dispensa superati i 730 gg senza diritto a pensione

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mauromauro

Re: dispensa superati i 730 gg senza diritto a pensione

Messaggio da mauromauro »

SEI STATO CHIARISSIMO, GRAZIE A VOI ED AL FORUM.


panorama
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Re: dispensa superati i 730 gg senza diritto a pensione

Messaggio da panorama »

Ragazzi, leggete questa problemativa affrontata di questo dipendente della Polizia di Stato e cosa non ha passato.

Forse c'è del "succo/notizia" che può interessarvi personalmente o a dei vostri amici.
Si parla di aspettativa superata, ecc.ecc.

Leggete l'appello (vittorioso) proposto da questa personale al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in quanto il Tar di Catania rigettava il ricorso per infondatezza.

Per i lettori del forum ecco qui sotto la sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 1064/10 Reg.Dec.
N. 823 Reg.Ric.
ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 823/09 proposto da

OMISSIS
rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Catalioto ed elettivamente domiciliato in Palermo, via XII Gennaio n. 1/G, presso lo studio dell’avv. Fabrizia Giunta;

c o n t r o
il MINISTERO DELL’INTERNO, la QUESTURA DI MESSINA e l’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - PREFETTURA DI MESSINA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 1658/2008, del 15 settembre 2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie depositate il 24 giugno ed il 19 ottobre 2009, nell’interesse delle amministrazioni appellate;
Vista l’ordinanza n. 774/09 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa;
Visti gli atti tutti della causa;
OMISSIS;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
In data 15/12/1993, il sig. OMISSIS, allora dipendente della Polizia di Stato ed in servizio presso la Questura di Messina, all’esito di accertamenti medici volti ad accertare l’idoneità o meno dello stesso al servizio di istituto nella Polizia di Stato, veniva giudicato dalla C.M.O. di Messina “inidoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo parziale D.P.R. n. 738/81, artt. 1 e 2. Controindicato l’impiego in compiti che comportino stress fisici e che non consentano il regolare consumo dei pasti”.
Con decreto del 28/10/2003, il OMISSIS veniva quindi trasferito, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 339/1982, dal ruolo degli assistenti ed agenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato, incarico che assumeva in data 6/11/2003.
Con nota prot. n. …/Ctg. 1.2.12 del 3/3/2006, il ricorrente veniva informato che alla data del 10.11.2005 lo stesso aveva fruito di complessivi giorni 538 di aspettativa continuata.
Con nota prot. …./Ctg. 1.2.12 del 28/2/2006, la Questura di Messina comunicava al ricorrente l’avvio della procedura di dispensa dal servizio a decorrere dal 19/2/2006 per il raggiungimento del limite massimo di mesi diciotto di aspettativa continuata.
Con successiva nota prot. n. …./Ctg 1.2.12, la suddetta Questura comunicava al OMISSIS che alla data dell’11/11/2005 aveva fruito di complessivi gg. 529 di aspettativa continuata per motivi di salute.
Con nota prot. n. …./Ctg. 1.2.12 del 28/3/2006, la Questura di Messina comunicava al ricorrente l’avvio della procedura di dispensa dal servizio per raggiungimento in data 28/2/2006 del limite di mesi diciotto di aspettativa continuata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 70 del D.P.R. 1957 n. 3.
Con nota in pari data, al ricorrente veniva comunicato di presentarsi in data 3.4.2006 alla C.M.O. di Messina per essere sottoposto a visita medica collegiale finalizzata all’acquisizione del giudizio previsto dall’art. 71 D.P.R. 3/1957, ordine cui il OMISSIS ottemperava puntualmente.
In data 12/4/2006, egli veniva dimesso con il seguente giudizio: “non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto in modo assoluto. Si ulteriormente impiegabile in altri ruoli della P. di S. ed in altre amministrazioni dello Stato”.
In data 13/4/2006, il OMISSIS riprendeva servizio.
Con nota prot. n. …. Ctg. 1.2.12/Pers. del 7.8.2006, la Questura di Messina, premesso che il OMISSIS aveva raggiunto, alla data del 28 febbraio 2006, 540 giorni di aspettativa continuata e che da tale data lo stesso non aveva effettuato tre mesi di servizio attivo, comunicava l’avvio della procedura di dispensa dal servizio con contestuale sospensione dello stipendio.
