ricorso al tar

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christian71
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Re: R: ricorso al tar

Messaggio da christian71 »

nabboni ha scritto:
marioale1913 ha scritto:Assolutamente non devi scusarti di niente Christian 71, la patologia x la quale mi è stata riconosciuta la causa di servizio è un tumore. Ho svolto anche diverse missioni all estero. Dopo diversi periodi di convalescenza, sono rientrato in servizio.
Quindi se ho capito bene dalla spiegazione precedente, hai fatto ricorso al tar nel 2006 e ti hanno risposto dopo circa 8 anni.
Scusa di nuovo la domanda, anche io il ricorso al tar l ho fatto nella regione Lazio, sono passati tre anni, quindi non ce un tempo massimo entro il quale il tar deve rispondere?
Grazie
I tempi al TAR Lazio sono lunghi, l'Avvocato deve presentare istanze di prelievo per una fissazione più rapida. Può rappresentare la tua situazione disagiata per motivi di salute per avere un'accelerata (io francamente nel tuo caso avrei proposto una sospensiva che è molto rapida, prima del merito). Il giudice competente è comunque quello amministrativo. In base a quello che scrivi, dovrebbe essere accolto se la patologia è scaturita da missioni internazionali. Ricorda poi che, se trascorrono oltre tre anni dalle istanze di fissazione udienza, potrai richiedere l'indennizzo di cui alla legge Pinto per eccessiva lungaggine del processo (tale indennizzo può essere richiesto anche in caso di non accoglimrnto del ricorso).

Saluti.
Buongiorno nabboni, trovo il tuo intervento molto interessante, anzi con l'occasione volevo chiederti se l'indennizzo prevosto della legge Pinto può essere richiesto per qualunque tipo di causa, in cosa consiste e come deve essere richiesto… ti spiego:

Io fine anni '90 (1998/1999), per l'incidente avuto durante il servizio che ho riportato anche qualche post fa, il mio Questore mi propose al Ministero per una "promozione per merito straordinario" per aver corso un grave pericolo di vita per tutelare l'incolumità pubblica…il Ministero in alternativa alla promozione ritenne congrua la concessione di una "Parola di Lode" ed io e i miei colleghi decidemmo di ricorrere al TAR… solo lo scorso maggio è stata discussa l'udienza e abbiamo anche perso il ricorso perchè ritenuto privo di straordinarietà e perchè le nostre fatiche non erano andate oltre la normale attività di servizio, inoltre lo stesso TAR nel raccontare la dinamica dell'incidente ha travisato i fatti scrivendo che noi (la volate) nel tentativo di bloccare l'auto dei malviventi andavamo a scontrarci frontalmente con un'auto di passaggio...cosa assolutamente non corrispondente al vero, nessuno oltre noi e i malviventi era rimasto coivolto, anzi, la nostra azione era volta proprio ad evitare un inseguimento tra le vie urbane proprio per impedire che altri utenti potessere rimanere coinvolti… oltre il danno anche la beffa… lo scorso agosto è stata pubblicata la sentenza che non ci è stata ancora notificata… sto valutando se ricorrere al Consiglio di Stato perche il teoria il gioco non varrebbe la candela, ho già speso più di 2000€ e se vincessi non ne ricaverei più di tanti, ma per una questione di principio e per la soddisfazione di non dargliela vinta avendo raggione, sono molto tentato…
Considera che per lo stesso incidente proprio in questi ultimi mesi mi è stato riconosciuto lo status di "Vittima del Dovere" dove il primo requisito che viene richiesto è proprio la straordinarietà dell'evento e che l'attività di servizio abbia portato l'operatore ad affrontare fatiche che vadano oltre la normale attività di servizio… quindi due commissioni dello stesso Ministero hanno tratto dallo stesso evento conclusioni completamente opposte…
Penso che mi basterebbe allegare il decreto di riconoscimenti dello status do VdD per vincere il ricorso al C. di S.
Ora ti chiedo, pensi che potrei avvalermi anche io della legge Pinto???

Saluti, grazie per l'attenzione e buona giornata…
Christian

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antoniomlg
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Re: ricorso al tar

Messaggio da antoniomlg »

Cristian
buongiorno. trova un avvocato che non ti spenna e sopratutto
che in caso di non accoglimento della domanda non voglia niente
e provaci,
sono comunque soldi, 1500 euro ogni anno di durata eccessivo oltre il normale.
la normale durata di un procedimento è stata stabilito in 3 anni.

ciao
christian71
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Re: R: ricorso al tar

Messaggio da christian71 »

antoniomlg ha scritto:Cristian
buongiorno. trova un avvocato che non ti spenna e sopratutto
che in caso di non accoglimento della domanda non voglia niente
e provaci,
sono comunque soldi, 1500 euro ogni anno di durata eccessivo oltre il normale.
la normale durata di un procedimento è stata stabilito in 3 anni.

