La legge 1/2026 introduce un tetto del 30% ai risarcimenti per danno erariale: una scelta che riduce la responsabilità degli amministratori e trasferisce i costi sulla collettività.
15 Gennaio 2026
Nel dibattito pubblico delle ultime settimane l’attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sulla riforma penale, mentre è rimasta in secondo piano la riforma della giustizia contabile. Un silenzio preoccupante, perché le nuove norme incidono in modo diretto e immediato sulle finanze pubbliche e, di conseguenza, sulle tasche dei cittadini.
Il tetto al risarcimento del danno erariale
La legge n. 1/2026 sulla giustizia contabile introduce un limite massimo del 30% alla condanna risarcitoria per danno erariale causato da amministratori pubblici. Non si tratta di un dettaglio tecnico, ma di una scelta politica precisa: anche quando il danno all’erario è pienamente accertato, l’amministratore responsabile potrà essere chiamato a risponderne solo in misura parziale.
“Occorre dirlo con chiarezza: il danno che non viene pagato dall’amministratore non scompare, ma viene trasferito sulla collettività”, afferma Peppino Nuvoli, vicepresidente del Movimento Difesa del Cittadino.
Quel residuo resta nei conti pubblici e viene coperto attraverso la fiscalità generale, il taglio dei servizi o l’aumento del debito. In ogni caso, a pagare sono i cittadini.
La socializzazione legale delle perdite
Con il tetto del 30% il legislatore introduce di fatto una socializzazione del danno erariale. Il rischio economico delle decisioni amministrative viene scaricato sui contribuenti, mentre la responsabilità patrimoniale di chi ha causato il danno risulta fortemente attenuata. Un ribaltamento del principio di responsabilità che dovrebbe guidare la gestione della cosa pubblica.
Un doppio danno per i cittadini
Il cittadino subisce così un duplice pregiudizio: paga come contribuente per coprire il danno non risarcito e paga come utente di servizi pubblici peggiorati, ridotti o rinviati. Il tutto senza aver tratto alcun beneficio dalle scelte che hanno generato il danno, con il rischio che la responsabilità diventi solo formale.
Secondo Nuvoli, la situazione è ancora più grave in una fase storica in cui la gestione delle risorse pubbliche, anche legate all’attuazione del PNRR, richiederebbe controlli rigorosi e responsabilità effettive. Eppure, mentre l’attenzione resta concentrata sulla responsabilità penale, si consuma nel silenzio un significativo arretramento della tutela dell’erario.
Giustizia contabile, il silenzio che pesa sulle tasche dei cittadini
Re: Giustizia contabile, il silenzio che pesa sulle tasche dei cittadini
La Legge 1 del 2026, approvata il 7 gennaio 2026, modifica la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e introduce una delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. Le modifiche riguardano la definizione della colpa grave, i limiti della responsabilità amministrativa, l’attività consultiva della Corte dei conti e i meccanismi di controllo e sanzione connessi all’attuazione del PNRR e del PNC. La legge è composta da sei articoli, che intervengono su profili distinti ma strettamente connessi.
LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchè delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/2026
(GU n.4 del 07-01-2026)
Art. 2
Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica
1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.
2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.
Art. 3
Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.
Omissis da comma 2 a comma 9
Art. 4
Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC
1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 si veda nelle note all'articolo 1;
- Per il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 si veda nelle note all'articolo 3.
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La nuova legge che limita la responsabilità pubblica
Con la legge 1/2026 il Parlamento riforma la responsabilità erariale: limitati i risarcimenti e introdotto lo scudo per la “paura della firma”.
La riforma interviene direttamente sulla disciplina del danno erariale, con l’obiettivo dichiarato di contrastare la cosiddetta paura della firma, ovvero il timore dei dirigenti di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie davanti alla magistratura contabile, quel fenomeno di paralisi burocratica che avrebbe rallentato l’azione della pubblica amministrazione.
LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchè delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/2026
(GU n.4 del 07-01-2026)
Art. 2
Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica
1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.
2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.
Art. 3
Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.
Omissis da comma 2 a comma 9
Art. 4
Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC
1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 si veda nelle note all'articolo 1;
- Per il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 si veda nelle note all'articolo 3.
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La nuova legge che limita la responsabilità pubblica
Con la legge 1/2026 il Parlamento riforma la responsabilità erariale: limitati i risarcimenti e introdotto lo scudo per la “paura della firma”.
La riforma interviene direttamente sulla disciplina del danno erariale, con l’obiettivo dichiarato di contrastare la cosiddetta paura della firma, ovvero il timore dei dirigenti di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie davanti alla magistratura contabile, quel fenomeno di paralisi burocratica che avrebbe rallentato l’azione della pubblica amministrazione.
