AIUTO!! FERIMENTO ACCIDENTALE CON ARMA D'ORDINANZA
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Re: AIUTO!! FERIMENTO ACCIDENTALE CON ARMA D'ORDINANZA
Messaggio da christian71 »
Salve Albyyy3, certo assolutamente si, doveva avere il colpo in canna....in un reparto operativo di pronto intervento della P.S. in cui sono stato anni fa e anche in una recente esercitazione al poligono che ho fatto, veniva consigliato dagli istruttori di tenere l'arma sempre allo stesso modo, in sicura o non o con colpo in canna purchè sempre allo stesso modo affinchè si fosse abituati a maneggiare l'arma con le dovute accortezze...quindi da quello che veniva indicato non era vietato tenere il colpo in canna, veniva sottolineato però che poteva avere pro e contro e che era comunque fondamentale tenerla sempre allo stesso modo...Almeno questo è quanto ha appreso io nella P.S.
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Re: AIUTO!! FERIMENTO ACCIDENTALE CON ARMA D'ORDINANZA
Messaggio da cavalierking »
[quote="ZioSam"]Se non riuscirai a rientrare in servizio, in pratica se ti riformeranno, prenderai la pensione in base ai 26-27 anni di servizio (compresa aspettativa) che nel frattempo avrai fatto.
Al riguardo i vari Angri e Gino sapranno più o meno quantificarti la cifra di pensione.
Come faccio a contattare Angri e Gino per avere un conteggio di quanto mi spetterebbe in caso di congedo?
E come posso vedere cosa a scritto il mio comando?
Al riguardo i vari Angri e Gino sapranno più o meno quantificarti la cifra di pensione.
Come faccio a contattare Angri e Gino per avere un conteggio di quanto mi spetterebbe in caso di congedo?
E come posso vedere cosa a scritto il mio comando?
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Re: AIUTO!! FERIMENTO ACCIDENTALE CON ARMA D'ORDINANZA
Messaggio da cavalierking »
In merito alla causa di servizio potrei vedere con un Medico Legale se può avere attinenza con 4 c.d.s. già riconosciute + artrosi cervicale anche riconosciuta per distorsione del rachide cervicale?
Cosa ne pensate?
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Re: AIUTO!! FERIMENTO ACCIDENTALE CON ARMA D'ORDINANZA
Messaggio da christian71 »
Io, se fossi in te ci proverei...
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Re: AIUTO!! FERIMENTO ACCIDENTALE CON ARMA D'ORDINANZA
A mè hanno insegnato che il colpo in canna è sempre un pericolo.. sia per le persone che per se stessi.. dubito fortemente che gli riconoscono la c.d.s. Ammenocchè non si appartenga a reparti di Pronto Intervento...christian71 ha scritto:Salve Albyyy3, certo assolutamente si, doveva avere il colpo in canna....in un reparto operativo di pronto intervento della P.S. in cui sono stato anni fa e anche in una recente esercitazione al poligono che ho fatto, veniva consigliato dagli istruttori di tenere l'arma sempre allo stesso modo, in sicura o non o con colpo in canna purchè sempre allo stesso modo affinchè si fosse abituati a maneggiare l'arma con le dovute accortezze...quindi da quello che veniva indicato non era vietato tenere il colpo in canna, veniva sottolineato però che poteva avere pro e contro e che era comunque fondamentale tenerla sempre allo stesso modo...Almeno questo è quanto ha appreso io nella P.S.
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Re: AIUTO!! FERIMENTO ACCIDENTALE CON ARMA D'ORDINANZA
Messaggio da christian71 »
Salve Albyyy3, anche io la penso come te, cioè che se appartiene ad un reparto di pronto intervento potrebbe avere maggiori possibilità di ottenere il riconoscimento della causa di servizio, e che possa, in qualche modo, anche giustificare il coplo in canna.....
Saluti
Christian
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Re: AIUTO!! FERIMENTO ACCIDENTALE CON ARMA D'ORDINANZA
Salve, ma la questione a quale stato sta attualmente?
Ci sono aggiornamenti/risvolti sulla vicenda "anomala"?
Il caso è chiuso o ci sono indagati con responsabilità?
Ci sono aggiornamenti/risvolti sulla vicenda "anomala"?
