Egregi signori buongiorno a tutti.
Non entro nel merito della contabilità pensionistica perchè non ne ho le competenze, ritengo che sia sbagliato decadere in insulti (qualunque ne sia il contesto dichiarato), ma desidero, soprattutto, contribuire nel rispondere a settimio66 ed anche in generale a tutti cercando di focalizzare l'attenzione su un fatto che mi sembra, oltre che reale e giustificato, anche pericoloso per tutti noi, da un punto di vista concettuale.
La discussione nel forum si è accentrata, in modo molto diretto e realista, sull'eventuale importo della P.A.L., e ciò, ripeto, mi sembra giusto e "terreno", ma nessuno ha posto l'attenzione sul decreto di rigetto della C.S.O..
Comprendo che il pensiero immediato sia quello di definitività del giudizio, ma ritengo che ciò non sia assoluto, ritengo che ciò sia sbagliato e sia errato considerare come irreversibile la delibera del Comitato.
Sappiamo tutti che il Comitato respinga quasi tutte le istanze di riconoscimento, ma ciò rappresenta unicamente un indirizzo "politico" e non certo rappresentazione limpida del diritto.
Quello che ritengo pericoloso è proprio, per esempio quello che è successo nella discussione qui evidenziata: nessuno si è posto il problema di analizzare il perchè sia stata rigettata la C.S.O..
Comprendo anche che il quesito posto da settimio 66 era specificamente rivolto alla determinazione della P.A.L., quesito, come consueto, a cui molti hanno contribuito.
Il mio timore, invece, è che si inizi a ritenere normale che una volta ricevuto il decreto di rigetto dell'istanza di C.S.O. questo sia incontrovertibile ed insormontabile.
Secondo me, questo è proprio l'obbiettivo "politico" dell'opera attuata dal Comitato.
Più si considererà irrevocabile il decreto ed il parere e meno ricorsi ci saranno e più il "sistema" continuerà a decretare rigetti certo di promanare decreti ritenuti definitivi.
Al collega, nel caso di specie, chiedo, nel rispetto della sua privacy, quale era la patologia, quali le peculiarità del servizio espletato, perchè ritenga giusto il diniego tanto da non opporsi?
Eventualmente, se ritiene, settimio66 può rispodermi con messaggio personale oppure alla mia mail popibear2001@yahoo.it
Secondo la mia esperienza e conoscenza è invece possibile impugnare il decreto di rigetto, il parere del comitato ed anche la sede di servizio assegnata quale impiego civile.
La vera questio, invece, è che si deve correttamente analizzare, ripeto, il servizio espletato e la patologia diagnosticata della quale si è richiesto il riconoscimento. Questo è il nodo gordiano da sciogliere e se fatto con i dovuti modi, le giuste conoscenze e competenze e con gli esatti presupposti anche la più avversata giustizia amministrativa è costretta a riconoscere il diritto.
Questo è il mio pensiero e lo espongo sperando di non iretire nessuno.
L'evidenza di ciò la trovo nelle sentenze che di seguito richiamo ben sapendo che rappresentano certamente una quota percentuale minore di quelle esistenti, ma nella convinzione che tutti i "muri" a suon di colpi vengono abbattuti grazie alle prime crepe e brecce che proprio si generano in conseguenza dei colpi.
In genere storicamente, mi sembra di vedere, che l'opera primaria viene condotta dai "pionieri" che pochi ed unici credono in una idea....poi quando si evidenziano le prime crepe ....nel muro, ed iniziano a crollare i primi pezzi facendo intravedere il panorama oltre lo stesso, anche altri ed i più intervengono con la propria opera così da aiutare i detti "pionieri" contribuendo all'abbattimento dell'ostacolo.
I "pionieri" da soli non sarebbero riusciti ad abbattere totalmente il muro e gli altri non avrebbero mai agito ed iniziato da soli e per primi, ma insieme poi il risultato viene ottenuto e le nuove generazioni poi beneficiamo dei risultati prodotti da chi li ha preceduti.
Secondo me, ciò è sempre accaduto storicamente per esempio con i diritti sindacali, l'orario di lavoro..lo sciopero e nel caso specifico delle Forze Armate con la legge 382/78 con il regolamento di disciplina....ove chi manifestò negli anni 70 con le famose passeggiate adavanti al parlamento venne addirittura arrestato!
