panorama ha scritto:Occhio a non fare lo stesso errore nei ricorsi.
Ha seguito del ricorso straordinario al DPR il Consiglio di Stato ha precisato:
PREMESSO:
1) - In punto di diritto, il ricorrente si limita a dedurre l'illegittimità e l'erroneità della trattenuta fiscale operata sull'importo liquidato per la licenza ordinaria non goduta, diversamente da quanto stabilito, in un giudizio similare, dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 188/06 in data 17 gennaio 2006.
2) - Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia inammissibile, stante la competenza esclusiva in materia delle commissioni tributarie, oltre che infondato nel merito.
CONSIDERATO:
1) - che sono stati costantemente dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari concernenti controversie attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie. In particolare, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella delle Commissioni tributarie, la controversia tra sostituto d'imposta e contribuente in ordine alla sottoponibilità a tassazione di un emolumento corrisposto dal primo al secondo (C.G.A. Reg. Sicilia n. 282 del 27 aprile 1998).
Il resto potete leggerlo direttamente.
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11/06/2012 201200523 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 21/03/2012
Numero 02802/2012 e data 11/06/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012
NUMERO AFFARE 00523/2012
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo A.s.U.P.S. (in congedo) OMISSIS per l'annullamento del provvedimento n. ……./42/1245-3190-5 in data 8 aprile 2011 del Comando generale dell' Arma dei carabinieri - Centro nazionale amministrativo - per la restituzione delle trattenute a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) sulle somme corrisposte a titolo di pagamento sostitutivo della licenza ordinaria (art. 55, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254).
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. M_D GMIL1 III 8 4 0074895 del 23 febbraio 2012, con la quale il Ministero della Difesa ha inviato la propria relazione, vistata dal ministro in data 15 febbraio 2012, con la quale viene chiesto al Consiglio di Stato di emettere il proprio parere sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, consigliere Nicolò Pollari;
PREMESSO:
Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento n. ……./42/1245-3l90-5 in data 8 aprile 2011, con il quale il Centro nazionale amministrativo del Comando generale dell' Arma dei carabinieri ha comunicato di aver corrisposto, al Mar. A.s.U.P.S. OMISSIS, somme a titolo di pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita, assoggettando le stesse a contributi previdenziali ed assistenziali, nonché a ritenute fiscali.
In data 20 aprile 2011 il sottufficiale ha presentato "ricorso in autotutela" avverso l'applicazione delle ritenute fiscali, cui tuttavia l'Amministrazione non ha dato alcun seguito.
In punto di diritto, il ricorrente si limita a dedurre l'illegittimità e l'erroneità della trattenuta fiscale operata sull'importo liquidato per la licenza ordinaria non goduta, diversamente da quanto stabilito, in un giudizio similare, dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 188/06 in data 17 gennaio 2006.
Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia inammissibile, stante la competenza esclusiva in materia delle commissioni tributarie, oltre che infondato nel merito.
CONSIDERATO:
Il Collegio deve rilevare che sono stati costantemente dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari concernenti controversie attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie. In particolare, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella delle Commissioni tributarie, la controversia tra sostituto d'imposta e contribuente in ordine alla sottoponibilità a tassazione di un emolumento corrisposto dal primo al secondo (C.G.A. Reg. Sicilia n. 282 del 27 aprile 1998).
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
A proposito della richiesta della trattenuta dell'IRPEF in sede di pagamento del compenso sostitutivo della licenza non goduta, faccio presente, che questa mattina ho ricevuto risposta da parte del C.N.A. a seguito della mia specifica richiesta di rimborso IRPEF. la risposta è stata testualmente: ""Il calcolo del compenso sostitutivo in oggetto, è stato assoggettato alle ritenute indicate al punto 4 lett. b della circolare nr. 6/359/3-14 di prot. 2008 in data 16/05/2011 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione"". Non conosco il contenuto della citata circolare vedrò di trovarla per capire meglio il senso della loro risposta. In ogni caso a breve scadranno i termini dei novanta giorni della mia analoga richiesta fatta all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, sicchè non ottenendo risposta perchè magari si avvarranno del silenzio-rifiuto procederò all'istanza di mediazione Tributaria prevista per legge dal mese di Aprile 2012 per controversie tributarie fino a € 20,000,00 ed a seguire, se non andrà a buon fine al successivo ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria. Vi farò sapere gli sviluppi. Saluti