Silvio.terzo ha scritto: gio ott 02, 2025 10:23 pm
Non ti seguo. Forse mi sono perso qualcosa. Se dici :cose stato per noi ricorrenti si sarebbe preso 2,444 ecc e non il 2,993... Mi sembra che qualcosa non torna. 2,444 non è meno di 2,993
Ci riprovo, ho scritto: ""Fosse stato per i ricorrenti, ..., si sarebbe preso non il 2,444% bensì il 2,93% minimo.
mauri64 ha scritto: gio ott 02, 2025 11:17 pm
Ciao domenico69,
su tali coefficienti abbiamo dato ampio risalto alla questione, tanto che ci sono oltre 5500 post al riguardo. Soltanto i primi ricorrenti hanno ottenuto il coefficiente 2,93%, visto che l'INPS non si è appellata interpretando la questione come un fattore isolato.
Poi il risultato è stato ben diverso, sia in fatto di ricorsi presentati che il coefficiente finale applicato.
Chi ha preso il 2,93% definitivo è perché ancora non erano intervenute le Sezioni Riunite.
Dopo queste, "elemosina" per tutti, per buona pace dei sensi di qualcuno.
Ragazzi, la faccenda è molto semplice: chi ha avuto la sentenza di I° grado vittoriosa E SOPRATTUTTO passata in giudicato, lo prende pieno. Tutti gli altri, no. Esattamente come fu per il moltiplicatore ai riformati. È il nostro codice procedurale che prevede così, mi meraviglio (anzi, no!) che ci siano avvocati che aprono appelli del genere, perchè o sono in malafede solo per far soldi, o sono degli incapaci.
C'è una vedova di vittima del dovere che deve risarcire oltre 200.000 euro, aveva vinto in I° grado e chiesto l'ottemperanza e quindi ha incassato. Ma il ministero si è appellato e ha ribaltato la situazione. Forse era meglio se la signora attendeva...
>> vincitore del primo concorso per Ufficiali ruolo straordinario ad esaurimento dell’Arma dei Carabinieri conseguendo, solo al termine della carriera, una progressione sfociata nel ruolo Ufficiali straordinari ad esaurimento.
La sconfitta continua e l'INPS vince ancora,
CdC d’Appello per la regione Siciliana n. 28 pubblicata in data 21/07/2026 con Rif. CdC Sicilia n. 387/2024, RIGETTA l'appello del ricorrente, Ufficiale dei Carabinieri in congedo, proveniente dalla categoria dei Luogotenenti C.S.,
- diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione del servizio, nonché con applicazione di ogni beneficio economico previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, avendo militato dalla data del 24.03.1980 e fino al 30.12.2017 nella categoria dei Sottufficiali dei Carabinieri.
IN DIRITTO si legge, ecco alcuni brani:
1) - Un primo orientamento, seguito dalla giurisprudenza di primo grado, favorevole alla tesi dell’appellante (cfr., tra tante, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 4 e 6 del 2023; Sez. Molise n. 52/2022; Sez. Emilia-Romagna nn. 175/2022 e 190/2022; Piemonte nn. 136,137 e 138 tutte del 2022), ritiene che l’art. 54, comma 8, del dpr 1092/1973 sia una norma di chiusura a salvaguardia per coloro che, progredendo in carriera, potrebbero paradossalmente averne un decremento.
2) - A questo si contrappone un secondo orientamento, che ha trovato riscontro in diverse Sezioni giurisdizionali di primo grado (cfr., tra le tante, Corte dei conti Sez. giurisdizionale per la Regione siciliana n. 90/2023, Sezione Marche n. 62/2022, Sezione Calabria nn. 55, 82 e 90 tutte del 2022, Sezione Puglia n. 12/2021, Sez. Veneto n. 260/2022, Sezione Lombardia nn. 147 e 193 del 2020), ma soprattutto di appello (Sez. app. Sicilia, n. 32/A/2023 e 75/A/2024; conforme Sez I/A n. 219/2024) e che si fonda sulla interpretazione sistematica dell’art 54 DPR 1092/1973 in relazione agli articoli 8 del d.lgs. n. 165/1997 e 17, comma 1, della legge n. 724/1994, nel più generale contesto dell’evoluzione del sistema pensionistico che ha interessato anche il comparto di appartenenza dell’odierno ricorrente.
3) - Il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi dalla propria giurisprudenza (Sez. app. Sicilia, n. 32/A/2023 e 75/A/2024), che aderisce a quest’ultimo orientamento.
Osserva, preliminarmente, in linea con i principi affermati in sede nomofilattica (sentenza n. 1/2021/QM/Pres./Sez), che il d.p.r. n. 1092/1973 – e con esso l’art. 54, per cui si controverte in questa sede – nasceva con l’obiettivo dichiarato di regolare il regime pensionistico statale vigente all’epoca.
Dunque, poiché l’appellante, alla data del 31 dicembre 1995, era in possesso di una anzianità contributiva superiore ad anni 18, non può invocare l’applicazione dell’art. 54 DPR, commi 1 e 2, applicabile esclusivamente al personale militare che, alla data del 31 dicembre 1995, aveva una anzianità inferiore ad anni 18 (con attribuzione del regime contributivo alla quota di pensione spettante a decorrere dal 1° gennaio 1996; cfr. articolo 1, comma 12, Legge 8 agosto 1995 n. 335).
Ne deriva che il trattamento pensionistico dell’appellante è estraneo alla applicazione dell’art. 54 commi 1 e seguenti, perché lo stesso è stato calcolato ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995, attribuendo la quota retributiva fino al 31 dicembre 2011.
N.B.: Chi è interessato può leggere direttamente dall'allegato.
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