Re: Giustizia contabile, il silenzio che pesa sulle tasche dei cittadini
L'atto pendente presso la Corte Costituzionale, trattasi dell'Ordinanza della CdC Puglia n. 11/2026 che riguarda un medico convenuto in giudizio per risarcimento in favore dell ASL/TA, dei danni derivanti da un caso di c.d. “malpractice medica”.
- >> definizione di colpa grave introdotta dalla Legge Foti, nel sottrarre al regime della responsabilità amministrativa le condotte gravemente colpose poste in essere nell’esercizio di attività materiali, e in particolare da parte di esercenti la professione sanitaria, appare frustrare del tutto irragionevolmente le esigenze di buona andamento dell’agire amministrativo.
- >> Trattasi infatti di disposizione che determinerebbe l’effetto di legittimare condotte negligenti degli esercenti la professione medica, poste in essere in spregio dei canoni minimi di prudenza, perizia, cautela e diligenza, facendo ricadere le conseguenze patrimoniali derivanti da condotte gravemente colpose totalmente a carico dell’Amministrazione tenuta a risarcire gli eventuali danni subìti dai pazienti.
- >> Si pensi alle fattispecie previste dalla stessa Legge Foti di condotte poste in essere nell’ambito di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale ovvero nei procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria (art.1.1. legge 20/94, come introdotto dalla Legge 1/2026).
DISPONE
la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale di cui in premessa;
----------------------------------------------------------------
Reg. ord. n. 87 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Corte dei conti del 12/05/2026
Tra: D. M.
Oggetto:
Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’ art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026 – Denunciata scelta legislativa interpretabile come introduzione di un nuovo potere riduttivo obbligatorio irragionevole in relazione alla oggettiva esiguità del credito risarcitorio residuo ed in violazione dei canoni di razionalità della legge e di coerenza logica – Diversa interpretazione in base alla quale la novella normativa non avrebbe introdotto l’obbligo di esercitare il potere riduttivo e avrebbe fatto venir meno esclusivamente la discrezionalità nella misura del quantum da porre a carico del soggetto danneggiante, nei limiti delineati dall’art. 1, comma 1-octies della legge n. 20 del 1994 – Ulteriore interpretazione secondo la quale il potere riduttivo non sarebbe applicabile a coloro che non rivestono la qualità di dipendente pubblico o di amministratore, ma che incorrono in responsabilità amministrativa per essere destinatari di contribuzioni, sovvenzioni, benefici, e finanziamenti di natura pubblica, ai quali potrebbe applicarsi esclusivamente il potere riduttivo discrezionale, ai sensi dei vigenti artt. 82 del regio decreto n. 2440 del 1923 e 52 del regio decreto n. 1214 del 1934 – Lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza –Ipotesi interpretativa della norma che, in caso di concorso di più soggetti nella causazione del danno, utilizza un criterio il quale non tiene conto dello specifico apporto causale di ciascuno, determinando condanne inferiori proprio per il soggetto maggiormente responsabile della causazione del danno – Irragionevole contrasto con il principio cardine della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, desumibile dal comma 1-quater del medesimo art. 1 della legge 20 del 1994, che consente al giudice contabile di ritagliare i singoli addebiti su ciascuno per la parte che vi ha preso – Applicazione della nuova normativa nei confronti di soggetti che hanno già posto in essere le condotte attive od omissive causative di danno all’erario, che non trova alcuna ragionevole giustificazione nell’intento di affrontare la cosiddetta paura della firma, avendo detti soggetti già assunto le loro scelte decisionali – Disciplina transitoria non supportata da alcun interesse generale meritevole di tutela, non essendo possibile individuare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che possano essere salvaguardati dall’applicazione retroattiva di una misura di riduzione del quantum della condanna – Assoggettamento allo stesso regime giuridico di situazioni differenti, maturate in contesti storici dissimili, ed all’interno di cornici normative radicalmente diverse – Conflitto con il paradigma contenuto nell’art. 11 delle preleggi che richiamano i principi di uguaglianza, ragionevolezza e certezza del diritto – Interpretazione della disciplina che, a fronte del pregiudizio accertato, non pone a carico del responsabile la quota di danno all’erario, sebbene conseguenza immediata e diretta della sua condotta – Previsione irragionevole