DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
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DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
Messaggio da aeronatica »
UN SALUTO A TUTTI.
IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA INFERMITA' RICHIESTA QUALE CAUSA DI SERVIZIO SI TRASCRIVE SENTENZA TAR TORINO CHE HA ANNULLATO DECRETO DI RIGETTO CSO PER MANCANZA DEL PREAVVISO DI RIGETTO EX ART. 10 BIS LEGGE 241/90.
BUONA LETTURA.
N. 01991/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- del decreto n. 2222/2014/cs datato 18 giugno 2014, promanato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione notificato il 1°.7.2014;
- del parere deliberato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio- posizione n. 22808/2013, prot. n. 20468/2013 in Roma, nell'adunanza n. 395/2013 del 9.10.2013;
di tutti gli atti prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente il 18 novembre 2014;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi L. Formentin su delega dell'avv. Zaccaglino per la parte ricorrente, e l’avvocato dello Stato Melandri per il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in ordine ad una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con la qualifica di Assistente Capo, già in servizio presso la casa Circondariale di Vercelli, ha impugnato il decreto del 18 giugno 2014 n. 2222/2014/s, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha rigettato la sua istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell'equo indennizzo per l'infermità " OMISSIS ".
2. A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto due profili di censura, in particolare lamentando vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90.
3. Si è costituito il Ministero della Giustizia con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documentazione (tra cui una relazione sui fatti di causa del competente ufficio ministeriale) e instando con atto di stile per la reiezione del ricorso.
4. Alla udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2014, la causa è stata trattenuta dal collegio per essere definita con sentenza in forma semplificata.
5. Il ricorso è fondato, sotto l'assorbente profilo dedotto con il secondo motivo, concernente la violazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990.
5.1. Sul punto si osserva che la giurisprudenza - anche di questa Sezione - ha già affermato che é illegittimo il provvedimento recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, preavviso di diniego imposto dall'art. 10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, con esclusione dei soli procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
5.2. Fra questi ultimi non rientra il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo (TAR Piemonte, sez. I, 23 gennaio 2014 n. 132; T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 maggio 2010, n. 2374; TAR Veneto, sez. I, 8 agosto 2013 n. 1043;T.A.R. Liguria, sez. II, 18 marzo 2010, n. 1195).
5.3. Né, ai fini dell'eventuale applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21-octies L. n. 241/1990 – peraltro neppure evocata dalla difesa erariale - rileva che l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto concludere diversamente il procedimento, stante la natura vincolante del parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le causa di servizio.
In disparte la circostanza che l'art. 14 comma 1 del D.P.R. 29.10.2001, n. 461 contempla espressamente la possibilità, per l'Amministrazione, di richiedere un ulteriore parere al C.V.C.S. ove non ritenga - a ciò eventualmente sollecitata da pertinenti, puntuali e persuasive osservazioni del privato - di conformarsi al primo parere, è dirimente il rilievo che l'argomentazione sollevata dalla difesa erariale confonde la natura vincolante del parere del C.V.C.S. con la natura certamente discrezionale (quantomeno, dal punto di vista della discrezionalità tecnica, cioè di una valutazione operata secondo i criteri della scienza medico-legale) del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti.
5.4. Donde l'illegittimità dell’impugnato decreto n. 2222/2014/cs del 18 giugno 2014 del Ministero della Giustizia, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione resistente di pronunciarsi nuovamente sull'istanza del ricorrente, previa comunicazione al medesimo dei motivi ostativi, ed eventualmente richiedendo previamente al Comitato di Verifica la formulazione di un nuovo parere, ove ritenuto necessario, o anche solo opportuno, alla luce delle osservazioni presentate dall’interessato a seguito del predetto preavviso di diniego.
6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, stante la natura formale del vizio riscontrato ed il carattere meramente interlocutorio della presente decisione, foriera di ulteriori sviluppi procedimentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione, e per l’effetto annulla il decreto n. 222/2014/cs in data 18 giugno 2014 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione;
b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA INFERMITA' RICHIESTA QUALE CAUSA DI SERVIZIO SI TRASCRIVE SENTENZA TAR TORINO CHE HA ANNULLATO DECRETO DI RIGETTO CSO PER MANCANZA DEL PREAVVISO DI RIGETTO EX ART. 10 BIS LEGGE 241/90.
