Sentenza Tar Lazio n. 13735 pubblicata in data 27/07/2026 che RIGETTA il ricorso (ricorso del 2022) dei ricorrenti che avevano chiesto il risarcimento del danno derivante dalla mancata istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all''articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
- I ricorrenti erano originariamente in forza al Corpo Forestale dello Stato – con conseguente inquadramento nel Comparto Sicurezza e Difesa – e sono successivamente transitati nel 2017, ex d.lgs. 177/2016 permanendo nel medesimo Comparto, presso il Ministero dell’Interno (nella Polizia di Stato e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), dove prestavano servizio al momento del ricorso.
- Gli stessi hanno rappresentato che le questioni dedotte in giudizio erano sono state portate all’attenzione del Comitato Europeo per i Diritti Sociali con il reclamo n. 213/2022 ......
In DIRITTO si legge:
1) - Stante quindi l’infondatezza complessiva dell’azione di danno esercitata, non solo con riferimento alla colpa della P.A. ma anche nella prova degli altri presupposti risarcitori, non si ritiene di poter giungere, allo stato, a diverse conclusioni neanche a fronte della sopra citata pronuncia del Comitato Europeo dei Diritti Sociali - CEDS del 10 settembre 2025 che ha rilevato violazioni dello Stato italiano nella specifica vicenda previdenziale de quo (a seguito del ricorso collettivo ASSO.MIL. contro Italia, No. 213/2022).
2) - Quanto poi all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 903/2026, da ultimo richiamata dai ricorrenti, essa risulta per ora ancora interlocutoria - in quanto tale intrinsecamente non produttiva di un revirement nomofilattico - sui possibili effetti della decisione CECS 10 settembre 2025 nei contenziosi in tema di previdenza complementare dei Comparti Sicurezza e Difesa.
N.B.: i motivi del rigetto li potete leggere direttamente dall'allegato.
>> Precedentemente ho allegato l'Ordinanza Collegiale del CdS n. 903/2026 datata 03/02/2026 ove si precisa che ogni decisione in rito e nel merito, è stata fissata per l’udienza pubblica del 3 novembre 2026<<
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Avvio del fondo pensionistico complementare
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Sentenza Tar Lazio n. 14150 pubblicata in data 06/08/2026 RIGETTA il ricorso dei ricorrenti per l'accertamento
>> del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni e per la condanna dei resistenti alla liquidazione del quantum debeatur dovuto, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, per la mancata attivazione della previdenza integrativa, così come prevista dall'art. 26, comma 20 della L.448/1998 e dal D.Lgs. 195/1995.
FATTO e DIRITTO
In particolare, non emergono ragioni per discostarsi da quanto ripetutamente stabilito in casi analoghi (v. Cons. Stato, sez. II, 20.12.2011, n. 8440, poi ripresa, ex plur., da Id., 8.4.2022, n. 2593, alle cui motivazione si rinvia ex art. 88, co. 1, lett. d, c.p.a.), ossia che:
- “il sistema della previdenza complementare è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni […] non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere non potendo unilateralmente disciplinare la materia né, peraltro, sono previsti termini nei quali debba essere data attuazione alla detta previdenza complementare”;
- dal quadro normativo (puntualmente ricostruito nelle predette pronunce, a cui si rinvia) “risulta evidente che non sussiste alcun autonomo obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni pubbliche, in assenza della definizione della materia in sede di contrattazione collettiva e, nel caso dei militari, delle specifiche procedure di concertazione, ai sensi del d.lgs. 195 del 1995”;
- in altri termini “la tutela dei singoli passa necessariamente attraverso le loro eventuali istanze all’interno degli organi di rappresentanza sindacale”.
N.B.: Potete leggere il tutto direttamente dall'allegato, inoltre, non so se qualche collega si riconosce nell'elenco dei nominativi non meglio indicati o è già in pensione.
P.S.: allo stato attuale non c'è via d'uscita.