Ma anche e soprattutto grazie a quei "pionieri" poi.......fu promulgatala legge 382/78......ed in modo tipicamente italico.... 8 anni dopo....il regolamento di disciplina .......molto perfettibile come molti sanno.
Secondo me anche nel contesto del riconoscimento di dipendenza da C.S.O. ci troviamo nella fase timida iniziale....e non si deve mollare proprio in questo momento, soprattutto quando e se si crede nella giustizia e nel diritto.
Anche il collega Panorama, noto nel forum, ci tiene aggiornati in modo lodevole e prezioso su molte sentenze emesse dalla G.A., sia di accoglimento che di rigetto, e secondo me, proprio l'analisi dell'andamento delle stesse può essere di aiuto nelle determinazioni proprie.
Io richiamo qui sentenze già evidenziate nel forum ma che ritengo importante portare a conoscenza e divulgare il più possibile, scusandomi per la duplicazione:
N. 00240/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2012, proposto da:
Omissis , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, Via Calepina, n. 50;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è, per legge, domiciliato;
per l'annullamento
del decreto n. 6060/N (posizione n. 651176/B) datato 25 ottobre 2011 emanato dalla Direzione generale della previdenza militare - II Reparto 8^ Divisione 2^ Sezione, nonché del connesso parere deliberato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di Servizio posizione n. 28404/2011 nell'adunanza n. 240/2011 del 6 ottobre 2011, nonché del verbale modello BL/B n. 12003 in data 29 luglio 2011 emesso dalla Commissione medico ospedaliera di Padova ed atti presupposti, connessi, correlati e consequenziali;
e per la
nomina di consulente tecnico d'ufficio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il maresciallo di prima classe dell’Aeronautica militare Omissis - in forza, quale comandante, a capo del Omissis - ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza inoltrata al fine di ottenere la declaratoria del riconoscimento di causa di servizio della patologia di cui risulta affetto (disturbo d’ansia in trattamento).
A sostegno dell’impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che gli atti in parola non risulterebbero conformi alla vigente disciplina normativa.
L’Amministrazione della difesa si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
Alla pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va respinta la richiesta istruttoria di assunzione di una C.T.U. avanzata dal difensore del ricorrente, essendo la documentazione versata agli atti più che sufficiente a definire la vertenza.
2. Si premette per una più agevole comprensione della vicenda che il ricorrente è rimasto vittima in data 25 maggio 2008 di aggressione e minaccia da parte di altro militare, operante presso il Omissis che, per raggiungere fisicamente il maresciallo Omissis ed attuare il proprio intento, ha scardinato e sfondato due porte della predetta stazione meteorologica.
L’accaduto ha reso indispensabile l’intervento della Forza Pubblica all’interno della struttura militare che ha proceduto a redigere gli atti di rito e consentire il ripristino dell’ordinaria attività operativa.
Le conseguenze giudiziarie di tale evento si sono concluse con la condanna dell’aggressore, avvenuta sia in primo grado che in secondo grado, con pronunce emesse dai compatenti Organi di giustizia militare.
Il procedimento giudiziario è durato oltre tre anni ed ha visto coinvolto il ricorrente non solo come persona offesa ma anche in qualità di querelato, egli stesso, da parte del proprio aggressore.
Tutta la vicenda e l’articolata sequenza processuale, con fondati timori di reiterazione delle condotte penalmente rilevanti da parte del reo, mosso da risentimenti professionali nei confronti del ricorrente, suo superiore gerarchico, avrebbero procurato al maresciallo Omissis uno sbilanciamento della condizione di benessere psico-fisico fino a quel momento posseduta, generando una patologia psico-fisica acuta, poi divenuta cronica.
Il sottufficiale avrebbe fatto ricorso a cure e terapie farmacologiche per contrastare le patologie insorte con alterni esiti, restando assente per diversi mesi nel periodo successivo la vicenda che lo ha coinvolto.
In relazione a tale stato di salute, l’interessato presentava istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte.
L’Amministrazione, dopo aver avviato l’istruttoria procedimentale, ha concluso l’iter burocratico solamente a seguito della proposizione da parte del maresciallo Omissis di ricorso giurisdizionale avverso il silenzio dalla stessa tenuto e conclusosi con la sentenza di questo T.R.G.A. n. 165/2011.
