per due ragioni:
la devoluzione per LEGGE della determinazione di riconoscimento del nesso di causa eziologico è riservala dal D.P.R. 20 OTTOBRE 01 N. 461 ESCLUSIVAMENTE AL COMITATO DI VERIFICA E QUINDI IL TAR NON PUO’ ATTRIBUIRSI COMPETENZE CHE LA LEGGE NON GLI ASSEGNA; il TAR può sostituirsi all’amministrazione solo nei casi nei quali il petitum proposto è afferente all’accertamento di un diritto soggettivo già facente parte del patrimonio del soggetto, tale non è l’ambito in esame in cui si tratta di meri interessi legittimi!!
Certo tra interessi legittimi e diritti soggettivi, a taluni, appare esserci differenza, ad altri no.
Infine, Ariete 17 - che secondo Rocco61 risulta essere persona preparata (sulla quale resto immobile dato che essa traspare ampiamente dai suoi post in argomento) – dichiara anche, sembra con certezza, che l’amministrazione negherà il riconoscimento.
Addirittura sarà noto al lettore che il TAR per la Lombardia di Milano con sentenza 3153 del 06.04.2009, pronuncia certo nota al lettore, ha determinato di sostituirsi all’amministrazione disponendo il riconoscimento al ricorrente della dipendenza da causa di servizio negata come precisato da Ariete17.
Parimenti nota all’attento lettore, sarà anche la sentenza n. 3621 del 14.06.11 emessa dal CDS, sezione III, che ha prontamente e giustamente cassato - annullandola - la precitata sentenza emessa dal TAR di Milano.
Consiglierei, al lettore, un esame del contenuto delle prefate pronunce, che male certamente non può fare.
Sorge un quesito spontaneo nei confronti di Ariete17, per comprendere come potrà l’amministrazione ed ancor prima il comitato negare la si dipendenza quando esisteranno in seno al procedimento gli atti (finora causalmente, ohps, casualmente omessi), le memorie e le osservazioni del ricorrente?
Certo se non vi fossero esistenti documenti, circostanze, testimonianze relative ai fatti che hanno generato la patologia o la lesione, allora certo sarebbe stato inutile ricorrere e certo sia l’avvocatura che il TAR avrebbero contestato l’uno e decretato l’altro inefficacia della violazione contestata.
Ma, questa frase della sentenza è sfuggita all’attento lettore?
“applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21-octies L. n. 241/1990”
Per chiarezza forse è meglio richiamare il testo della norma:
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La sentenza precisa: peraltro neppure evocata dalla difesa erariale (!!!)
Ciò vuole dire che il ricorrente HA PROVATO CHE DOCUMENTI CERTI ESISTONO SUI FATTI e che l’amministrazione NON HA ECCEPITO NULLA NON TENTANDO NEMMENO DI DIMOSTRARE in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Ciò vuole dire che il comitato e l’amministrazione non potranno non considerare il giudicato esistente e gli atti già depositati in giudizio che verranno, se necessario, ritrasmessi al ministero.
L’ultima parte della sentenza che potrebbe essere sfuggita al celere lettore è:
“il carattere meramente interlocutorio della presente decisione, foriera di ulteriori sviluppi procedimentali.”
Che vorrà mai dire il TAR??
Per finire rimane precisare per chiarezza del lettore quanto relativo alla Corte dei Conti.
Per evitare di rimpinguare le tasche al bravo avvocato che l’ha consigliato, si può certamente ricorrere alla CC il cui ordinamento permette la proposizione del ricorso direttamente dalla parte.
In disparte la mera redazione del ricorso da depositare che, come si è visto, può essere redatto da chiunque, titolato o meno, qualificato o meno, competente o meno, rimane il fatto che la parte attorea non può stare in giudizio personalmente (come invece può avvenire al TAR in limitati casi) dinanzi ai magistrati della CC.
Nel caso in cui il ricorrente chieda la misura cautelare ed urgente (ai sensi di quale norma?) nell’udienza di camera di consiglio egli non potrà accedere per esplicita previsione di legge.
Tale preclusione viene meno dinanzi a professionisti procuratori (tutti con le tasche rimpinguate).
Pertanto nelle camere di consiglio e nelle udienze pubbliche di merito la parte non legalmente patrocinata da soggetto abilitato non potrà intervenire, partecipare e controdedurre le eccezioni, all’azione proposta, palesate dall’avvocatura dell’amministrazione intimata.
Il che vuole dire concedere a Controparte di fare un processo (perché di ciò si tratta) senza la difesa!
Niente male come risparmio.
In ogni caso ben andasse la causa senza il patrocinatore difensore la CC può esprimersi sul diritto alla pensione privilegiata.