Il caso è chiuso o ci sono indagati con responsabilità?
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Re: AIUTO!! FERIMENTO ACCIDENTALE CON ARMA D'ORDINANZA
Messaggio da cavalierking »
Stato, nessun indagato.panorama ha scritto:Salve, ma la questione a quale stato sta attualmente?
Ci sono aggiornamenti/risvolti sulla vicenda "anomala"?
Il caso è chiuso o ci sono indagati con responsabilità?
Re: AIUTO!! FERIMENTO ACCIDENTALE CON ARMA D'ORDINANZA
n merito alla causa i servizio per eventi accidentali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ..... del 1998, proposto da:
OMISSIS , rappresentato e difeso dall' avv. ....., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via .....;
contro
Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 18 dicembre 1997 di rigetto dell’istanza di equo indennizzo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno ......2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso OMISSIS chiede l'annullamento del provvedimento con il quale il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto l'istanza da lui presentata, tesa alla concessione dell’equo indennizzo per l’infermità: “esiti di ferita d’arma da fuoco polso sx. con rigidità”, in quanto ritenuta non dipendente da fatti di servizio.
In particolare, il ricorrente espone che, il 28 marzo 1982, quando prestava servizio presso il Comando Carabinieri di OMISSIS, nel corso di un servizio di scorta di un furgone di guardie carcerarie con carico d’armi, allarmato dalla presenza di una Giulietta che cercava di accostarsi al detto furgone, aveva estratto dalla fondina la propria rivoltella, dalla quale era accidentalmente partito un colpo che gli aveva forato il polso sinistro. Ne era conseguita la "ferita transfossa del polso sinistro, con frattura dello stiroide radiale ed osso del carpo".
Ai fini della relativa valutazione del riconoscimento di causa di servizio, però, il competente Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie si era pronunciato negativamente, “in quanto, come riferito dal Colonnello Comandante della Legione dei Carabinieri di OMISSIS con apposita relazione.. il OMISSIS contravvenendo alle precise vigenti disposizioni emanate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, portava nell’automezzo, l’arma con la pallottola in canna. Si ravvisa, peraltro, anche grave imprudenza da parte del militare che, in mancanza di situazione di pericolo o di emergenza, estraeva l’arma dalla fondina per sistemarla nel porta-oggetti, senza aver azionato il dispositivo di sicurezza servendosi della sola mano destra, mentre con la sinistra continuava a guidare l’automezzo.”; quindi, all'esito del procedimento, era stato adottato il decreto impugnato, che richiamava le conclusioni del Comitato.
Avverso tale provvedimento il ricorrente lamenta:
1) la contraddizione tra l’adottato provvedimento ed i pareri espressi da organi specialistici;
2) l’insufficiente, perplessa, contraddittoria motivazione;
3) la violazione dell’ art. 48 del D.P.R. n. 686 del 1957.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata per resistere al gravame.
Alla pubblica udienza del .......2014 la causa, all’esito della discussione, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
In primo luogo, non si ravvede alcuna contraddizione tra il provvedimento impugnato ed i precedenti pareri riportati nel foglio matricolare e la dichiarazione del 28 marzo 1982 del Comandante della Compagnia di OMISSIS, contenendo tali ultimi atti solo l’accertamento che il sinistro si era verificato nel corso di un servizio, fatto che è rimasto incontestato.
Viceversa, il Comitato di verifica, peraltro unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata, ha operato ex novo una valutazione della condotta imprudente del carabiniere, sulla cui base ha ritenuto di escludere il nesso di causalità tra il servizio prestato e la lesione.
Tale valutazione appare sufficientemente e logicamente motivata, ed infatti il Comitato ha messo in evidenza le seguenti imprudenze commesse dal carabiniere, consistenti, in particolare:
a) nell’aver contravvenuto alle disposizioni del Comando Generale dell’Arma, recando la rivoltella con la pallottola in canna;
b) nell’aver estratto l’arma dalla fondina per sistemarla nel portaoggetti, nonostante la mancanza di situazioni di pericolo o di emergenza;
c) nel non aver azionato il dispositivo di sicurezza servendosi della sola mano destra, mentre con la sinistra continuava a guidare l’automezzo.