ciao
Buongiorno Antonio, infatti devo parlare anche di questo con l'avvocato che sai tu… ora sto uscendo per andare a lavoro ma più tardi ti mando una email…

Saluti e buona giornata Antonio…

Inviato dal mio SM-N910F
nabboni

Re: ricorso al tar

Messaggio da nabboni »

In relazione alla legge Pinto, l'indennizzo non è fisso di 1500 per anno (dopo i tre anni), ma varia, di regola da 500 euro in su. Per i procedimenti al TAR bisogna far attenzione a presentare istanza di fissazione/prelievo almeno due volte, perché, di regola, fanno decorrere i termini dopo non solo i tre anni, ma anche dall'ulteriore richiesta di fissazione udienza successiva a quella di deposito del ricorso. In merito al ricorso respinto di Cristian 71, al TAR Lazio, da quello che scrive, mi permetto di intravvedere delle chance di riforma della sentenza in Consiglio di Stato. Di seguito riporto una sentenza di Cassazione sulla legge Pinto:

Corte di Cassazione - VI Sentenza 35 del 09.01.2012
Spetta anche alla parte soccombente, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione, a meno che il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento del diritto alla riparazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
(Omissis),
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per
legge,
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte di appello di Bologna in data 2
ottobre 2009 nel procedimento n. 379/2009 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data
12 dicembre dal relatore, cons. Stefano Schirò;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, dott. FUCCI Costantino, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Svolgimento del processo
B.F. e gli altri ricorrenti indicati in rubrica hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 2 ottobre 2009, con il quale la Corte di appello di Bologna ha rigettato la domanda di equa riparazione da loro proposta, L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al Tar Emilia Romagna con ricorso del 18 aprile 1996 e non ancora definito alla data del deposito del ricorso per equa riparazione (3 aprile 2009). Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.
Nell'odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata
Motivazione
Con un unico motivo i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, con violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, abbia rigettato la domanda, ritenendo che la palese infondatezza della domanda proposta davanti al Tar consentiva di escludere - anche in conseguenza dell'esito negativo di un giudizio di legittimità costituzionale, definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 330/1999 dichiarativa della non fondatezza della questione sollevata, intervenuta proprio in concomitanza con il decorso della durata ragionevole del processo - che l'attesa della definizione della controversia, dall'esito sfavorevole ormai scontato, potesse aver procurato ai ricorrenti medesimi un patema d'animo indennizzabile. Il ricorso è fondato.
Infatti, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l'esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull'identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell'eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, restando irrilevante l'asserita consapevolezza da parte dell'istante della scarsa probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria.
Dell'esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l'Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. 2006/7139; 2008/24269; 2010/9938).
La Corte di appello di Bologna - nel rigettare il ricorso osservando che la palese infondatezza della domanda proposta davanti al Tar consentiva di escludere che l'attesa della definizione della controversia, dall'esito sfavorevole ormai scontato dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 330/1999 dichiarativa della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata e intervenuta proprio in concomitanza con il decorso della durata ragionevole del processo, potesse aver procurato ai ricorrenti un patema d'animo indennizzabile - non si è uniformata all'orientamento sopra enunciato e il decreto impugnato deve essere conseguentemente annullato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2. Si deve, in primo luogo, osservare che non si rinvengono in atti elementi che, alla stregua del principio in precedenza enunciato, consentano di ritenere che i ricorrenti, pur proponendo una domanda priva di fondamento, abbiano promosso una lite temeraria in difetto di una condizione soggettiva di incertezza e che pertanto non si sia nella specie verificato il pregiudizio morale conseguente all'eccessiva durata della causa, tenuto conto che questo si verifica di regola come effetto della violazione medesima e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi (Cass. 2005/21088; 2006/7139).

Va altresì rilevato che il giudizio presupposto - promosso davanti al Tar Emilia Romagna con ricorso del 18 aprile 1996 e non ancora definito alla data di deposito del ricorso per equa riparazione (3 aprile 2009) - si è protratto per tredici anni, con conseguente superamento nella misura di dieci anni del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di cassazione (Cass. 2008/14). In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in alcune decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d'importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al Tar Emilia Romagna oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lunghissimo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, avendo i ricorrenti presentato istanza di prelievo soltanto il 17 e il 28 febbraio 20909, a ciascuno dei ricorrenti va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.500,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall'ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352).
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 6.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.640,00 di cui Euro 1.100,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Corte di Cassazione - VI Sentenza 35 del 09.01.2012
christian71
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Re: ricorso al tar

Messaggio da christian71 »

