PolStato,
La CdC sez. 3^ d’Appello n. 364 in rif. alla CdC Sardegna n. 365/2019, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’arrotondamento ai 18 anni, concludendo così:
“in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara che il sig. xx, non ha diritto alla riliquidazione della pensione con il sistema di calcolo retributivo.”
N.B.: al 31 dicembre 1995 aveva, 17 anni, 11 mesi e 25 giorni.
RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....
Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....
Il sistema retributivo si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva ed assicurativa al 31 dicembre 1995, pari o superiore a 18 anni.
Coloro con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 e contribuzione successiva a tale data: sistema misto.
Da nessuna parte si fa menzione all'arrotondamento.
Saluti
Coloro con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 e contribuzione successiva a tale data: sistema misto.
Da nessuna parte si fa menzione all'arrotondamento.
Saluti
Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....
ARROTONDAMENTO non vale per nessuno, né FF.PP. - FF.AA. - cittadini tutti.
CdC Sez. 1^ d’Appello n. 42 pubblicata in data 25/02/2026 con Rif. CdC Campania n. 16/2025, ACCOGLIE l’Appello dell’INPS in quanto detto Istituto ha negato l’arrotondamento ai 18 anni al 31/12/1995 visto che il ricorrente in 1° grado aveva vinto poiché aveva 17 anni, 11 mesi e 27 giorni di servizio;
In 1° grado aveva chiesto il ricalcolo della propria pensione per il sistema interamente retributivo richiamando l’art. 59 comma 1 lett. b) l. 449/97 nulla specifica circa le frazioni di mese, riferendosi solo alle frazioni di anno e disponendo per queste che non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o difetto, come confermato dalla circolare INPDAP n. 14 del 16.3.1998; pertanto il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente al 31.12.1995 andava determinata per arrotondamento in anni 18.
Il Giudice d’Appello precisa:
1) - Ne consegue, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, che l’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 deve essere computata senza approssimazione alcuna, non ravvisandosi i presupposti per far luogo ad interpretazioni analogiche (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 204/2022, n. 249/2020, Terza Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 56/2020) che, oltre a porsi comunque in contrasto con il carattere eccezionale e transitorio della norma, presupporrebbero un vuoto normativo che non sussiste, stante il tenore letterale della norma che prevede “almeno 18 anni di anzianità contributiva”, ed infatti l’impiego da parte del legislatore dell’avverbio “almeno” introduce un elemento di tassatività e determinatezza (Seconda Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 475/2019).
2) - Pertanto, nella fattispecie in esame, sussistendo un’anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, di 17 anni, 11 mesi e 27 giorni, deve necessariamente trovare applicazione il sistema c.d. misto.
N.B.: allego entrambe le sentenze in modo da poterle leggere.
CdC Sez. 1^ d’Appello n. 42 pubblicata in data 25/02/2026 con Rif. CdC Campania n. 16/2025, ACCOGLIE l’Appello dell’INPS in quanto detto Istituto ha negato l’arrotondamento ai 18 anni al 31/12/1995 visto che il ricorrente in 1° grado aveva vinto poiché aveva 17 anni, 11 mesi e 27 giorni di servizio;
In 1° grado aveva chiesto il ricalcolo della propria pensione per il sistema interamente retributivo richiamando l’art. 59 comma 1 lett. b) l. 449/97 nulla specifica circa le frazioni di mese, riferendosi solo alle frazioni di anno e disponendo per queste che non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o difetto, come confermato dalla circolare INPDAP n. 14 del 16.3.1998; pertanto il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente al 31.12.1995 andava determinata per arrotondamento in anni 18.
Il Giudice d’Appello precisa:
1) - Ne consegue, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, che l’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 deve essere computata senza approssimazione alcuna, non ravvisandosi i presupposti per far luogo ad interpretazioni analogiche (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 204/2022, n. 249/2020, Terza Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 56/2020) che, oltre a porsi comunque in contrasto con il carattere eccezionale e transitorio della norma, presupporrebbero un vuoto normativo che non sussiste, stante il tenore letterale della norma che prevede “almeno 18 anni di anzianità contributiva”, ed infatti l’impiego da parte del legislatore dell’avverbio “almeno” introduce un elemento di tassatività e determinatezza (Seconda Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 475/2019).
2) - Pertanto, nella fattispecie in esame, sussistendo un’anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, di 17 anni, 11 mesi e 27 giorni, deve necessariamente trovare applicazione il sistema c.d. misto.