Per finire, è bene precisare che dinanzi alla Corte dei Conti si può proporre azione di accertamento del diritto al trattamento di quiescenza di privilegio ANCHE DOPO AVER OTTENUTO UN DECRETO DI RIGETTO DELLA DIPENDENZA DA C.S.O., DOPO AVER ANCHE AVUTO IL RIGETTO DEL RICORSO AL TAR E CDS, DATO CHE TALE MAGISTRATURA E’ ORGANO AUTONOMO E DIVERSO DALLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA E PROCEDE CON ACCERTAMENTI PROPRI INCONFERENTI E DISTINTI DA QUELLI EMESSI NELL’AMBITO GIURISDIZIONALE E DATORIALE.
In ogni caso libertà di espressione a tutti, anche a chi sputa sentenze senza essere magistrato e pareri certi nella più totale incertezza della materia trattata.
Ove dovesse ancora interessare, faccio presente che, sempre senza voler disturbare il citato Vangelo, lo scrivente da militare in quiescenza, pur avendo indagato con particolare attenzione, non ha ancora trovato il posto ove poter acquistare una laurea, anche a fronte di cospicua somma, che fornisca non solo la pergamena ma anche, quanto meno, il contenuto di questo post.
Resto in attesa della cortese comunicazione di un indirizzo, ove esso sia noto al lettore.
Un saluto proprio a tutti a cui aggiungo i migliori auguri per le imminenti festività.
Mi spiace ma, secondo me, troppe cose in questa discussione sono sbagliate.
Ringrazio che mi stima e chi mi critica.
Ma la critica, secondo me, quella costruttiva, dovrebbe essere permeata di meno idiozie e meno errati presupposti.
Io per primo, sono immensamente ignorante in innumerevoli materie e mi sveglio al mattino con la promessa di potermi riaddormentare un poco meno ignorante di quello che ero al mattino ed il più delle volte non ci riesco nemmeno.
Mantengo però fermo tale proposito ogni mattina.
Comprendo quindi senza nessuna difficoltà chi pone domande sulle questioni più varie che non conosce proprio per acquisire patrimonio culturale personale da chiunque altro possa offrirgliene.
Ritengo che questo sia proprio lo spirito sostenitore di un forum ove indipendentemente dai titoli, nomi, cognomi, casati o categorie di appartenenza ognuno partecipa con il proprio patrimonio al gruppo, producendo l’ampliamento della conoscenza attraverso lo scambio di esperienze e nozioni.
Non comprendo, ed è certo che i miei ridotti limiti me lo impediscono, quei soggetti che invece “sparano giudizi” senza alcuna cognizione, così a caso senza chiedersi: “ma, sto sparando caxxate a caso?
Senza dover disturbare il Vangelo, spero che si possa valutare l’operato di una persona senza riferimento alcuno ai propri titoli accademici, gradi e qualifiche semplicemente in relazione al contenuto di ciò che scrive. Ciò dovrebbe proprio avvenire nell’anonimato di un forum.
La cronaca contemporanea oramai ci ha fatto conoscere che lauree, diplomi ed attestati si acquistano regolarmente senza alcun limite imposto dalla dignità umana, alcuni poi acquistano diplomi universitari anche all’estero facendo pagare i relativi costi addirittura al contribuente, ma va bene così ed è oramai tutto normale.
Abbiamo Onorevoli, deputati e senatori che troppo spesso frequentano – non per diletto, ma per convocazione - aule e stanze di Tribunali e Procure, rendendo poco onorovole il titolo attribuitogli, abbiamo avvocati, notai, ufficiali e sottufficiali che vengono con regolarità arrestati pertanto al di la del titolo posseduto ciò che conta è l’operato del soggetto.
Ecco perché ritengo che ciò che conti sia effettivamente il risultato, l’operato evitando categoricamente il ricorso al noto principio macchiavellico.
Pertanto, in disparte ogni accessorio compreso il grado, sono certo di poter dire che quanto affermato da ariete17 è errato nei presupposti ed infondato in diritto per completa disconoscenza della materia ciò trasparendo proprio dalle varie affermazioni (non domande), ripeto affermazioni espresse nei vari post.
Come Ericlea in Ulisse ritengo che in molti casi “il miglior tacer non fu mai scritto!”.
Non desidero essere frainteso, non ho astio contro nessuno, vorrei solo tentare di fare un po’ di chiarezza se ed ove possibile per precisare che le domande sono il seme della conoscenza e sono cosa diversa dallo sputare sentenze e giudizi errati.
Quando ariete17 scrive che ricorrere al TAR è inutile, sbaglia.
Il ricorso al TAR viene proposto per aggredire la determinazione datoriale che ha valenza nell’ambito del rapporto di lavoro; deve essere fatto entro termini che la legge definisce decadenziali perentori!
Chi ha da dire qualcosa ha 60 giorni di tempo (non in tutti i casi ma nel 95 % di essi) dinanzi al TAR per parlare altrimenti dovrà stare zitto per sempre!!!
Impugnare al TAR il decreto di rigetto ha ragioni specifiche ed uniche in ossequio alla legge.