Tali circostanze, non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, risultano palesemente idonee a configurare un comportamento gravemente colposo dell’odierno ricorrente, in quanto caratterizzato da quelle specifiche quanto pericolose infrazioni alle particolari disposizioni del Comando Generale dell’Arma in tema di uso delle armi, oltre che contrario alle comuni norme di diligenza e prudenza.
D’altra parte non risulta che il carabiniere OMISSIS si fosse trovato in una situazione di eccezionale ed imminente pericolo per la propria o l’altrui incolumità, tale da imporgli di tenere l’arma carica, senza il dispositivo di sicurezza, mentre si trovava alla guida dell’auto di servizio;
risultando invece che il medesimo era impegnato insieme ad un collega in un normale servizio di scorta stradale, nel corso del quale aveva individuato un’auto ritenuta sospetta in quanto impegnata in manovre di accostamento al furgone scortato;
senza peraltro che vi fosse, non solo un inizio di azione criminosa da reprimere, ma neppure un ragionevole e fondato timore di un imminente assalto al furgone, che comunque non risulta si sia poi verificato.
Tale grave imprudenza a carico del OMISSIS è pertanto tale da interrompere qualsiasi rapporto di causalità con il servizio prestato, con la conseguenza che l’evento lesivo non è riferibile all’amministrazione e si pone al di fuori della tutela pubblicistica di cui al D.P.R. 686/57.
Il provvedimento impugnato appare dunque esente dai vizi denunciati.
In conclusione il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Nondimeno si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ......2014 con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Nicola Fenicia, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il ....../2014
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ..... del 1998, proposto da:
OMISSIS , rappresentato e difeso dall' avv. ....., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via .....;
contro
Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 18 dicembre 1997 di rigetto dell’istanza di equo indennizzo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno ......2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso OMISSIS chiede l'annullamento del provvedimento con il quale il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto l'istanza da lui presentata, tesa alla concessione dell’equo indennizzo per l’infermità: “esiti di ferita d’arma da fuoco polso sx. con rigidità”, in quanto ritenuta non dipendente da fatti di servizio.
In particolare, il ricorrente espone che, il 28 marzo 1982, quando prestava servizio presso il Comando Carabinieri di OMISSIS, nel corso di un servizio di scorta di un furgone di guardie carcerarie con carico d’armi, allarmato dalla presenza di una Giulietta che cercava di accostarsi al detto furgone, aveva estratto dalla fondina la propria rivoltella, dalla quale era accidentalmente partito un colpo che gli aveva forato il polso sinistro. Ne era conseguita la "ferita transfossa del polso sinistro, con frattura dello stiroide radiale ed osso del carpo".
Ai fini della relativa valutazione del riconoscimento di causa di servizio, però, il competente Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie si era pronunciato negativamente, “in quanto, come riferito dal Colonnello Comandante della Legione dei Carabinieri di OMISSIS con apposita relazione.. il OMISSIS contravvenendo alle precise vigenti disposizioni emanate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, portava nell’automezzo, l’arma con la pallottola in canna. Si ravvisa, peraltro, anche grave imprudenza da parte del militare che, in mancanza di situazione di pericolo o di emergenza, estraeva l’arma dalla fondina per sistemarla nel porta-oggetti, senza aver azionato il dispositivo di sicurezza servendosi della sola mano destra, mentre con la sinistra continuava a guidare l’automezzo.”; quindi, all'esito del procedimento, era stato adottato il decreto impugnato, che richiamava le conclusioni del Comitato.
Avverso tale provvedimento il ricorrente lamenta:
1) la contraddizione tra l’adottato provvedimento ed i pareri espressi da organi specialistici;
2) l’insufficiente, perplessa, contraddittoria motivazione;
3) la violazione dell’ art. 48 del D.P.R. n. 686 del 1957.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata per resistere al gravame.
Alla pubblica udienza del .......2014 la causa, all’esito della discussione, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
In primo luogo, non si ravvede alcuna contraddizione tra il provvedimento impugnato ed i precedenti pareri riportati nel foglio matricolare e la dichiarazione del 28 marzo 1982 del Comandante della Compagnia di OMISSIS, contenendo tali ultimi atti solo l’accertamento che il sinistro si era verificato nel corso di un servizio, fatto che è rimasto incontestato.
