RICORSO PER VITALIZIO DI 500 EURO ANZICHE' 25O EURO
Re: RICORSO PER VITALIZIO DI 500 EURO ANZICHE' 25O EURO
Messaggio da Tino Celsi »
Gent.mo avt8, come tu hai suggerito farò le mie osservazioni prelevando le motivazioni dalle due sentenze del consiglio di stato, perchè altro non potrei aggiungere, chiedendo l'adeguamneto.
Ma dal tipo di riposta ho avuto l'impressione che stiano prendendo tempo.
Approfitto della tua cortesia per chiederti se per caso hai materiali dai quali poter prendere spunto per le osservazioni che vadano oltre le sentenze, giusto per corredare la pratica con motivazioni più congrue.
Eventalmente trasmettendomele anche a mezzo mail.
Ti ringrazio della risposta.
un abbraccio
Tino
Ma dal tipo di riposta ho avuto l'impressione che stiano prendendo tempo.
Approfitto della tua cortesia per chiederti se per caso hai materiali dai quali poter prendere spunto per le osservazioni che vadano oltre le sentenze, giusto per corredare la pratica con motivazioni più congrue.
Eventalmente trasmettendomele anche a mezzo mail.
Ti ringrazio della risposta.
un abbraccio
Tino
Re: RICORSO PER VITALIZIO DI 500 EURO ANZICHE' 25O EURO
Consiglio: Entro i 10 giorni far pervenire le osservazioni, nelle quali indicare l'avvenuto travisamento della fattispecie da parte dell'Amm.ne procedente alla luce delle 2 sentenze del Consiglio di Stato (anche senza dettagliare i contenuti). Attendere il provvedimento di rigetto e quindi impugnare con ricorso straord. al Capo dello Stato.
Re: RICORSO PER VITALIZIO DI 500 EURO ANZICHE' 25O EURO
avt8 ha scritto:IO feci la domanda,e non avendo ottenuto risposta ho fatto ricorso per avere l'assegno da 500 euro anzichè 250- ho fatto la prima udienza il 25/6/2014,ed il Giudice ha rinviato al 5 di Novembre per la decisione,in quanto l'avvocatura in sede di udienza ha detto al giudice che nel mese di luglio dovrebbero uscire alcune sentenze in merito appellate dal Ministero- A fronte di ciò il giudice ha rinviato al 5/11/2014-Tino Celsi ha scritto:Carissimi amici, premesso di essere stato riconosciuto "Vittima del Dovere" ai sensi delal L. 266/2005 e di aver acquisito i benefici degli assegni ai sensi dell'art.1, comam 5, della L. 244/2007 e dall'art.4, comma1, lett.b punto 1 del D.P.R. 243/2006, per due distinti episodi di cui uno legato a lesioni riportate in O.P. e l'altro a soccorso pubblico, ho avanzto richiesta per l'adevuamto a 500 euro dopo le famose sentenze del consiglio di stato.
Risposta : il riconoscimento e l'erogazione dle titolo richiesto nella misura di 500 euro ai sensi dell'art.4, comma 238, della legge 350/2003 è concesso esclusivamente alle vittime del Terrorismo e della Criminalità organizzata, nonchè alle vittime di azioni criminose posteriori al 1° gennaio 1990 e failiari ex legge nr.40/98. In un ottica di progressiva parificazione, il Legsilatore ha si esteso l'assegno vitalizio in questione alle Vittime del Dovere, a cagione din episodi rconducibili all'art.1, commi 563 e 564 della legge nr.266/2005, ma nell'importo orginario di Euro 258,23 con decorrenza 1° Dicembre 2006, stabilendolo espèressamente nell'art.4, comma 1, lett. b, punto 1 del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 243/2006.
Tale norma, infatti, estende il beneficio nella misura originaaria revista di 500 mila lire, pari ad Euro 258,23, soggetta a perequazione annua, di cui all'art.2, commi 1, 1 bis 2 e 4.
Stante l'assenza di apposite previsioni normative che consentano l'estensione del beneficio richiesto dal istante alle "Vittime del Dovere" di cui alla legge nr.266/2005, quest'Ufficio è orientato al rigetto dell'iistanza.
10 giorni per presnetare eventuali osservazioni o documenti.
Questo è il quanto.
Cosa ne pensate e che suggerimento potete dare in merito.
Un abbraccio a tutti
Tino
Fai le osservazioni dicendo che qualora non ti sarà concesso il vitalizio ,presenterai ricorso al Giudice del Lavoro-
Vediamo cosa ti rispondono
ma il ministero può appellarsi giudizio di due sentenze della consiglio di stato? se siamo stati dichiarati vittime del dovere dobbiamo avere gli stessi requisiti giuridici dei due colleghi vincitori delle sentenze pertanto ci spettano e basta.