In data 9 agosto 2006, il ricorrente, in ossequio all’ordine impartitogli con la medesima nota del 7/8/2006, si presentava alla C.M.O. di Messina e si sottoponeva ai prescritti accertamenti medico legali.
In data 23 agosto 2006 veniva dimesso con il seguente giudizio: “Temporaneamente non idoneo al servizio d’Istituto nella P. di S. per gg. 26”.
Avverso tale provvedimento, il OMISSIS proponeva ricorso alla C.M.O. di seconda istanza di Palermo, la quale, in data 19/9/2006, dichiarava il ricorrente “temporaneamente non idoneo al servizio d’Istituto per gg. 90”.
Nelle more, con nota prot. cont. 1.2.2/5481 del 15 settembre 2006, la Questura comunicava al ricorrente che il raggiungimento del limite massimo di aspettativa aveva prodotto la sospensione dello stipendio.
Con decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. OMISSIS emesso in data 3.10.2006 e notificato in data 9.10.2006, il ricorrente veniva dispensato dal servizio a decorrere dal 5 agosto 2006, per avere superato il periodo massimo di aspettativa.
Avverso il suddetto decreto e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, il OMISSIS proponeva ricorso al T.A.R. Catania per chiedere l’annullamento degli stessi e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione della retribuzione sospesa, a decorrere dalla data di pretesa scadenza del limite massimo di aspettativa e sino a quella di riammissione in servizio, deducendo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 71 del D.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 9 del D.P.R. 339/1982 nonché dell’art. 70 del D.P.R. n. 3/1957”.
Si costituiva l’Amministrazione intimata per chiedere il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 1658/08, il T.A.R. adito rigettava il ricorso per infondatezza.
Con l’appello in epigrafe, il sig. OMISSIS ha chiesto la riforma della suddetta sentenza, deducendone l’erroneità nella parte in cui ha affermato la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti richiesti dalle norme sul procedimento di dispensa dal servizio (D.P.R. 3/1957 e 339/1982): ovvero, la manifestazione di un giudizio medico legale di inidoneità assoluta ed il superamento del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità.
Le Amministrazioni appellate hanno replicato chiedendo il rigetto dell’appello per infondatezza.
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
Pare utile, ai fini del decidere, richiamare qui di seguito gli aspetti salienti della controversia in argomento.
Il Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, con il provvedimento impugnato in primo grado n. OMISSIS emesso in data 3 ottobre 2006, decretava, con particolare riferimento agli artt. 71 e 129, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 3/1957 ed all’art. 15 del D.P.R. n. 461/2001, la dispensa dal servizio del collaboratore tecnico della Polizia di Stato, OMISSIS, a decorrere dal 5 agosto 2006, per aver superato il periodo massimo di aspettativa.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto legittimo il suddetto provvedimento in quanto, pur rilevando dallo stesso che il OMISSIS è stato dichiarato solo temporaneamente non idoneo al servizio d’Istituto nella Polizia di Stato, lo stesso non si sarebbe avvalso tempestivamente della facoltà di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni, prevista dall’art. 70 del D.P.R. n. 3/1957.
Tale decisione non pare condivisibile.
Invero, l’art. 71 del D.P.R. n. 3/1957, contenente il “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, richiamato nel provvedimento impugnato, prevede che “Scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”.
Al riguardo, per quel che concerne la suddetta possibilità di essere utilizzato in altri compiti, onde evitare la dispensa, va precisato che nei confronti del OMISSIS, atteso il suo particolare status, trova specifica applicazione il D.P.R. n. 339/1982, concernente gli appartenenti alla Polizia di Stato, il cui art. 1 stabilisce che: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di Istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego”.