Infine, l’interessato è stato sottoposto a visita medica presso la Commissione medica ospedaliera di Padova e, in esito al predetto esame, il Comitato di verifica per le cause di servizio - cui compete l’accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa delle cause dell’infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione - ha tratto un giudizio di non dipendenza da causa di servizio della patologia sopra descritta.
Tutto ciò premesso in via di fatto, può scendersi all’esame delle questioni giuridiche sollevate con il ricorso.
3. Con i motivi di impugnazione il ricorrente deduce violazione dell’obbligo procedimentale di cui al’art. 10 bis della L. 241/1990, nonché plurimi profili di eccesso di potere per carenze istruttorie, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
Il ricorso è fondato, risultando, in particolare, la statuizione emessa dal Comitato di verifica per le cause di servizio - formulata in termini apodittici e avulsi dalle circostanze del caso concreto - affetta dai prospettati vizi.
Ciò nondimeno, il Collegio deve ricordare che la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che il giudizio medico-legale reso conclusivamente dal C.V.C.S. si basa su nozioni scientifiche e su dati dell'esperienza propri della disciplina applicata i quali, per il loro carattere squisitamente tecnico, sono tendenzialmente insindacabili, purché coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento. Il giudizio medico-legale è quindi censurabile in sede giudiziaria per eccesso di potere solo quando la valutazione dei fatti effettuata dall'Organo tecnico risulti manifestamente irrazionale, presenti macroscopici vizi logici oppure quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione medica finale o per palese contrasto con i criteri che il Comitato ha dichiarato di applicare (cfr., Cons. Stato, sez. V, 13.4.2012, n. 2093; sez. III, 27.1.2012, n. 404; sez. IV, 4.5.2011, n. 2683).
Tuttavia, proprio con riferimento alle valutazioni tecniche inerenti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, la stessa giurisprudenza ha anche affermato che l’oggetto del giudizio deve comunque estendersi alla esatta valutazione dei fatti, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica,se è vero che il Giudice non può sostituire all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione il proprio, è altrettanto vero che il medesimo Giudice, in ossequio al fondamentale principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può esimersi dal sindacare l’eventuale erroneità dell’apprezzamento dell’Amministrazione, ove tale erroneità sia in concreto valutabile, soprattutto ove debba esercitarsi una discrezionalità tecnica, in rapporto alla quale l’esercizio del potere richiede non una scelta di opportunità, ma l’esatta valutazione di un fatto secondo criteri e parametri di una determinata scienza o tecnica (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 18.12.2009, n. 8399).
Questo Collegio aderisce a quest’ultimo orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in definitiva, il giudice amministrativo, pur incontrando i limiti oggettivi dell'opinabilità e della relatività di ogni valutazione scientifica, nonché dell'impossibilità di sostituirsi all'Amministrazione, non è tenuto a limitare il proprio apprezzamento ad un esame superficialmente estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria, dovendo, invece, estendere l'oggetto del giudizio secondo una doppia direttrice: quella dell’esatta e compiuta valutazione del fatto, secondo parametri chiari e precisi della scienza di volta in volta applicata, e quella della piena verisimiglianza, completezza e coerenza logica delle conclusioni raggiunte.
4. Tornando ai fatti di causa, le argomentazioni del ricorrente, come già detto, meritano di essere condivise.
In primo luogo, il Collegio deve osservare che il parere del C.V.C.S., sebbene abbia riportato la consueta formula stereotipata di aver “esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi e … tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”, ha in realtà completamente tralasciato l’esame concreto dei precedenti di servizio anche sotto il profilo medico, nonché, soprattutto, dei gravi fatti a danno del ricorrente sopra riportati, della loro entità e della loro influenza sullo status psicologico dell’interessato.
In secondo luogo, occorre evidenziare che la sentenza del Tribunale militare di Verona n. 36/2011 ha esplicitamente riconosciuto come l’aggressione subita da parte del maresciallo di seconda classe Omissis abbia causato al ricorrente un “ disagio emotivo “.
