Supervalutazione del servizio

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gino59
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da gino59 »

antoniomlg ha scritto:grazie gino
se puoi come hai detto in serata ragguagliaci.
tieni presente che mi trovo con il grado apicale della categoria Sottufficiali parametro 139
grazie
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:arrow: Esperienza diretta: Aps1, :arrow: 50 anni, eta' anagrafica nel 2009.-
:arrow: Gennaio 2009 presentavo istanza per riscattare gli ultimi :arrow: 4 mesi ai fini TFS..... :!: :!: :arrow: (non ho seguito la pratica) :arrow: per abbreviare,a giugno 2010 in congedo assoluto e a dirti la
:arrow: verita', in tutto questo tempo, mi sono completamente scordato...... :!: :!: :!:

:arrow: Nell'estate 2012, vengo telefonicamente contattato dall'inpdap, la quale mi dovevo recare,
:arrow: presso quella sede per firmare la citata pratica -rideterminazione TFS- dei 4 mesi posti in
:arrow: riscatto e in automatico, :arrow: per le 4 rate mensile ho in unica rata di circa 420€..... :!:
:arrow: Tieni presente che, :arrow: non ho pagato/anticipato niente e in automatico c'e' stata la :arrow: compensazione di 909€, :arrow: quindi, come vedi, e' conveniente.-


:arrow: Premesso che, in merito alle voci di cui sotto, per il grado che rivesti, la retribuzione annua etc., :arrow: logicamente verrai a pagare di piu', ma e' anche vero e ovvio che l'accredito sara' maggiore.-




:arrow: Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell’interessato, determinato sulla base di un coefficiente applicato ai seguenti elementi:

retribuzione annua percepita alla data di presentazione della domanda;
età del dipendente;
età del collocamento a riposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica o per il grado rivestito;
periodo di riscatto concesso. :arrow: :wink: Cordialmente, Gino59


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antoniomlg
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da antoniomlg »

grazie delle tue precisazioni.
per fare domanda di riscatto mi devo rivolgere presso il mio comando oppure direttamente all'impdap di zona?
grazie
gino59
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da gino59 »

antoniomlg ha scritto:grazie delle tue precisazioni.
per fare domanda di riscatto mi devo rivolgere presso il mio comando oppure direttamente all'impdap di zona?
grazie


:arrow: Puoi accedere sul sito inpdap (modulistica) con ivi modalita' di presentazione.-

:arrow: P.S. :arrow: Si puo' presentare direttamente all'inpdap, anche se' e' consigliabile tramite
:arrow: l'amministrazione di appartenenza.-Saluti
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antoniomlg
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da antoniomlg »

gino59
alta domanda per tè.
l'anno o gli anni che vengono supevalutati in quanto in missione all'estero, sono validi ai fini del conteggio per rientrare nel sistema previdenziale "retributivo"???

grazie.
gino59
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da gino59 »

antoniomlg ha scritto:gino59
alta domanda per tè.
l'anno o gli anni che vengono supevalutati in quanto in missione all'estero, sono validi ai fini del conteggio per rientrare nel sistema previdenziale "retributivo"???

grazie.


3.4. Maggiorazione dei servizi

L'articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:

articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
articolo 3, comma 5, della legge n.284/1977, servizio di istituto;
articolo 144 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate.
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. qualora l'interessato abbia, all'atto del collocamento a riposo, un'età inferiore.
Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
panorama
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da panorama »

diritto alla supervalutazione ai fini pensionistico-previdenziali, nonché del relativo diritto al riscatto ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, senza la limitazione temporale di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/97, del servizio svolto per conto ONU in "zone d'intervento", ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 1746/1962, L. n. 390/1950, nonché all'art. 18, D.P.R. 1092/73, e all'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 1032/73.
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Leggete i motivi per cui è stato dichiarato inammissibile.

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SENTENZA ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500952, - Public 2015-09-01 -

N. 00952/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2015, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS – per questione di spazio. N.B.: se qualcuno si riconosce in questo ricorso può verificare il proprio nominativo direttamente in sentenza che può leggere sul sito del TAR), rappresentati e difesi dall'avv. Dario Caldato, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Veneto, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Dario Marinuzzi, Sergio Aprile, con domicilio eletto presso Sergio Aprile in Venezia, Santa Croce, 929;

per l'accertamento
del diritto alla supervalutazione ai fini pensionistico-previdenziali, nonché del relativo diritto al riscatto ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, senza la limitazione temporale di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/97, del servizio svolto per conto ONU in "zone d'intervento", ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 1746/1962, L. n. 390/1950, nonché all'art. 18, D.P.R. 1092/73, e all'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 1032/73.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di I.N.P.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, tutti militari appartenenti alle Forze Armate, esponevano:

-di aver prestato servizio in missioni svolte per conto dell’ONU in aree specificamente individuate dalla determinazione dello Stato Maggiore della Difesa del 10.5.2013 e qualificate come “zone d’intervento”;