Orbene, atteso che il OMISSIS era già stato trasferito in altro ruolo della Polizia di Stato, il quadro normativo di riferimento, per la soluzione della controversia in argomento, va completato con le disposizioni di cui all’art. 9 del citato D.P.R. 339/1982, il quale stabilisce che “Qualora il personale di cui all’art. 1 sia ritenuto non idoneo all’assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato ovvero per esigenza di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi degli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con D.P.R. 3/1957”.
Dal combinato disposto delle norme soprarichiamate emerge con chiarezza che, per applicare la dispensa dal servizio ad un appartenente alla Polizia di Stato, è necessario che lo stesso, giudicato assolutamente inidoneo al servizio d’Istituto, venga poi riconosciuto anche non idoneo all’assolvimento dei compiti in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
Invero, dagli atti di causa emerge inconfutabilmente che il OMISSIS non è mai stato dichiarato non idoneo, se non temporaneamente, negli altri ruoli della Polizia di Stato; nello specifico, nel ruolo dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato in cui lo stesso militava contestualmente allo svolgimento dei fatti di causa.
Infatti, lo stesso:
- in data 15/12/1993, veniva giudicato dalla C.M.O. di Messina “inidoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo parziale D.P.R. n. 738/81, artt. 1 e 2. Controindicato l’impiego in compiti che comportino stress fisici e che non consentano il regolare consumo dei pasti”;
- a seguito di tale giudizio di inidoneità, con decreto del 28/10/2003, veniva trasferito, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 339/1982, dal ruolo degli assistenti ed agenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato;
- in data 12/4/2006, veniva riconosciuto dalla C.M.O. di Messina nuovamente “non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto in modo assoluto. Si ulteriormente impiegabile in altri ruoli della P. di S. ed in altre amministrazioni dello Stato”;
- in data 23 agosto 2006 veniva dimesso dalla C.M.O. di Messina con il seguente giudizio: “Temporaneamente non idoneo al servizio d’Istituto nella P. di S. per gg. 26”, provvedimento modificato, in data 19/9/2006, a seguito di ricorso del OMISSIS, dalla C.M.O. di seconda istanza di Palermo, in “temporaneamente non idoneo al servizio d’Isti-tuto per gg. 90”.
Per “servizio d’Istituto” non si può che intendere quello espletato nel ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato.
Tuttavia, qualora con quest’ultimo giudizio la C.M.O. abbia voluto riferirsi a quello in atto svolto dal OMISSIS nel ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato, ne consegue che, in ogni caso, detta Commissione ha espresso nei confronti dello stesso soltanto un giudizio di “inidoneità temporanea”, requisito insufficiente perché l’Amministrazione potesse decretarne la dispensa.
Il Collegio condivide, altresì, il secondo motivo di censura proposto dall’appellante, secondo il quale l’impugnata sentenza del T.A.R. sarebbe errata anche nella parte in cui ha affermato l’esistenza, nel caso di specie, dall’ulteriore requisito richiesto dalle norme sul procedimento di dispensa dal servizio, di cui al D.P.R. 3/1957 ed al D.P.R. 339/1982, ovvero “il superamento del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70”.
Dal foglio matricolare e caratteristico, agli atti del giudizio, si evince che il periodo di aspettativa da computare ai fini del procedimento di dispensa inizia a decorrere dal 4 dicembre 2003, atteso che il OMISSIS ha in precedenza prestato servizio fino a quella data ininterrottamente dal 24 luglio 2002 e, quindi, per più dei prescritti tre mesi idonei ad interrompere l’avvio della procedura in argomento.
Dall’impugnato provvedimento di dispensa si evince che l’interessato avrebbe maturato il periodo massimo di aspettativa alla data del 4 agosto 2006.
Invero, dagli atti matricolari si evince che, dalla suddetta data del 4 dicembre 2003 al 4 agosto 2006, il OMISSIS ha fruito di un periodo di aspettativa continuata per infermità pari a 426 giorni, inferiore a quello prescritto di giorni 540 (18 mesi).
Per i motivi suddetti, l’appello va accolto.
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe.
Spese e onorari del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 5 novembre 2009, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.
F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
F.to: Pietro Ciani, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria

il 09 agosto 2010
eugenio.riccardo
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Re: dispensa superati i 730 gg senza diritto a pensione

Messaggio da eugenio.riccardo »

Gentilissimi tutti, mi trovo in questa siruazione e chiedo a voi ragguagli in merito.
Indata 27/02/2012 vengo riformato per inabilità al servizio, nei verbali della cmo ci sono alcune diagnosi sì dipendenti e altre in corso di eventuale riconoscimento.
in data odierna viene notificato l'atto di dispensa, in cui la data da loro menzionata è il 14/01/2012 termine dello scadere dei 18 mesi.
Fin qui tutto va bene, l'unico problema è che il 01/02/2012 scattavano esattamente i miei 32 anni di servizio con il riconoscimento anche ai fini pensionistici dell'assegno di funzione.
L'uffico amministrativo mi dice che a seguito della dispensa in data 14/01/2012 perderò tale beneficio. Posso fare qualunque opposizione per fare in modo da non perderlo?
Ringrazio in anticipo chi avrà la gradita cortesia di potermi rispondere.
PS dimenticavo l'atto di dispensa fa riferimneto all'art. 70 il quale non so cosa possa essere. Grazie ancora e un caro saluto a tutti.
Eugenio.
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Re: dispensa superati i 730 gg senza diritto a pensione

Messaggio da lino »

eugenio.riccardo ha scritto:Gentilissimi tutti, mi trovo in questa siruazione e chiedo a voi ragguagli in merito.
Indata 27/02/2012 vengo riformato per inabilità al servizio, nei verbali della cmo ci sono alcune diagnosi sì dipendenti e altre in corso di eventuale riconoscimento.
in data odierna viene notificato l'atto di dispensa, in cui la data da loro menzionata è il 14/01/2012 termine dello scadere dei 18 mesi.
Fin qui tutto va bene, l'unico problema è che il 01/02/2012 scattavano esattamente i miei 32 anni di servizio con il riconoscimento anche ai fini pensionistici dell'assegno di funzione.
L'uffico amministrativo mi dice che a seguito della dispensa in data 14/01/2012 perderò tale beneficio. Posso fare qualunque opposizione per fare in modo da non perderlo?
Ringrazio in anticipo chi avrà la gradita cortesia di potermi rispondere.
PS dimenticavo l'atto di dispensa fa riferimneto all'art. 70 il quale non so cosa possa essere. Grazie ancora e un caro saluto a tutti.
Eugenio.
Ti ricordo che il 3 funzionale da te maturato verra acquisito ai fini pensionistici dal 2014 e non prima .
Quelli percepiti in questo periodo sono sotto forma di una tantum e non pensionabili.
Se ti puo' consolare il 3 pensionabile a livello pensionistico si ridurrà a pochi euro mensili, non me ne farei un cruccio da questo punto di vista.
Visto anche il tuo notevole assegno pensionistico. :D
ciao e auguri.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: dispensa superati i 730 gg senza diritto a pensione

Messaggio da lino »

mauromauro ha scritto:SEI STATO CHIARISSIMO, GRAZIE A VOI ED AL FORUM.
Caro mauro mauro la tua situazione si è sbloccata poi ?
spero di si e che avevamo ragione noi, facci sapere.
ciao.
Per Aspera ad Astra!!!!
eugenio.riccardo
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Re: dispensa superati i 730 gg senza diritto a pensione

