Supervalutazione del servizio

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bellerofonte
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Supervalutazione del servizio

Messaggio da bellerofonte »

Buongiorno, complimenti per questo forum condotto in maniera veramente tecnica.
Chiedo gentilmente se qualcuno mi sa dare una risposta a questo mio quesito.

- Mi sono arruolato nel Corpo in data 19 ottobre 1980;
- Servizio militare di le va dal 01 aprile al 18 ottobre 1980;

Quindi al 01 aprile 2013 maturo 33 anni effettivi di servizio, tenuto conto che dal 19 ottobre 1980 al 31 dicembre 1997 come previsto dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art.59, comma 1, capoverso a) e b) ho maturato 5 anni di periodo figurativo per servizio al confine e imbarco.

Nel periodo dal 07 marzo 1994 al 23 giugno 1994 ho prestato servizio all'estero (Romania) considerata zona d'intervento nell'ambito delle risoluzioni 787/92 e 820/93 ONU per la pacificazione dei paesi della ex Jugoslavia (Nucleo UEO Danubio) per cui avrei diritto alla maggiorazione di un anno al fine della pensione e, conseguentemente, al riscatto, a titolo oneroso, di un pari periodo ai fini dell'indennità di buonuscita in aggiunta al periodo dei 5 anni di figurativo precedentemente citato per un totale di 6 anni.

Ho presentato istanza al fine di conoscere la prima data utile al fine della pensione ma visto che che sono passati4 mesi senza risposta ho presentato domanda di pensione.

Dopo nove mesi ho ricevuto la seguente risposta:

a. l'interessato compirà il 53° anno di età in data 14.05.2014;
b. al 31 maggio 2013 maturerà i seguenti periodi utili:
(1) servizi utili aa. 38 mm. 01 gg. 29;
(2) ricongiunzione (legge 29/1979) aa. 00 mm. 00 gg. 00;
(3) totale aa. 38 mm. 01 gg. 29;
c. l'ispettore ha in corso una domanda di ricongiunzione per circa anni 1, mesi 00, giorni 14.

Mi sono recato quindi all'uff. pensioni ed ho chiesto in quale modo avessero calcolato questi periodi e dopo avermi spiegato il calcolo fatto per il periodo figurativo di 5 anni cadevano letteralmente dalle nuvole quando ho chiesto come mai non era stato conteggiato il periodo di servizio in zona d'intervento.

Si scusavano dicendo che mi avrebbero dovuto riconteggiare il periodo aggiungendo non 12 ma 9 mesi per il servizio all'estero valido tra l'altro ai fini della buonuscita.
Inoltre mi hanno detto che il programma fornito dall' ex INPDAP ai fini del conteggio non gli faceva inserire tali dati.

Ora concludo chiedendo:

Come viene calcolata la maggiorazione del servizio all'estero?
perchè 9 mesi e non 12?
Anche perchè la legge 11 dicembre 1962, n.1746, come specificato nel foglio n.0041465/11 del 10/02/2011 del Comando Generale specifica che spetta un anno in più.



Scusate se mi sono dilungato ma penso che per far meglio capire era giusto scivere tutto.

Grazie :|


gino59
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da gino59 »

bellerofonte ha scritto:Buongiorno, complimenti per questo forum condotto in maniera veramente tecnica.
Chiedo gentilmente se qualcuno mi sa dare una risposta a questo mio quesito.

- Mi sono arruolato nel Corpo in data 19 ottobre 1980;
- Servizio militare di le va dal 01 aprile al 18 ottobre 1980;

Quindi al 01 aprile 2013 maturo 33 anni effettivi di servizio, tenuto conto che dal 19 ottobre 1980 al 31 dicembre 1997 come previsto dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art.59, comma 1, capoverso a) e b) ho maturato 5 anni di periodo figurativo per servizio al confine e imbarco.

Nel periodo dal 07 marzo 1994 al 23 giugno 1994 ho prestato servizio all'estero (Romania) considerata zona d'intervento nell'ambito delle risoluzioni 787/92 e 820/93 ONU per la pacificazione dei paesi della ex Jugoslavia (Nucleo UEO Danubio) per cui avrei diritto alla maggiorazione di un anno al fine della pensione e, conseguentemente, al riscatto, a titolo oneroso, di un pari periodo ai fini dell'indennità di buonuscita in aggiunta al periodo dei 5 anni di figurativo precedentemente citato per un totale di 6 anni.