Viceversa, il Comitato di verifica, peraltro unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata, ha operato ex novo una valutazione della condotta imprudente del carabiniere, sulla cui base ha ritenuto di escludere il nesso di causalità tra il servizio prestato e la lesione.
Tale valutazione appare sufficientemente e logicamente motivata, ed infatti il Comitato ha messo in evidenza le seguenti imprudenze commesse dal carabiniere, consistenti, in particolare:
a) nell’aver contravvenuto alle disposizioni del Comando Generale dell’Arma, recando la rivoltella con la pallottola in canna;
b) nell’aver estratto l’arma dalla fondina per sistemarla nel portaoggetti, nonostante la mancanza di situazioni di pericolo o di emergenza;
c) nel non aver azionato il dispositivo di sicurezza servendosi della sola mano destra, mentre con la sinistra continuava a guidare l’automezzo.
Tali circostanze, non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, risultano palesemente idonee a configurare un comportamento gravemente colposo dell’odierno ricorrente, in quanto caratterizzato da quelle specifiche quanto pericolose infrazioni alle particolari disposizioni del Comando Generale dell’Arma in tema di uso delle armi, oltre che contrario alle comuni norme di diligenza e prudenza.
D’altra parte non risulta che il carabiniere OMISSIS si fosse trovato in una situazione di eccezionale ed imminente pericolo per la propria o l’altrui incolumità, tale da imporgli di tenere l’arma carica, senza il dispositivo di sicurezza, mentre si trovava alla guida dell’auto di servizio;
risultando invece che il medesimo era impegnato insieme ad un collega in un normale servizio di scorta stradale, nel corso del quale aveva individuato un’auto ritenuta sospetta in quanto impegnata in manovre di accostamento al furgone scortato;
senza peraltro che vi fosse, non solo un inizio di azione criminosa da reprimere, ma neppure un ragionevole e fondato timore di un imminente assalto al furgone, che comunque non risulta si sia poi verificato.
Tale grave imprudenza a carico del OMISSIS è pertanto tale da interrompere qualsiasi rapporto di causalità con il servizio prestato, con la conseguenza che l’evento lesivo non è riferibile all’amministrazione e si pone al di fuori della tutela pubblicistica di cui al D.P.R. 686/57.
Il provvedimento impugnato appare dunque esente dai vizi denunciati.
In conclusione il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Nondimeno si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ......2014 con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
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Re: AIUTO!! FERIMENTO ACCIDENTALE CON ARMA D'ORDINANZA
Questo è un fatto diverso.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE LAZIO Esito SENTENZA Materia CONTABILITA
Anno 2019 Numero 98 Pubblicazione 27/02/2019
Sent. n. 98/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dal Sigg.ri Magistrati
dott.ssa Anna Bombino Presidente F.F.
dott.ssa Laura d’Ambrosio Consigliere
dott. Marco Fratini I°. ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n.76227 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale nei confronti di OMISSIS, non costituito.
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza dell’8 gennaio 2019 il relatore cons. Laura d’Ambrosio e per la P.R. il V.P.G. Massimo Perin;
FATTO
La procura regionale riferisce fatti di cui è venuta a conoscenza a seguito di segnalazione trasmessa dall’Ottavo Battaglione Carabinieri Lazio in data 25 ottobre 2016.
Alle ore 09.30 circa del 12 settembre 200X, in Roma, il signor OMISSIS nella qualità di Carabiniere ausiliario, mentre si trovava all'interno della camerata ……. sita al terzo piano della palazzina "…" della OMISSIS Compagnia dell'8 Battaglione Carabinieri Lazio, nel comprensorio del Comando Unità Mobili e Specializzate CC. "Palidoro", sito in viale Tor di Quinto n. 119, veniva colpito OMISSIS da un colpo di pistola Beretta cal. 9 mm. Parabellum esploso dal commilitone OMISSIS, con l'arma di quest'ultimo detenuta in dotazione.
In relazione alla suddetta vicenda, il Tribunale militare di Roma, con sentenza n. …/2003 in data 24 novembre 2005, dichiarava OMISSIS colpevole per il reato di violata consegna dell'arma (vedasi dinamica dei fatti in sent cit) e lo condannava alla pena della reclusione di mesi sei.