>> del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni e per la condanna dei resistenti alla liquidazione del quantum debeatur dovuto, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, per la mancata attivazione della previdenza integrativa, così come prevista dall'art. 26, comma 20 della L.448/1998 e dal D.Lgs. 195/1995.
FATTO e DIRITTO
In particolare, non emergono ragioni per discostarsi da quanto ripetutamente stabilito in casi analoghi (v. Cons. Stato, sez. II, 20.12.2011, n. 8440, poi ripresa, ex plur., da Id., 8.4.2022, n. 2593, alle cui motivazione si rinvia ex art. 88, co. 1, lett. d, c.p.a.), ossia che:
- “il sistema della previdenza complementare è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni […] non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere non potendo unilateralmente disciplinare la materia né, peraltro, sono previsti termini nei quali debba essere data attuazione alla detta previdenza complementare”;
- dal quadro normativo (puntualmente ricostruito nelle predette pronunce, a cui si rinvia) “risulta evidente che non sussiste alcun autonomo obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni pubbliche, in assenza della definizione della materia in sede di contrattazione collettiva e, nel caso dei militari, delle specifiche procedure di concertazione, ai sensi del d.lgs. 195 del 1995”;
- in altri termini “la tutela dei singoli passa necessariamente attraverso le loro eventuali istanze all’interno degli organi di rappresentanza sindacale”.
N.B.: Potete leggere il tutto direttamente dall'allegato, inoltre, non so se qualche collega si riconosce nell'elenco dei nominativi non meglio indicati o è già in pensione.
P.S.: allo stato attuale non c'è via d'uscita.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Si allega ai soli fini della meditazione, in quanto nel 2026 ho letto diverse sentenze sul risarcimento dei danni per mancato avvio delle forme pensionistiche complementari ma nessun ricorso è stato mai accolto.
>> Sentenza Tar Lazio 1492 pubblicata in data 26/01/2026 ove il Tar dichira il ricorso manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
- Indica l’autorità giudiziaria contabile quale giudice avente giurisdizione avanti al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine ed agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
N.B.: i motivi li potete leggere dall'allegato.
-----------------------------------------------------------------
>> Sentenza Tar Marche n. 1013 pubblicata in data 07/08/2026 e lo RESPINGE.
per la condanna
- al risarcimento del danno per mancata istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 3 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
(Diversi Avvocati mettono sul piatto la qui sotto decisione ma i Tar rispondono diversamente)
>> parte ricorrente ha dato contezza della decisione del Comitato europeo dei diritti sociali, pubblicata il 4 marzo 2026, sul tema oggetto dell’odierno contenzioso. Tale decisione, si evidenzia, ha accolto il reclamo n. 213/2022 con cui è stata denunciata da parte di un’associazione sindacale di militari, la violazione dell’art. 12 della Carta sociale europea, che sancisce il diritto alla sicurezza sociale, e dell’art. E, che consacra il principio di non discriminazione.
Secondo parte ricorrente, la decisione richiamata ha riflessi anche sulla legittimazione attiva processuale di singoli dipendenti.
Nella memoria si chiede anche eventualmente sollevarsi questione di legittimità costituzionale della normativa richiamata in causa, per contrasto con le disposizioni della Carta sociale europea, assunte a fonti internazionali ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost.
Il TAR precisa dal punto 5.3 a seguire:
5.3. Le deduzioni di parte ricorrente relative alla decisione del Comitato europeo dei diritti sociali pubblicata il 4 marzo 2026 che ha accolto il reclamo n. 213/2022 (cfr. i punti nn. 77, 80, 82 e 86 della decisione, che hanno accertato a carico dello Stato italiano, la violazione degli artt. 12 paragrafo 3 ed E della Carta sociale europea) non consentono di giungere a conclusioni diverse da quelle sopra rassegnate.
