Pubbl. C-14 aggiornata al 30/10/2014, pag. 26
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e. Autonomia decisionale dei Direttori delle Infermerie Presidiarie
-(1) Il Direttore dell’Infermeria Presidiaria provvede a sottoporre a visita medica il personale che:
(a) ne faccia richiesta, se affetto da infermità o lesioni che ne pregiudichino l’efficienza in servizio;
(b) presenti certificazioni del medico di fiducia con prognosi superiore complessivamente a 20 giorni;
(c) risulti affetto da patologia di natura neuropsichiatrica, indipendentemente da eventuali prognosi emesse da medico di fiducia e con l’obbligo di attivare anche il Servizio di Psicologia Medica.
-(2) Sulla scorta degli elementi di valutazione acquisiti in sede di visita medica, il Direttore dell’Infermeria Presidiaria può proporre al Comando di Corpo la concessione di una licenza di convalescenza sino a 90 giorni, certificando contestualmente la temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato del personale interessato senza, pertanto, avviarlo alle competenti commissioni medico-ospedaliere.
-(3) Al termine di tale periodo di licenza, il responsabile dell’Infermeria Presidiaria sottopone nuovamente a visita il personale in questione, disponendone alternativamente:
(a) l’idoneità al servizio militare incondizionato;
(b) l’invio alla commissione medico-ospedaliera per gli ulteriori provvedimenti medico-legali di competenza.
-(4) Per il personale dimesso dai luoghi civili di cura ed ancora abbisognevole di riposo o cure domiciliari, ovvero non in condizione di viaggiare sulla scorta di certificazione del medico di fiducia, i Direttori suddetti provvederanno a:
(a) valutare la documentazione sanitaria di dimissione, che i Comandi di Stazione, competenti sul luogo di residenza, inoltreranno loro tempestivamente, anche via fax;
(b) determinare la temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato, osservando le procedure richiamate ai commi (2) e (3).
Quando a visita in infermeria?
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