In aggiunta a ciò, si rileva ancora che il parere in esame non è adeguatamente motivato sotto un ulteriore e diverso profilo, posto che è stato esclusa in modo apodittico la sussistenza di un nesso di causalità (“neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”) tra la malattia depressiva e quanto subito dal maresciallo Omissis per effetto e a seguito di doverosa attività di servizio, così tralasciando di analizzare i già menzionati precedenti e di indagarli come possibile concausa sia efficiente (che connota la genesi della malattia) che determinante (quando i fatti di servizio assurgono al ruolo di elementi preponderanti che influiscono sul male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto); l’omissione di un documentato e motivato esame del nesso eziologico, anche sul piano della concausalità, conferma, dunque, che la decisione medico-legale è illegittima per mancanza di un’adeguata istruttoria e di una esauriente motivazione.
Il parere del C.V.C.S. (vincolante per l’Amministrazione) risulta pertanto del tutto errato - e dunque illegittimo - nelle parti in cui nega la riconducibilità eziologica della patologia di cui soffre il ricorrente alle incresciose vicende che, suo malgrado, lo hanno visto protagonista nella stazione di Omissis nello svolgimento di ordinarie mansioni di servizio, con una motivazione stereotipata e apodittica e sulla scorta di un evidente difetto di istruttoria, nonché di una incongrua valutazione tanto dei fatti che della sindrome.
5. Infine, trattandosi di procedimento ad iniziativa di parte l’adozione del provvedimento negativo avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi, norma di principio in ordine alla quale le eccezioni vanno intese in termini restrittivi e non estese in via analogica.
Nel caso de quo l’adozione della necessaria comunicazione avrebbe, infatti, consentito la produzione di elementi difensivi da valutare nella naturale sede procedimentale, prima che nella presente giurisdizionale.
6. Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato e del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Al riguardo, il Collegio osserva che, a seguito del disposto annullamento, il procedimento dovrà essere rinnovato dal Ministero della Difesa, con richiesta di riesame al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale rivaluterà la situazione del ricorrente alla luce delle considerazioni e di tutti i fatti evidenziati in motivazione ed emergenti dalla documentazione in atti, nonché delle perizie mediche, anche di parte, con nuova adozione di un provvedimento finale da parte di un diverso Collegio.
Quanto alle spese del presente giudizio esse, come di regola, devono essere accollate alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila), oltre ad I.V.A. e C.N.P.A. ed alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Per altro riferimento potete guardare al TAR Catania il ricorso n. 1010/2013 ove è stato impugnato il decreto di rigetto di una C.S.O. con accoglimento della cautelare ove si era impugnata l'assegnazione della sede di servizio assegnata per l'impiego civile.
Il collega ha ottenuto il decreto di riconoscimento della C.S.O. emesso in autotutela dal Ministero con annullamento del decreto di rigetto impugnato ed è statao riammesso in servizio con annullamento sia del procedimento di transito che anche l'assegnazione alla sede quale civile ritenuta individuata troppo lontano dalla propria residenza.
A settimio66, chiedo di valutare l'ipotesi di poter ottenere l'annullamento del decreto di C.S.O. con la non irreale ed improbabile decretazione di SI DIPENDENTE della patologia richiesta con la riammissione in servizio, la liquidazione dell'equo indennizzo - come conseguenza diretta - ed il possibile cambio di sede e solo poi l'eventuale transito nei ruoli civili.....ma con una aggiunta della privilegiata se decidesse di non transitare.....da non dimenticare gli eventuali benefici stipendiali - anche quelli comunque incidenti sulla pensione - ai sensi dell'art. 1801 del c.o.m..
Tutto ciò è già avvenuto per i colleghi a cui le sentenze si riferiscono.
Per conoscenza a tutti, augurando una buona giornata
STO PER ESSERE CONGEDATO CHIEDO INFO
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Re: STO PER ESSERE CONGEDATO CHIEDO INFO
caro aeronautica, ciò che hai scritto è ammirevole, ma i ricorsi sono cosa personale, ognuno ha il suo vissuto, fare un ricorso costa e pure tanto, se hai le giuste documentazioni, ok, altrimenti non puoi fare niente.aeronatica ha scritto:Egregi signori buongiorno a tutti.
Non entro nel merito della contabilità pensionistica perchè non ne ho le competenze, ritengo che sia sbagliato decadere in insulti (qualunque ne sia il contesto dichiarato), ma desidero, soprattutto, contribuire nel rispondere a settimio66 ed anche in generale a tutti cercando di focalizzare l'attenzione su un fatto che mi sembra, oltre che reale e giustificato, anche pericoloso per tutti noi, da un punto di vista concettuale.