Il Tribunale Civile di Roma con sentenza n. ……/2013 in data 22 maggio 2013 condannava in solido il Ministero della Difesa ed il sig. OMISSIS al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese in giudizio in favore delle parti attrici. La sentenza chiarisce che vi è responsabilità solidale per le lesioni subite da OMISSIS, per il danno non patrimoniale dei genitori della vittima e con condanna alle spese e con definizione degli interessi dal giorno del fatto al pagamento. Il fatto riguarda una grave lesione al commilitone OMISSIS da parte del qui convenuto OMISSIS il quale non aveva, come previsto dai regolamenti, scaricato l’arma in dotazione. Il Tribunale afferma tuttavia che sussisteva anche uno scarso controllo delle operazioni di deposito armi e scaricamento delle stesse, che non erano presenti nelle stanze mobili adeguati alla conservazione dell’arma stessa.
L'avvocatura generale della Difesa, con nota n. 293532 in data 9 luglio 2014, comunicava di non aver interposto appello avverso la sfavorevole sentenza ……/2013 del tribunale di Roma. Il Segretariato Generale della Difesa dava quindi esecuzione alla predetta decisione, mediante l'emissione dei seguenti ordini di pagamento:
- n. …. in data 27 novembre 2014 in favore del sig. OMISSIS, per euro 1.636.291,84;
- n. …. in data 27 novembre 2014 in favore del sig. OMISSIS, per 135.291,59;
- n. …. in. data 27 novembre 2014 in favore della sig.ra OMISSIS, per E 135.291,59,
e, con lettera M_D GSGDNA 076271 datata 29.10.2015 (notificata per il tramite del Nucleo Informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di OMISSIS in data 30.10.2015) faceva riserva di rivalersi nei confronti di OMISSIS per il rimborso delle somme di euro 1.906.875,02 oltre a oneri e rivalutazione corrisposte in esecuzione della citata sentenza, costituendolo in mora e interrompendo i termini di prescrizione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 c.c. .
Nonostante la rituale notifica di invito a dedurre OMISSIS ha omesso di far pervenire qualsivoglia argomentazione difensiva.
La procura, pertanto cita OMISSIS a risarcire il Ministero della Difesa dell’importo di euro 1.906.875,02 oltre a oneri e rivalutazione.
All’odierna udienza, non costituito il convenuto, il rappresentante della P.R., V.P.G. cons. dott. Massimo Perin conferma il contenuto della citazione e dichiara che il danno deriva dalla violazione di norme stringenti sul corretto uso delle armi e non può essere consentita l’omissione di procedure come la consegna delle armi. Non vi è dunque spazio per il potere riduttivo.
La causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I fatti indicati in premessa non sono in discussione, essendo stati scrutinati già in sede penale e civile.
In sintesi il convenuto ha omesso di scaricare l’arma trovandosi all’interno della caserma, ha esploso un colpo accidentalmente ed ha, pertanto, provocato OMISSIS lesioni ad un altro carabiniere. A seguito di sentenza di condanna non appellata il Ministero ha risarcito i danneggiati per euro 1.906.875,02 con alcuni mandati tutti in data 27 novembre 2014 e successiva messa in mora del responsabile in data 30 ottobre 2015.
Ciò premesso, occorre indagare la responsabilità del militare dipendente dal Ministero della Difesa rispetto al danno risarcito dal Dicastero.
Infatti, la sentenza del Tribunale indica la responsabilità solidale tra Ministero e convenuto in base al principio del rapporto organico tra dipendente ed amministrazione di cui al vigente articolo 22 del DPR 10 gennaio 1957, n.3.
La Procura contabile individua perciò un danno indiretto dovuto ad un comportamento del dipendente caratterizzato da colpa grave e interamente imputabile al dipendente. Poiché il Ministero ha già provveduto per l’intero al risarcimento al soggetto danneggiato la presente azione si configura come rivalsa rispetto all’obbligo solidale.
Si sono inoltre realizzate, nel caso in esame, le condizioni richieste dalla QM 14/2011 che stabilisce il necessario passaggio in giudicato della sentenza civile che rende certo e liquido il danno subito dall’Amministrazione.