Ho presentato istanza al fine di conoscere la prima data utile al fine della pensione ma visto che che sono passati4 mesi senza risposta ho presentato domanda di pensione.

Dopo nove mesi ho ricevuto la seguente risposta:

a. l'interessato compirà il 53° anno di età in data 14.05.2014;
b. al 31 maggio 2013 maturerà i seguenti periodi utili:
(1) servizi utili aa. 38 mm. 01 gg. 29;
(2) ricongiunzione (legge 29/1979) aa. 00 mm. 00 gg. 00;
(3) totale aa. 38 mm. 01 gg. 29;
c. l'ispettore ha in corso una domanda di ricongiunzione per circa anni 1, mesi 00, giorni 14.

Mi sono recato quindi all'uff. pensioni ed ho chiesto in quale modo avessero calcolato questi periodi e dopo avermi spiegato il calcolo fatto per il periodo figurativo di 5 anni cadevano letteralmente dalle nuvole quando ho chiesto come mai non era stato conteggiato il periodo di servizio in zona d'intervento.

Si scusavano dicendo che mi avrebbero dovuto riconteggiare il periodo aggiungendo non 12 ma 9 mesi per il servizio all'estero valido tra l'altro ai fini della buonuscita.
Inoltre mi hanno detto che il programma fornito dall' ex INPDAP ai fini del conteggio non gli faceva inserire tali dati.

Ora concludo chiedendo:

Come viene calcolata la maggiorazione del servizio all'estero?
perchè 9 mesi e non 12?
Anche perchè la legge 11 dicembre 1962, n.1746, come specificato nel foglio n.0041465/11 del 10/02/2011 del Comando Generale specifica che spetta un anno in più.



Scusate se mi sono dilungato ma penso che per far meglio capire era giusto scivere tutto.

Grazie :|
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Servizi speciali
Si definiscono speciali quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione e quindi riscattabili ai fini dell’indennità di buonuscita.
Tali servizi sono:

indennità d’impiego operativo: maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio (leggi 187 del 1976 e 284 del 1977)
indennità di paracadutismo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno di servizio;
servizi di confine: maggiorazione del 50% per i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo (articolo 21 Dpr 1092 del 1973);
servizi di volo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno (articolo 20 Dpr 1092 del 1973);
servizi di navigazione: maggiorazioni che variano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in funzione dell’appartenenza del richiedente (Marina, Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del grado (articolo 19 Dpr 1092 del 1973);
servizi nei reparti di correzione nelle carceri minorili resi dal personale militare: maggiorazione di 1/5 per ogni anno (articolo 22 Dpr 1092 del 1973);
maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disagiati di frontiera terrestre: i primi 2 anni a 1/2 e successivi a 1/3. Detti servizi, se già riscattati a 1/5, 1/4, 1/3 ecc., possono essere riconsiderati, perché più favorevoli, a seguito di nuova domanda di riscatto per l’ulteriore differenza;
il decreto legislativo 165 del 1997 al primo comma dell’articolo 5 stabilisce che le maggiorazioni conseguenti all’espletamento dei servizi speciali previsti dall’articolo 17 comma 2 della legge 187 del 1976, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Dpr 1092 del 1973, dall’articolo 8 comma 5 della legge 838 del 1973 e dall’articolo 3 comma 5 della legge 284 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, computabili ai fini pensionistici, a decorrere dal primo gennaio 1998 non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Questo limite vale anche per gli aumenti relativi a servizi comunque prestati. Il successivo articolo 7 comma 3 dispone che gli aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i 5 anni, restano comunque valutabili nel loro insieme senza la possibilità di ulteriore riconoscimento di maggiorazioni. La stessa limitazione dei 5 anni è stata estesa al personale dell’Enav (decreto 149 del 1997). La legge finanziaria 1998 ha abrogato anche l’articolo 24 comma 3 – nella parte riguardante le maggiorazioni per i servizi resi nelle scuole delle Province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine – e gli articoli 45 e 46 del Dpr 1092 del 1973;
servizio reso dal personale del Ministero degli affari esteri in sedi disagiate o particolarmente disagiate: maggiorazioni rispettivamente pari a 1/3 e 1/2 per ogni anno di servizio (articolo 23 Dpr 1092 del 1973);
osservatori Onu: maggiorazioni pari 1/2 e 3/4 a seconda che il servizio sia stato svolto in sede disagiata o particolarmente disagiata (articolo 23 Dpr 1092 del 1973)
servizi di operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici: maggiorazioni di 1/4 (articolo 25 Dpr 1092 del 1973); maggiorazioni di 1/2 per i primi 2 anni e 1/3 per i successivi (articolo 24 Dpr 1092 del 1973);
servizi di colonia: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
servizi in zona di armistizio: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
campagne di guerra: maggiorazione di 1 anno (sono sufficienti 3 mesi di permanenza in zone di operazione) (articolo 18 Dpr 1092 del 1973);
servizio reso sino al 13 luglio 1980 da personale docente direttivo e assistente educatore presso scuole e istituzioni statali con particolari finalità: scuole con classi differenziali, classi annesse a case di rieducazione e agli istituti penali, scuole all’aperto e per nomadi. La maggiorazione è di 1/3 (articolo 63 legge 312 del 1980);
servizio reso da centralinisti non vedenti: maggiorazione di 1/3 (legge 113 del 1985);
servizio reso da impiegati civili e militari non vedenti: maggiorazione di 1/3 per ogni anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 120 del 1991.
Altri periodi riscattabili purché non contemporanei a servizi con iscrizione al Fondo Opera di Previdenza:

