PolStato,
La CdC sez. 3^ d’Appello n. 364 in rif. alla CdC Sardegna n. 365/2019, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’arrotondamento ai 18 anni, concludendo così:
“in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara che il sig. xx, non ha diritto alla riliquidazione della pensione con il sistema di calcolo retributivo.”
N.B.: al 31 dicembre 1995 aveva, 17 anni, 11 mesi e 25 giorni.
RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....
Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....
Il sistema retributivo si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva ed assicurativa al 31 dicembre 1995, pari o superiore a 18 anni.
Coloro con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 e contribuzione successiva a tale data: sistema misto.
Da nessuna parte si fa menzione all'arrotondamento.
Saluti
Coloro con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 e contribuzione successiva a tale data: sistema misto.
Da nessuna parte si fa menzione all'arrotondamento.
Saluti
Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....
ARROTONDAMENTO non vale per nessuno, né FF.PP. - FF.AA. - cittadini tutti.
CdC Sez. 1^ d’Appello n. 42 pubblicata in data 25/02/2026 con Rif. CdC Campania n. 16/2025, ACCOGLIE l’Appello dell’INPS in quanto detto Istituto ha negato l’arrotondamento ai 18 anni al 31/12/1995 visto che il ricorrente in 1° grado aveva vinto poiché aveva 17 anni, 11 mesi e 27 giorni di servizio;
In 1° grado aveva chiesto il ricalcolo della propria pensione per il sistema interamente retributivo richiamando l’art. 59 comma 1 lett. b) l. 449/97 nulla specifica circa le frazioni di mese, riferendosi solo alle frazioni di anno e disponendo per queste che non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o difetto, come confermato dalla circolare INPDAP n. 14 del 16.3.1998; pertanto il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente al 31.12.1995 andava determinata per arrotondamento in anni 18.
Il Giudice d’Appello precisa:
1) - Ne consegue, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, che l’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 deve essere computata senza approssimazione alcuna, non ravvisandosi i presupposti per far luogo ad interpretazioni analogiche (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 204/2022, n. 249/2020, Terza Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 56/2020) che, oltre a porsi comunque in contrasto con il carattere eccezionale e transitorio della norma, presupporrebbero un vuoto normativo che non sussiste, stante il tenore letterale della norma che prevede “almeno 18 anni di anzianità contributiva”, ed infatti l’impiego da parte del legislatore dell’avverbio “almeno” introduce un elemento di tassatività e determinatezza (Seconda Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 475/2019).
2) - Pertanto, nella fattispecie in esame, sussistendo un’anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, di 17 anni, 11 mesi e 27 giorni, deve necessariamente trovare applicazione il sistema c.d. misto.
N.B.: allego entrambe le sentenze in modo da poterle leggere.
CdC Sez. 1^ d’Appello n. 42 pubblicata in data 25/02/2026 con Rif. CdC Campania n. 16/2025, ACCOGLIE l’Appello dell’INPS in quanto detto Istituto ha negato l’arrotondamento ai 18 anni al 31/12/1995 visto che il ricorrente in 1° grado aveva vinto poiché aveva 17 anni, 11 mesi e 27 giorni di servizio;
In 1° grado aveva chiesto il ricalcolo della propria pensione per il sistema interamente retributivo richiamando l’art. 59 comma 1 lett. b) l. 449/97 nulla specifica circa le frazioni di mese, riferendosi solo alle frazioni di anno e disponendo per queste che non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o difetto, come confermato dalla circolare INPDAP n. 14 del 16.3.1998; pertanto il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente al 31.12.1995 andava determinata per arrotondamento in anni 18.
Il Giudice d’Appello precisa:
1) - Ne consegue, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, che l’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 deve essere computata senza approssimazione alcuna, non ravvisandosi i presupposti per far luogo ad interpretazioni analogiche (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 204/2022, n. 249/2020, Terza Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 56/2020) che, oltre a porsi comunque in contrasto con il carattere eccezionale e transitorio della norma, presupporrebbero un vuoto normativo che non sussiste, stante il tenore letterale della norma che prevede “almeno 18 anni di anzianità contributiva”, ed infatti l’impiego da parte del legislatore dell’avverbio “almeno” introduce un elemento di tassatività e determinatezza (Seconda Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 475/2019).
2) - Pertanto, nella fattispecie in esame, sussistendo un’anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, di 17 anni, 11 mesi e 27 giorni, deve necessariamente trovare applicazione il sistema c.d. misto.
N.B.: allego entrambe le sentenze in modo da poterle leggere.
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