La sentenza del Tribunale indica la piena responsabilità del convenuto che, per negligenza e disprezzo della pericolosità delle proprie omissioni, non ha provveduto né a scaricare l’arma né a conservarla in luogo sicuro, consentendo il realizzarsi dell’incidente che ha provocato danni ad un terzo soggetto.
Di conseguenza appare legittima l’azione di recupero di quanto già risarcito da parte del Ministero al terzo danneggiato.
La citazione deve quindi essere accolta per l’intero.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette
Dichiara la contumacia di OMISSIS
Accoglie la citazione e per l’effetto condanna OMISSIS a risarcire il Ministero della Difesa per euro 1.906.875,02 oltre a oneri e rivalutazione dal 27 novembre 2014.
Le spese di giudizio sono a carico del convenuto e si quantificano in euro 163,21 (centosessantatre/21).
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 gennaio 2019
L’Estensore Il Presidente F.F.
F.to Laura D’Ambrosio F.to Anna Bombino
Depositata in Segreteria il 27 febbraio 2019
Il Dirigente
F.to Luciana Troccoli
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE LAZIO Esito SENTENZA Materia CONTABILITA
Anno 2019 Numero 98 Pubblicazione 27/02/2019
Sent. n. 98/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dal Sigg.ri Magistrati
dott.ssa Anna Bombino Presidente F.F.
dott.ssa Laura d’Ambrosio Consigliere
dott. Marco Fratini I°. ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n.76227 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale nei confronti di OMISSIS, non costituito.
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza dell’8 gennaio 2019 il relatore cons. Laura d’Ambrosio e per la P.R. il V.P.G. Massimo Perin;
FATTO
La procura regionale riferisce fatti di cui è venuta a conoscenza a seguito di segnalazione trasmessa dall’Ottavo Battaglione Carabinieri Lazio in data 25 ottobre 2016.
Alle ore 09.30 circa del 12 settembre 200X, in Roma, il signor OMISSIS nella qualità di Carabiniere ausiliario, mentre si trovava all'interno della camerata ……. sita al terzo piano della palazzina "…" della OMISSIS Compagnia dell'8 Battaglione Carabinieri Lazio, nel comprensorio del Comando Unità Mobili e Specializzate CC. "Palidoro", sito in viale Tor di Quinto n. 119, veniva colpito OMISSIS da un colpo di pistola Beretta cal. 9 mm. Parabellum esploso dal commilitone OMISSIS, con l'arma di quest'ultimo detenuta in dotazione.
In relazione alla suddetta vicenda, il Tribunale militare di Roma, con sentenza n. …/2003 in data 24 novembre 2005, dichiarava OMISSIS colpevole per il reato di violata consegna dell'arma (vedasi dinamica dei fatti in sent cit) e lo condannava alla pena della reclusione di mesi sei.
Il Tribunale Civile di Roma con sentenza n. ……/2013 in data 22 maggio 2013 condannava in solido il Ministero della Difesa ed il sig. OMISSIS al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese in giudizio in favore delle parti attrici. La sentenza chiarisce che vi è responsabilità solidale per le lesioni subite da OMISSIS, per il danno non patrimoniale dei genitori della vittima e con condanna alle spese e con definizione degli interessi dal giorno del fatto al pagamento. Il fatto riguarda una grave lesione al commilitone OMISSIS da parte del qui convenuto OMISSIS il quale non aveva, come previsto dai regolamenti, scaricato l’arma in dotazione. Il Tribunale afferma tuttavia che sussisteva anche uno scarso controllo delle operazioni di deposito armi e scaricamento delle stesse, che non erano presenti nelle stanze mobili adeguati alla conservazione dell’arma stessa.
L'avvocatura generale della Difesa, con nota n. 293532 in data 9 luglio 2014, comunicava di non aver interposto appello avverso la sfavorevole sentenza ……/2013 del tribunale di Roma. Il Segretariato Generale della Difesa dava quindi esecuzione alla predetta decisione, mediante l'emissione dei seguenti ordini di pagamento:
- n. …. in data 27 novembre 2014 in favore del sig. OMISSIS, per euro 1.636.291,84;
- n. …. in data 27 novembre 2014 in favore del sig. OMISSIS, per 135.291,59;
- n. …. in. data 27 novembre 2014 in favore della sig.ra OMISSIS, per E 135.291,59,
e, con lettera M_D GSGDNA 076271 datata 29.10.2015 (notificata per il tramite del Nucleo Informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di OMISSIS in data 30.10.2015) faceva riserva di rivalersi nei confronti di OMISSIS per il rimborso delle somme di euro 1.906.875,02 oltre a oneri e rivalutazione corrisposte in esecuzione della citata sentenza, costituendolo in mora e interrompendo i termini di prescrizione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 c.c. .