il corso di laurea;
il corso di specializzazione post - laurea;
i corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve).
A decorrere dal 12 luglio 1997 i periodi per il conseguimento della laurea, della specializzazione post-laurea, del diploma universitario (laurea breve) e del dottorato di ricerca sono riscattabili anche se i relativi titoli non sono previsti per il posto ricoperto durante la carriera (Dlgs 184 del 1997). Questi periodi possono essere riscattati per intero o parzialmente.

Nell’eventualità che il riscatto non produca concreti effetti, poiché l’interessato non matura il diritto al trattamento di fine servizio, i contributi versati all’Inpdap a tale titolo non sono rimborsabili.

Servizi non riscattabili
Oltre quelli non computabili ai fini pensionistici, non sono riscattabili:

diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, non essendo equiparabile al diploma universitario;
diploma di laurea conseguito all’estero se non è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio rilasciato in Italia (il riconoscimento avviene con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
deportato civile in tempo di guerra;
servizi per i quali sia già stata liquidata una indennità.
gino59
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da gino59 »

bellerofonte ha scritto:Buongiorno, complimenti per questo forum condotto in maniera veramente tecnica.
Chiedo gentilmente se qualcuno mi sa dare una risposta a questo mio quesito.

- Mi sono arruolato nel Corpo in data 19 ottobre 1980;
- Servizio militare di le va dal 01 aprile al 18 ottobre 1980;

Quindi al 01 aprile 2013 maturo 33 anni effettivi di servizio, tenuto conto che dal 19 ottobre 1980 al 31 dicembre 1997 come previsto dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art.59, comma 1, capoverso a) e b) ho maturato 5 anni di periodo figurativo per servizio al confine e imbarco.

Nel periodo dal 07 marzo 1994 al 23 giugno 1994 ho prestato servizio all'estero (Romania) considerata zona d'intervento nell'ambito delle risoluzioni 787/92 e 820/93 ONU per la pacificazione dei paesi della ex Jugoslavia (Nucleo UEO Danubio) per cui avrei diritto alla maggiorazione di un anno al fine della pensione e, conseguentemente, al riscatto, a titolo oneroso, di un pari periodo ai fini dell'indennità di buonuscita in aggiunta al periodo dei 5 anni di figurativo precedentemente citato per un totale di 6 anni.

Ho presentato istanza al fine di conoscere la prima data utile al fine della pensione ma visto che che sono passati4 mesi senza risposta ho presentato domanda di pensione.

Dopo nove mesi ho ricevuto la seguente risposta:

a. l'interessato compirà il 53° anno di età in data 14.05.2014;
b. al 31 maggio 2013 maturerà i seguenti periodi utili:
(1) servizi utili aa. 38 mm. 01 gg. 29;
(2) ricongiunzione (legge 29/1979) aa. 00 mm. 00 gg. 00;
(3) totale aa. 38 mm. 01 gg. 29;
c. l'ispettore ha in corso una domanda di ricongiunzione per circa anni 1, mesi 00, giorni 14.

