La legge 1/2026 introduce un tetto del 30% ai risarcimenti per danno erariale: una scelta che riduce la responsabilità degli amministratori e trasferisce i costi sulla collettività.
15 Gennaio 2026
Nel dibattito pubblico delle ultime settimane l’attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sulla riforma penale, mentre è rimasta in secondo piano la riforma della giustizia contabile. Un silenzio preoccupante, perché le nuove norme incidono in modo diretto e immediato sulle finanze pubbliche e, di conseguenza, sulle tasche dei cittadini.
Il tetto al risarcimento del danno erariale
La legge n. 1/2026 sulla giustizia contabile introduce un limite massimo del 30% alla condanna risarcitoria per danno erariale causato da amministratori pubblici. Non si tratta di un dettaglio tecnico, ma di una scelta politica precisa: anche quando il danno all’erario è pienamente accertato, l’amministratore responsabile potrà essere chiamato a risponderne solo in misura parziale.
“Occorre dirlo con chiarezza: il danno che non viene pagato dall’amministratore non scompare, ma viene trasferito sulla collettività”, afferma Peppino Nuvoli, vicepresidente del Movimento Difesa del Cittadino.
Quel residuo resta nei conti pubblici e viene coperto attraverso la fiscalità generale, il taglio dei servizi o l’aumento del debito. In ogni caso, a pagare sono i cittadini.
La socializzazione legale delle perdite
Con il tetto del 30% il legislatore introduce di fatto una socializzazione del danno erariale. Il rischio economico delle decisioni amministrative viene scaricato sui contribuenti, mentre la responsabilità patrimoniale di chi ha causato il danno risulta fortemente attenuata. Un ribaltamento del principio di responsabilità che dovrebbe guidare la gestione della cosa pubblica.
Un doppio danno per i cittadini
Il cittadino subisce così un duplice pregiudizio: paga come contribuente per coprire il danno non risarcito e paga come utente di servizi pubblici peggiorati, ridotti o rinviati. Il tutto senza aver tratto alcun beneficio dalle scelte che hanno generato il danno, con il rischio che la responsabilità diventi solo formale.
Secondo Nuvoli, la situazione è ancora più grave in una fase storica in cui la gestione delle risorse pubbliche, anche legate all’attuazione del PNRR, richiederebbe controlli rigorosi e responsabilità effettive. Eppure, mentre l’attenzione resta concentrata sulla responsabilità penale, si consuma nel silenzio un significativo arretramento della tutela dell’erario.
Giustizia contabile, il silenzio che pesa sulle tasche dei cittadini
Re: Giustizia contabile, il silenzio che pesa sulle tasche dei cittadini
La Legge 1 del 2026, approvata il 7 gennaio 2026, modifica la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e introduce una delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. Le modifiche riguardano la definizione della colpa grave, i limiti della responsabilità amministrativa, l’attività consultiva della Corte dei conti e i meccanismi di controllo e sanzione connessi all’attuazione del PNRR e del PNC. La legge è composta da sei articoli, che intervengono su profili distinti ma strettamente connessi.
LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchè delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/2026
(GU n.4 del 07-01-2026)
Art. 2
Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica
1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.
2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.
Art. 3
Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.
Omissis da comma 2 a comma 9
Art. 4
Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC
1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 si veda nelle note all'articolo 1;
- Per il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 si veda nelle note all'articolo 3.
------------------------------------
La nuova legge che limita la responsabilità pubblica
Con la legge 1/2026 il Parlamento riforma la responsabilità erariale: limitati i risarcimenti e introdotto lo scudo per la “paura della firma”.
La riforma interviene direttamente sulla disciplina del danno erariale, con l’obiettivo dichiarato di contrastare la cosiddetta paura della firma, ovvero il timore dei dirigenti di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie davanti alla magistratura contabile, quel fenomeno di paralisi burocratica che avrebbe rallentato l’azione della pubblica amministrazione.
LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchè delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/2026
(GU n.4 del 07-01-2026)
Art. 2
Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica
1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.
2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.
Art. 3
Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.
Omissis da comma 2 a comma 9
Art. 4
Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC
1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 si veda nelle note all'articolo 1;
- Per il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 si veda nelle note all'articolo 3.
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La nuova legge che limita la responsabilità pubblica
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