Re: RICORSO PER VITALIZIO DI 500 EURO ANZICHE' 25O EURO
Allora andiamo per ordine,ed ascoltate uno che conosce la materia e la giurisprudenza del codice amministrativo-
Intanto nelle osservazioni ,metti quelle tre righe del consiglio di state dove dice il perchè compete l'assegno di 500 euro anzichè 250-
Il ricorso va fatto al Giudice del Lavoro, e non al Presidente della Repubblica in quanto spendi soldi sia per il contributo unificato sia della parcella per il ricorso, per poi sentirsi respingersi il ricorso per inammissibilità per difetto di giurisdizione.-
Per quanto riguarda le sentenze del Consiglio di Stato ,queste non sono estensibili ad altri,ma valgono solo per i ricorrenti.-
Queste servono solo per l'orientamento per gli altri giudici in tale materie che possono approvare tale orientamento,ma possono anche discostarsi nel giudizio amministrativo-
L'unica cosa e il Giudice del Lavoro,che entro 3-4 mesi dal deposito del ricorso fissa l'udienza, e decide ed solo in questo momento il giudice può accogliere il ricorso tenendo presente le sentenze del consisglio di stato-
Intanto nelle osservazioni ,metti quelle tre righe del consiglio di state dove dice il perchè compete l'assegno di 500 euro anzichè 250-
Il ricorso va fatto al Giudice del Lavoro, e non al Presidente della Repubblica in quanto spendi soldi sia per il contributo unificato sia della parcella per il ricorso, per poi sentirsi respingersi il ricorso per inammissibilità per difetto di giurisdizione.-
Per quanto riguarda le sentenze del Consiglio di Stato ,queste non sono estensibili ad altri,ma valgono solo per i ricorrenti.-
Queste servono solo per l'orientamento per gli altri giudici in tale materie che possono approvare tale orientamento,ma possono anche discostarsi nel giudizio amministrativo-
L'unica cosa e il Giudice del Lavoro,che entro 3-4 mesi dal deposito del ricorso fissa l'udienza, e decide ed solo in questo momento il giudice può accogliere il ricorso tenendo presente le sentenze del consisglio di stato-
Re: RICORSO PER VITALIZIO DI 500 EURO ANZICHE' 25O EURO
Stralcio di una sentenza che ha accolto anche il ricorso nella parte relativa all'assegno vitalzio di 500 euro-
la sentenza e stata notificata il 20 giugno e bisogna attendere se il ministero fa appello-
La sentenza 27.02.2014 così si esprime:
Con ricorso depositato il 27 novembre 2013 il XXXXXXXXXXXXX, conveniva in giudizio il Ministero della Difesa esponendo di avere partecipato a numerose missioni di pace in scenari operativi esteri; che a seguito di esposizione ad emissioni nocive legate all’impiego di munizionamento bellico nelle zone in cui era stato inviato, aveva contratto “Malattia di Hodgkin, persistente sindrome ansioso depressiva, azoospermia”; che tali patologie ne comportavano il congedo per inidoneità; di essersi avvalso della normativa in tema di Vittime del Dovere; che il legislatore modificando la nozione preesistente di vittime del dovere aveva equiparato a tale figura quella dei soggetti equiparati e cioè coloro che erano stati esposti a particolari condizioni ambientali operative ed avevano contratto infermità permanentemente invalidanti o erano deceduti; che a seguito di istruttoria e di visite mediche l’amministrazione aveva riconosciuto la qualifica di vittima del dovere del ricorrente ed aveva erogato gli assegni vitalizi di pertinenza e la speciale elargizione; che l’assegno vitalizio era stato erogato nell’importo di euro 258,33 (corrispondente all’originario importo di lire 500.000) nonostante fosse stato nel frattempo elevato ad euro 500 dall’art. 4 comma 238 legge 350/2004 con decorrenza dal 1 gennaio 2004; che l’amministrazione aveva comunicato al ricorrente che tale importo era stato determinato sulla base di quanto previsto dall’art. 4 d.p.r. 243/06, il quale recitava che alle vittime del dovere spettava l’assegno vitalizio nella misura originaria prevista di L. 500.000 mensili, pari ora € 258,23, soggetta perequazione annua; che la speciale elargizione era stata corrisposta semplicemente pagando la differenza sulla base del parametro dell’invalidità del 60% quantificato dalla commissione medica ospedaliera; che tuttavia il ricorrente aveva invocato l’applicazione in proprio favore dell’art. 3 legge 466/80 rivendicando l’erogazione della speciale elargizione per intero in ragione della perdita di impiego causata dalla patologia oltre che una rivalutazione dell’invalidità in base ad un intervenuto aggravamento; il ministero motivava il rigetto di tale istanza argomentando che la normativa in esame non consentiva la possibilità di prendere in considerazione aggravamenti e che la corresponsione della speciale elargizione nella misura del 100% in conseguenza di un provvedimento di riforma era prevista solamente per le vittime del terrorismo.