-di aver preso parte a tali missioni per periodi pari o superiori a tre mesi, con la conseguenza che –ai sensi dell’articolo unico della legge n. 1746/1962 –agli stessi devono essere estesi tutti i benefici previsti dalle norme in favore di combattenti, tra i quali rientra la supervalutazione dei periodi svolti ai fini pensionistici e della indennità di buonuscita di cui alla legge n. 390/1950 (campagna di guerra);

-di aver, pertanto diritto al riconoscimento di un anno figurativo per ogni periodo di almeno tre mesi svolto nelle missioni suddette, circostanza che consentirebbe ai medesimi di riscattare l’anno figurativo ai fini della buonuscita;

-che l’INPS, con nota n. 7 del 02.07.2007, aveva riconosciuto i periodi di servizio in “zone d’intervento” come anni computabili ai fini dell’indennità di buonuscita, senza applicazione del limite massimo di 5 anni previsto dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 165/1997;

-che lo stesso INPS, mutando il proprio iniziale orientamento, con nota n. 16 del 28.5.2008, limitava al periodo massimo di 5 anni l’estensione dei benefici “combattentistici”;

-che tra i ricorrenti medesimi alcuni avrebbero già maturato il limite dei 5 anni figurativi, altri avrebbero superato tale limite con il riconoscimento dei periodi di supervalutazione maturati in virtù dei benefici ONU ovvero della partecipazione alle missioni di cui alla legge n. 1746/1962;

-che, però, il Ministero della Difesa disconosceva il diritto alla supervalutazione, asserendo che tali benefici sarebbero applicabili solo ai soggetti che hanno partecipato alle campagne di guerra nel periodo dall’11.6.1940 all’8.5.1945;

-che sulla scorta di tale orientamento, il Ministero della Difesa rigettava le istanze volte ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui si tratta.

Tanto premesso, i ricorrenti denunciavano i seguenti vizi: “1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo unico L. n. 1746/62, dell’art. 18 D.P.R. n. 1092/73 e dell’art. 15, D.P.R. 1032/1973; eccesso di potere contraddittorietà e manifesta illogicità; 2) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, D.Lgs. n. 165/97, comma 2.”.

I ricorrenti, che chiedevano anche la sospensione cautelare del provvedimento impugnato e ponevano questione di legittimità costituzionale, concludevano chiedendo di accertarsi il diritto alla supervalutazione ai fini pensionistici previdenziali, nonché il diritto al riscatto, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita senza la limitazione temporale di cui al 2° comma, art. 5 D.Lgs. 165/97, del servizio svolto per contro ONU in “zone d’intervento”.

Resisteva in giudizio il Ministero della Difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per genericità del petitum, in quanto nel ricorso collettivo non sarebbe indicato l’ente a cui riferire gli atti e i comportamenti censurati, non sarebbe fornita la posizione individuale relativa a ciascun singolo ricorrente, non sarebbero indicate le missioni ONU all’estero, con i relativi periodi di servizio; nel merito, contestate le argomentazioni avversarie, la difesa erariale chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.

Resisteva in giudizio anche l’INPS, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.

Alla Camera di Consiglio del 4 febbraio 2015, parte ricorrente chiedeva la riunione al merito dell’istanza cautelare.

In viste dell’udienza di discussione, i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva con la quale hanno replicato alle difese degli enti resistenti e ribadito le proprie argomentazioni in relazione alla rilevata questione di legittimità costituzionale.

Alla Pubblica Udienza del 20 maggio 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

E’ necessario, preliminarmente, scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale.

L’eccezione è fondata nei termini e per le ragioni di seguito specificati.

I ricorrenti, attraverso il presente ricorso collettivo, omettendo di indicare il rispettivo grado e stato matricolare, si limitano ad affermare che “Come risulta dalla documentazione in questa sede prodotta….nel corso delle loro carriera hanno prestato servizio in missioni svolte per conto dell’ONU in aree specificamente individuate dalla determinazione dello Stato Maggiore Difesa del 10 maggio 2013 e qualificate come zone d’intervento” e poi ad aggiungere che “Sempre dagli allegati qui uniti, si evince che i ricorrenti hanno preso parte alle suddette missioni per periodi pari o superiori a tre mesi, di talchè – ai sensi dell’articolo unico della L. n. 1746/1962 – ai medesimi devono essere estesi tutti i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti…”; i documenti allegati consistono in un tabulato, di origine sconosciuta, non essendoci intestazione di alcun tipo, né sottoscrizione alcuna, riportante i nomi dei ricorrenti, la sede e il reparto di servizio, il luogo ed il periodo dell’asserita missione; inoltre sono allegati documenti di vario genere (estratti di foglio matricolare, attestazioni, molte delle quali in lingua inglese, rilasciate da differenti organizzazioni ed autorità militari, relative a missioni o ad onorificenze), riportanti informazioni, spesso del tutto generiche, in ordine a missioni all’estero, alcune delle quali in ambito ONU, non meglio definite o identificate.