La discussione nel forum si è accentrata, in modo molto diretto e realista, sull'eventuale importo della P.A.L., e ciò, ripeto, mi sembra giusto e "terreno", ma nessuno ha posto l'attenzione sul decreto di rigetto della C.S.O..
Comprendo che il pensiero immediato sia quello di definitività del giudizio, ma ritengo che ciò non sia assoluto, ritengo che ciò sia sbagliato e sia errato considerare come irreversibile la delibera del Comitato.
Sappiamo tutti che il Comitato respinga quasi tutte le istanze di riconoscimento, ma ciò rappresenta unicamente un indirizzo "politico" e non certo rappresentazione limpida del diritto.
Quello che ritengo pericoloso è proprio, per esempio quello che è successo nella discussione qui evidenziata: nessuno si è posto il problema di analizzare il perchè sia stata rigettata la C.S.O..
Comprendo anche che il quesito posto da settimio 66 era specificamente rivolto alla determinazione della P.A.L., quesito, come consueto, a cui molti hanno contribuito.
Il mio timore, invece, è che si inizi a ritenere normale che una volta ricevuto il decreto di rigetto dell'istanza di C.S.O. questo sia incontrovertibile ed insormontabile.
Secondo me, questo è proprio l'obbiettivo "politico" dell'opera attuata dal Comitato.
Più si considererà irrevocabile il decreto ed il parere e meno ricorsi ci saranno e più il "sistema" continuerà a decretare rigetti certo di promanare decreti ritenuti definitivi.
Al collega, nel caso di specie, chiedo, nel rispetto della sua privacy, quale era la patologia, quali le peculiarità del servizio espletato, perchè ritenga giusto il diniego tanto da non opporsi?
Eventualmente, se ritiene, settimio66 può rispodermi con messaggio personale oppure alla mia mail popibear2001@yahoo.it
Secondo la mia esperienza e conoscenza è invece possibile impugnare il decreto di rigetto, il parere del comitato ed anche la sede di servizio assegnata quale impiego civile.
La vera questio, invece, è che si deve correttamente analizzare, ripeto, il servizio espletato e la patologia diagnosticata della quale si è richiesto il riconoscimento. Questo è il nodo gordiano da sciogliere e se fatto con i dovuti modi, le giuste conoscenze e competenze e con gli esatti presupposti anche la più avversata giustizia amministrativa è costretta a riconoscere il diritto.
Questo è il mio pensiero e lo espongo sperando di non iretire nessuno.
L'evidenza di ciò la trovo nelle sentenze che di seguito richiamo ben sapendo che rappresentano certamente una quota percentuale minore di quelle esistenti, ma nella convinzione che tutti i "muri" a suon di colpi vengono abbattuti grazie alle prime crepe e brecce che proprio si generano in conseguenza dei colpi.
In genere storicamente, mi sembra di vedere, che l'opera primaria viene condotta dai "pionieri" che pochi ed unici credono in una idea....poi quando si evidenziano le prime crepe ....nel muro, ed iniziano a crollare i primi pezzi facendo intravedere il panorama oltre lo stesso, anche altri ed i più intervengono con la propria opera così da aiutare i detti "pionieri" contribuendo all'abbattimento dell'ostacolo.
I "pionieri" da soli non sarebbero riusciti ad abbattere totalmente il muro e gli altri non avrebbero mai agito ed iniziato da soli e per primi, ma insieme poi il risultato viene ottenuto e le nuove generazioni poi beneficiamo dei risultati prodotti da chi li ha preceduti.
Secondo me, ciò è sempre accaduto storicamente per esempio con i diritti sindacali, l'orario di lavoro..lo sciopero e nel caso specifico delle Forze Armate con la legge 382/78 con il regolamento di disciplina....ove chi manifestò negli anni 70 con le famose passeggiate adavanti al parlamento venne addirittura arrestato!
Ma anche e soprattutto grazie a quei "pionieri" poi.......fu promulgatala legge 382/78......ed in modo tipicamente italico.... 8 anni dopo....il regolamento di disciplina .......molto perfettibile come molti sanno.