Ciò premesso, il ricorrente sosteneva, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, che la norma richiamata ai fini dell’erogazione dell’assegno nella misura originaria non aveva la funzione di specificare quali benefici erano stati estesi ai soggetti equiparati ma solamente di determinare la data di decorrenza di questi benefici. La norma che aveva invece individuato i benefici estesi ai soggetti equiparati alle vittime del dovere era contenuta nell’articolo 1 dello stesso d.p.r. 243/06. Pertanto dovevano essere estesi automaticamente anche ai soggetti equiparati alle vittime del dovere i provvedimenti normativi con i quali vi erano state successive modifiche dell’importo dell’assegno vitalizio e, in particolare, l’articolo 4 comma 238 legge 350/2004, che aveva modificato l’art. 2 legge 407/98 con decorrenza al 1 gennaio, elevando l’importo dell’assegno vitalizio a € 500 mensili. Parte ricorrente osservava che l’interpretazione sostenuta dalla amministrazione contrastava con il fatto che il regolamento in esame aveva solamente la funzione di disciplinari i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, mentre invece le caratteristiche gli importi di tali provvidenze erano disciplinate dalla norma primaria.
Con riferimento alla speciale elargizione, il ricorrente osservava che ….
Ciò premesso il ricorrente chiedeva che previa disapplicazione dei decreti del Ministro della Difesa in data 27/11/2012 e 8 novembre 2012, fosse dichiarato il suo diritto, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento dell’assegno ex art. 2 legge 407/98 nell’importo di euro 500 oltre perequazione ex le,ge dal 1 gennaio 2006 nonché alla riliquidazione per intero della speciale elargizione ex art. 34 legge 222/07 ed ex art. 5 comma 1 e 3 legge 206/04, detratte le somme già percepite
All’udienza di comparizione delle parti si costituiva il Ministero della Difesa con l’Avvocatura delle Stato ed eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi a suo avviso di questioni relative ad interesse legittimo, derivanti dalla natura pubblicistica del rapporto che lega il personale militare all’amministrazione statale. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente …
Poiché la causa non necessitava di istruttoria vertente su questioni di diritto il giudice invitava le parti alla discussione e all’esito della quale pronunciava sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo.
***
L’eccezione relativa al difetto di giurisdizione, sollevata dal Ministero convenuto è infondata.
Infatti nella presente causa si discute del diritto soggettivo ad una prestazione di natura assistenziale. La situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente quindi non è connessa al pregresso rapporto di natura pubblicistica tra il militare e lo Stato, ma trova fondamento in specifiche previsioni normative, riguardanti differenti categorie di soggetti, nella cui applicazione la pubblica amministrazione non è titolare di poteri discrezionali.
le domande di parte ricorrente sono fondate.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 6156/2013, prodotta in giudizio dalla difesa di parte ricorrente, ha aderito alla tesi di parte ricorrente osservando che il d.p.r. 243/2006, emanato in attuazione del comma 565 dell’articolo 1 della legge 266/2005, ha disciplinato i tempi e le modalità di erogazione delle provvidenze in discussione, con la previsione di una graduatoria unica nazionale delle posizioni. Il regolamento in questione non ha inteso determinare in senso restrittivo l’ambito dei soggetti destinatari dei benefici in questione. Infatti all’art. 1 il DPR fa riferimento alle vittime del dovere e alle categorie a queste equiparate, in tal modo estendendo la elargizione dei benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a tutte le vittime che hanno riportato lesioni o menomazioni nell’adempimento del dovere.
Ciò posto, l’art. 4 dello stesso d.p.r. menziona l’assegno vitalizio nella misura originaria prevista di L. 500.000 mensili al solo fine di individuazione del beneficio, senza che il regolamento abbia voluto in realtà cristallizzare in tale misura l’assegno in questione. In caso contrario, sarebbe difficilmente giustificabile l’introduzione, da parte di una fonte normativa secondaria, di una disparità di trattamento nei confronti di soggetti che, invece, la fonte normativa primaria ha voluto espressamente equiparare agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Sulla base di tali argomentazioni ,deve pertanto essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l’assegno ex art. 2 legge 407/98 dell’importo di euro 500 oltre perequazione dal 1 gennaio 2006 e il Ministero convenuto deve essere condannato a versare gli importi dovuti per tale titolo, detratto quanto già ricevuto dal ricorrente
la sentenza e stata notificata il 20 giugno e bisogna attendere se il ministero fa appello-
La sentenza 27.02.2014 così si esprime:
Con ricorso depositato il 27 novembre 2013 il XXXXXXXXXXXXX, conveniva in giudizio il Ministero della Difesa esponendo di avere partecipato a numerose missioni di pace in scenari operativi esteri; che a seguito di esposizione ad emissioni nocive legate all’impiego di munizionamento bellico nelle zone in cui era stato inviato, aveva contratto “Malattia di Hodgkin, persistente sindrome ansioso depressiva, azoospermia”; che tali patologie ne comportavano il congedo per inidoneità; di essersi avvalso della normativa in tema di Vittime del Dovere; che il legislatore modificando la nozione preesistente di vittime del dovere aveva equiparato a tale figura quella dei soggetti equiparati e cioè coloro che erano stati esposti a particolari condizioni ambientali operative ed avevano contratto infermità permanentemente invalidanti o erano deceduti; che a seguito di istruttoria e di visite mediche l’amministrazione aveva riconosciuto la qualifica di vittima del dovere del ricorrente ed aveva erogato gli assegni vitalizi di pertinenza e la speciale elargizione; che l’assegno vitalizio era stato erogato nell’importo di euro 258,33 (corrispondente all’originario importo di lire 500.000) nonostante fosse stato nel frattempo elevato ad euro 500 dall’art. 4 comma 238 legge 350/2004 con decorrenza dal 1 gennaio 2004; che l’amministrazione aveva comunicato al ricorrente che tale importo era stato determinato sulla base di quanto previsto dall’art. 4 d.p.r. 243/06, il quale recitava che alle vittime del dovere spettava l’assegno vitalizio nella misura originaria prevista di L. 500.000 mensili, pari ora € 258,23, soggetta perequazione annua; che la speciale elargizione era stata corrisposta semplicemente pagando la differenza sulla base del parametro dell’invalidità del 60% quantificato dalla commissione medica ospedaliera; che tuttavia il ricorrente aveva invocato l’applicazione in proprio favore dell’art. 3 legge 466/80 rivendicando l’erogazione della speciale elargizione per intero in ragione della perdita di impiego causata dalla patologia oltre che una rivalutazione dell’invalidità in base ad un intervenuto aggravamento; il ministero motivava il rigetto di tale istanza argomentando che la normativa in esame non consentiva la possibilità di prendere in considerazione aggravamenti e che la corresponsione della speciale elargizione nella misura del 100% in conseguenza di un provvedimento di riforma era prevista solamente per le vittime del terrorismo.
Ciò premesso, il ricorrente sosteneva, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, che la norma richiamata ai fini dell’erogazione dell’assegno nella misura originaria non aveva la funzione di specificare quali benefici erano stati estesi ai soggetti equiparati ma solamente di determinare la data di decorrenza di questi benefici. La norma che aveva invece individuato i benefici estesi ai soggetti equiparati alle vittime del dovere era contenuta nell’articolo 1 dello stesso d.p.r. 243/06. Pertanto dovevano essere estesi automaticamente anche ai soggetti equiparati alle vittime del dovere i provvedimenti normativi con i quali vi erano state successive modifiche dell’importo dell’assegno vitalizio e, in particolare, l’articolo 4 comma 238 legge 350/2004, che aveva modificato l’art. 2 legge 407/98 con decorrenza al 1 gennaio, elevando l’importo dell’assegno vitalizio a € 500 mensili. Parte ricorrente osservava che l’interpretazione sostenuta dalla amministrazione contrastava con il fatto che il regolamento in esame aveva solamente la funzione di disciplinari i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, mentre invece le caratteristiche gli importi di tali provvidenze erano disciplinate dalla norma primaria.
Con riferimento alla speciale elargizione, il ricorrente osservava che ….
Ciò premesso il ricorrente chiedeva che previa disapplicazione dei decreti del Ministro della Difesa in data 27/11/2012 e 8 novembre 2012, fosse dichiarato il suo diritto, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento dell’assegno ex art. 2 legge 407/98 nell’importo di euro 500 oltre perequazione ex le,ge dal 1 gennaio 2006 nonché alla riliquidazione per intero della speciale elargizione ex art. 34 legge 222/07 ed ex art. 5 comma 1 e 3 legge 206/04, detratte le somme già percepite
All’udienza di comparizione delle parti si costituiva il Ministero della Difesa con l’Avvocatura delle Stato ed eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi a suo avviso di questioni relative ad interesse legittimo, derivanti dalla natura pubblicistica del rapporto che lega il personale militare all’amministrazione statale. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente …
Poiché la causa non necessitava di istruttoria vertente su questioni di diritto il giudice invitava le parti alla discussione e all’esito della quale pronunciava sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo.
***
L’eccezione relativa al difetto di giurisdizione, sollevata dal Ministero convenuto è infondata.
Infatti nella presente causa si discute del diritto soggettivo ad una prestazione di natura assistenziale. La situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente quindi non è connessa al pregresso rapporto di natura pubblicistica tra il militare e lo Stato, ma trova fondamento in specifiche previsioni normative, riguardanti differenti categorie di soggetti, nella cui applicazione la pubblica amministrazione non è titolare di poteri discrezionali.
le domande di parte ricorrente sono fondate.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 6156/2013, prodotta in giudizio dalla difesa di parte ricorrente, ha aderito alla tesi di parte ricorrente osservando che il d.p.r. 243/2006, emanato in attuazione del comma 565 dell’articolo 1 della legge 266/2005, ha disciplinato i tempi e le modalità di erogazione delle provvidenze in discussione, con la previsione di una graduatoria unica nazionale delle posizioni. Il regolamento in questione non ha inteso determinare in senso restrittivo l’ambito dei soggetti destinatari dei benefici in questione. Infatti all’art. 1 il DPR fa riferimento alle vittime del dovere e alle categorie a queste equiparate, in tal modo estendendo la elargizione dei benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a tutte le vittime che hanno riportato lesioni o menomazioni nell’adempimento del dovere.