Come certamente tutti sapranno di solito l’interessato richiede (contestualmente o successivamente) assieme al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di una infermità prodotta dall’insorgenza di una patologia ritenuta contratta con un nesso etiopatogenetico riconducibile al servizio e per il servizio anche il riconoscimento del proprio diritto a percepire un equo indennizzo per la riduzione del proprio stato di salute indotto dall’infermità.
Pertanto solitamente il decreto si compone almeno di due articoli. Il primo nega o concede la dipendenza da causa di servizio ed il secondo nega o concede l’equo indennizzo.
Il secondo è subordinato al primo.
Ottenere una sentenza che annulla un decreto non è poi così tanto insignificante perché dal momento che la sentenza è stata emessa e notificata (anche non) si concretizza il giudicato esistente.
Tale giudicato ha un proprio peso specifico sull’attività amministrativa successiva…….tanto ne è che il codice di procedura annovera l’istituto della elusione del giudicato, violazione del giudicato.
L’esistenza, di poi, di un giudicato permette, sempre grazie al codice di procedura, di agire per esecuzione ed ottemperanza dello stesso con la possibilità di richiedere danni ed estreintes.
Capita che data l’ottusità di Controparte il beneficio maggiore per il ricorrente in alcune materie venga prodotto in sede di ottemperanza che non in quello di cognizione, e tutto grazie all’esistenza di un giudicato.
Nel caso di specie, di poi, intanto l’amministrazione che è sempre convita di poter fare sempre quello che vuole con i diritti o meglio legittimi interessi dei propri dipendenti si è presa una bella bacchettata sulle dita che, vi garantisco, servirà a tutta la collettività del settore perchè dal giudicato in poi varrà il principio che senza l’invio dell’avviso di rigetto ex art. 10 bis legge sulla trasparenza il procedimento ed il provvedimento potranno essere annullati (dico potranno e non dovranno).
Ora parte soccombente dovrà inviare detto preavviso e tenere in considerazione il contenuto delle osservazioni, memorie e documenti che il ricorrente ora potrà partecipare.
Non mi sembra oggi una cosa da poco obbligare una amministrazione a leggere memorie ed osservazioni e considerare documenti in seno ad un procedimento.
Ciò che angoscia – per inciso – è che tutto ciò non avrebbe dovuto essere necessario (!) e l’amministrazione altri non è che il caro collega di fianco, assieme al quale si sono alzati i calici e bevuti caffè, che ha omesso, a volte anche con colpa e dolo, altre per negligenza, imprudenza ed imperizia di inserire i documenti importanti nel fascicolo istruttorio.
Atti che certamente legano i fatti specifici avvenuti in servizio con l’insorgenza della patologia, ma che casualmente – guarda caso l’alea – mancano sempre nel fascicolo che l’amministrazione (il caro collega!) trasmette al Comitato di verifica che – per inciso – non è animato dalla bramosia di concedere la si dipendenza e che quindi molto volentieri sulla scorta degli atti non ravvede fatti di servizio che abbiano avuto efficacia ed efficienza nell’eziologia patologica!
Ed il gioco è fatto!!!
25 anni di pattuglia al freddo e sotto l’acqua e l’artrosi non è dipendente, 10 missioni nei balcani ed il tumore è ad insorgenza fattoriale endogena e familiare!
Fantastico!
Ed ancor di più fantastico è dichiarare inutile l’impugnazione davanti al TAR.
Il beneficio della corresponsione dell’equo indennizzo
NON E’ IMPUGNABILE DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI!
Il beneficio dei discendenti aumenti stipendiali ex art. 1801 del c.om.
NON E’ IMPUGNABILE DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI!
Entrambi ineriscono al rapporto di lavoro e non rientrano nella competenza della CC.
Pertanto avere un equo indennizzo ed ottenere i benefici stipendiali prefati (come certo sapete decorrenti dalla data di istanza c.s.o e non dal verbale cmo o decreto) vuole dire soldi, vuole dire aumentare il monte economico sulla base del quale vengono calcolate la liquidazione e la pensione ed aumentare la P.A.L., vuole dire aumentare la p. privilegiata ed infine, ma proprio alla fine, vuole dire aumentare la quota di riversibilità che un domani si lascerà ai figli ed alla moglie.
Certo, non vale la pena impugnare al TAR.
Ma, purtroppo, non è tutto!
Ariete 17 ha anche dichiarato che il TAR non è assolutamente competente (post del 14.12.14).
Grazie dell’avviso, sarà mia premura far presente, alla prima occasione, al Presidente del T.A.R. per il Piemonte di Torino che Ariete17 ha sancito l’incompetenza in materia del Tribunale stesso.
Mi pare di scorgere nella sentenza pubblicata dalla cancelleria del TAR una valutazione di merito e non una decretazione di incompetenza. Proverò a rileggerla meglio con attenzione.
Ariete17 poi, per non fare mancare il suo contributo, ha anche precisato che il TAR non ha decretato e concesso al ricorrente la causa di servizio, non ha disposto l'avvenuto riconoscimento della C.di S. (post del 14.12.14).