Secondo me anche nel contesto del riconoscimento di dipendenza da C.S.O. ci troviamo nella fase timida iniziale....e non si deve mollare proprio in questo momento, soprattutto quando e se si crede nella giustizia e nel diritto.
Anche il collega Panorama, noto nel forum, ci tiene aggiornati in modo lodevole e prezioso su molte sentenze emesse dalla G.A., sia di accoglimento che di rigetto, e secondo me, proprio l'analisi dell'andamento delle stesse può essere di aiuto nelle determinazioni proprie.
Io richiamo qui sentenze già evidenziate nel forum ma che ritengo importante portare a conoscenza e divulgare il più possibile, scusandomi per la duplicazione:
N. 00240/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2012, proposto da:
Omissis , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, Via Calepina, n. 50;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è, per legge, domiciliato;
per l'annullamento
del decreto n. 6060/N (posizione n. 651176/B) datato 25 ottobre 2011 emanato dalla Direzione generale della previdenza militare - II Reparto 8^ Divisione 2^ Sezione, nonché del connesso parere deliberato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di Servizio posizione n. 28404/2011 nell'adunanza n. 240/2011 del 6 ottobre 2011, nonché del verbale modello BL/B n. 12003 in data 29 luglio 2011 emesso dalla Commissione medico ospedaliera di Padova ed atti presupposti, connessi, correlati e consequenziali;
e per la
nomina di consulente tecnico d'ufficio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il maresciallo di prima classe dell’Aeronautica militare Omissis - in forza, quale comandante, a capo del Omissis - ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza inoltrata al fine di ottenere la declaratoria del riconoscimento di causa di servizio della patologia di cui risulta affetto (disturbo d’ansia in trattamento).
A sostegno dell’impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che gli atti in parola non risulterebbero conformi alla vigente disciplina normativa.
L’Amministrazione della difesa si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
Alla pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va respinta la richiesta istruttoria di assunzione di una C.T.U. avanzata dal difensore del ricorrente, essendo la documentazione versata agli atti più che sufficiente a definire la vertenza.
2. Si premette per una più agevole comprensione della vicenda che il ricorrente è rimasto vittima in data 25 maggio 2008 di aggressione e minaccia da parte di altro militare, operante presso il Omissis che, per raggiungere fisicamente il maresciallo Omissis ed attuare il proprio intento, ha scardinato e sfondato due porte della predetta stazione meteorologica.
L’accaduto ha reso indispensabile l’intervento della Forza Pubblica all’interno della struttura militare che ha proceduto a redigere gli atti di rito e consentire il ripristino dell’ordinaria attività operativa.
Le conseguenze giudiziarie di tale evento si sono concluse con la condanna dell’aggressore, avvenuta sia in primo grado che in secondo grado, con pronunce emesse dai compatenti Organi di giustizia militare.
Il procedimento giudiziario è durato oltre tre anni ed ha visto coinvolto il ricorrente non solo come persona offesa ma anche in qualità di querelato, egli stesso, da parte del proprio aggressore.
Tutta la vicenda e l’articolata sequenza processuale, con fondati timori di reiterazione delle condotte penalmente rilevanti da parte del reo, mosso da risentimenti professionali nei confronti del ricorrente, suo superiore gerarchico, avrebbero procurato al maresciallo Omissis uno sbilanciamento della condizione di benessere psico-fisico fino a quel momento posseduta, generando una patologia psico-fisica acuta, poi divenuta cronica.
Il sottufficiale avrebbe fatto ricorso a cure e terapie farmacologiche per contrastare le patologie insorte con alterni esiti, restando assente per diversi mesi nel periodo successivo la vicenda che lo ha coinvolto.
In relazione a tale stato di salute, l’interessato presentava istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte.
L’Amministrazione, dopo aver avviato l’istruttoria procedimentale, ha concluso l’iter burocratico solamente a seguito della proposizione da parte del maresciallo Omissis di ricorso giurisdizionale avverso il silenzio dalla stessa tenuto e conclusosi con la sentenza di questo T.R.G.A. n. 165/2011.
Infine, l’interessato è stato sottoposto a visita medica presso la Commissione medica ospedaliera di Padova e, in esito al predetto esame, il Comitato di verifica per le cause di servizio - cui compete l’accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa delle cause dell’infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione - ha tratto un giudizio di non dipendenza da causa di servizio della patologia sopra descritta.