Ciò posto, l’art. 4 dello stesso d.p.r. menziona l’assegno vitalizio nella misura originaria prevista di L. 500.000 mensili al solo fine di individuazione del beneficio, senza che il regolamento abbia voluto in realtà cristallizzare in tale misura l’assegno in questione. In caso contrario, sarebbe difficilmente giustificabile l’introduzione, da parte di una fonte normativa secondaria, di una disparità di trattamento nei confronti di soggetti che, invece, la fonte normativa primaria ha voluto espressamente equiparare agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Sulla base di tali argomentazioni ,deve pertanto essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l’assegno ex art. 2 legge 407/98 dell’importo di euro 500 oltre perequazione dal 1 gennaio 2006 e il Ministero convenuto deve essere condannato a versare gli importi dovuti per tale titolo, detratto quanto già ricevuto dal ricorrente
Re: RICORSO PER VITALIZIO DI 500 EURO ANZICHE' 25O EURO
avt8 ha scritto:Stralcio di una sentenza che ha accolto anche il ricorso nella parte relativa all'assegno vitalzio di 500 euro-
la sentenza e stata notificata il 20 giugno e bisogna attendere se il ministero fa appello-
La sentenza 27.02.2014 così si esprime:
Con ricorso depositato il 27 novembre 2013 il XXXXXXXXXXXXX, conveniva in giudizio il Ministero della Difesa esponendo di avere partecipato a numerose missioni di pace in scenari operativi esteri; che a seguito di esposizione ad emissioni nocive legate all’impiego di munizionamento bellico nelle zone in cui era stato inviato, aveva contratto “Malattia di Hodgkin, persistente sindrome ansioso depressiva, azoospermia”; che tali patologie ne comportavano il congedo per inidoneità; di essersi avvalso della normativa in tema di Vittime del Dovere; che il legislatore modificando la nozione preesistente di vittime del dovere aveva equiparato a tale figura quella dei soggetti equiparati e cioè coloro che erano stati esposti a particolari condizioni ambientali operative ed avevano contratto infermità permanentemente invalidanti o erano deceduti; che a seguito di istruttoria e di visite mediche l’amministrazione aveva riconosciuto la qualifica di vittima del dovere del ricorrente ed aveva erogato gli assegni vitalizi di pertinenza e la speciale elargizione; che l’assegno vitalizio era stato erogato nell’importo di euro 258,33 (corrispondente all’originario importo di lire 500.000) nonostante fosse stato nel frattempo elevato ad euro 500 dall’art. 4 comma 238 legge 350/2004 con decorrenza dal 1 gennaio 2004; che l’amministrazione aveva comunicato al ricorrente che tale importo era stato determinato sulla base di quanto previsto dall’art. 4 d.p.r. 243/06, il quale recitava che alle vittime del dovere spettava l’assegno vitalizio nella misura originaria prevista di L. 500.000 mensili, pari ora € 258,23, soggetta perequazione annua; che la speciale elargizione era stata corrisposta semplicemente pagando la differenza sulla base del parametro dell’invalidità del 60% quantificato dalla commissione medica ospedaliera; che tuttavia il ricorrente aveva invocato l’applicazione in proprio favore dell’art. 3 legge 466/80 rivendicando l’erogazione della speciale elargizione per intero in ragione della perdita di impiego causata dalla patologia oltre che una rivalutazione dell’invalidità in base ad un intervenuto aggravamento; il ministero motivava il rigetto di tale istanza argomentando che la normativa in esame non consentiva la possibilità di prendere in considerazione aggravamenti e che la corresponsione della speciale elargizione nella misura del 100% in conseguenza di un provvedimento di riforma era prevista solamente per le vittime del terrorismo.
Ciò premesso, il ricorrente sosteneva, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, che la norma richiamata ai fini dell’erogazione dell’assegno nella misura originaria non aveva la funzione di specificare quali benefici erano stati estesi ai soggetti equiparati ma solamente di determinare la data di decorrenza di questi benefici. La norma che aveva invece individuato i benefici estesi ai soggetti equiparati alle vittime del dovere era contenuta nell’articolo 1 dello stesso d.p.r. 243/06. Pertanto dovevano essere estesi automaticamente anche ai soggetti equiparati alle vittime del dovere i provvedimenti normativi con i quali vi erano state successive modifiche dell’importo dell’assegno vitalizio e, in particolare, l’articolo 4 comma 238 legge 350/2004, che aveva modificato l’art. 2 legge 407/98 con decorrenza al 1 gennaio, elevando l’importo dell’assegno vitalizio a € 500 mensili. Parte ricorrente osservava che l’interpretazione sostenuta dalla amministrazione contrastava con il fatto che il regolamento in esame aveva solamente la funzione di disciplinari i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, mentre invece le caratteristiche gli importi di tali provvidenze erano disciplinate dalla norma primaria.