Orbene, le affermazioni svolte in ricorso appaiono del tutto generiche e disancorate da dati fattuali, in quanto non solo non vengono indicate le caratteristiche delle attività svolte, la tipologia delle missioni effettuate, nell’ambito di quale organizzazione, ma nemmeno dette attività vengono riferite a ciascuna singola posizione, circostanza che preclude non solo all’Amministrazione resistente di compiere una adeguata difesa, ma nemmeno consente al Collegio di vagliare i presupposti delle istanze formulate.

La carenza risulta maggiormente significativa in ragione del carattere collettivo del ricorso, il quale avrebbe, invece, imposto di specificare siffatti elementi per ciascun ricorrente (Consiglio di Stato, sez. III, 16 luglio 2013, n. 3875). In buona sostanza, in ricorso non vengono precisate, nemmeno in forma sintetica, le circostanze di fatto –numero, luogo, durata delle singole missioni, riferite alle rispettive posizioni, tipologia delle missioni, organizzazione di riferimento di ogni singola missione, attestate dall’autorità competente - poste a fondamento della domanda.

In linea generale, si osserva che il processo amministrativo -pur essendo previsti alcuni poteri di acquisizione officiosa delle prove da parte del giudice - è retto dal principio dispositivo dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., con la conseguenza che spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, ogni volta che non ricorra quella disuguaglianza di posizioni tra Amministrazione e privato, che giustifica l’applicazione del c.d. principio dispositivo con metodo acquisitivo. Tale principio, peraltro, non può, comunque, mai tradursi in un’assoluta e generale inversione dell’onere della prova e comunque non consente al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando l’interessato non si trovi nell’impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione.

In tema di acquisizione delle prove, giova ricordare che il c.d. principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo, rinvenibile nella disciplina di cui al R.D. n. 1054/1924, al R.D. n. 642/1907 ed alla stessa legge TAR del 1971, risulta confermato, con definitiva consacrazione, dal C.P.A. - il quale, semmai, pur confermando il metodo acquisitivo, ha accentuato il principio dispositivo -, come è possibile ricavare dall’art. 63, comma 1 -secondo il quale “Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti”- e dal seguente art. 64, comma 1, -a mente del quale “Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”-, sicché i poteri di acquisizione officiosi possono riguardare le sole informazioni ed i documenti utili al fine del decidere che siano nella disponibilità dell’Amministrazione. Peraltro l’ammissione delle richieste istruttorie di parte ricorrente non possono prescindere dalla previa verifica dell’assolvimento dell’onere probatorio su di essa incombente ai sensi delle disposizioni appena ricordate.

Dunque, seppur è possibile affermare che la parte ricorrente non sia tenuta a fornire una prova completa, ma elementi di seria consistenza, ovvero un “principio di prova”, potendo e dovendo il giudice sopperire ad eventuali manchevolezze attraverso i suoi poteri officiosi, ciò non può tradursi in una totale inversione dell’onere probatorio, dovendo l’interessato fornire quanto meno indizi o elementi di riscontro (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 6159; cit., sez. III, 16 luglio 2013, n. 3875; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 791; TAR Umbria, 29 gennaio 2014, n. 76; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 5519).

Peraltro, come chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali parte ricorrente aziona diritti soggettivi nei confronti di una pubblica amministrazione, trova piena applicazione il principio “puro” dell’onere della prova, codificato nell’art. 2697 c.c., senza l’attenuazione del “metodo acquisitivo”, operante solo nel giudizio di legittimità degli atti dell’Amministrazione (oppure nella giurisdizione esclusiva quando però si faccia questione di interessi legittimi), nel quale, come detto, vige un sistema fondato non sull’onere della prova, ma sull’onere del “principio di prova”; laddove, invece, si faccia questione di diritti soggettivi, non vi è ragione per discostarsi dal sistema probatorio previsto in via generale dal codice civile (TAR Lazio, Roma, sez. I, 3 ottobre 2013, n. 8562).

Nel caso in esame, come detto, i ricorrenti, che agiscono con ricorso collettivo, formulano una domanda nella quale non sono distinte le singole e rispettive posizioni, non sono indicati i relativi presupposti, che risulta disancorata da elementi di fatto, i quali, peraltro, sono esposti in modo generico e senza fornire adeguata prova.

Per tutte le ragioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Alla luce ed in considerazione della particolarità della questione oggetto di giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare tra tutte le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2015
mario1960
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da mario1960 »

Pagati, all'atto del pensionamento danno diritto anche alle deduzioni Irpef ???

Grazie. Saluti
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angri62
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da angri62 »

mario1960 ha scritto:Pagati, all'atto del pensionamento danno diritto anche alle deduzioni Irpef ???

Grazie. Saluti
===se era una domanda, la risposta è siiii.
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