Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/92)

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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gladiatoredicaserta
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da gladiatoredicaserta »

ispol ha scritto:L'Ordinanza del C.d.S. n. 303 del 24.01.12 riguarda proprio un assistito dell'Avv. Giorgio Carta. E' scandaloso che la sezione IV del C.d.S. si esprima negativamente circa l'applicabilità della L. 183/10 e la sezione III positivamente.
Poichè tale Ordinanza rimanda la questione alla decisione nel merito il giorno 17.04.11, vedremo cosa accadrà tale giorno al C.d.S..
Una cosa è certa: tutto questo mi sa di presa in giro......bisogna fare qualcosa!
Teniamoci aggiornati sulla materia!
:-)

L'impressione che ho dalle due sentenze, ma da quest'ultima in particolare è semplicemente che la sez. 4 non vuole andare "Controcorrente" rispetto a sentenze già emesse in precedenza dalla stessa sezione, me lo fa pensare la frase che cito e che è riportata nella sentenza :"...omissis...
Ritenuto, peraltro, a fronte di un precedente orientamento della Sezione, che al momento sia opportuno lasciare intatta la situazione tracciata dall’amministrazione nel provvedimento di diniego, sospendendo, almeno in via provvisoria l’esecutività della sentenza gravata...omissis...".
LA cosa positiva è che trattandosi di un assistito dell' avv. Carta, quest'ultimo saprà come far valere le proprie ragioni e come "Muoversi" nel senso di sollecitare il legislatore eventualmente ad emanare le norme attuative o cose del genere atteso che trattasi, a dir di tanti, di uno dei migliori o forse il miglior avvocato d' Italia almeno di queste questioni.


ispol
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da ispol »

Collega "Morettone73", posso chiederti a quale Amministrazione appartieni?
Mi confermi che la tua amministrazione ti ha comunque distaccato, ma ha appellato al C.d.S. la sentenza di I grado del Tar?
Mi potresti anche dare i dati di questa sentenza del Tar a te favorevole?
Grazie
Ispol
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da morettone73 »

Caro Ispol faccio parte del Corpo della Polizia Penitenziaria si sono stato distaccato provvisoriamente in attesa dell'udienza del Consiglio di stato. Tu invece a quale corpo appartieni? Il ricorso al Tar è la sentenza breve n°6736 del 2011.
Ciaoo
ispol
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da ispol »

Siamo stessa amministrazione; Io sto combattendo dal novembre 2009.....ho avuto anche una sospensiva a favore a cui l'Amministrazione non ha dato esecuzione....Ora aspetto il deposito della sentenza dell'ultima udienza del Tar. Anche il mio Avvocato è l'Avv. Giorgio Carta.
Ciao. :-)
Ispol
gladiatoredicaserta
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da gladiatoredicaserta »

Cari amici ho appena incontrato per caso un avvocato che fa solo amministrativo,parlando del ricorso che interessa a tutti noi che scriviamo in questa parte del forum e facendogli presente delle differenti interpretazioni Dell. Art 19 legge 183/2010 dalle diverse sezioni del Consiglio di Stato mi ha consigliato di chiedere ai nostri avvocati di chiedere una adunanza plenaria tra le diverse sezioni dei Consiglio di Stato in modo da avere una visione dell'art. 19 univoca dalle due sezioni. Mi viene da chiedere come mai gli avvocati di chi ha il ricorso in Consiglio di Stato non ha fatto questo "Passo"?
Garibaldi

Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da Garibaldi »

Riguardo al mio ricorso, il TAR Marche ha emanato l'ordinanza sospensiva n. 100 depositata il 10/02/2012.
In breve, il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ma non ha riconosciuto l'immediata applicabilità della Legge n. 183/2010 al personale militare. Si è limitato a sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato, affinchè l'amministrazione si ridetermini tenendo conto del fatto che la stessa non ha adeguatamente esaminato i requisiti della continuità e dell'esclusività. Nel mio caso, infatti, tali requisiti risultano pienamente sussistenti, ma l'amministrazione si ostina a non riconoscere ciò.
Dunque, dopo questa ordinanza, deve esaminare nuovamente l'istanza (speriamo con più attenzione, questa volta...)
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da gladiatoredicaserta »

Garibaldi ha scritto:Riguardo al mio ricorso, il TAR Marche ha emanato l'ordinanza sospensiva n. 100 depositata il 10/02/2012.
In breve, il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ma non ha riconosciuto l'immediata applicabilità della Legge n. 183/2010 al personale militare. Si è limitato a sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato, affinchè l'amministrazione si ridetermini tenendo conto del fatto che la stessa non ha adeguatamente esaminato i requisiti della continuità e dell'esclusività. Nel mio caso, infatti, tali requisiti risultano pienamente sussistenti, ma l'amministrazione si ostina a non riconoscere ciò.
Dunque, dopo questa ordinanza, deve esaminare nuovamente l'istanza (speriamo con più attenzione, questa volta...)