BUONA LETTURA.
N. 01991/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- del decreto n. 2222/2014/cs datato 18 giugno 2014, promanato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione notificato il 1°.7.2014;
- del parere deliberato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio- posizione n. 22808/2013, prot. n. 20468/2013 in Roma, nell'adunanza n. 395/2013 del 9.10.2013;
di tutti gli atti prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente il 18 novembre 2014;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi L. Formentin su delega dell'avv. Zaccaglino per la parte ricorrente, e l’avvocato dello Stato Melandri per il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in ordine ad una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con la qualifica di Assistente Capo, già in servizio presso la casa Circondariale di Vercelli, ha impugnato il decreto del 18 giugno 2014 n. 2222/2014/s, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha rigettato la sua istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell'equo indennizzo per l'infermità " OMISSIS ".
2. A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto due profili di censura, in particolare lamentando vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90.
3. Si è costituito il Ministero della Giustizia con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documentazione (tra cui una relazione sui fatti di causa del competente ufficio ministeriale) e instando con atto di stile per la reiezione del ricorso.
4. Alla udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2014, la causa è stata trattenuta dal collegio per essere definita con sentenza in forma semplificata.
5. Il ricorso è fondato, sotto l'assorbente profilo dedotto con il secondo motivo, concernente la violazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990.
5.1. Sul punto si osserva che la giurisprudenza - anche di questa Sezione - ha già affermato che é illegittimo il provvedimento recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, preavviso di diniego imposto dall'art. 10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, con esclusione dei soli procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
5.2. Fra questi ultimi non rientra il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo (TAR Piemonte, sez. I, 23 gennaio 2014 n. 132; T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 maggio 2010, n. 2374; TAR Veneto, sez. I, 8 agosto 2013 n. 1043;T.A.R. Liguria, sez. II, 18 marzo 2010, n. 1195).
5.3. Né, ai fini dell'eventuale applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21-octies L. n. 241/1990 – peraltro neppure evocata dalla difesa erariale - rileva che l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto concludere diversamente il procedimento, stante la natura vincolante del parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le causa di servizio.
In disparte la circostanza che l'art. 14 comma 1 del D.P.R. 29.10.2001, n. 461 contempla espressamente la possibilità, per l'Amministrazione, di richiedere un ulteriore parere al C.V.C.S. ove non ritenga - a ciò eventualmente sollecitata da pertinenti, puntuali e persuasive osservazioni del privato - di conformarsi al primo parere, è dirimente il rilievo che l'argomentazione sollevata dalla difesa erariale confonde la natura vincolante del parere del C.V.C.S. con la natura certamente discrezionale (quantomeno, dal punto di vista della discrezionalità tecnica, cioè di una valutazione operata secondo i criteri della scienza medico-legale) del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti.
5.4. Donde l'illegittimità dell’impugnato decreto n. 2222/2014/cs del 18 giugno 2014 del Ministero della Giustizia, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione resistente di pronunciarsi nuovamente sull'istanza del ricorrente, previa comunicazione al medesimo dei motivi ostativi, ed eventualmente richiedendo previamente al Comitato di Verifica la formulazione di un nuovo parere, ove ritenuto necessario, o anche solo opportuno, alla luce delle osservazioni presentate dall’interessato a seguito del predetto preavviso di diniego.
6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, stante la natura formale del vizio riscontrato ed il carattere meramente interlocutorio della presente decisione, foriera di ulteriori sviluppi procedimentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione, e per l’effetto annulla il decreto n. 222/2014/cs in data 18 giugno 2014 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione;
b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
====complimenti====aeronatica ha scritto:UN SALUTO A TUTTI.
IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA INFERMITA' RICHIESTA QUALE CAUSA DI SERVIZIO SI TRASCRIVE SENTENZA TAR TORINO CHE HA ANNULLATO DECRETO DI RIGETTO CSO PER MANCANZA DEL PREAVVISO DI RIGETTO EX ART. 10 BIS LEGGE 241/90.
BUONA LETTURA.