Messaggio da eugenio.riccardo »

Gentilissimo Lino, non ho parole per ringraziarti, il mondo è piccolo e se un giorno ci si incontrerà sarà mio assuluto dovere sdebitarmi nei tuoi confronti, anche perchè a tutti coloro a cui ponevo il quesito non riuscivano a darmi risposta certa e puoi immagginare l'ansia che ti prende, dovuta a tutti i cavilllosi sistemi creati dalla nostra amministrazione, dove anche per ricevere la carta igenica ci vuole una domanda. Solo un collega che ho chiamato nel pomeriggio mi ha rassicurato esponendo ciò che tu hai descritto. Perdonami per quest'ultima delucidazione, mi sono arruolato nel febbraio 1980 e nel novembre 1981 ho subito un grave incidente d'auto con prognosi riservata e coma, (la causa di servizio con l'8^ cat Massima Tab. A), nel corso del servizio ho svolto molte operazioni di P.G. tra cui infiltrato, dando onore a livello mondiale alla nostra amministrazione, ma non mi sono mai curato di me stesso e nel momento in cui lo'ho deciso tutto mi è remato contro. Comunque a 31 anni 11 mesi e15 giorni sono riuscito ad andare in pensione all'età di anni 51. Penso da conteggi ricevuti di rientrare nell'80 per cento della retribuzione, almeno spero, così come sarà gradita la tua eventuale conferma. Ancora grazie di tutto cordiali saluti a tutti Eugenio.
Dimenticavo Sono Sov. Capo.
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Re: dispensa superati i 730 gg senza diritto a pensione

Messaggio da lino »

eugenio.riccardo ha scritto:Gentilissimo Lino, non ho parole per ringraziarti, il mondo è piccolo e se un giorno ci si incontrerà sarà mio assuluto dovere sdebitarmi nei tuoi confronti, anche perchè a tutti coloro a cui ponevo il quesito non riuscivano a darmi risposta certa e puoi immagginare l'ansia che ti prende, dovuta a tutti i cavilllosi sistemi creati dalla nostra amministrazione, dove anche per ricevere la carta igenica ci vuole una domanda. Solo un collega che ho chiamato nel pomeriggio mi ha rassicurato esponendo ciò che tu hai descritto. Perdonami per quest'ultima delucidazione, mi sono arruolato nel febbraio 1980 e nel novembre 1981 ho subito un grave incidente d'auto con prognosi riservata e coma, (la causa di servizio con l'8^ cat Massima Tab. A), nel corso del servizio ho svolto molte operazioni di P.G. tra cui infiltrato, dando onore a livello mondiale alla nostra amministrazione, ma non mi sono mai curato di me stesso e nel momento in cui lo'ho deciso tutto mi è remato contro. Comunque a 31 anni 11 mesi e15 giorni sono riuscito ad andare in pensione all'età di anni 51. Penso da conteggi ricevuti di rientrare nell'80 per cento della retribuzione, almeno spero, così come sarà gradita la tua eventuale conferma. Ancora grazie di tutto cordiali saluti a tutti Eugenio.
Dimenticavo Sono Sov. Capo.
Aliquota a parte (secondo me raggiunta), sei un retributivo quindi percepirai di pensione almeno lo stipendio attuale........
Se vuoi dare pure un occhiata alle decine di importi similari ai tuoi vedi per esempio quello dell'amico Lory61, nel forum dei CC.
Ciao e auguri per tutto.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: dispensa superati i 730 gg senza diritto a pensione

Messaggio da lino »

Chiedo al collega mauromauro se puo' riferirci molto gentilmente come sia poi finito il suo iter pensionistico, giusto x tranquillizare i molti amici che scrivono dopo aver superato il periodo mAX nel quinquennio(730 gg.MILITARI;913 gg. POLIZIE CIVILI)
Ciao e grazie.
lino
Per Aspera ad Astra!!!!
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