Con riferimento alla speciale elargizione, il ricorrente osservava che ….
Ciò premesso il ricorrente chiedeva che previa disapplicazione dei decreti del Ministro della Difesa in data 27/11/2012 e 8 novembre 2012, fosse dichiarato il suo diritto, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento dell’assegno ex art. 2 legge 407/98 nell’importo di euro 500 oltre perequazione ex le,ge dal 1 gennaio 2006 nonché alla riliquidazione per intero della speciale elargizione ex art. 34 legge 222/07 ed ex art. 5 comma 1 e 3 legge 206/04, detratte le somme già percepite
All’udienza di comparizione delle parti si costituiva il Ministero della Difesa con l’Avvocatura delle Stato ed eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi a suo avviso di questioni relative ad interesse legittimo, derivanti dalla natura pubblicistica del rapporto che lega il personale militare all’amministrazione statale. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente …
Poiché la causa non necessitava di istruttoria vertente su questioni di diritto il giudice invitava le parti alla discussione e all’esito della quale pronunciava sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo.
***
L’eccezione relativa al difetto di giurisdizione, sollevata dal Ministero convenuto è infondata.
Infatti nella presente causa si discute del diritto soggettivo ad una prestazione di natura assistenziale. La situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente quindi non è connessa al pregresso rapporto di natura pubblicistica tra il militare e lo Stato, ma trova fondamento in specifiche previsioni normative, riguardanti differenti categorie di soggetti, nella cui applicazione la pubblica amministrazione non è titolare di poteri discrezionali.
le domande di parte ricorrente sono fondate.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 6156/2013, prodotta in giudizio dalla difesa di parte ricorrente, ha aderito alla tesi di parte ricorrente osservando che il d.p.r. 243/2006, emanato in attuazione del comma 565 dell’articolo 1 della legge 266/2005, ha disciplinato i tempi e le modalità di erogazione delle provvidenze in discussione, con la previsione di una graduatoria unica nazionale delle posizioni. Il regolamento in questione non ha inteso determinare in senso restrittivo l’ambito dei soggetti destinatari dei benefici in questione. Infatti all’art. 1 il DPR fa riferimento alle vittime del dovere e alle categorie a queste equiparate, in tal modo estendendo la elargizione dei benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a tutte le vittime che hanno riportato lesioni o menomazioni nell’adempimento del dovere.
Ciò posto, l’art. 4 dello stesso d.p.r. menziona l’assegno vitalizio nella misura originaria prevista di L. 500.000 mensili al solo fine di individuazione del beneficio, senza che il regolamento abbia voluto in realtà cristallizzare in tale misura l’assegno in questione. In caso contrario, sarebbe difficilmente giustificabile l’introduzione, da parte di una fonte normativa secondaria, di una disparità di trattamento nei confronti di soggetti che, invece, la fonte normativa primaria ha voluto espressamente equiparare agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Sulla base di tali argomentazioni ,deve pertanto essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l’assegno ex art. 2 legge 407/98 dell’importo di euro 500 oltre perequazione dal 1 gennaio 2006 e il Ministero convenuto deve essere condannato a versare gli importi dovuti per tale titolo, detratto quanto già ricevuto dal ricorrente
RAGAZZI VI LEGGETE E FATENE BUON USO- QUESTO E UN REGALI PER CHI INTENDE FARE RICORSO PER LE VITTIME DEL DOVERE-
Re: RICORSO PER VITALIZIO DI 500 EURO ANZICHE' 25O EURO
QUESTA E LA MIA DOMANDA DIFFIDA INOLTRATA AL MINISTERO-
AL MINISTERO DELL’INTERNO 30.12.2013
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AA.GG. DELLA P.S.
Servizio Assistenza ed Attività Sociali
ROMA
R.1. n.05232050700-5
OGGETTO:
-
“Vittima del Dovere”—DIFFIDA E MESSA IN MORA
Ricalcolo assegno vitalizio originario ad euro258,23 pari ad
Euro 500,00.