Sfugge, solo forse, il fatto che il T.A.R. NON PUO’ NEL CASO DI SPECIE SOSTITUIRSI ALL’AMMINISTRAZIONE!
Ciò almeno per due ragioni:
la devoluzione per LEGGE della determinazione di riconoscimento del nesso di causa eziologico è riservala dal D.P.R. 20 OTTOBRE 01 N. 461 ESCLUSIVAMENTE AL COMITATO DI VERIFICA E QUINDI IL TAR NON PUO’ ATTRIBUIRSI COMPETENZE CHE LA LEGGE NON GLI ASSEGNA; il TAR può sostituirsi all’amministrazione solo nei casi nei quali il petitum proposto è afferente all’accertamento di un diritto soggettivo già facente parte del patrimonio del soggetto, tale non è l’ambito in esame in cui si tratta di meri interessi legittimi!!
Certo tra interessi legittimi e diritti soggettivi, a taluni, appare esserci differenza, ad altri no.
Infine, Ariete 17 - che secondo Rocco61 risulta essere persona preparata (sulla quale resto immobile dato che essa traspare ampiamente dai suoi post in argomento) – dichiara anche, sembra con certezza, che l’amministrazione negherà il riconoscimento.
Addirittura sarà noto al lettore che il TAR per la Lombardia di Milano con sentenza 3153 del 06.04.2009, pronuncia certo nota al lettore, ha determinato di sostituirsi all’amministrazione disponendo il riconoscimento al ricorrente della dipendenza da causa di servizio negata come precisato da Ariete17.
Parimenti nota all’attento lettore, sarà anche la sentenza n. 3621 del 14.06.11 emessa dal CDS, sezione III, che ha prontamente e giustamente cassato - annullandola - la precitata sentenza emessa dal TAR di Milano.
Consiglierei, al lettore, un esame del contenuto delle prefate pronunce, che male certamente non può fare.
Sorge un quesito spontaneo nei confronti di Ariete17, per comprendere come potrà l’amministrazione ed ancor prima il comitato negare la si dipendenza quando esisteranno in seno al procedimento gli atti (finora causalmente, ohps, casualmente omessi), le memorie e le osservazioni del ricorrente?
Certo se non vi fossero esistenti documenti, circostanze, testimonianze relative ai fatti che hanno generato la patologia o la lesione, allora certo sarebbe stato inutile ricorrere e certo sia l’avvocatura che il TAR avrebbero contestato l’uno e decretato l’altro inefficacia della violazione contestata.
Ma, questa frase della sentenza è sfuggita all’attento lettore?
“applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21-octies L. n. 241/1990”
Per chiarezza forse è meglio richiamare il testo della norma:
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La sentenza precisa: peraltro neppure evocata dalla difesa erariale (!!!)
Ciò vuole dire che il ricorrente HA PROVATO CHE DOCUMENTI CERTI ESISTONO SUI FATTI e che l’amministrazione NON HA ECCEPITO NULLA NON TENTANDO NEMMENO DI DIMOSTRARE in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Ciò vuole dire che il comitato e l’amministrazione non potranno non considerare il giudicato esistente e gli atti già depositati in giudizio che verranno, se necessario, ritrasmessi al ministero.
L’ultima parte della sentenza che potrebbe essere sfuggita al celere lettore è:
“il carattere meramente interlocutorio della presente decisione, foriera di ulteriori sviluppi procedimentali.”
Che vorrà mai dire il TAR??
Per finire rimane precisare per chiarezza del lettore quanto relativo alla Corte dei Conti.
Per evitare di rimpinguare le tasche al bravo avvocato che l’ha consigliato, si può certamente ricorrere alla CC il cui ordinamento permette la proposizione del ricorso direttamente dalla parte.
In disparte la mera redazione del ricorso da depositare che, come si è visto, può essere redatto da chiunque, titolato o meno, qualificato o meno, competente o meno, rimane il fatto che la parte attorea non può stare in giudizio personalmente (come invece può avvenire al TAR in limitati casi) dinanzi ai magistrati della CC.
Nel caso in cui il ricorrente chieda la misura cautelare ed urgente (ai sensi di quale norma?) nell’udienza di camera di consiglio egli non potrà accedere per esplicita previsione di legge.
Tale preclusione viene meno dinanzi a professionisti procuratori (tutti con le tasche rimpinguate).
Pertanto nelle camere di consiglio e nelle udienze pubbliche di merito la parte non legalmente patrocinata da soggetto abilitato non potrà intervenire, partecipare e controdedurre le eccezioni, all’azione proposta, palesate dall’avvocatura dell’amministrazione intimata.
Il che vuole dire concedere a Controparte di fare un processo (perché di ciò si tratta) senza la difesa!
Niente male come risparmio.
In ogni caso ben andasse la causa senza il patrocinatore difensore la CC può esprimersi sul diritto alla pensione privilegiata.