N. 01991/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- del decreto n. 2222/2014/cs datato 18 giugno 2014, promanato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione notificato il 1°.7.2014;
- del parere deliberato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio- posizione n. 22808/2013, prot. n. 20468/2013 in Roma, nell'adunanza n. 395/2013 del 9.10.2013;
di tutti gli atti prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente il 18 novembre 2014;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi L. Formentin su delega dell'avv. Zaccaglino per la parte ricorrente, e l’avvocato dello Stato Melandri per il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in ordine ad una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con la qualifica di Assistente Capo, già in servizio presso la casa Circondariale di Vercelli, ha impugnato il decreto del 18 giugno 2014 n. 2222/2014/s, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha rigettato la sua istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell'equo indennizzo per l'infermità " OMISSIS ".
2. A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto due profili di censura, in particolare lamentando vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90.
3. Si è costituito il Ministero della Giustizia con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documentazione (tra cui una relazione sui fatti di causa del competente ufficio ministeriale) e instando con atto di stile per la reiezione del ricorso.
4. Alla udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2014, la causa è stata trattenuta dal collegio per essere definita con sentenza in forma semplificata.
5. Il ricorso è fondato, sotto l'assorbente profilo dedotto con il secondo motivo, concernente la violazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990.
5.1. Sul punto si osserva che la giurisprudenza - anche di questa Sezione - ha già affermato che é illegittimo il provvedimento recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, preavviso di diniego imposto dall'art. 10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, con esclusione dei soli procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
5.2. Fra questi ultimi non rientra il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo (TAR Piemonte, sez. I, 23 gennaio 2014 n. 132; T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 maggio 2010, n. 2374; TAR Veneto, sez. I, 8 agosto 2013 n. 1043;T.A.R. Liguria, sez. II, 18 marzo 2010, n. 1195).
5.3. Né, ai fini dell'eventuale applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21-octies L. n. 241/1990 – peraltro neppure evocata dalla difesa erariale - rileva che l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto concludere diversamente il procedimento, stante la natura vincolante del parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le causa di servizio.
In disparte la circostanza che l'art. 14 comma 1 del D.P.R. 29.10.2001, n. 461 contempla espressamente la possibilità, per l'Amministrazione, di richiedere un ulteriore parere al C.V.C.S. ove non ritenga - a ciò eventualmente sollecitata da pertinenti, puntuali e persuasive osservazioni del privato - di conformarsi al primo parere, è dirimente il rilievo che l'argomentazione sollevata dalla difesa erariale confonde la natura vincolante del parere del C.V.C.S. con la natura certamente discrezionale (quantomeno, dal punto di vista della discrezionalità tecnica, cioè di una valutazione operata secondo i criteri della scienza medico-legale) del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti.
5.4. Donde l'illegittimità dell’impugnato decreto n. 2222/2014/cs del 18 giugno 2014 del Ministero della Giustizia, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione resistente di pronunciarsi nuovamente sull'istanza del ricorrente, previa comunicazione al medesimo dei motivi ostativi, ed eventualmente richiedendo previamente al Comitato di Verifica la formulazione di un nuovo parere, ove ritenuto necessario, o anche solo opportuno, alla luce delle osservazioni presentate dall’interessato a seguito del predetto preavviso di diniego.
6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, stante la natura formale del vizio riscontrato ed il carattere meramente interlocutorio della presente decisione, foriera di ulteriori sviluppi procedimentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione, e per l’effetto annulla il decreto n. 222/2014/cs in data 18 giugno 2014 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione;
b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
sono contentissimo per il mio amico.
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Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
Messaggio da robertino64 »
un saluto a tutto il forum,
anche a me è capitato che il Dipartimento ha notificato direttamente il Decreto di NON riconoscimento di Causa di Servizio senza nessun preavviso, questo mi permetterebbe di fare ricorso al TAR per ottenere un ulteriore parere? secondo voi potrà cambiare qualcosa ai fini del riconoscimento richiesto?
grazie
Roberto
anche a me è capitato che il Dipartimento ha notificato direttamente il Decreto di NON riconoscimento di Causa di Servizio senza nessun preavviso, questo mi permetterebbe di fare ricorso al TAR per ottenere un ulteriore parere? secondo voi potrà cambiare qualcosa ai fini del riconoscimento richiesto?
grazie
Roberto
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Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
Messaggio da aeronatica »
Egregio se sono trascorsi oltre 60 gg dalla notifica non si potrà eccepire e contestare più nulla.