5.3.1. In primo luogo tale decisione trae origine da un reclamo di un’associazione sindacale, non da singoli dipendenti. In ogni caso, non possono da essa trarsi argomenti volti a porre in discussione l’orientamento giurisprudenziale nazionale in tema di carenza di legittimazione attiva di singoli dipendenti nel procedimento per l’accertamento dell’obbligo di provvedere all’attuazione della previdenza complementare (e dunque a chiedere il risarcimento del danno).
-----------------------------
N.B.: Vediamo come va a finire con la decisione in rito e nel merito da parte del CdS, fissata per l’udienza pubblica del 3 novembre 2026 e penso che la sentenza sarà pubblicata o a fine anno o agli inizi del 2027.
>> Sentenza Tar Lazio 1492 pubblicata in data 26/01/2026 ove il Tar dichira il ricorso manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
- Indica l’autorità giudiziaria contabile quale giudice avente giurisdizione avanti al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine ed agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
N.B.: i motivi li potete leggere dall'allegato.
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>> Sentenza Tar Marche n. 1013 pubblicata in data 07/08/2026 e lo RESPINGE.
per la condanna
- al risarcimento del danno per mancata istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 3 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
(Diversi Avvocati mettono sul piatto la qui sotto decisione ma i Tar rispondono diversamente)
>> parte ricorrente ha dato contezza della decisione del Comitato europeo dei diritti sociali, pubblicata il 4 marzo 2026, sul tema oggetto dell’odierno contenzioso. Tale decisione, si evidenzia, ha accolto il reclamo n. 213/2022 con cui è stata denunciata da parte di un’associazione sindacale di militari, la violazione dell’art. 12 della Carta sociale europea, che sancisce il diritto alla sicurezza sociale, e dell’art. E, che consacra il principio di non discriminazione.
Secondo parte ricorrente, la decisione richiamata ha riflessi anche sulla legittimazione attiva processuale di singoli dipendenti.
Nella memoria si chiede anche eventualmente sollevarsi questione di legittimità costituzionale della normativa richiamata in causa, per contrasto con le disposizioni della Carta sociale europea, assunte a fonti internazionali ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost.
Il TAR precisa dal punto 5.3 a seguire:
5.3. Le deduzioni di parte ricorrente relative alla decisione del Comitato europeo dei diritti sociali pubblicata il 4 marzo 2026 che ha accolto il reclamo n. 213/2022 (cfr. i punti nn. 77, 80, 82 e 86 della decisione, che hanno accertato a carico dello Stato italiano, la violazione degli artt. 12 paragrafo 3 ed E della Carta sociale europea) non consentono di giungere a conclusioni diverse da quelle sopra rassegnate.
5.3.1. In primo luogo tale decisione trae origine da un reclamo di un’associazione sindacale, non da singoli dipendenti. In ogni caso, non possono da essa trarsi argomenti volti a porre in discussione l’orientamento giurisprudenziale nazionale in tema di carenza di legittimazione attiva di singoli dipendenti nel procedimento per l’accertamento dell’obbligo di provvedere all’attuazione della previdenza complementare (e dunque a chiedere il risarcimento del danno).
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N.B.: Vediamo come va a finire con la decisione in rito e nel merito da parte del CdS, fissata per l’udienza pubblica del 3 novembre 2026 e penso che la sentenza sarà pubblicata o a fine anno o agli inizi del 2027.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
N.B.: La CdC ribadisce il difetto di giurisdizione del giudice contabile ma è competente il G.A..-
CdC Abruzzo n. 101 pubblicata in data 26/03/2026, DICHIARA “il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda concernente il risarcimento dei danni” in relazione alla richiesta di risarcimento del danno per mancata istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni (previdenza complementare).
FATTO
- Sul piano della giurisdizione, l’Amministrazione richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22807/2020, che ha stabilito in modo definitivo che le controversie sul danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il Comparto Sicurezza e Difesa rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non della Corte dei conti.