Per finire, è bene precisare che dinanzi alla Corte dei Conti si può proporre azione di accertamento del diritto al trattamento di quiescenza di privilegio ANCHE DOPO AVER OTTENUTO UN DECRETO DI RIGETTO DELLA DIPENDENZA DA C.S.O., DOPO AVER ANCHE AVUTO IL RIGETTO DEL RICORSO AL TAR E CDS, DATO CHE TALE MAGISTRATURA E’ ORGANO AUTONOMO E DIVERSO DALLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA E PROCEDE CON ACCERTAMENTI PROPRI INCONFERENTI E DISTINTI DA QUELLI EMESSI NELL’AMBITO GIURISDIZIONALE E DATORIALE.
In ogni caso libertà di espressione a tutti, anche a chi sputa sentenze senza essere magistrato e pareri certi nella più totale incertezza della materia trattata.
Ove dovesse ancora interessare, faccio presente che, sempre senza voler disturbare il citato Vangelo, lo scrivente da militare in quiescenza, pur avendo indagato con particolare attenzione, non ha ancora trovato il posto ove poter acquistare una laurea, anche a fronte di cospicua somma, che fornisca non solo la pergamena ma anche, quanto meno, il contenuto di questo post.
Resto in attesa della cortese comunicazione di un indirizzo, ove esso sia noto al lettore.
Un saluto proprio a tutti a cui aggiungo i migliori auguri per le imminenti festività.
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
Per quanto poco possa servire ti ringrazio, come mi sento di fare con tutti quelli che tengono in piedi "fisicamente" questo forum e che non c'è bisogno di citare; sappiamo chi sono.
Il ringraziamento è relativo al tempo che dedicate per rendere più consci tutti sia diritti sia dei doveri che, a volte, scaturiscono dai primi.
Saluti
Il ringraziamento è relativo al tempo che dedicate per rendere più consci tutti sia diritti sia dei doveri che, a volte, scaturiscono dai primi.
Saluti
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
Messaggio da STANCHISSIMO »
Grazie aeronatica, ho imparato qualcosa di nuovo, ti ricordo che la laurea si ottiene anche per Honoris causa.
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
===ma non puoi esercitare!!STANCHISSIMO ha scritto:Grazie aeronatica, ho imparato qualcosa di nuovo, ti ricordo che la laurea si ottiene anche per Honoris causa.
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
Messaggio da Udin1962 »
Da quando frequento questo forum, ho visto che ci sono partecipanti "attivi", I quali aiutano tutti, con la propria esperienza; "coloro che partecipano per scopo personale", per risolvere il proprio problema è di li a poco come sono arrivati, spariscono e poi ci sono, a cadenza quasi ciclica, quelli che intervengono solamente per incarnare il dubbio a quelli che ne hanno già tanti nella propria testa e lo fanno sempre o quasi a sproposito, senza alcuna conoscenza di quello che scrivono. Io in trent'anni di Gdf prima di effettuare un intervento, in uno specifico settore di mia competenza, mi documentavo, in primis per evitare ripercussioni di natura legale e successivamente per evitare brutte figure nei confronti di coloro i quali venivano definiti "contribuenti". In questo forum adotto la stessa tattica e quando non so, non intervengo, anzi chiedo a chi sa, Angri, Gino, Pietro, oppure Aeronatica, che oltre ad essere professionalmente preparatissimo è anche sempre paziente e disponibile con tutti. Infine vorrei rimarcare il fatto che quando non basta la risposta tramite questo forum, c'è sempre la possibilità di interpellare un legale, ovviamente elargendo il dovuto "pedaggio", come tanti fanno, sottoscritto compreso. Un saluto a tutti.
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
aeronatica ha scritto:Signori buongiorno.
Mi spiace ma, secondo me, troppe cose in questa discussione sono sbagliate.
Ringrazio che mi stima e chi mi critica.
Ma la critica, secondo me, quella costruttiva, dovrebbe essere permeata di meno idiozie e meno errati presupposti.
Io per primo, sono immensamente ignorante in innumerevoli materie e mi sveglio al mattino con la promessa di potermi riaddormentare un poco meno ignorante di quello che ero al mattino ed il più delle volte non ci riesco nemmeno.
Mantengo però fermo tale proposito ogni mattina.
Comprendo quindi senza nessuna difficoltà chi pone domande sulle questioni più varie che non conosce proprio per acquisire patrimonio culturale personale da chiunque altro possa offrirgliene.
Ritengo che questo sia proprio lo spirito sostenitore di un forum ove indipendentemente dai titoli, nomi, cognomi, casati o categorie di appartenenza ognuno partecipa con il proprio patrimonio al gruppo, producendo l’ampliamento della conoscenza attraverso lo scambio di esperienze e nozioni.
Non comprendo, ed è certo che i miei ridotti limiti me lo impediscono, quei soggetti che invece “sparano giudizi” senza alcuna cognizione, così a caso senza chiedersi: “ma, sto sparando caxxate a caso?