Per valutare gli effetti di un mancato invio del preavviso di rigetto bisogna conoscere tutto del procedimento.
Non vi è alcuna conseguenza automatica dipende da caso a caso.
Saluti
Per valutare gli effetti di un mancato invio del preavviso di rigetto bisogna conoscere tutto del procedimento.
Non vi è alcuna conseguenza automatica dipende da caso a caso.
Saluti
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
ma siamo sicuri che ha "VINTO"? da quando sembra capire il Tar ha solo accolto il ricorso, annullando la determina, ma non ha disposto l'avvenuto riconoscimento della C.di S. quindi l'Amministrazione provvederà a rifare la procedura correttamente stavolta continuando a negare il riconoscimento.
saluti a tutti
saluti a tutti
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
aggiungo: quindi oltre all'altissima probabilità di rimanere con un pugno di mosche in mano ha buttato via solo soldi rimpinguendo le tasche al bravo avvocato che l'ha consigliato, mentre se c'erano gli estremi poteva rivolgersi alla corte dei conti contro la decisione del mancato riconoscimento, spendendo anche meno.
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
dico bene AERONATICA????
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
ROCCO61 dovevi fare il concertista, grazie della sviolinata, sono semplicemente uno che cerca di capire ed imparare.ciao
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
===se non ci sono sentenze del tar, non puoi ricorrere alla corte dei conti.ariete17 ha scritto:aggiungo: quindi oltre all'altissima probabilità di rimanere con un pugno di mosche in mano ha buttato via solo soldi rimpinguendo le tasche al bravo avvocato che l'ha consigliato, mentre se c'erano gli estremi poteva rivolgersi alla corte dei conti contro la decisione del mancato riconoscimento, spendendo anche meno.
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
angri62, hai parzialmente ragione, ma in questo caso (riconoscimento di causa di servizio), il Tar non è assolutamente competente.
onde evitare inutili discussioni, sarebbe opportuno che l'avvocato Carta dicesse la sua.
ciao.
onde evitare inutili discussioni, sarebbe opportuno che l'avvocato Carta dicesse la sua.
ciao.
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
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Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
===tu non conosci i fatti, non mi interessa difendere nessuno, ma siccome conosco personalmente il ricorrente e le motivazioni, se non blocchi il decreto di negazione e lo scorrere dei 60 giorni ha disposizione, per poi all'atto di un nuovo procedimento di istruttoria della cds, poter dimostrare al cdv che ci sono state delle omissioni, mancanza totale di certificazioni e fatti di servizio ignorati, praticamente nessuno ha scritto nulla.ariete17 ha scritto:angri62, hai parzialmente ragione, ma in questo caso (riconoscimento di causa di servizio), il Tar non è assolutamente competente.
onde evitare inutili discussioni, sarebbe opportuno che l'avvocato Carta dicesse la sua.
ciao.
ovvio il rigetto. per quanto riguarda l'avvocato interessato, ti assicuro che sta facendo il possibile.
inoltre per avere un parere dell'avvocato CARTA bisogna porre il quesito nella propria sezione. secondo me non credo si esprima contro o pro all'operato di un altro studio. almeno non pubblicamente.
saluti
- antoniomlg
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Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
Messaggio da antoniomlg »
Scusami se mi intrometto .ariete17 ha scritto:angri62, hai parzialmente ragione, ma in questo caso (riconoscimento di causa di servizio), il Tar non è assolutamente competente.
onde evitare inutili discussioni, sarebbe opportuno che l'avvocato Carta dicesse la sua.
ciao.
ti chiedo perchè chiedi l'intervento dell Avvocato Carta?
l'Avvocato (che ringrazio) che ha fatto / pubblicato questo post non ti basta?