DIRITTO (pag. 17 > 4.1<)
- Infatti, la pretesa azionata non riguarda il trattamento pensionistico a carico dello Stato (materia tipicamente contabile), ma il danno da inadempimento dell’Amministrazione-datore di lavoro per la mancata attivazione della previdenza complementare nel Comparto Sicurezza/Difesa. Si tratta, dunque, di una responsabilità essenzialmente riconducibile al rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e al mancato esercizio di poteri/obblighi procedimentali (concertazione/negoziazione), non già di una riliquidazione o di un diritto a pensione in senso stretto.
- Su questa qualificazione si fonda il difetto di giurisdizione del giudice contabile.
- La Cassazione a Sezioni Unite, sent. 20 ottobre 2020, n. 22807, ha stabilito che la domanda di risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: essa attiene a prestazioni “di contenuto solo genericamente previdenziale” e inerisce al rapporto di pubblico impiego (non alla pensione a carico dello Stato).
- Ne consegue che la suddetta controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti.
- (pag. 18) Dopo Cass. SU n. 22807/2020, anche la giurisprudenza contabile si è conformata su questa interpretazione.
- Merita di essere ricordata la sentenza della Sezione giurisdizionale Trentino - Alto Adige - sede Trento, 5 febbraio 2021, n. 16……. CdC Calabria 11 febbraio 2021, n. 54 e la sentenza CdC Liguria del 12 febbraio 2021, n. 12. Tutte hanno dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti su domande risarcitorie identiche o analoghe, confermando che il giudice competente è quello amministrativo.
- (pag. 18/19) A livello centrale, l’indirizzo è stato ulteriormente confermato dalla Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, che, con sentenza n. 73 del 5 marzo 2021, ha definito i gravami sulla nota sentenza della Sezione Puglia n. 207/2020 dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice contabile alla luce dell’arresto delle Sezioni Unite del 2020, senza ingresso nel merito della pretesa risarcitoria: ulteriore conferma, quindi, che l’unico giudice naturale dell’azione proposta è quello amministrativo.
---------------------------
Allego anche la sentenza della CdC dell'Emilia Romagna n. 68 pubblicata in data 21/04/2026 sempre in relazione allo stesso fatto.
I ricorrenti, tutti dipendenti o ex dipendenti delle Forze Armate e il contesto del giudizio interessante.
CdC Abruzzo n. 101 pubblicata in data 26/03/2026, DICHIARA “il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda concernente il risarcimento dei danni” in relazione alla richiesta di risarcimento del danno per mancata istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni (previdenza complementare).
FATTO
- Sul piano della giurisdizione, l’Amministrazione richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22807/2020, che ha stabilito in modo definitivo che le controversie sul danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il Comparto Sicurezza e Difesa rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non della Corte dei conti.
DIRITTO (pag. 17 > 4.1<)
- Infatti, la pretesa azionata non riguarda il trattamento pensionistico a carico dello Stato (materia tipicamente contabile), ma il danno da inadempimento dell’Amministrazione-datore di lavoro per la mancata attivazione della previdenza complementare nel Comparto Sicurezza/Difesa. Si tratta, dunque, di una responsabilità essenzialmente riconducibile al rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e al mancato esercizio di poteri/obblighi procedimentali (concertazione/negoziazione), non già di una riliquidazione o di un diritto a pensione in senso stretto.
- Su questa qualificazione si fonda il difetto di giurisdizione del giudice contabile.
- La Cassazione a Sezioni Unite, sent. 20 ottobre 2020, n. 22807, ha stabilito che la domanda di risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: essa attiene a prestazioni “di contenuto solo genericamente previdenziale” e inerisce al rapporto di pubblico impiego (non alla pensione a carico dello Stato).
- Ne consegue che la suddetta controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti.
- (pag. 18) Dopo Cass. SU n. 22807/2020, anche la giurisprudenza contabile si è conformata su questa interpretazione.
- Merita di essere ricordata la sentenza della Sezione giurisdizionale Trentino - Alto Adige - sede Trento, 5 febbraio 2021, n. 16……. CdC Calabria 11 febbraio 2021, n. 54 e la sentenza CdC Liguria del 12 febbraio 2021, n. 12. Tutte hanno dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti su domande risarcitorie identiche o analoghe, confermando che il giudice competente è quello amministrativo.