Senza dover disturbare il Vangelo, spero che si possa valutare l’operato di una persona senza riferimento alcuno ai propri titoli accademici, gradi e qualifiche semplicemente in relazione al contenuto di ciò che scrive. Ciò dovrebbe proprio avvenire nell’anonimato di un forum.
La cronaca contemporanea oramai ci ha fatto conoscere che lauree, diplomi ed attestati si acquistano regolarmente senza alcun limite imposto dalla dignità umana, alcuni poi acquistano diplomi universitari anche all’estero facendo pagare i relativi costi addirittura al contribuente, ma va bene così ed è oramai tutto normale.
Abbiamo Onorevoli, deputati e senatori che troppo spesso frequentano – non per diletto, ma per convocazione - aule e stanze di Tribunali e Procure, rendendo poco onorovole il titolo attribuitogli, abbiamo avvocati, notai, ufficiali e sottufficiali che vengono con regolarità arrestati pertanto al di la del titolo posseduto ciò che conta è l’operato del soggetto.
Ecco perché ritengo che ciò che conti sia effettivamente il risultato, l’operato evitando categoricamente il ricorso al noto principio macchiavellico.
Pertanto, in disparte ogni accessorio compreso il grado, sono certo di poter dire che quanto affermato da ariete17 è errato nei presupposti ed infondato in diritto per completa disconoscenza della materia ciò trasparendo proprio dalle varie affermazioni (non domande), ripeto affermazioni espresse nei vari post.
Come Ericlea in Ulisse ritengo che in molti casi “il miglior tacer non fu mai scritto!”.
Non desidero essere frainteso, non ho astio contro nessuno, vorrei solo tentare di fare un po’ di chiarezza se ed ove possibile per precisare che le domande sono il seme della conoscenza e sono cosa diversa dallo sputare sentenze e giudizi errati.
Quando ariete17 scrive che ricorrere al TAR è inutile, sbaglia.
Il ricorso al TAR viene proposto per aggredire la determinazione datoriale che ha valenza nell’ambito del rapporto di lavoro; deve essere fatto entro termini che la legge definisce decadenziali perentori!
Chi ha da dire qualcosa ha 60 giorni di tempo (non in tutti i casi ma nel 95 % di essi) dinanzi al TAR per parlare altrimenti dovrà stare zitto per sempre!!!
Impugnare al TAR il decreto di rigetto ha ragioni specifiche ed uniche in ossequio alla legge.
Come certamente tutti sapranno di solito l’interessato richiede (contestualmente o successivamente) assieme al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di una infermità prodotta dall’insorgenza di una patologia ritenuta contratta con un nesso etiopatogenetico riconducibile al servizio e per il servizio anche il riconoscimento del proprio diritto a percepire un equo indennizzo per la riduzione del proprio stato di salute indotto dall’infermità.
Pertanto solitamente il decreto si compone almeno di due articoli. Il primo nega o concede la dipendenza da causa di servizio ed il secondo nega o concede l’equo indennizzo.
Il secondo è subordinato al primo.
Ottenere una sentenza che annulla un decreto non è poi così tanto insignificante perché dal momento che la sentenza è stata emessa e notificata (anche non) si concretizza il giudicato esistente.
Tale giudicato ha un proprio peso specifico sull’attività amministrativa successiva…….tanto ne è che il codice di procedura annovera l’istituto della elusione del giudicato, violazione del giudicato.
L’esistenza, di poi, di un giudicato permette, sempre grazie al codice di procedura, di agire per esecuzione ed ottemperanza dello stesso con la possibilità di richiedere danni ed estreintes.
Capita che data l’ottusità di Controparte il beneficio maggiore per il ricorrente in alcune materie venga prodotto in sede di ottemperanza che non in quello di cognizione, e tutto grazie all’esistenza di un giudicato.
Nel caso di specie, di poi, intanto l’amministrazione che è sempre convita di poter fare sempre quello che vuole con i diritti o meglio legittimi interessi dei propri dipendenti si è presa una bella bacchettata sulle dita che, vi garantisco, servirà a tutta la collettività del settore perchè dal giudicato in poi varrà il principio che senza l’invio dell’avviso di rigetto ex art. 10 bis legge sulla trasparenza il procedimento ed il provvedimento potranno essere annullati (dico potranno e non dovranno).
Ora parte soccombente dovrà inviare detto preavviso e tenere in considerazione il contenuto delle osservazioni, memorie e documenti che il ricorrente ora potrà partecipare.
Non mi sembra oggi una cosa da poco obbligare una amministrazione a leggere memorie ed osservazioni e considerare documenti in seno ad un procedimento.
Ciò che angoscia – per inciso – è che tutto ciò non avrebbe dovuto essere necessario (!) e l’amministrazione altri non è che il caro collega di fianco, assieme al quale si sono alzati i calici e bevuti caffè, che ha omesso, a volte anche con colpa e dolo, altre per negligenza, imprudenza ed imperizia di inserire i documenti importanti nel fascicolo istruttorio.