poiché il responsabile a titolo di dolo subirà un solo processo con il più favorevole regime delle responsabilità contabile mentre il responsabile a titolo di colpa grave potrebbe, in ipotesi, essere assoggettato quindi a due successivi giudizi, il secondo dei quali caratterizzato dal più gravoso regime civilistico – Lesione dei principi del giusto processo, in ragione della sottoposizione del responsabile del danno a due successivi giudizi in relazione alla medesima condotta dannosa, con importante allungamento dei tempi del processo e possibilità di giudicati contrastanti – Previsione che, nell’ipotesi alternativa in cui la sottoposizione del responsabile del danno a due successivi giudizi in relazione alla medesima condotta dannosa non sia ammissibile, la quota residua del pregiudizio accertato a seguito dell’esercizio del potere riduttivo “obbligatorio” rimane destinata a restare a carico del bilancio dell’ente danneggiato – Vulnus alla tutela giurisdizionale dell’erario, in assenza di una ragionevole giustificazione – Introduzione di un potere riduttivo ad esercizio obbligatorio, di generalizzata applicazione e predeterminato ex lege sul piano quantitativo – Legislatore che ha sminuito la funzione risarcitoria, preventiva e deterrente della responsabilità amministrativa – Compromissione dei principi di buona amministrazione e di buon andamento – Introduzione di una norma innovativa ad efficacia retroattiva, che appare suscettibile di incidere su giudizi pendenti, in assenza di ragioni imperative di interesse generale – Contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio – Violazione degli obblighi internazionali come declinati dall’all’art. 6 della CEDU, nonché dei i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento – Misura retroattiva che, in sede di appello, determina per la parte pubblica, priva di uno strumento difensivo azionabile, la riduzione obbligatoria dei danni imputabili alla parte già ritenuta responsabile in primo grado, in una percentuale e in un importo non governabile dal giudice – Compromissione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale – Ricaduta delle minori entrate, per le quali non è stata approntata alcuna copertura, che impatta sulle amministrazioni dello Stato, sulle Regioni, sugli enti locali e sui soggetti della finanza pubblica allargata, nonché sull’Unione europea, in ipotesi di danno derivante da sviamento colposo di contributi che gravino direttamente sul bilancio europeo – Violazione del principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi – Lesione del principio di autonomia legislativa e finanziaria – Lesione del sistema di responsabilità e tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione.
Norme impugnate:
legge del 14/01/1994 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge del 14/01/1994 Num. 20 Art. 1 Co. 1 come modificati dalla
legge del 07/01/2026 Num. 1 in combinato disposto con l'art.
legge del 07/01/2026 Num. 1 Art. 6
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 28
Costituzione Art. 81
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 103
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 119
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
preleggi Art. 11
legge del 14/01/1994 Art. 1 Co. 1
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N.B.: Già si è arrivati ad interessare la Corte Costituzionale.
- >> definizione di colpa grave introdotta dalla Legge Foti, nel sottrarre al regime della responsabilità amministrativa le condotte gravemente colpose poste in essere nell’esercizio di attività materiali, e in particolare da parte di esercenti la professione sanitaria, appare frustrare del tutto irragionevolmente le esigenze di buona andamento dell’agire amministrativo.
- >> Trattasi infatti di disposizione che determinerebbe l’effetto di legittimare condotte negligenti degli esercenti la professione medica, poste in essere in spregio dei canoni minimi di prudenza, perizia, cautela e diligenza, facendo ricadere le conseguenze patrimoniali derivanti da condotte gravemente colpose totalmente a carico dell’Amministrazione tenuta a risarcire gli eventuali danni subìti dai pazienti.
- >> Si pensi alle fattispecie previste dalla stessa Legge Foti di condotte poste in essere nell’ambito di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale ovvero nei procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria (art.1.1. legge 20/94, come introdotto dalla Legge 1/2026).
DISPONE
la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale di cui in premessa;
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Reg. ord. n. 87 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Corte dei conti del 12/05/2026
Tra: D. M.