Tutto ciò premesso in via di fatto, può scendersi all’esame delle questioni giuridiche sollevate con il ricorso.
3. Con i motivi di impugnazione il ricorrente deduce violazione dell’obbligo procedimentale di cui al’art. 10 bis della L. 241/1990, nonché plurimi profili di eccesso di potere per carenze istruttorie, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
Il ricorso è fondato, risultando, in particolare, la statuizione emessa dal Comitato di verifica per le cause di servizio - formulata in termini apodittici e avulsi dalle circostanze del caso concreto - affetta dai prospettati vizi.
Ciò nondimeno, il Collegio deve ricordare che la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che il giudizio medico-legale reso conclusivamente dal C.V.C.S. si basa su nozioni scientifiche e su dati dell'esperienza propri della disciplina applicata i quali, per il loro carattere squisitamente tecnico, sono tendenzialmente insindacabili, purché coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento. Il giudizio medico-legale è quindi censurabile in sede giudiziaria per eccesso di potere solo quando la valutazione dei fatti effettuata dall'Organo tecnico risulti manifestamente irrazionale, presenti macroscopici vizi logici oppure quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione medica finale o per palese contrasto con i criteri che il Comitato ha dichiarato di applicare (cfr., Cons. Stato, sez. V, 13.4.2012, n. 2093; sez. III, 27.1.2012, n. 404; sez. IV, 4.5.2011, n. 2683).
Tuttavia, proprio con riferimento alle valutazioni tecniche inerenti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, la stessa giurisprudenza ha anche affermato che l’oggetto del giudizio deve comunque estendersi alla esatta valutazione dei fatti, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica,se è vero che il Giudice non può sostituire all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione il proprio, è altrettanto vero che il medesimo Giudice, in ossequio al fondamentale principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può esimersi dal sindacare l’eventuale erroneità dell’apprezzamento dell’Amministrazione, ove tale erroneità sia in concreto valutabile, soprattutto ove debba esercitarsi una discrezionalità tecnica, in rapporto alla quale l’esercizio del potere richiede non una scelta di opportunità, ma l’esatta valutazione di un fatto secondo criteri e parametri di una determinata scienza o tecnica (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 18.12.2009, n. 8399).
Questo Collegio aderisce a quest’ultimo orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in definitiva, il giudice amministrativo, pur incontrando i limiti oggettivi dell'opinabilità e della relatività di ogni valutazione scientifica, nonché dell'impossibilità di sostituirsi all'Amministrazione, non è tenuto a limitare il proprio apprezzamento ad un esame superficialmente estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria, dovendo, invece, estendere l'oggetto del giudizio secondo una doppia direttrice: quella dell’esatta e compiuta valutazione del fatto, secondo parametri chiari e precisi della scienza di volta in volta applicata, e quella della piena verisimiglianza, completezza e coerenza logica delle conclusioni raggiunte.
4. Tornando ai fatti di causa, le argomentazioni del ricorrente, come già detto, meritano di essere condivise.
In primo luogo, il Collegio deve osservare che il parere del C.V.C.S., sebbene abbia riportato la consueta formula stereotipata di aver “esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi e … tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”, ha in realtà completamente tralasciato l’esame concreto dei precedenti di servizio anche sotto il profilo medico, nonché, soprattutto, dei gravi fatti a danno del ricorrente sopra riportati, della loro entità e della loro influenza sullo status psicologico dell’interessato.
In secondo luogo, occorre evidenziare che la sentenza del Tribunale militare di Verona n. 36/2011 ha esplicitamente riconosciuto come l’aggressione subita da parte del maresciallo di seconda classe Omissis abbia causato al ricorrente un “ disagio emotivo “.
In aggiunta a ciò, si rileva ancora che il parere in esame non è adeguatamente motivato sotto un ulteriore e diverso profilo, posto che è stato esclusa in modo apodittico la sussistenza di un nesso di causalità (“neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”) tra la malattia depressiva e quanto subito dal maresciallo Omissis per effetto e a seguito di doverosa attività di servizio, così tralasciando di analizzare i già menzionati precedenti e di indagarli come possibile concausa sia efficiente (che connota la genesi della malattia) che determinante (quando i fatti di servizio assurgono al ruolo di elementi preponderanti che influiscono sul male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto); l’omissione di un documentato e motivato esame del nesso eziologico, anche sul piano della concausalità, conferma, dunque, che la decisione medico-legale è illegittima per mancanza di un’adeguata istruttoria e di una esauriente motivazione.