Mi sono recato quindi all'uff. pensioni ed ho chiesto in quale modo avessero calcolato questi periodi e dopo avermi spiegato il calcolo fatto per il periodo figurativo di 5 anni cadevano letteralmente dalle nuvole quando ho chiesto come mai non era stato conteggiato il periodo di servizio in zona d'intervento.

Si scusavano dicendo che mi avrebbero dovuto riconteggiare il periodo aggiungendo non 12 ma 9 mesi per il servizio all'estero valido tra l'altro ai fini della buonuscita.
Inoltre mi hanno detto che il programma fornito dall' ex INPDAP ai fini del conteggio non gli faceva inserire tali dati.

Ora concludo chiedendo:

Come viene calcolata la maggiorazione del servizio all'estero?
perchè 9 mesi e non 12?
Anche perchè la legge 11 dicembre 1962, n.1746, come specificato nel foglio n.0041465/11 del 10/02/2011 del Comando Generale specifica che spetta un anno in più.



Scusate se mi sono dilungato ma penso che per far meglio capire era giusto scivere tutto.

Grazie :|
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:arrow: P.S. :arrow: ecco uno stralcio: Inpdap -PensioniS7PA04-



....INSERIMENTO MAGGIORAZIONI:
Non e' infrequente il caso che taluni periodi di servizio, per effetto di citate disposizioni legislative, siano riguardanti da particolari maggiorazioni.Il sistema, in tale ipotesi, deve essere opportunamente avvisato in modo da consentire che un determinato periodo possa essere oggetto di maggiorazione.

Inserito nella scheda dei servizi (figura 24), il periodo da maggiorare premere il tasto evidenziato dalla freccia:
Si avranno le seguenti possibilita':
Scelta della lista gia' esistente della situazione particolare.
In questo caso il sistema, in base alle impostazioni date, riconosce direttamente la misura della maggiorazione inserendo i periodi nelle rispettive fasce di competenza temporale, come nella scheda che segue:
Con questa funzione sara' possibile anche l'inserimento delle campagne di guerra.
Indirizzata la scelta secondo « quantita' fissa »,si potranno inserire tanti anni per quante sono le campagne di guerra attribuite come nella scheda......etc.etc.etc.
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da bellerofonte »

Grazie per la risposta tempestiva ed esauriente, e se qualcuno poteva avere qualche dubbio, ora non può più esserci, abbiamo a che fare con vero esperto.... gino59 !

GRAZIE
Carlo
bellerofonte
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da bellerofonte »

Oggi sono andato all'uff. pensioni ed il collega che si interessa di queste pratiche mi ha detto che la settimana prossima in occasione dell'inserimento del periodo di lavoro ricongiunto proverà ad inserire la campagna di guerra, il suo dubbio è se il sistema gli consentirà di inserire nuovamente il periodo in questione e cioè dal 07 marzo 1994 al 23 giugno 1994 in quanto già inserito come periodo di imbarco. penso che a questo punto se il sistema non doovesse consentire di inserire due volte lo stesso periodo si dovrebbe optare per quello più conveniente e quindi la campagna di guerra. Ma a questo punto le mie sono solo ipotesi e non riesco a capire il perchè continuano a dirmi che avrò 9 mesi in più anzichè 12 come dice la legge, sono convinto che pochi colleghi siano andati in pensione maturando i 40 anni di contributi raggiungendoli con il periodo di una campagna di guerra. Per il momento se qualcuno ne sa più di me (sicuramente!) lo ringrazierò per le informazioni. Grazie di tutto
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da antoniomlg »

salve
la mia domanda è la seguente:
quanto ti costa riscattare 9 mesi oppure 1 anno che sia? perchè mi sembra di avere capito che la maggiorazione è a titolo oneroso.
grazie
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da bellerofonte »