N.B.: allego entrambe le sentenze in modo da poterle leggere.
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....
CdC Sez. 1^ d'Appello n. 172 pubblicata in data 22/07/2026 con Rif. CdC Campania n. 284/2025, Accoglie gli appelli del Min.Dif. e INPS.
Motivi della decisione
- > La vicenda in esame riguarda un pensionato che, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità di servizio di 17 anni, 11 mesi e 28 giorni, (arrotondamento a 18 anni e applicando il sistema retributivo pieno)
Quì sotto alcuni brani:
1) - Il Collegio rileva, infatti, che, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza che, alla data del 31 dicembre 1995, potevano far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo, così prevedendosi, mediante una norma di diritto transitorio, “l’ultrattività di una regola – quella del metodo retributivo – ormai abrogata, e che pertanto, non può essere applicata oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 delle preleggi)” (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 42/2026; n. 328/2023 e 204/2022).
2) - Ne consegue, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, che l’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 deve essere computata senza approssimazione alcuna, non ravvisandosi i presupposti per far luogo ad interpretazioni analogiche (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 204/2022, n. 249/2020, Terza Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 56/2020) che, oltre a porsi comunque in contrasto con il carattere eccezionale e transitorio della norma, presupporrebbero un vuoto normativo che non sussiste, stante il tenore letterale della norma che prevede “almeno 18 anni di anzianità contributiva”, ed infatti l’impiego da parte del legislatore dell’avverbio “almeno” introduce un elemento di tassatività e determinatezza (Seconda Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 475/2019).
3) - Pertanto, nella fattispecie in esame, sussistendo un’anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, di 17 anni, 11 mesi e 28 giorni, deve necessariamente trovare applicazione il sistema c.d. misto.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale del MINISTERO DELLA DIFESA e l’appello incidentale dell’INPS, iscritti al n. 62582 del ruolo generale, nei confronti di omissis, annulla l’impugnata sentenza e liquida le spese di difesa a carico della parte appellata, a favore del Ministero della difesa in euro 500,00 (cinquecento/00) ed a favore dell’Inps in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre eventuali accessori come per legge.
Motivi della decisione
- > La vicenda in esame riguarda un pensionato che, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità di servizio di 17 anni, 11 mesi e 28 giorni, (arrotondamento a 18 anni e applicando il sistema retributivo pieno)
Quì sotto alcuni brani:
1) - Il Collegio rileva, infatti, che, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza che, alla data del 31 dicembre 1995, potevano far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo, così prevedendosi, mediante una norma di diritto transitorio, “l’ultrattività di una regola – quella del metodo retributivo – ormai abrogata, e che pertanto, non può essere applicata oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 delle preleggi)” (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 42/2026; n. 328/2023 e 204/2022).
2) - Ne consegue, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, che l’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 deve essere computata senza approssimazione alcuna, non ravvisandosi i presupposti per far luogo ad interpretazioni analogiche (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 204/2022, n. 249/2020, Terza Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 56/2020) che, oltre a porsi comunque in contrasto con il carattere eccezionale e transitorio della norma, presupporrebbero un vuoto normativo che non sussiste, stante il tenore letterale della norma che prevede “almeno 18 anni di anzianità contributiva”, ed infatti l’impiego da parte del legislatore dell’avverbio “almeno” introduce un elemento di tassatività e determinatezza (Seconda Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 475/2019).
3) - Pertanto, nella fattispecie in esame, sussistendo un’anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, di 17 anni, 11 mesi e 28 giorni, deve necessariamente trovare applicazione il sistema c.d. misto.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale del MINISTERO DELLA DIFESA e l’appello incidentale dell’INPS, iscritti al n. 62582 del ruolo generale, nei confronti di omissis, annulla l’impugnata sentenza e liquida le spese di difesa a carico della parte appellata, a favore del Ministero della difesa in euro 500,00 (cinquecento/00) ed a favore dell’Inps in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre eventuali accessori come per legge.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....
Ciao!
Con la suddetta anzianità contributiva le sentenze sono consolidate da tempo...
Con la suddetta anzianità contributiva le sentenze sono consolidate da tempo...
Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....
Vero, ma purtroppo in 1° grado è stato accolto, poi qualche Avvocato mal informato o per fare cassa, da buone speranze nel vincere il ricorso.mauri64 ha scritto: lun lug 27, 2026 11:14 am Ciao!
Con la suddetta anzianità contributiva le sentenze sono consolidate da tempo...
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