Grazie davvero nabboni…mi hai dato utilissime informazioni che non conoscevo assolutamente… Ne sono venuto a conoscenza solo ora grazie a te… almeno forse mi rifaccio delle spese sostenute fino ad ora…
Ma quindi ho capito bene che se dovessi ricorrere al Consiglio di Stato, dovrò attendere la conclusione anche di questo prima di poter chiedere il risarciento???…
Questa mattina avevo scaricato delle cose in merito ma poi sono dovuto uscire per lavoro e non ho avuto il tempo di studiare bene…

Saluti e buona serata
Christian

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nabboni

Re: ricorso al tar

Messaggio da nabboni »

Non è necessario attendere anche l'appello, sono, alla fine, due procedimenti separati anche se sullo stesso petitum. Anzi, proporlo subito, sarebbe anche meglio, perché dimostreresti la tua buona fede proponendo istanza prima dell'appello al Consiglio di Stato che potrebbe rifomare in senso a te favorevole la sentenza.

Saluti.
christian71
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Re: R: ricorso al tar

Messaggio da christian71 »

nabboni ha scritto:Non è necessario attendere anche l'appello, sono, alla fine, due procedimenti separati anche se sullo stesso petitum. Anzi, proporlo subito, sarebbe anche meglio, perché dimostreresti la tua buona fede proponendo istanza prima dell'appello al Consiglio di Stato che potrebbe rifomare in senso a te favorevole la sentenza.

Saluti.
Ti ringrazio per i preziosi consigli…
Quindi comincio ad attivarmi sin da subito…

Ti sono davvero grato per avermi dato queste informazioni…

Saluti e buona serata
Christian

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STANCHISSIMO

Re: ricorso al tar

Messaggio da STANCHISSIMO »

Ciao christian71 sono contento per te, come vedi non si finisce mai di imparare.
STANCHISSIMO

Re: ricorso al tar

Messaggio da STANCHISSIMO »

Nabboni grazie mille per le preziosissime informazioni.
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Avv. Giorgio Carta
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Re: ricorso al tar

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Non esiste un termine massimo entro cui il TAR deve pronunciarsi sul suo ricorso.
Infatti, l'Italia viene sovente condannata per l'eccessiva lunghezza dei processi.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
marioale1913
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Re: ricorso al tar

Messaggio da marioale1913 »

Giorgio Carta ha scritto:Non esiste un termine massimo entro cui il TAR deve pronunciarsi sul suo ricorso.
Infatti, l'Italia viene sovente condannata per l'eccessiva lunghezza dei processi.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Buonasera Avvocato, la ringrazio per la risposta.
Quindi i tempi del TAR per una prima udienza , potrebbero essere molto lunghi.
Distinti saluti
marioale1913
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Re: ricorso al tar

Messaggio da marioale1913 »

Giorgio Carta ha scritto:Non esiste un termine massimo entro cui il TAR deve pronunciarsi sul suo ricorso.
Infatti, l'Italia viene sovente condannata per l'eccessiva lunghezza dei processi.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Buonasera Avvocato, la ringrazio per la risposta.
Quindi i tempi del TAR per una prima udienza , potrebbero essere molto lunghi.
Distinti saluti
avt8
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Re: ricorso al tar

Messaggio da avt8 »

nabboni ha scritto:Non è necessario attendere anche l'appello, sono, alla fine, due procedimenti separati anche se sullo stesso petitum. Anzi, proporlo subito, sarebbe anche meglio, perché dimostreresti la tua buona fede proponendo istanza prima dell'appello al Consiglio di Stato che potrebbe rifomare in senso a te favorevole la sentenza.

Saluti.
Si ma vi siete dimenticati che una volta erano 1500, infatti io nel 2004 presi questa somma per ogni anno- adesso la cifra e scesa dai 700-ai 750 per ogni anno-

seconda cosa , se no e stata fatta istanza di prelievo dopo due anni dalla presntazione del ricorso, non si può chiedere la legge pinto lo provede la legge-

terza cosa anche in caso di condanna il Ministero no paga, per cui bisogna fare ricorso al T.A.R. per l'ottemperanza- il quale compensa le spese e ordina all'amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza dell'ottemperanza,nominando il commissario ad acta-
il 24 settembre ho fatto due ottemperanza al T.A.R. Trento, ed il giudice ha compensato le spese, e ordinando di pagare entro 60 giorni con la speranza che il Ministero paga- Per cui occorre pagare amche le spese per il legale dell'ottemperanza,ed anche il domiciliatario, in quanto per effetto del reolamento di giurisdizione, bisogna ricorre sempre ad latro tribunale di altra regione-io dal veneto ho dovuto ricorrere a Trento-
kevin
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Re: ricorso al tar

Messaggio da kevin »

Sono stato riformato, ho fatto ricorso al tar. Nel caso il ricorso venisse accolto dopo quando tempo l'amministrazione verserà gli arretrati?
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