Ciao Antonio lamaggiorazione di un anno o quanto sarà costa solo per quanto riguarda l'indennità di buonuscita, ma quello sarà un calcolo finale con il riscatto deli ultimi otto mesi di supervalutazione dell'imbarco, per quanto riguarda il periodo figurativo valido come anzianità contributiva valida ai fini della pensione ti valgono per il solo fatto di averli maturati e quindi non si paga nulla, non so se qualcun altro ha pagato il riscatto dell'estero, dovrei chiedere a qualche amico che era con me e ora è gia in pensione.
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da antoniomlg »

grazie per la risposta
ma comunque ancora non riesco a comprendere se il periodo di servizio all'estero sia cumulabile con il tetto massimo dei 5 anni di contributi figurativi.
esempio nel mio caso arruolato nel 1983, riscattato 1/3 per aeronavigazione, quindi in 15 anni ho già raggiunti il massimo di 5 anni.
ora ti chiedo oltre ai 5 anni di scivolo per contributi figurativi mi verrà conteggiato un ulteriore anno per impiego in somalia per conto dell'onu?
e se volessi riscattarlo ai fini della buonuscita potrei?

grazie
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da bellerofonte »

Il servizio all'estero è cumulabile se maturato entro il 31 dicembre 1997 come previsto dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art.59, comma 1, capoverso a) e b). Se lo hai maturato dopo tale data non è più cumulabile con il tetto massimo dei 5 anni di contributi figurativi. Per il riscatto non so che dirti!

Ciao
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antoniomlg
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da antoniomlg »

grazie delle delucidazioni,
io in somalia ci sono stato nel 1993 e nel 1994 in due missioni diverse.
e sono trsacritte a matricola
chiedevo a te a chi puo darmi indicazione circa quanto costa oggi il riscatto.
grazie
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da bellerofonte »

hai fatto due missioni, una nel 1993 e una nel 1994, se ognuna di queste missione è durata per più di tre mesi nell'arco dell'anno allora hai diritto ad un anno per ognuna di queste.

Trovati questa legge :

legge 11 dicembre 1962, n.1746,

e il foglio n.0041465/11 del 10/02/2011 , per il riscatto non so cosa dirti. Se sai qualcosa fammelo sapere!

Ciao
gino59
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da gino59 »

antoniomlg ha scritto:grazie delle delucidazioni,
io in somalia ci sono stato nel 1993 e nel 1994 in due missioni diverse.
e sono trsacritte a matricola
chiedevo a te a chi puo darmi indicazione circa quanto costa oggi il riscatto.
grazie
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Periodi riscattabili ai fini dell’indennità di buonuscita
Possono essere riscattati:

servizi statali non di ruolo;
servizi non di ruolo prestati presso enti locali per cui non è stata liquidata l’indennità di fine servizio;
abilitazione professionale, nella misura massima di cinque anni, quale requisito necessario per l’ingresso nei ruoli della Magistratura e dell’Avvocatura dello Stato (articolo 4, comma 2, legge 425 del 1984);
periodi di lavoro all’estero nel territorio libico o altre colonie italiane (articolo 3 Dlgs 184 del 1997);
diploma di assistente sociale;
corso accademia militare, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966;
corso scuole militari, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966 (vedi: servizio di leva);
il biennio del corso aspirante commissario cui ha fatto seguito il proseguimento degli studi universitari con il conseguimento del diploma di laurea (articolo 16 Dpr 341 del 1982);
periodo trascorso in qualità di partigiano, equiparato al servizio militare;
servizio militare obbligatorio reso presso la Repubblica sociale italiana;
servizio di fatturista, riscattabile dal primo gennaio 1976 (articolo 28 legge 177 del 1976);
servizio di operaio giornaliero, riscattabile dal 5 gennaio 1966 se svolto con mansioni impiegatizie, o dal primo giugno 1974 negli altri casi (Dpr 1092 del 1973). Gli operai giornalieri del Ministero delle poste e telegrafi possono esercitare il riscatto di tale servizio a partire dal 23 aprile 1968 (legge 325 del 1968);
servizio scuole popolari, riscattabile dal 5 gennaio 1966;
scuole sussidiate, riscattabile dal primo gennaio 1976 (legge 177 del 1976);
servizio scuole pareggiate, riscattabile dal 5 gennaio 1966 (legge 1368 del 1965);
servizio scuole parificate, riscattabile dal 12 novembre 1974 (Dpr 417 del 1974);
servizio presso scuole legalmente riconosciute, utile ai fini pensionistici, riscattabile dal 12 novembre 1974 (articolo 417 Dpr 417 del 1974);
Scuola superiore di pubblica amministrazione: corso riscattabile se richiesto come requisito essenziale per l’accesso alla qualifica, equiparato al corso di specializzazione post-laurea (sentenza Corte di Cassazione 257 del 1991);
per i professori, la differenza tra orario di cattedra e quello ridotto reso nella precedente posizione non di ruolo, differenza utile ai fini della pensione;
dottorato di ricerca;
assistente volontario nelle università;
periodo di borsista riscattabile prima del passaggio nei ruoli della docenza universitaria (articolo 130 Dpr 382 del 1980);
diploma di baccellierato: dall’anno scolastico 1990/91 è titolo utile per l’insegnamento di religione cattolica (Dpr 751 del 1985);
diploma in Sacra teologia: corso riscattabile (sezione 3, parere Consiglio di Stato del 5 ottobre 1977);
periodi di formazione professionale, studio e ricerca, successivi al 31 dicembre 1996, finalizzati all’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro e per la progressione in carriera (articolo 6 Dlgs 564 del 1996)
periodo di contrattista (articolo 7 legge 28 del 1980);
corso legale del diploma di traduttore e interprete;
servizi Vigili del fuoco precedenti al 5 novembre 1966 con domanda presentata all’amministrazione entro il 6 novembre 1972 e pervenuta all’ex Enpas entro il 30 novembre 1973;
diploma presso l’Accademia delle belle arti, già previsto per i professori delle accademie ed esteso dal 23 febbraio 2000 agli insegnanti delle altre scuole statali, (sentenza della Corte costituzionale 52 del 2000); per le domande presentate prima di tale data, tale diploma è valorizzabile solo se è stato richiesto per l’ammissione al lavoro;
diploma Isef: il corso di studi è riscattabile ai fini previdenziali dal 5 gennaio 1966 (deliberazione Corte dei conti 1054 del 27 marzo 1980, che ha equiparato tale diploma alla laurea);
istituti di patronato: servizio reso fino alla data di entrata in vigore della legge 112 del 1980;
servizio reso quale “esercitatore” presso le università: equivalente alla figura di assistente volontario, è utile ai fini pensionistici e quindi riscattabile.
Servizi speciali
Si definiscono speciali quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione e quindi riscattabili ai fini dell’indennità di buonuscita.
Tali servizi sono:

indennità d’impiego operativo: maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio (leggi 187 del 1976 e 284 del 1977)
indennità di paracadutismo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno di servizio;
servizi di confine: maggiorazione del 50% per i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo (articolo 21 Dpr 1092 del 1973);
servizi di volo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno (articolo 20 Dpr 1092 del 1973);
servizi di navigazione: maggiorazioni che variano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in funzione dell’appartenenza del richiedente (Marina, Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del grado (articolo 19 Dpr 1092 del 1973);
servizi nei reparti di correzione nelle carceri minorili resi dal personale militare: maggiorazione di 1/5 per ogni anno (articolo 22 Dpr 1092 del 1973);
maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disagiati di frontiera terrestre: i primi 2 anni a 1/2 e successivi a 1/3. Detti servizi, se già riscattati a 1/5, 1/4, 1/3 ecc., possono essere riconsiderati, perché più favorevoli, a seguito di nuova domanda di riscatto per l’ulteriore differenza;
il decreto legislativo 165 del 1997 al primo comma dell’articolo 5 stabilisce che le maggiorazioni conseguenti all’espletamento dei servizi speciali previsti dall’articolo 17 comma 2 della legge 187 del 1976, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Dpr 1092 del 1973, dall’articolo 8 comma 5 della legge 838 del 1973 e dall’articolo 3 comma 5 della legge 284 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, computabili ai fini pensionistici, a decorrere dal primo gennaio 1998 non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Questo limite vale anche per gli aumenti relativi a servizi comunque prestati. Il successivo articolo 7 comma 3 dispone che gli aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i 5 anni, restano comunque valutabili nel loro insieme senza la possibilità di ulteriore riconoscimento di maggiorazioni. La stessa limitazione dei 5 anni è stata estesa al personale dell’Enav (decreto 149 del 1997). La legge finanziaria 1998 ha abrogato anche l’articolo 24 comma 3 – nella parte riguardante le maggiorazioni per i servizi resi nelle scuole delle Province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine – e gli articoli 45 e 46 del Dpr 1092 del 1973;
servizio reso dal personale del Ministero degli affari esteri in sedi disagiate o particolarmente disagiate: maggiorazioni rispettivamente pari a 1/3 e 1/2 per ogni anno di servizio (articolo 23 Dpr 1092 del 1973);
osservatori Onu: maggiorazioni pari 1/2 e 3/4 a seconda che il servizio sia stato svolto in sede disagiata o particolarmente disagiata (articolo 23 Dpr 1092 del 1973)
servizi di operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici: maggiorazioni di 1/4 (articolo 25 Dpr 1092 del 1973); maggiorazioni di 1/2 per i primi 2 anni e 1/3 per i successivi (articolo 24 Dpr 1092 del 1973);
servizi di colonia: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
servizi in zona di armistizio: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
campagne di guerra: maggiorazione di 1 anno (sono sufficienti 3 mesi di permanenza in zone di operazione) (articolo 18 Dpr 1092 del 1973);
servizio reso sino al 13 luglio 1980 da personale docente direttivo e assistente educatore presso scuole e istituzioni statali con particolari finalità: scuole con classi differenziali, classi annesse a case di rieducazione e agli istituti penali, scuole all’aperto e per nomadi. La maggiorazione è di 1/3 (articolo 63 legge 312 del 1980);
servizio reso da centralinisti non vedenti: maggiorazione di 1/3 (legge 113 del 1985);
servizio reso da impiegati civili e militari non vedenti: maggiorazione di 1/3 per ogni anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 120 del 1991.
Altri periodi riscattabili purché non contemporanei a servizi con iscrizione al Fondo Opera di Previdenza:

