Buongiorno a tutti.
Vorrei confrontarmi con altri colleghi transitati nei ruoli civili dell'Amministrazione dell'Interno (o di altri ministeri) ai sensi del d.P.R. 339/1982.
Nel mio caso il giudizio definitivo di inidoneità è del 2017, mentre il transito è avvenuto soltanto nel novembre 2019, dopo oltre due anni di aspettativa ex art. 8.
L'assegno personale ex art. 10 mi è stato calcolato prendendo a riferimento il trattamento economico in godimento al momento dell'inidoneità, senza considerare integralmente gli incrementi retributivi di carattere generale intervenuti prima dell'effettivo transito.
Mi è sorto un dubbio interpretativo: l'art. 8 disciplina il trattamento economico durante il periodo di aspettativa, mentre l'art. 10, nel disciplinare il transito, parla del trattamento economico "in godimento all'atto del passaggio".
Chiedo quindi se altri colleghi transitati abbiano riscontrato la stessa situazione oppure se abbiano ottenuto un diverso criterio di calcolo dell'assegno personale. Mi sarebbero inoltre molto utili eventuali risposte del Ministero, circolari, pareri o pronunce giurisprudenziali sull'argomento.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà condividere la propria esperienza.
Assegno a persona e rinnovi contratuali durante l'aspettativa speciale
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