• Premesso che il sottoscritto, con decreto del Capo della Polizia datato 12 ottobre 2012 è stato inserito nella 13^ graduatoria per le “Vittime del Dovere “-Che detto decreto ha stabilito che al ricorrente compete l’assegno vitalizio non reversibile come indicato al punto 1 lettera b dell’art.4 del D.P.R. 7 luglio 2006 nr,243 in relazione alla legge 407/1998- ed a decorrere dal 1.1.2006 e corrisposto l’assegno vitalizio pari ad euro 258,23 –
• Che tale assunto non risulta corretto, in quanto al sottoscritto compete da tale data l’assegno vitalizio pari ad euro 500,00
• L’art.2 della legge 407/1998,ha previsto la concessione,oltre ad altre elargizioni,di un’assegno vitalizio non reversibile di lire 500 mila mensili,soggetto alla perequazione automatica di cui all’art.11 del d.lgvo nr.503/92,in favore dei soggetti di cui al comma 1,2,3 e 4 della legge 302/90,di coloro cioè che hanno subito una invalidità permanente in conseguenza di ferite riportate per atti terroristici,per atti di criminalità organizzata.Quindi la legge 350 del 2004 ,all’art.4 comma 238 ,ha previsto che con effetto dal 1 gennaio 2004, i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’art.2 della legge 23 novembre 1998 n.407 sono elevati a 500 euro mensili.-
• Ora in base al tenore letterario di tali disposizioni si rileva :
a) Che l’assegno vitalizio fissato nella misura di 500.000 lire corrispondenti ad euro 258,23 è stato riconosciuto in favore sia delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sia dei soggetti che hanno avuto conseguenze fisiche in azioni volte a reprimere o prevenire azioni delittuose del genere di quelle sopra evidenziate,con una equiparazione quindi delle vittime del dovere come indicate ai comma 1,2,3 e 4 della legge n,302/1990:
b) Che il legislatore,con la norma di cui al comma 238 dell’art.4 della
• Legge nr.354/2004,ha inteso unicamente elevare l’importo dell’assegno vitalizio de quo,originariamente fissato in 500.000 lire,(pari ad euro 258,23)portandolo ad euro 500,00,esattamente il doppio della misura in origine prevista e determinata( secondo il regime monetario della lira all’epoca vigente).
• E’ intervenuto quindi il D.P.R. del 243/2006,emanato in attuazione del comma 565 dell’art.1 delle legge 23/12/2005 nr.266,che ha disciplinato i tempi e le modalità di erogazione delle provvidenze in parola,con la previsione di una graduatoria unica nazionale delle posizioni.-
• Detto regolamento non va a modificare in senso restrittivo l’ambito dei soggetti destinatari dei benefici in questione,se è vero che l’art.1 fa riferimento alle vittime del dovere e alle categorie a queste equiparate,cioè estendendo la elargizioni dei benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a tutte le vittime che hanno riportato menomazioni e ferite nell’adempimento del dovere-
• Per quanto riguarda poi all’aspetto oggettivo,il successivo art.4 dello stesso D.P.R. relativamente alla corresponsione dell’assegno vitalizio mensile menziona direttamente l’importo originariamente previsto dalla legge 407/19998 ( euro 258,23 ) pari a lire cinquecentomila )ai soli fini della individuazione del beneficio in questione,senza cristallizzare la misura stessa dell’assegno.
• In base a siffatto quadro normativo di riferimento,non v’è quindi motivi di escludere l’adeguamento in euro 500 dell’importo dell’assegno in questione disposto dall’art.4 comma 238 della legge 359/2002 nei confronti di alcuni soggetti che sono già stati in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.Se cosi non fosse ,si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasioni di eventi di violenza comune. E terroristica.-
• Dello stesso avviso e la sentenza del Consiglio di Stato nr. 6156/2013, il quale afferma il principio che anche alle vittime del dovere compete il vitalizio di 500,00 ,originariamente di 258,23 euro-cosi sempre lo stesso Consiglio di Stato con l’Ordinanza 4843/2012,che conferma tale principio.
• Alla luce di quanto sopra descritto,lo scrivente chiede a Codesto Ministero che gli venga concesso il vitalizio originario in euro 258,23, nella somma di euro 500,00 dalla sua decorrenza,con la rivalutazione prevista dalla legge,anche in virtù di tali sentenze-
• La presente istanza vale anche ai fini della messa in mora.-
E si chiede che gli venga data risposta per iscritto entro i termini
Previsti dalla legge.-
• Con Osservanza
AL MINISTERO DELL’INTERNO 30.12.2013
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AA.GG. DELLA P.S.
Servizio Assistenza ed Attività Sociali
ROMA
R.1. n.05232050700-5
OGGETTO:
-
“Vittima del Dovere”—DIFFIDA E MESSA IN MORA
Ricalcolo assegno vitalizio originario ad euro258,23 pari ad
Euro 500,00.
