assoluzione art. 530 cpp comma 1

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
Feed - L'Avv. Giorgio Carta risponde

Moderatore: Avv. Giorgio Carta

Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
lunarefs55

assoluzione art. 530 cpp comma 1

Messaggio da lunarefs55 »

Buonasera avvocato. Recentemente sono stato assolto dal reato di Tentata Truffa Militare pluriaggravata per avere dichiarato in un foglio di viaggio di essere stato accasermato 5gg a carico dell'AD mentre in realtà ero accasermato gratuitamente comunque per l'AD presso "Ditta civile non convenzionata", sono stato assolto perchè il fatto non costituisce reato ai sensi art.530 cpp comma 1. Ora trattandosi di un Tentativo (perchè subito dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione indagini mi prodigavo a correggere la mia dichiarazione riconoscendo l'errore dato non ancora iniziata la procedura di liquidazione presso il servizio amministrativo) ed essendo la formula di assoluzione piena posso subire un procedimento disciplinare? Per quale illecito? Grazie per la risposta. :evil:


Avatar utente
Avv. Giorgio Carta
Professionista
Professionista
Messaggi: 2230
Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am

Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

La circostanza che si tratti di un delitto tentato e non consumato è irrilevante.
Resta, comunque, il fatto che residua la potestà dell'Amministrazione di ravvisare nelle condotte , pur ritenute penalmente non censurabili, autonome fatttispecie disciplinari.
Ciò nella considerazione che un fatto, anche se penalmente irrilevante, può comunque rilevare sotto il profilo disciplinare ed essere, pertanto, perseguito.
Saluti,

Avv. Giorgio Carta
Avatar utente
Admin
Site Admin
Site Admin
Messaggi: 620
Iscritto il: sab ott 13, 2007 4:10 pm

Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1

Messaggio da Admin »

Sommessamente confermo quanto l'avvocato Carta ha esposto ed aggiungo che (estratto dalla Guida tecnica - “Norme e procedure disciplinari” ed. 2008 della Direzione Generale del Personale Militare):

"non si realizza l'effetto preclusivo di cui all'articolo 653, primo comma, del c.p.p. se:

a. la sentenza contiene una delle sottonotate formule:
- non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (art. 529 c.p.p. commi 1 e 2);
- non doversi procedere per estinzione del reato ( per amnistia, prescrizione ecc.) (art. 531 c.p.p. commi 1e 2);
- assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale (essa comprende le formule assolutorie, ai sensi dell’art. 530 del c.p.p., come il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il proscioglimento per difetto di imputabilità, per insufficienza di prove, perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (parere del Cons. St., Sez. III, parere n. 847/2002 in data 26 marzo 2002).
"

L'articolo 653, primo comma, del c.p.p., come modificato dall'articolo 1 della legge n. 97/2001, dispone che «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità
quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso»
lunarefs55

Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1

Messaggio da lunarefs55 »

Giorgio Carta ha scritto:La circostanza che si tratti di un delitto tentato e non consumato è irrilevante.
Resta, comunque, il fatto che residua la potestà dell'Amministrazione di ravvisare nelle condotte , pur ritenute penalmente non censurabili, autonome fatttispecie disciplinari.
Ciò nella considerazione che un fatto, anche se penalmente irrilevante, può comunque rilevare sotto il profilo disciplinare ed essere, pertanto, perseguito.
Saluti,

Avv. Giorgio Carta
Grazie di nuovo e della sua risposta ero peraltro cosciente, tuttavia analizzando anche varie posizioni "dottrinali" sembra emergere una certa rilevanza tra fatto e tentativo che peraltro difetta per effetto del mio "recesso attivo" lo stesso PM che ha chiesto dapprima la derubricazione da truffa a tentativo "per essersi adoperato personalmente" in fase dibattimentale ha chiesto l'assoluzione per assenza dell'elemento soggettivo del reato. Se cortesemente può esprimere il suo pensiero sulla censurabilità della condotta per un procedimento disciplinare grazie.
Avatar utente
Avv. Giorgio Carta
Professionista
Professionista
Messaggi: 2230
Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am

Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

La minore gravità del tentativo rispetto al reato consumato non si discute, ma anche il tentativo, a sua volta, è una condotta che l'Amministrazione può autonomamente valutare come contraria alla deontologia del militare e sanzionarla disciplinarmente.

Non conoscendo altri dettagli della vicenda, non posso aggiungere altro.

Saluti,

Avv. Giorgio Carta
lunarefs55

Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1

Messaggio da lunarefs55 »

Perfetto grazie, a questo punto mi conviene attendere se e quando subirò il procedimento disciplinare di rappresentarle i dettagli del caso. Ottimo servizio saluti.
lunarefs55

continua: assoluzione art. 530 cpp comma 1

Messaggio da lunarefs55 »

Egregio avvocato gentilmente chiederei la sua opinione sui termini mi spiego: una recente sentenza del CDS la 1/2009 ha precisato che il momento sospensivo o per l'inizio del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale si ravvisa con l'avvio della fase processuale al momento in cui si assume la qualità di imputato (rinvio a giudizio ........). Per la mia situazione descritta l'AD è venuta a conoscenza del fatto in data 6/7/2008 al momento in cui il Comandante di Corpo mi ha notificato l'avviso di chiusura indagini preliminari. L'atto di rinvio a giudizio mi è stato notificato sempre dal Comandante in data 3/3/2009. Alla luce di questo lasso di tempo e della sentenza citata del CDS 1/2009 i termini per sottopormi a procedimento disciplinare sembrano essere decorsi per inattività dell'Amministrazione che già era a conoscenza del fatto e quindi dell'eventuale illecito disciplinare (qualora ravvisabile). Gradirei la sua qualificata opinione in merito, grazie. :?:
salerno

Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1

Messaggio da salerno »

Giorgio Carta ha scritto:La circostanza che si tratti di un delitto tentato e non consumato è irrilevante.
Resta, comunque, il fatto che residua la potestà dell'Amministrazione di ravvisare nelle condotte , pur ritenute penalmente non censurabili, autonome fatttispecie disciplinari.
Ciò nella considerazione che un fatto, anche se penalmente irrilevante, può comunque rilevare sotto il profilo disciplinare ed essere, pertanto, perseguito.
Saluti,

Avv. Giorgio Carta
Admin ha scritto: (parere del Cons. St., Sez. III, parere n. 847/2002 in data 26 marzo 2002)."
lunarefs55

Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1

Messaggio da lunarefs55 »

Sulla eventuale rilevanza disciplinare del fatto nulla questio, sempre che dal caso possa essere rilevato un fatto con rilevanza disciplinare dato che la mia questione ravvisa una interpretazione personale di una disposizione amministrativa (se inviato in missione con aggregazione spetti la diaria extra di 17 euro in caso di fruizione di vitto alloggio gratuito NON a CARICO dell'AD) da me stesso corretta prima della effettiva liquidazione e pagamento e prima del rinvio a giudizio!, invece io chiedevo della rilevanza dei termini per il procedimento disciplinare alla luce dell'ultimo parere del CDS da me richiamato nell'intervento! Grazie comunque!
alfaomega033
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 57
Iscritto il: mar mag 19, 2009 11:59 pm

Re: continua: assoluzione art. 530 cpp comma 1

Messaggio da alfaomega033 »

lunarefs55 ha scritto:Egregio avvocato gentilmente chiederei la sua opinione sui termini mi spiego: una recente sentenza del CDS la 1/2009 ha precisato che il momento sospensivo o per l'inizio del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale si ravvisa con l'avvio della fase processuale al momento in cui si assume la qualità di imputato (rinvio a giudizio ........). Per la mia situazione descritta l'AD è venuta a conoscenza del fatto in data 6/7/2008 al momento in cui il Comandante di Corpo mi ha notificato l'avviso di chiusura indagini preliminari. L'atto di rinvio a giudizio mi è stato notificato sempre dal Comandante in data 3/3/2009. Alla luce di questo lasso di tempo e della sentenza citata del CDS 1/2009 i termini per sottopormi a procedimento disciplinare sembrano essere decorsi per inattività dell'Amministrazione che già era a conoscenza del fatto e quindi dell'eventuale illecito disciplinare (qualora ravvisabile). Gradirei la sua qualificata opinione in merito, grazie. :?:
Gentilissimo forumista, potrebbe fornire gli estremi della sentenza del Consiglio di Stato che ha sopra citato al fine di poterne leggere l'intero contenuto. Grazie.-
lunarefs55

Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1

Messaggio da lunarefs55 »

http://www.giustizia-amministrativa.it/ ... ntenza.asp" onclick="window.open(this.href);return false;

questo il link all'opzione ricerca introdurre anno:2009 Nr: 1 tipo:Sentenza
altrimenti se funziona vedi allegato.
lunarefs55

Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1

Messaggio da lunarefs55 »

Buonasera avvocato, mi scusi se ritorno sull'argomento ma puntualmente un giorno prima del termine di 180 giorni è arrivato l'avvio di provvedimento disciplinare e contestazione degli addebiti con la seguente motivazione " La S.V. comandato in missione isolata dalla sede di servizio a....per svolgere.........con dichiarazioni consistenti nell'indicare di avere fruito di vitto e alloggio a carico dell'A.D. nei giorni....mentre in realtà risultava ospitato a carico e spese di........compiva atti idonei ad indurre in errore i competenti uffici amministrativi e a procurarsi un ingiusto profitto per la diaria giornaliera di € 17 con pari possibile danno dell'A.M. (somma non liquidata per essersi personalmente adoperato per impedire l'evento)" in pratica riporta in toto la motivazione per la quale ho subito il processo e per il quale sono stato assolto "perchè il fatto non costituisce reato" per esclusione specifica del dolo e della colpa grave, assoluzione richiesta dallo stesso P.M.. Sono poi stato punito con rimprovero scritto il quale riporta in aggiunta alla motivazione della contestazione anche il seguente punto: .......Con tale superficiale comportamento ledeva il prestigio della F.A., dimostrava limitata attenzione e veniva meno a quei canoni di esemplarità che devono contraddistinguere un Ufficiale Superiore, violando in tal modo gli art. 10,14 e 36 del R.D.M. . Dato che questa seconda ulteriore motivazione manca nella contestazione degli addebiti ho proposto Ricorso Gerarchico all'autorità sovraordinata (CSM-AM) per vizio di legittimità per eccesso di potere per compressione del diritto di difesa ed attenuazione delle garanzie del contradditorio in quanto data la motivazione evidenziata nella contestazione degli addebiti nelle mie memorie difensive ho ripetuto quanto riportato ai giudici in udienza sulle motivazioni del mio comportamento, ma non ho potuto controbattere nulla sulla lesione del prestigio della F.A. e sugli articoli del RDM che ripeto non erano per nulla menzionati nella contestazione degli addebiti. Ringrazio anticipatamente e le chiedo gentilmente il suo autorevole parere.
lunarefs55

Re: assoluzione art. 530 cpp comma 1 parola FINE!!

Messaggio da lunarefs55 »

:D Sono contentissimo ho vinto il ricorso per il vizio di legittimità (praticamente nenche esaminato il merito) l'importante e che abbiano annullato il provvedimento in "casa" e senza spendere soldi ulteriori, segno che le cose cambiano finalmente!
Rispondi