Nonostante la rituale notifica di invito a dedurre OMISSIS ha omesso di far pervenire qualsivoglia argomentazione difensiva.
La procura, pertanto cita OMISSIS a risarcire il Ministero della Difesa dell’importo di euro 1.906.875,02 oltre a oneri e rivalutazione.
All’odierna udienza, non costituito il convenuto, il rappresentante della P.R., V.P.G. cons. dott. Massimo Perin conferma il contenuto della citazione e dichiara che il danno deriva dalla violazione di norme stringenti sul corretto uso delle armi e non può essere consentita l’omissione di procedure come la consegna delle armi. Non vi è dunque spazio per il potere riduttivo.
La causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I fatti indicati in premessa non sono in discussione, essendo stati scrutinati già in sede penale e civile.
In sintesi il convenuto ha omesso di scaricare l’arma trovandosi all’interno della caserma, ha esploso un colpo accidentalmente ed ha, pertanto, provocato OMISSIS lesioni ad un altro carabiniere. A seguito di sentenza di condanna non appellata il Ministero ha risarcito i danneggiati per euro 1.906.875,02 con alcuni mandati tutti in data 27 novembre 2014 e successiva messa in mora del responsabile in data 30 ottobre 2015.
Ciò premesso, occorre indagare la responsabilità del militare dipendente dal Ministero della Difesa rispetto al danno risarcito dal Dicastero.
Infatti, la sentenza del Tribunale indica la responsabilità solidale tra Ministero e convenuto in base al principio del rapporto organico tra dipendente ed amministrazione di cui al vigente articolo 22 del DPR 10 gennaio 1957, n.3.
La Procura contabile individua perciò un danno indiretto dovuto ad un comportamento del dipendente caratterizzato da colpa grave e interamente imputabile al dipendente. Poiché il Ministero ha già provveduto per l’intero al risarcimento al soggetto danneggiato la presente azione si configura come rivalsa rispetto all’obbligo solidale.
Si sono inoltre realizzate, nel caso in esame, le condizioni richieste dalla QM 14/2011 che stabilisce il necessario passaggio in giudicato della sentenza civile che rende certo e liquido il danno subito dall’Amministrazione.
La sentenza del Tribunale indica la piena responsabilità del convenuto che, per negligenza e disprezzo della pericolosità delle proprie omissioni, non ha provveduto né a scaricare l’arma né a conservarla in luogo sicuro, consentendo il realizzarsi dell’incidente che ha provocato danni ad un terzo soggetto.
Di conseguenza appare legittima l’azione di recupero di quanto già risarcito da parte del Ministero al terzo danneggiato.
La citazione deve quindi essere accolta per l’intero.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette
Dichiara la contumacia di OMISSIS
Accoglie la citazione e per l’effetto condanna OMISSIS a risarcire il Ministero della Difesa per euro 1.906.875,02 oltre a oneri e rivalutazione dal 27 novembre 2014.
Le spese di giudizio sono a carico del convenuto e si quantificano in euro 163,21 (centosessantatre/21).
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 gennaio 2019
L’Estensore Il Presidente F.F.
F.to Laura D’Ambrosio F.to Anna Bombino
Depositata in Segreteria il 27 febbraio 2019
Il Dirigente
F.to Luciana Troccoli
Re: AIUTO!! FERIMENTO ACCIDENTALE CON ARMA D'ORDINANZA
A me è successa la stessa cosa... sparo accidentale e sospettavano Tentato suicidio. Ero rientrato dal servizio ed ero in camere tra in caserma. Mi hanno dichiarato per le lesioni non più idoneo e sono transitato nel civile. Hanno rigettato la richiesta di causa di servizio dicendo che si è trattato di incauto maneggio. Mi hanno dato complessivamente tabella A cat. 3 massima. Sto facendo atti per pensione.
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