• Premesso che il sottoscritto, con decreto del Capo della Polizia datato 12 ottobre 2012 è stato inserito nella 13^ graduatoria per le “Vittime del Dovere “-Che detto decreto ha stabilito che al ricorrente compete l’assegno vitalizio non reversibile come indicato al punto 1 lettera b dell’art.4 del D.P.R. 7 luglio 2006 nr,243 in relazione alla legge 407/1998- ed a decorrere dal 1.1.2006 e corrisposto l’assegno vitalizio pari ad euro 258,23 –
• Che tale assunto non risulta corretto, in quanto al sottoscritto compete da tale data l’assegno vitalizio pari ad euro 500,00
• L’art.2 della legge 407/1998,ha previsto la concessione,oltre ad altre elargizioni,di un’assegno vitalizio non reversibile di lire 500 mila mensili,soggetto alla perequazione automatica di cui all’art.11 del d.lgvo nr.503/92,in favore dei soggetti di cui al comma 1,2,3 e 4 della legge 302/90,di coloro cioè che hanno subito una invalidità permanente in conseguenza di ferite riportate per atti terroristici,per atti di criminalità organizzata.Quindi la legge 350 del 2004 ,all’art.4 comma 238 ,ha previsto che con effetto dal 1 gennaio 2004, i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’art.2 della legge 23 novembre 1998 n.407 sono elevati a 500 euro mensili.-
• Ora in base al tenore letterario di tali disposizioni si rileva :
a) Che l’assegno vitalizio fissato nella misura di 500.000 lire corrispondenti ad euro 258,23 è stato riconosciuto in favore sia delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sia dei soggetti che hanno avuto conseguenze fisiche in azioni volte a reprimere o prevenire azioni delittuose del genere di quelle sopra evidenziate,con una equiparazione quindi delle vittime del dovere come indicate ai comma 1,2,3 e 4 della legge n,302/1990:
b) Che il legislatore,con la norma di cui al comma 238 dell’art.4 della
• Legge nr.354/2004,ha inteso unicamente elevare l’importo dell’assegno vitalizio de quo,originariamente fissato in 500.000 lire,(pari ad euro 258,23)portandolo ad euro 500,00,esattamente il doppio della misura in origine prevista e determinata( secondo il regime monetario della lira all’epoca vigente).
• E’ intervenuto quindi il D.P.R. del 243/2006,emanato in attuazione del comma 565 dell’art.1 delle legge 23/12/2005 nr.266,che ha disciplinato i tempi e le modalità di erogazione delle provvidenze in parola,con la previsione di una graduatoria unica nazionale delle posizioni.-
• Detto regolamento non va a modificare in senso restrittivo l’ambito dei soggetti destinatari dei benefici in questione,se è vero che l’art.1 fa riferimento alle vittime del dovere e alle categorie a queste equiparate,cioè estendendo la elargizioni dei benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a tutte le vittime che hanno riportato menomazioni e ferite nell’adempimento del dovere-
• Per quanto riguarda poi all’aspetto oggettivo,il successivo art.4 dello stesso D.P.R. relativamente alla corresponsione dell’assegno vitalizio mensile menziona direttamente l’importo originariamente previsto dalla legge 407/19998 ( euro 258,23 ) pari a lire cinquecentomila )ai soli fini della individuazione del beneficio in questione,senza cristallizzare la misura stessa dell’assegno.
• In base a siffatto quadro normativo di riferimento,non v’è quindi motivi di escludere l’adeguamento in euro 500 dell’importo dell’assegno in questione disposto dall’art.4 comma 238 della legge 359/2002 nei confronti di alcuni soggetti che sono già stati in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.Se cosi non fosse ,si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasioni di eventi di violenza comune. E terroristica.-
• Dello stesso avviso e la sentenza del Consiglio di Stato nr. 6156/2013, il quale afferma il principio che anche alle vittime del dovere compete il vitalizio di 500,00 ,originariamente di 258,23 euro-cosi sempre lo stesso Consiglio di Stato con l’Ordinanza 4843/2012,che conferma tale principio.
• Alla luce di quanto sopra descritto,lo scrivente chiede a Codesto Ministero che gli venga concesso il vitalizio originario in euro 258,23, nella somma di euro 500,00 dalla sua decorrenza,con la rivalutazione prevista dalla legge,anche in virtù di tali sentenze-
• La presente istanza vale anche ai fini della messa in mora.-
E si chiede che gli venga data risposta per iscritto entro i termini
Previsti dalla legge.-
• Con Osservanza
Re: RICORSO PER VITALIZIO DI 500 EURO ANZICHE' 25O EURO
Messaggio da Tino Celsi »
Grazie avt8, ne farò buon uso.
Tino
Tino
Re: RICORSO PER VITALIZIO DI 500 EURO ANZICHE' 25O EURO
comunque io sono in grado di preparare il ricorso per il vitalizio da 500 euro-Tino Celsi ha scritto:Grazie avt8, ne farò buon uso.
Tino
se siete interessati contatti in mp-
Re: RICORSO PER VITALIZIO DI 500 EURO ANZICHE' 25O EURO
A questa domanda mi dispiace non posso dare risposta,come da disposizioni avuto nella nota ministerialefranruggi ha scritto:Sono d accordo ma a seguito della tua diffida, il ministero che ha risposto? Presumo che non ti abbia risposto!
Saluti
Francesco
Re: RICORSO PER VITALIZIO DI 500 EURO ANZICHE' 25O EURO
Spero che tu sappia che ogni storia nostra per il Minsitero e un fatto a se-franruggi ha scritto:Almeno sai di questa benedetta equiparazione? Che cosa bolle nella pentola?
Saluti
Francesco
Se io ti dicessi, ti regalo 100 euro ma non dirlo a tua moglie, tu cosa faresti ?
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