complimenti al collega ed Avvocato "Aeronatica"
ciao
Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
premetto che non voglio assolutamente dibattere per questioni non di mia competenza, anzi in u campo a me assolutamente agnostico ma:
per antoniomlg, non ho chiesto l'intervento del dott.Carta, ma solo, essendo un semplice operatore di polizia (in campo finanziario:app.sc.della GdF), di poter sentire la sua opinione, ed essendo inesperto di questo forum, essendomi iscritto da pochi mesi, supponevo, evidentemente in errore, che l'avvocato carta fosse interessato a quanto esplicificato in esso. Inoltre non ero a conoscenza che l'utente "AERONATICA", A CUI ESPRIMO LA MIA RIVERENZA, fosse un avvocato e nemmeno, che tu egr.antoniolmlg lo fossi, visto che lo chiami "collega avvocato", reitero le mie scuse ad entrambi, e mi prostro ossequiosamente alle vs qualifiche e nel contempo Le chiedo egr.avv.ANTONIOMLG per quale motivo espone i Suoi complimenti al suo collega AERONATICA? TALE richiesta, ovviamente, se non le costa nulla e nemmeno a me, nè a nessun altro....
per angri62, sò di non conoscere i fatti e non volevo intendere che tu difendessi qualcuno, anzi ti dichiaro la mia stima a quanto finora da te fatto nell'aiutare i colleghi che ti chiedono l'importo della loro futura pensione (e alla "PAL", assieme al gino59, che saluto) e a quanto sembra capire con estrema precisione oltre alla prontezza della risposta che il ricorso al TAR non centra niente con il "bloccaggio del decreto di negazione del C.V.C.S.", sono due fatti distinti: per il TAR era inutile ricorrere; mentre per le cosiddette "osservazioni" di cui si ha tempo 10 gg. dalla notifica da parte dell'amministrazione per indicare le possibili motivazioni da anteporre alla negazione del CVCS (oggetto della "vittoria" inutile del tuo conoscente, datogli dal Tar, in quanto non dispone altro che la revisione e la possibilità all'amministrazione di potersi mettere in regola con la prevista procedura). Inoltre ti chiedo, gentilmente, quale sarebbe l'altro studio a cui non si potrebbe esprimere in opposizione l'avv.Carta in quanto non riesco a notare la presenza nei testi precedenti e gradirei sapere come fai ad assicurami che l'avv. interessato stia facendo il possibile, cosa ovvia, spero, per tutti gli avvocati, se come da me antecedentemente detto era inutile rivolgersi al TAR, e come mai non mi abbia risposto il diretto interessato.
rinnovo i saluti a voi due, al nominato gino59(che chissa xkè mi è + simpatico di tutti, forse xkè è stato il primo con cui ho avuto una "vivace" discussione) e a tutti gli iscritti al forum
per antoniomlg, non ho chiesto l'intervento del dott.Carta, ma solo, essendo un semplice operatore di polizia (in campo finanziario:app.sc.della GdF), di poter sentire la sua opinione, ed essendo inesperto di questo forum, essendomi iscritto da pochi mesi, supponevo, evidentemente in errore, che l'avvocato carta fosse interessato a quanto esplicificato in esso. Inoltre non ero a conoscenza che l'utente "AERONATICA", A CUI ESPRIMO LA MIA RIVERENZA, fosse un avvocato e nemmeno, che tu egr.antoniolmlg lo fossi, visto che lo chiami "collega avvocato", reitero le mie scuse ad entrambi, e mi prostro ossequiosamente alle vs qualifiche e nel contempo Le chiedo egr.avv.ANTONIOMLG per quale motivo espone i Suoi complimenti al suo collega AERONATICA? TALE richiesta, ovviamente, se non le costa nulla e nemmeno a me, nè a nessun altro....
per angri62, sò di non conoscere i fatti e non volevo intendere che tu difendessi qualcuno, anzi ti dichiaro la mia stima a quanto finora da te fatto nell'aiutare i colleghi che ti chiedono l'importo della loro futura pensione (e alla "PAL", assieme al gino59, che saluto) e a quanto sembra capire con estrema precisione oltre alla prontezza della risposta che il ricorso al TAR non centra niente con il "bloccaggio del decreto di negazione del C.V.C.S.", sono due fatti distinti: per il TAR era inutile ricorrere; mentre per le cosiddette "osservazioni" di cui si ha tempo 10 gg. dalla notifica da parte dell'amministrazione per indicare le possibili motivazioni da anteporre alla negazione del CVCS (oggetto della "vittoria" inutile del tuo conoscente, datogli dal Tar, in quanto non dispone altro che la revisione e la possibilità all'amministrazione di potersi mettere in regola con la prevista procedura). Inoltre ti chiedo, gentilmente, quale sarebbe l'altro studio a cui non si potrebbe esprimere in opposizione l'avv.Carta in quanto non riesco a notare la presenza nei testi precedenti e gradirei sapere come fai ad assicurami che l'avv. interessato stia facendo il possibile, cosa ovvia, spero, per tutti gli avvocati, se come da me antecedentemente detto era inutile rivolgersi al TAR, e come mai non mi abbia risposto il diretto interessato.