Atti che certamente legano i fatti specifici avvenuti in servizio con l’insorgenza della patologia, ma che casualmente – guarda caso l’alea – mancano sempre nel fascicolo che l’amministrazione (il caro collega!) trasmette al Comitato di verifica che – per inciso – non è animato dalla bramosia di concedere la si dipendenza e che quindi molto volentieri sulla scorta degli atti non ravvede fatti di servizio che abbiano avuto efficacia ed efficienza nell’eziologia patologica!
Ed il gioco è fatto!!!
25 anni di pattuglia al freddo e sotto l’acqua e l’artrosi non è dipendente, 10 missioni nei balcani ed il tumore è ad insorgenza fattoriale endogena e familiare!
Fantastico!
Ed ancor di più fantastico è dichiarare inutile l’impugnazione davanti al TAR.
Il beneficio della corresponsione dell’equo indennizzo
NON E’ IMPUGNABILE DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI!
Il beneficio dei discendenti aumenti stipendiali ex art. 1801 del c.om.
NON E’ IMPUGNABILE DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI!
Entrambi ineriscono al rapporto di lavoro e non rientrano nella competenza della CC.
Pertanto avere un equo indennizzo ed ottenere i benefici stipendiali prefati (come certo sapete decorrenti dalla data di istanza c.s.o e non dal verbale cmo o decreto) vuole dire soldi, vuole dire aumentare il monte economico sulla base del quale vengono calcolate la liquidazione e la pensione ed aumentare la P.A.L., vuole dire aumentare la p. privilegiata ed infine, ma proprio alla fine, vuole dire aumentare la quota di riversibilità che un domani si lascerà ai figli ed alla moglie.
Certo, non vale la pena impugnare al TAR.
Ma, purtroppo, non è tutto!
Ariete 17 ha anche dichiarato che il TAR non è assolutamente competente (post del 14.12.14).
Grazie dell’avviso, sarà mia premura far presente, alla prima occasione, al Presidente del T.A.R. per il Piemonte di Torino che Ariete17 ha sancito l’incompetenza in materia del Tribunale stesso.
Mi pare di scorgere nella sentenza pubblicata dalla cancelleria del TAR una valutazione di merito e non una decretazione di incompetenza. Proverò a rileggerla meglio con attenzione.
Ariete17 poi, per non fare mancare il suo contributo, ha anche precisato che il TAR non ha decretato e concesso al ricorrente la causa di servizio, non ha disposto l'avvenuto riconoscimento della C.di S. (post del 14.12.14).
Sfugge, solo forse, il fatto che il T.A.R. NON PUO’ NEL CASO DI SPECIE SOSTITUIRSI ALL’AMMINISTRAZIONE!
Ciò almeno per due ragioni:
la devoluzione per LEGGE della determinazione di riconoscimento del nesso di causa eziologico è riservala dal D.P.R. 20 OTTOBRE 01 N. 461 ESCLUSIVAMENTE AL COMITATO DI VERIFICA E QUINDI IL TAR NON PUO’ ATTRIBUIRSI COMPETENZE CHE LA LEGGE NON GLI ASSEGNA; il TAR può sostituirsi all’amministrazione solo nei casi nei quali il petitum proposto è afferente all’accertamento di un diritto soggettivo già facente parte del patrimonio del soggetto, tale non è l’ambito in esame in cui si tratta di meri interessi legittimi!!
Certo tra interessi legittimi e diritti soggettivi, a taluni, appare esserci differenza, ad altri no.
Infine, Ariete 17 - che secondo Rocco61 risulta essere persona preparata (sulla quale resto immobile dato che essa traspare ampiamente dai suoi post in argomento) – dichiara anche, sembra con certezza, che l’amministrazione negherà il riconoscimento.
Addirittura sarà noto al lettore che il TAR per la Lombardia di Milano con sentenza 3153 del 06.04.2009, pronuncia certo nota al lettore, ha determinato di sostituirsi all’amministrazione disponendo il riconoscimento al ricorrente della dipendenza da causa di servizio negata come precisato da Ariete17.
Parimenti nota all’attento lettore, sarà anche la sentenza n. 3621 del 14.06.11 emessa dal CDS, sezione III, che ha prontamente e giustamente cassato - annullandola - la precitata sentenza emessa dal TAR di Milano.
Consiglierei, al lettore, un esame del contenuto delle prefate pronunce, che male certamente non può fare.
Sorge un quesito spontaneo nei confronti di Ariete17, per comprendere come potrà l’amministrazione ed ancor prima il comitato negare la si dipendenza quando esisteranno in seno al procedimento gli atti (finora causalmente, ohps, casualmente omessi), le memorie e le osservazioni del ricorrente?
Certo se non vi fossero esistenti documenti, circostanze, testimonianze relative ai fatti che hanno generato la patologia o la lesione, allora certo sarebbe stato inutile ricorrere e certo sia l’avvocatura che il TAR avrebbero contestato l’uno e decretato l’altro inefficacia della violazione contestata.