A me sinceramente sta passando la pazienza. Mi sto scocciando di spendere soldi di avvocato, la mia amministrazione si è opposta alla mia ordinanza di sospensione ed ora per "Difendermi" dovrei andare al Consiglio di Stato a spendere cifre importanti.
Mi aspetterei da tanti avvocati un intervento più incisivo sul legislatore, atteso che alcuni avvocati che abbiamo citato qui nel forum o che hanno fatto alcuni altri ricorsi del genere fanno anche politica o comunque sono vicini agli ambienti politici.
Persolmente sto puntanto ad una interrogazione parlamentare ma mi auguro di non essere il solo a chiederlo ovvero che altri illustri avvocati facciano la loro parte in questo modo.
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da gladiatoredicaserta »

Cari amici sento il dovere di informarvi che (dopo il mio interessamento) nei prossimi giorni sara' presentata una interrogazione nella IV commissione difesa della camera per chiedere delucidazioni relativamente alla questione assistenza a parenti con handicap da parte dei militari. Consultero' ogni giorno il sito della commissione e vi terro' informati sul contenuto e la risposta che sara' data.
gladiatoredicaserta
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da gladiatoredicaserta »

Eccoo qui di seguito il link dell' interrogazione parlamentare:

http://www.ficiesse.it/home-page/6162/t ... e-10492_-l" onclick="window.open(this.href);return false;’on_-gianfranco-paglia-_fli_-chiede-al-ministro-della-difesa_-di-paola_-di-intervenire-con-urgenza-sulla-disparita’-di-trattamento-in-atto-nei-confronti-dei-militari_


Qui due articoli di stampa che parlano proprio di questa questione:

http://www.campanianotizie.com/politica ... paola.html" onclick="window.open(this.href);return false;


http://www.tribunainrete.com/" onclick="window.open(this.href);return false;


Spero di aver fatto cosa gradita. :wink:
ispol
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da ispol »

Con la sentenza breve n. 306 del 16.02.12 il Tar Liguria ci ha dato nuovamente ragione, stabilendo l'applicapilità della Legge 183/2010 anche alle Forze di Polizia, sebbene per una decisione dell'Amministrazione posteriore all'entrata in vigore della Legge (novembre 2010).
Cosa mi aspetto ora? L'Amministrazione dovrebbe trasferirmi essendo la sentenza immediatamente esecutiva.......lo ha fatto con un collega "distaccandolo" (non trasferendolo) e proponendo appello al Consiglio di Stato. Ma io mi aspetto la peggiore delle ipotesi:
non mi trasferisce nemmeno in questa circostanza e chiederà la sospensiva cautelare al Consiglio di Stato....
Molto dipenderà da cosa risponderà il Ministro della Difesa all'interrogazione parlamentare e dall'udienza di merito del 17.04.12, in cui il C.d.S deciderà nel merito sull'ordinanza di sospensiva che riguarda proprio un collega (ordinanza C.d.S. 300 del 24.01.12).
Vi informerò sugli sviluppi!
ispol
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da ispol »

Sul sito della Camera dei Deputati ho trovato la risposta all'interrogazione dell'On. Gianfranco Paglia e la replica di quest'ultimo:

Interrogazione n. 5-06154 Paglia: Sulle iniziative per assicurare la piena attuazione per il comparto difesa e sicurezza della normativa in materia di trasferimenti e permessi recata dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, riconoscendo la specificità del personale del comparto, ha introdotto un elemento di novità nell'ordinamento giuridico, che riconosce a livello di norma di rango primario la particolarità dello status del militare; di contro, l'articolo 24 della medesima legge ha modificato un testo di legge (legge n. 104 del 1992) rivolto a tutto il pubblico impiego.
Nel merito, la IV Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2707/2011 in data 5 aprile 2011, ha ritenuto che ...«la nuova disciplina potrà trovare applicazione anche per il personale appartenente alle Forze Armate solo quando verranno emanati gli appositi provvedimenti legislativi previsti dall'articolo 19 della richiamata legge, dovendosi tener conto, con riguardo agli appartenenti ai detti organismi, della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti ed i correlati impieghi in attività usuranti».
Le istanze di trasferimento prodotte dal personale sono, comunque, valutate con l'intendimento di fornire la massima tutela possibile, tenendo conto anche degli altri doveri costituzionalmente rilevanti attinenti alla salvaguardia dell'efficienza e della operatività dello strumento militare, considerato che, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992, come ora novellato ...«il lavoratore (...) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
Si ha notizia che il Ministro dell'economia e delle finanze, per conto della Guardia di finanza, ha posto un quesito su queste tematiche al Consiglio di Stato, su cui si attende il relativo parere.
Nondimeno, lo stesso Ministro della difesa, sottoporrà direttamente uno specifico quesito al Consiglio di Stato in merito all'effettivo ambito di applicazione della legge vigente per gli appartenenti alle Forze armate.