rinnovo i saluti a voi due, al nominato gino59(che chissa xkè mi è + simpatico di tutti, forse xkè è stato il primo con cui ho avuto una "vivace" discussione) e a tutti gli iscritti al forum
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
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Re: DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
===premesso che quello che hai scritto x antonio, il quale chiama collega l'avvocato è non x il titolo ma per il grado che aveva ed hà ancora credo. poi lo studio? ogni avvocato svolge il proprio lavoro in uno studio in equipe con altri avvocati.ariete17 ha scritto:premetto che non voglio assolutamente dibattere per questioni non di mia competenza, anzi in u campo a me assolutamente agnostico ma:
per antoniomlg, non ho chiesto l'intervento del dott.Carta, ma solo, essendo un semplice operatore di polizia (in campo finanziario:app.sc.della GdF), di poter sentire la sua opinione, ed essendo inesperto di questo forum, essendomi iscritto da pochi mesi, supponevo, evidentemente in errore, che l'avvocato carta fosse interessato a quanto esplicificato in esso. Inoltre non ero a conoscenza che l'utente "AERONATICA", A CUI ESPRIMO LA MIA RIVERENZA, fosse un avvocato e nemmeno, che tu egr.antoniolmlg lo fossi, visto che lo chiami "collega avvocato", reitero le mie scuse ad entrambi, e mi prostro ossequiosamente alle vs qualifiche e nel contempo Le chiedo egr.avv.ANTONIOMLG per quale motivo espone i Suoi complimenti al suo collega AERONATICA? TALE richiesta, ovviamente, se non le costa nulla e nemmeno a me, nè a nessun altro....
per angri62, sò di non conoscere i fatti e non volevo intendere che tu difendessi qualcuno, anzi ti dichiaro la mia stima a quanto finora da te fatto nell'aiutare i colleghi che ti chiedono l'importo della loro futura pensione (e alla "PAL", assieme al gino59, che saluto) e a quanto sembra capire con estrema precisione oltre alla prontezza della risposta che il ricorso al TAR non centra niente con il "bloccaggio del decreto di negazione del C.V.C.S.", sono due fatti distinti: per il TAR era inutile ricorrere; mentre per le cosiddette "osservazioni" di cui si ha tempo 10 gg. dalla notifica da parte dell'amministrazione per indicare le possibili motivazioni da anteporre alla negazione del CVCS (oggetto della "vittoria" inutile del tuo conoscente, datogli dal Tar, in quanto non dispone altro che la revisione e la possibilità all'amministrazione di potersi mettere in regola con la prevista procedura). Inoltre ti chiedo, gentilmente, quale sarebbe l'altro studio a cui non si potrebbe esprimere in opposizione l'avv.Carta in quanto non riesco a notare la presenza nei testi precedenti e gradirei sapere come fai ad assicurami che l'avv. interessato stia facendo il possibile, cosa ovvia, spero, per tutti gli avvocati, se come da me antecedentemente detto era inutile rivolgersi al TAR, e come mai non mi abbia risposto il diretto interessato.
rinnovo i saluti a voi due, al nominato gino59(che chissa xkè mi è + simpatico di tutti, forse xkè è stato il primo con cui ho avuto una "vivace" discussione) e a tutti gli iscritti al forum
il decreto di negazione senza preavviso, hai 60 giorni per ricorrere al tar e 120 al p.d.r. scaduti questi termini il decreto lo appendi in salotto o in bagno x altri motivi. quindi per far valere le tue doglianze devi prima "annullare" il decreto e poi rifare il tutto con le responsabilità questa volta di tutti gli attori della vicenda. nel caso specifico ricorrere alla corte dei rischi di perdere capre e cavoli.
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