Ma, questa frase della sentenza è sfuggita all’attento lettore?
“applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21-octies L. n. 241/1990”
Per chiarezza forse è meglio richiamare il testo della norma:
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La sentenza precisa: peraltro neppure evocata dalla difesa erariale (!!!)
Ciò vuole dire che il ricorrente HA PROVATO CHE DOCUMENTI CERTI ESISTONO SUI FATTI e che l’amministrazione NON HA ECCEPITO NULLA NON TENTANDO NEMMENO DI DIMOSTRARE in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Ciò vuole dire che il comitato e l’amministrazione non potranno non considerare il giudicato esistente e gli atti già depositati in giudizio che verranno, se necessario, ritrasmessi al ministero.
L’ultima parte della sentenza che potrebbe essere sfuggita al celere lettore è:
“il carattere meramente interlocutorio della presente decisione, foriera di ulteriori sviluppi procedimentali.”
Che vorrà mai dire il TAR??
Per finire rimane precisare per chiarezza del lettore quanto relativo alla Corte dei Conti.
Per evitare di rimpinguare le tasche al bravo avvocato che l’ha consigliato, si può certamente ricorrere alla CC il cui ordinamento permette la proposizione del ricorso direttamente dalla parte.
In disparte la mera redazione del ricorso da depositare che, come si è visto, può essere redatto da chiunque, titolato o meno, qualificato o meno, competente o meno, rimane il fatto che la parte attorea non può stare in giudizio personalmente (come invece può avvenire al TAR in limitati casi) dinanzi ai magistrati della CC.
Nel caso in cui il ricorrente chieda la misura cautelare ed urgente (ai sensi di quale norma?) nell’udienza di camera di consiglio egli non potrà accedere per esplicita previsione di legge.
Tale preclusione viene meno dinanzi a professionisti procuratori (tutti con le tasche rimpinguate).
Pertanto nelle camere di consiglio e nelle udienze pubbliche di merito la parte non legalmente patrocinata da soggetto abilitato non potrà intervenire, partecipare e controdedurre le eccezioni, all’azione proposta, palesate dall’avvocatura dell’amministrazione intimata.
Il che vuole dire concedere a Controparte di fare un processo (perché di ciò si tratta) senza la difesa!
Niente male come risparmio.
In ogni caso ben andasse la causa senza il patrocinatore difensore la CC può esprimersi sul diritto alla pensione privilegiata.
Per finire, è bene precisare che dinanzi alla Corte dei Conti si può proporre azione di accertamento del diritto al trattamento di quiescenza di privilegio ANCHE DOPO AVER OTTENUTO UN DECRETO DI RIGETTO DELLA DIPENDENZA DA C.S.O., DOPO AVER ANCHE AVUTO IL RIGETTO DEL RICORSO AL TAR E CDS, DATO CHE TALE MAGISTRATURA E’ ORGANO AUTONOMO E DIVERSO DALLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA E PROCEDE CON ACCERTAMENTI PROPRI INCONFERENTI E DISTINTI DA QUELLI EMESSI NELL’AMBITO GIURISDIZIONALE E DATORIALE.
In ogni caso libertà di espressione a tutti, anche a chi sputa sentenze senza essere magistrato e pareri certi nella più totale incertezza della materia trattata.
Ove dovesse ancora interessare, faccio presente che, sempre senza voler disturbare il citato Vangelo, lo scrivente da militare in quiescenza, pur avendo indagato con particolare attenzione, non ha ancora trovato il posto ove poter acquistare una laurea, anche a fronte di cospicua somma, che fornisca non solo la pergamena ma anche, quanto meno, il contenuto di questo post.
Resto in attesa della cortese comunicazione di un indirizzo, ove esso sia noto al lettore.
Un saluto proprio a tutti a cui aggiungo i migliori auguri per le imminenti festività.
IN ALLEGATO, PER CHI VOLESSE LEGGERLO,
RIPORTO IL TESTO DI AREONATICA A CUI RISPONDO CON LE FRASI SCRITTE IN ROSSO PRECISANDO CHE NON ERA MIA INTEZIONE PROVOCARE UNA TALE SUA REAZIONE, CHE SUPPONEVO PERSONA MOLTO DIVERSA, FORSE PERCHE NON HO MAI LETTO ALCUNA SUA OPINIONE MA SOLO LE SENTENZE “INCOLLATE” SUL FORUM, SENZA INDICARE L’ESITO CONCLUSIVO NON DELLE STESSE MA DI TUTTE LE ALTRE SENTENZE FAVOREVOLI DEL TAR A CUI LE AMMINISTRAZIONI SI SONO APPELLATE E SENZA SPECIFICARE IL COSTO MEDIO TENUTO DAI RICORRENTI.(scusate se ho “gridato”)
Saluti a tutti i frequentatori del Forum con i miei più sentiti Auguri di Buone Feste
Da parte di Ariete17
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"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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