
assoluzione art. 530 cpp comma 1
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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assoluzione art. 530 cpp comma 1
Messaggio da lunarefs55 »

- Avv. Giorgio Carta
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Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Resta, comunque, il fatto che residua la potestà dell'Amministrazione di ravvisare nelle condotte , pur ritenute penalmente non censurabili, autonome fatttispecie disciplinari.
Ciò nella considerazione che un fatto, anche se penalmente irrilevante, può comunque rilevare sotto il profilo disciplinare ed essere, pertanto, perseguito.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1
"non si realizza l'effetto preclusivo di cui all'articolo 653, primo comma, del c.p.p. se:
a. la sentenza contiene una delle sottonotate formule:
- non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (art. 529 c.p.p. commi 1 e 2);
- non doversi procedere per estinzione del reato ( per amnistia, prescrizione ecc.) (art. 531 c.p.p. commi 1e 2);
- assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale (essa comprende le formule assolutorie, ai sensi dell’art. 530 del c.p.p., come il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il proscioglimento per difetto di imputabilità, per insufficienza di prove, perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (parere del Cons. St., Sez. III, parere n. 847/2002 in data 26 marzo 2002)."
L'articolo 653, primo comma, del c.p.p., come modificato dall'articolo 1 della legge n. 97/2001, dispone che «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità
quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso»
Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1
Messaggio da lunarefs55 »
Grazie di nuovo e della sua risposta ero peraltro cosciente, tuttavia analizzando anche varie posizioni "dottrinali" sembra emergere una certa rilevanza tra fatto e tentativo che peraltro difetta per effetto del mio "recesso attivo" lo stesso PM che ha chiesto dapprima la derubricazione da truffa a tentativo "per essersi adoperato personalmente" in fase dibattimentale ha chiesto l'assoluzione per assenza dell'elemento soggettivo del reato. Se cortesemente può esprimere il suo pensiero sulla censurabilità della condotta per un procedimento disciplinare grazie.Giorgio Carta ha scritto:La circostanza che si tratti di un delitto tentato e non consumato è irrilevante.
Resta, comunque, il fatto che residua la potestà dell'Amministrazione di ravvisare nelle condotte , pur ritenute penalmente non censurabili, autonome fatttispecie disciplinari.
Ciò nella considerazione che un fatto, anche se penalmente irrilevante, può comunque rilevare sotto il profilo disciplinare ed essere, pertanto, perseguito.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
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Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Non conoscendo altri dettagli della vicenda, non posso aggiungere altro.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1
Messaggio da lunarefs55 »
continua: assoluzione art. 530 cpp comma 1
Messaggio da lunarefs55 »

Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1
Messaggio da salerno »
Giorgio Carta ha scritto:La circostanza che si tratti di un delitto tentato e non consumato è irrilevante.
Resta, comunque, il fatto che residua la potestà dell'Amministrazione di ravvisare nelle condotte , pur ritenute penalmente non censurabili, autonome fatttispecie disciplinari.
Ciò nella considerazione che un fatto, anche se penalmente irrilevante, può comunque rilevare sotto il profilo disciplinare ed essere, pertanto, perseguito.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Admin ha scritto: (parere del Cons. St., Sez. III, parere n. 847/2002 in data 26 marzo 2002)."
Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1
Messaggio da lunarefs55 »
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Re: continua: assoluzione art. 530 cpp comma 1
Messaggio da alfaomega033 »
Gentilissimo forumista, potrebbe fornire gli estremi della sentenza del Consiglio di Stato che ha sopra citato al fine di poterne leggere l'intero contenuto. Grazie.-lunarefs55 ha scritto:Egregio avvocato gentilmente chiederei la sua opinione sui termini mi spiego: una recente sentenza del CDS la 1/2009 ha precisato che il momento sospensivo o per l'inizio del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale si ravvisa con l'avvio della fase processuale al momento in cui si assume la qualità di imputato (rinvio a giudizio ........). Per la mia situazione descritta l'AD è venuta a conoscenza del fatto in data 6/7/2008 al momento in cui il Comandante di Corpo mi ha notificato l'avviso di chiusura indagini preliminari. L'atto di rinvio a giudizio mi è stato notificato sempre dal Comandante in data 3/3/2009. Alla luce di questo lasso di tempo e della sentenza citata del CDS 1/2009 i termini per sottopormi a procedimento disciplinare sembrano essere decorsi per inattività dell'Amministrazione che già era a conoscenza del fatto e quindi dell'eventuale illecito disciplinare (qualora ravvisabile). Gradirei la sua qualificata opinione in merito, grazie.
Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1
Messaggio da lunarefs55 »
questo il link all'opzione ricerca introdurre anno:2009 Nr: 1 tipo:Sentenza
altrimenti se funziona vedi allegato.
Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1
Messaggio da lunarefs55 »
Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1 parola FINE!!
Messaggio da lunarefs55 »

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