Il parere del C.V.C.S. (vincolante per l’Amministrazione) risulta pertanto del tutto errato - e dunque illegittimo - nelle parti in cui nega la riconducibilità eziologica della patologia di cui soffre il ricorrente alle incresciose vicende che, suo malgrado, lo hanno visto protagonista nella stazione di Omissis nello svolgimento di ordinarie mansioni di servizio, con una motivazione stereotipata e apodittica e sulla scorta di un evidente difetto di istruttoria, nonché di una incongrua valutazione tanto dei fatti che della sindrome.
5. Infine, trattandosi di procedimento ad iniziativa di parte l’adozione del provvedimento negativo avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi, norma di principio in ordine alla quale le eccezioni vanno intese in termini restrittivi e non estese in via analogica.
Nel caso de quo l’adozione della necessaria comunicazione avrebbe, infatti, consentito la produzione di elementi difensivi da valutare nella naturale sede procedimentale, prima che nella presente giurisdizionale.
6. Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato e del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Al riguardo, il Collegio osserva che, a seguito del disposto annullamento, il procedimento dovrà essere rinnovato dal Ministero della Difesa, con richiesta di riesame al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale rivaluterà la situazione del ricorrente alla luce delle considerazioni e di tutti i fatti evidenziati in motivazione ed emergenti dalla documentazione in atti, nonché delle perizie mediche, anche di parte, con nuova adozione di un provvedimento finale da parte di un diverso Collegio.
Quanto alle spese del presente giudizio esse, come di regola, devono essere accollate alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila), oltre ad I.V.A. e C.N.P.A. ed alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Per altro riferimento potete guardare al TAR Catania il ricorso n. 1010/2013 ove è stato impugnato il decreto di rigetto di una C.S.O. con accoglimento della cautelare ove si era impugnata l'assegnazione della sede di servizio assegnata per l'impiego civile.
Il collega ha ottenuto il decreto di riconoscimento della C.S.O. emesso in autotutela dal Ministero con annullamento del decreto di rigetto impugnato ed è statao riammesso in servizio con annullamento sia del procedimento di transito che anche l'assegnazione alla sede quale civile ritenuta individuata troppo lontano dalla propria residenza.
A settimio66, chiedo di valutare l'ipotesi di poter ottenere l'annullamento del decreto di C.S.O. con la non irreale ed improbabile decretazione di SI DIPENDENTE della patologia richiesta con la riammissione in servizio, la liquidazione dell'equo indennizzo - come conseguenza diretta - ed il possibile cambio di sede e solo poi l'eventuale transito nei ruoli civili.....ma con una aggiunta della privilegiata se decidesse di non transitare.....da non dimenticare gli eventuali benefici stipendiali - anche quelli comunque incidenti sulla pensione - ai sensi dell'art. 1801 del c.o.m..
Tutto ciò è già avvenuto per i colleghi a cui le sentenze si riferiscono.
Per conoscenza a tutti, augurando una buona giornata
per esperienza personale, essendo della pol.pen. gli episodi evidenziati nel ricorso sopra esposto, sono all'ordine del giorno non vengono neanche più registrati, tanto sono detenuti "cosa hanno da perdere" soprattutto quelli che hanno condanne lunghe o brevi ancora peggio, tanto prima che inizi un processo ci vogliono mesi e intanto il soggetto e a spasso se non lo hanno di nuovo rinchiuso per altro, tu invece anche se sei in vacanza o altro ti dovrai presentare x forza, lui no. allora meglio lasciar perdere, se non è successo qualcosa di davvero importante. il problema nasce appunto quando vuoi fare ricorso, la documentazione. quando l'ordinario diventa straordinario. reperire le prove che ti sei ammalato per causa di servizio. se non sei supportato da evidenti fatti accaduti. il ricorso con che cosa lo poni? bastano 30 e passa anni di cose "ordinarie" o serve una sola cosa "straordinaria" per avere riconosciuto una causa di servizio. mi fermo qui per non tediare più nessuno.
saluti
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