Oggetto:
Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’ art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026 – Denunciata scelta legislativa interpretabile come introduzione di un nuovo potere riduttivo obbligatorio irragionevole in relazione alla oggettiva esiguità del credito risarcitorio residuo ed in violazione dei canoni di razionalità della legge e di coerenza logica – Diversa interpretazione in base alla quale la novella normativa non avrebbe introdotto l’obbligo di esercitare il potere riduttivo e avrebbe fatto venir meno esclusivamente la discrezionalità nella misura del quantum da porre a carico del soggetto danneggiante, nei limiti delineati dall’art. 1, comma 1-octies della legge n. 20 del 1994 – Ulteriore interpretazione secondo la quale il potere riduttivo non sarebbe applicabile a coloro che non rivestono la qualità di dipendente pubblico o di amministratore, ma che incorrono in responsabilità amministrativa per essere destinatari di contribuzioni, sovvenzioni, benefici, e finanziamenti di natura pubblica, ai quali potrebbe applicarsi esclusivamente il potere riduttivo discrezionale, ai sensi dei vigenti artt. 82 del regio decreto n. 2440 del 1923 e 52 del regio decreto n. 1214 del 1934 – Lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza –Ipotesi interpretativa della norma che, in caso di concorso di più soggetti nella causazione del danno, utilizza un criterio il quale non tiene conto dello specifico apporto causale di ciascuno, determinando condanne inferiori proprio per il soggetto maggiormente responsabile della causazione del danno – Irragionevole contrasto con il principio cardine della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, desumibile dal comma 1-quater del medesimo art. 1 della legge 20 del 1994, che consente al giudice contabile di ritagliare i singoli addebiti su ciascuno per la parte che vi ha preso – Applicazione della nuova normativa nei confronti di soggetti che hanno già posto in essere le condotte attive od omissive causative di danno all’erario, che non trova alcuna ragionevole giustificazione nell’intento di affrontare la cosiddetta paura della firma, avendo detti soggetti già assunto le loro scelte decisionali – Disciplina transitoria non supportata da alcun interesse generale meritevole di tutela, non essendo possibile individuare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che possano essere salvaguardati dall’applicazione retroattiva di una misura di riduzione del quantum della condanna – Assoggettamento allo stesso regime giuridico di situazioni differenti, maturate in contesti storici dissimili, ed all’interno di cornici normative radicalmente diverse – Conflitto con il paradigma contenuto nell’art. 11 delle preleggi che richiamano i principi di uguaglianza, ragionevolezza e certezza del diritto – Interpretazione della disciplina che, a fronte del pregiudizio accertato, non pone a carico del responsabile la quota di danno all’erario, sebbene conseguenza immediata e diretta della sua condotta – Previsione irragionevole poiché il responsabile a titolo di dolo subirà un solo processo con il più favorevole regime delle responsabilità contabile mentre il responsabile a titolo di colpa grave potrebbe, in ipotesi, essere assoggettato quindi a due successivi giudizi, il secondo dei quali caratterizzato dal più gravoso regime civilistico – Lesione dei principi del giusto processo, in ragione della sottoposizione del responsabile del danno a due successivi giudizi in relazione alla medesima condotta dannosa, con importante allungamento dei tempi del processo e possibilità di giudicati contrastanti – Previsione che, nell’ipotesi alternativa in cui la sottoposizione del responsabile del danno a due successivi giudizi in relazione alla medesima condotta dannosa non sia ammissibile, la quota residua del pregiudizio accertato a seguito dell’esercizio del potere riduttivo “obbligatorio” rimane destinata a restare a carico del bilancio dell’ente danneggiato – Vulnus alla tutela giurisdizionale dell’erario, in assenza di una ragionevole giustificazione – Introduzione di un potere riduttivo ad esercizio obbligatorio, di generalizzata applicazione e predeterminato ex lege sul piano quantitativo – Legislatore che ha sminuito la funzione risarcitoria, preventiva e deterrente della responsabilità amministrativa – Compromissione dei principi di buona amministrazione e di buon andamento – Introduzione di una norma innovativa ad efficacia retroattiva, che appare suscettibile di incidere su giudizi pendenti, in assenza di ragioni imperative di interesse generale – Contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio – Violazione degli obblighi internazionali come declinati dall’all’art. 6 della CEDU, nonché dei i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento – Misura retroattiva che, in sede di appello, determina per la parte pubblica, priva di uno strumento difensivo azionabile, la riduzione obbligatoria dei danni imputabili alla parte già ritenuta responsabile in primo grado, in una percentuale e in un importo non governabile dal giudice – Compromissione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale – Ricaduta delle minori entrate, per le quali non è stata approntata alcuna copertura, che impatta sulle amministrazioni dello Stato, sulle Regioni, sugli enti locali e sui soggetti della finanza pubblica allargata, nonché sull’Unione europea, in ipotesi di danno derivante da sviamento colposo di contributi che gravino direttamente sul bilancio europeo – Violazione del principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi – Lesione del principio di autonomia legislativa e finanziaria – Lesione del sistema di responsabilità e tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione.
Norme impugnate:
legge del 14/01/1994 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge del 14/01/1994 Num. 20 Art. 1 Co. 1 come modificati dalla
legge del 07/01/2026 Num. 1 in combinato disposto con l'art.
legge del 07/01/2026 Num. 1 Art. 6
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 28
Costituzione Art. 81
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 103
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 119
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
preleggi Art. 11
legge del 14/01/1994 Art. 1 Co. 1
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N.B.: Già si è arrivati ad interessare la Corte Costituzionale.
Re: Giustizia contabile, il silenzio che pesa sulle tasche dei cittadini
Per comprendere meglio gli effetti della Legge, alla luce delle previsioni contenute nella sopravvenuta legge n.1/2026 vi invito a leggere la sentenza della Corte dei Conti Sez. 1^ d'Appello n. 98/2026 pubblicata in data 27/05/2026 con Rif. CdC Umbria n. 16/2024.
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