- (pag. 18/19) A livello centrale, l’indirizzo è stato ulteriormente confermato dalla Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, che, con sentenza n. 73 del 5 marzo 2021, ha definito i gravami sulla nota sentenza della Sezione Puglia n. 207/2020 dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice contabile alla luce dell’arresto delle Sezioni Unite del 2020, senza ingresso nel merito della pretesa risarcitoria: ulteriore conferma, quindi, che l’unico giudice naturale dell’azione proposta è quello amministrativo.
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Allego anche la sentenza della CdC dell'Emilia Romagna n. 68 pubblicata in data 21/04/2026 sempre in relazione allo stesso fatto.
I ricorrenti, tutti dipendenti o ex dipendenti delle Forze Armate e il contesto del giudizio interessante.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Allego le ultime 2 sentenze del Tar Lazio in materia,
- Tar Lazio n. 15117 pubblicata in data 21/09/2026 (ricorso del 2023), che lo RIGETTA, >> presentato dall’associazione sindacale di categoria (U.S.I.F. - Unione Sindacale Italiana Finanzieri) e i singoli ricorrenti, tutti appartenenti alla Guardia di Finanza.
1) - in questa sentenza si legge che: >> Deve inoltre rilevarsi, con specifico riguardo al regime pensionistico del personale militare e di polizia disciplinato dal d.lgs. 30.4.1997 n. 165 (recante “Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”), che il processo di avvio della previdenza complementare di detti dipendenti pubblici potrà dirsi concluso, nella sua prima fase, soltanto allorquando saranno emanati i decreti del Presidente della Repubblica, all’esito di una concertazione tra Ministeri interessati, Comandi militari e rappresentanti dei Co.Ce.R. (Consigli Centrali di Rappresentanza), cioè degli organismi rappresentativi dei lavoratori.<<
- Tar Lazio n. 15033 pubblicata in data 18/09/2026 (ricorso del 2023) che lo RIGETTA, presentato da appartenenti alla PolPen.
N.B.: potete leggere direttamente il tutto dagli allegati.
- Tar Lazio n. 15117 pubblicata in data 21/09/2026 (ricorso del 2023), che lo RIGETTA, >> presentato dall’associazione sindacale di categoria (U.S.I.F. - Unione Sindacale Italiana Finanzieri) e i singoli ricorrenti, tutti appartenenti alla Guardia di Finanza.
1) - in questa sentenza si legge che: >> Deve inoltre rilevarsi, con specifico riguardo al regime pensionistico del personale militare e di polizia disciplinato dal d.lgs. 30.4.1997 n. 165 (recante “Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”), che il processo di avvio della previdenza complementare di detti dipendenti pubblici potrà dirsi concluso, nella sua prima fase, soltanto allorquando saranno emanati i decreti del Presidente della Repubblica, all’esito di una concertazione tra Ministeri interessati, Comandi militari e rappresentanti dei Co.Ce.R. (Consigli Centrali di Rappresentanza), cioè degli organismi rappresentativi dei lavoratori.<<
- Tar Lazio n. 15033 pubblicata in data 18/09/2026 (ricorso del 2023) che lo RIGETTA, presentato da appartenenti alla PolPen.
N.B.: potete leggere direttamente il tutto dagli allegati.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Allego questa sentenza di Ottobre del Tar Lazio,
Il Tar Lazio con la n. 15606 pubblicata in data 05/10/2026 (Ricorso del 2023) lo dichiara inammissibile.
3. Tali osservazioni, dalle quali non vi è alcun motivo per discostarsi, risultano dirimenti anche nella fattispecie in esame da parte di questo Collegio. I ricorrenti, infatti, hanno domandato il risarcimento del pregiudizio patito in conseguenza della mancata predisposizione di forme di previdenza complementare da parte della loro Amministrazione. Ma, come già visto, non è configurabile a carico di quest’ultima alcun tipo di inerzia (trattandosi di attività non disciplinabile unilateralmente ma solo per il tramite della contrattazione collettiva), né tantomeno una posizione immediatamente tutelabile in capo ai dipendenti nei confronti dell’Amministrazione stessa.