il corso di laurea;
il corso di specializzazione post - laurea;
i corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve).
A decorrere dal 12 luglio 1997 i periodi per il conseguimento della laurea, della specializzazione post-laurea, del diploma universitario (laurea breve) e del dottorato di ricerca sono riscattabili anche se i relativi titoli non sono previsti per il posto ricoperto durante la carriera (Dlgs 184 del 1997). Questi periodi possono essere riscattati per intero o parzialmente.

Nell’eventualità che il riscatto non produca concreti effetti, poiché l’interessato non matura il diritto al trattamento di fine servizio, i contributi versati all’Inpdap a tale titolo non sono rimborsabili.

Servizi non riscattabili
Oltre quelli non computabili ai fini pensionistici, non sono riscattabili:

diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, non essendo equiparabile al diploma universitario;
diploma di laurea conseguito all’estero se non è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio rilasciato in Italia (il riconoscimento avviene con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
deportato civile in tempo di guerra;
servizi per i quali sia già stata liquidata una indennità.
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Riscatti per Tfs e Tfr
Il riscatto consente la valutazione:

- ai fini del Tfs (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) di servizi e periodi non coperti dal contributo previdenziale obbligatorio;

- ai fini del Tfr di un periodo quantificato in termini di somma da accantonare e che va a costituire quota di Tfr. Tale somma sarà valorizzata con il Tfr relativo al rapporto di lavoro durante il quale l’iscritto ha prodotto la domanda o con la sua riliquidazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999).

Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell’interessato, determinato sulla base di un coefficiente applicato ai seguenti elementi:

retribuzione annua percepita alla data di presentazione della domanda;
età del dipendente;
età del collocamento a riposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica o per il grado rivestito;
periodo di riscatto concesso. :arrow: In bocca a lupo
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antoniomlg
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da antoniomlg »

grazie mi rivolgerò alla mia amministrazione (che ovviamente cadrà dalle nuvole)
e poi vedremo
per quanto riguarda il conteggio se il gioco vale la candela bene altrimenti non si riscatta niente.
grazie
gino59
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da gino59 »

antoniomlg ha scritto:grazie mi rivolgerò alla mia amministrazione (che ovviamente cadrà dalle nuvole)
e poi vedremo
per quanto riguarda il conteggio se il gioco vale la candela bene altrimenti non si riscatta niente.
grazie



:arrow: Certo che il gioco vale la candela.-

:arrow: Non stare a sentire a nessuno..... :!: :arrow: presenta l'stanza e dopo che ti arriva la lettera
:arrow: dall'inpdap, decidi e magari, puoi rinunciare, ma non credo e in serata ti spiego perche'.Ciao
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antoniomlg
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Re: Supervalutazione del servizio

Messaggio da antoniomlg »

grazie gino
se puoi come hai detto in serata ragguagliaci.
tieni presente che mi trovo con il grado apicale della categoria Sottufficiali parametro 139
grazie
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