5-06154 Paglia: Sulle iniziative per assicurare la piena attuazione per il comparto difesa e sicurezza della normativa in materia di trasferimenti e permessi recata dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.
Gianfranco PAGLIA (FLpTP) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Gianluigi MAGRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Gianfranco PAGLIA (FLpTP), replicando, dichiara la propria fiducia in merito alle decisioni prese dal Ministro sulla problematica che il suo atto di sindacato ispettivo ha evidenziato, confidando che il tema non venga sottovalutato. Auspica pertanto che le attese decisioni che saranno prese dal Consiglio di Stato vadano nella giusta direzione.
morettone73
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da morettone73 »

Un'altra ordinanza a sfavore.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2012, proposto da:

Tommaso Napolitano, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Roma, via Lungotevere dei Mellini, 17;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00942/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO TRASFERIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 104/92

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 il Cons. Umberto Realfonzo.
Nessuno presente per le parti;

Considerato che l’appello non pare fondato anche il relazione alla circostanza che, come esattamente rilevato nel provvedimento impugnato, non sussiste alcun plausibile ragione per giustificare l’impedimento del padre dell’appellante ad assistere la propria figlia handicappata in luogo del militare appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Respinge l'appello (Ricorso numero: 609/2012).
Spese compensate
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da gladiatoredicaserta »

senza parole :evil:
ilcacciatore
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da ilcacciatore »

ANCHE IO SONO UN DELUSO,HO FATTO RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER IL DINIEGO DI TRASFERIMENTO CHE LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA RITENETTE APPLICARE NEI MIEI CONFRONTI NELL'ANNO 2009,MA HO PERSO IL TEMPO MA NON I SOLDI,COME ALTRI CHE HANNO RICORSO AL TAR.
SONO L'UNICO AD ESSERE RESIDENTE CON MIA NONNA INVALIDA DA 10 ANNI AL 100% LEGGE 104 COMMA 1 E 3,MA NONOSTANTE CIO',NON FUI TRASFERITO,CON LA SOLITA PRESA IN GIRO (MANCA IL REQUISITO DELLA CONTINUITA' E DELL'ESCLUSIVITA',INOLTRE CHE VI ERANO PARENTI ED AFFINI NEI PAESI LIMITROFI CHE POTEVANO ACCUDIRE IL SOGGETTO INVALIDO).
BEH VEDETE UN PO VOI,SONO COSE ALL'ITALIANA!!!!!
CI SARA' SECONDO VOI UNA SPERANZA CON LA 183 DEL 2010????????????
gladiatoredicaserta
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Re: Sentenza TAR Lazio n. 5590/2011 (trasf. ex lege n. 104/9

Messaggio da gladiatoredicaserta »

ilcacciatore ha scritto:ANCHE IO SONO UN DELUSO,HO FATTO RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER IL DINIEGO DI TRASFERIMENTO CHE LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA RITENETTE APPLICARE NEI MIEI CONFRONTI NELL'ANNO 2009,MA HO PERSO IL TEMPO MA NON I SOLDI,COME ALTRI CHE HANNO RICORSO AL TAR.
SONO L'UNICO AD ESSERE RESIDENTE CON MIA NONNA INVALIDA DA 10 ANNI AL 100% LEGGE 104 COMMA 1 E 3,MA NONOSTANTE CIO',NON FUI TRASFERITO,CON LA SOLITA PRESA IN GIRO (MANCA IL REQUISITO DELLA CONTINUITA' E DELL'ESCLUSIVITA',INOLTRE CHE VI ERANO PARENTI ED AFFINI NEI PAESI LIMITROFI CHE POTEVANO ACCUDIRE IL SOGGETTO INVALIDO).
BEH VEDETE UN PO VOI,SONO COSE ALL'ITALIANA!!!!!
CI SARA' SECONDO VOI UNA SPERANZA CON LA 183 DEL 2010????????????


Hai perso tempo ma non i soldi? Forse hai fatto male visto che in tanti di noi hanno speso soldi ma hanno vinto il ricorso al TAR, cosi' come me che ho ottenuto l'ordinanza di sospensione. Fidati che siamo pochi e buoni coloro che scriviamo in questo thread e tutti siamo ricorsi al TAR. Se vuoi dare il tuo contributo vieni il 17 aprile fuori al Consiglio di Stato a manifestare, intanto leggiti tutte e 3 le pagine di questo thread, tutte le leggi e le sentenze che citiamo cosi' inizierai a capirci qualcosa in piu'. Scrivo questo perche' chiedi se vi saranno speranze con la 183 del 2000, legge tanto discussa che conosciamo a memoria e che puoi capire leggendo i vari post.
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