Conseguentemente, non può ravvisarsi alcun pregiudizio ristorabile in capo agli stessi, titolari di un interesse indiretto all’entrata in vigore del nuovo sistema previdenziale (la cui attuazione è però rimessa all’attività negoziale dell’Amministrazione e delle parti sindacali) e la relativa domanda risarcitoria deve essere respinta.
3.1. Non può deporre in senso contrario la decisione emessa dal Comitato europeo dei diritti sociali il 4 marzo 2026, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti. Invero, quanto affermato nei paragrafi 80 e 81 della predetta decisione (ossia che «gli Stati non possono invocare la complessità giuridica o amministrativa interna per giustificare la mancata attuazione dei diritti sanciti dalla Carta. Il fatto che esista un meccanismo di consultazione a livello nazionale non esonera lo Stato dalla responsabilità di garantire che si svolgano negoziati efficaci e tempestivi e che si raggiungano risultati.» E ancora, al paragrafo 81: «questo ritardo prolungato, nonostante le ripetute discussioni, equivale a inerzia, incompatibile con l’obbligo di miglioramento progressivo imposto dall’articolo 12, paragrafo 3, della Carta») non implica alcun automatismo nel riconoscimento della legittimazione in capo ai singoli lavoratori. Anzi, la stessa deve tuttora ritenersi in capo alle organizzazioni sindacali, ossia ai soli soggetti legittimati a far valere l’inadempimento statale all’obbligo in esame.
Il Tar Lazio con la n. 15606 pubblicata in data 05/10/2026 (Ricorso del 2023) lo dichiara inammissibile.
3. Tali osservazioni, dalle quali non vi è alcun motivo per discostarsi, risultano dirimenti anche nella fattispecie in esame da parte di questo Collegio. I ricorrenti, infatti, hanno domandato il risarcimento del pregiudizio patito in conseguenza della mancata predisposizione di forme di previdenza complementare da parte della loro Amministrazione. Ma, come già visto, non è configurabile a carico di quest’ultima alcun tipo di inerzia (trattandosi di attività non disciplinabile unilateralmente ma solo per il tramite della contrattazione collettiva), né tantomeno una posizione immediatamente tutelabile in capo ai dipendenti nei confronti dell’Amministrazione stessa.
Conseguentemente, non può ravvisarsi alcun pregiudizio ristorabile in capo agli stessi, titolari di un interesse indiretto all’entrata in vigore del nuovo sistema previdenziale (la cui attuazione è però rimessa all’attività negoziale dell’Amministrazione e delle parti sindacali) e la relativa domanda risarcitoria deve essere respinta.
3.1. Non può deporre in senso contrario la decisione emessa dal Comitato europeo dei diritti sociali il 4 marzo 2026, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti. Invero, quanto affermato nei paragrafi 80 e 81 della predetta decisione (ossia che «gli Stati non possono invocare la complessità giuridica o amministrativa interna per giustificare la mancata attuazione dei diritti sanciti dalla Carta. Il fatto che esista un meccanismo di consultazione a livello nazionale non esonera lo Stato dalla responsabilità di garantire che si svolgano negoziati efficaci e tempestivi e che si raggiungano risultati.» E ancora, al paragrafo 81: «questo ritardo prolungato, nonostante le ripetute discussioni, equivale a inerzia, incompatibile con l’obbligo di miglioramento progressivo imposto dall’articolo 12, paragrafo 3, della Carta») non implica alcun automatismo nel riconoscimento della legittimazione in capo ai singoli lavoratori. Anzi, la stessa deve tuttora ritenersi in capo alle organizzazioni sindacali, ossia ai soli soggetti legittimati a far valere l’inadempimento statale all’obbligo in esame.
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