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Perequazione pensione
Re: Perequazione pensione
Chiedevano la perequazione della pensione per l’anno 2023
La CdC Umbria con la sentenza n. 69/2025, rigetta il ricorso dei ricorrenti.
>> hanno chiesto di accertare il loro diritto all’applicazione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici sin dal 1° gennaio 2023, e non dal 1° gennaio 2024 come operato dall’Inps.
>> Ciò è avvenuto in quanto nei primi tre mesi dopo il congedo i due Carabinieri hanno ricevuto dall’Amministrazione di appartenenza gli assegni interi spettanti ai pari grado del servizio permanente, al posto dei ratei di pensione, come previsto dall’art. 1877 del codice dell’ordinamento militare-COM approvato con D.lgs. n. 66/2010 e dall’art. 58 del DPR n. 1092/1973.
>> Secondo i ricorrenti, la condotta dell’Inps non era in linea con l’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 (N.B.: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e con il decreto ministeriale del 10 novembre 2022
>> viene citato l'art. 94, comma 4, del DPR n. 1092/1973 che recita: “Per il personale militare al quale è applicabile l’articolo 58, il rateo della tredicesima mensilità è calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso è sospeso”.
Quì sotto i fatti di 2 colleghi:
1) - Collocato in congedo per infermità in data 16 dicembre 2022 (come ben si sa, per 3 mesi si resta in carico al CNA in modo da permettere la compilazione di tutti i dati amministrativi per poi inviarli all’INPS per poi avere il trattamento pensionistico successivamente, onde evitare che ci si trova senza più stipendio e senza nuove entrate, quindi in questo caso fino al 16 marzo 2023). Tenuto conto che per 3 mesi dal 16.12.2022 al 16.03.2023 si è rimasti stipendiati dal CNA il che equivale a restare in servizio, pertanto, la perequazione non spetta per l’anno 2023 ma soltanto dall’anno successivo ossia 2024.
2) - Collocato in congedo per infermità in data 5 novembre 2022 (come ben si sa, per 3 mesi si resta in carico al CNA in modo da permettere la compilazione di tutti i dati amministrativi per poi inviarli all’INPS per poi avere il trattamento pensionistico successivamente, onde evitare che ci si trova senza più stipendio e senza nuove entrate, quindi in questo caso fino al 5 febbraio 2023). Tenuto conto che per 3 mesi dal 05.11.2022 al 05.02.2023 si è rimasti stipendiati dal CNA il che equivale a restare in servizio, pertanto, la perequazione non spetta per l’anno 2023 ma soltanto dall’anno successivo ossia 2024.
N.B.: se per entrambi la Riforma sarebbe avvenuta entro il mese di Settembre 2022, allora i 3 mesi sarebbero scaduti entro fine anno 2022 ed allora si avrebbe avuto diritto alla perequazione a partire da Gennaio 2023, cosa che l’INPS avrebbe pagato regolarmente.
Inoltre i ricorrenti nel 2022 non erano titolari del trattamento di quiescenza ed i 3 mesi pagati dal CNA di Chieti non sono quelli di pensione, bensì gli assegni interi di attività.
P.S.: come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall'allegato.
La CdC Umbria con la sentenza n. 69/2025, rigetta il ricorso dei ricorrenti.
>> hanno chiesto di accertare il loro diritto all’applicazione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici sin dal 1° gennaio 2023, e non dal 1° gennaio 2024 come operato dall’Inps.
>> Ciò è avvenuto in quanto nei primi tre mesi dopo il congedo i due Carabinieri hanno ricevuto dall’Amministrazione di appartenenza gli assegni interi spettanti ai pari grado del servizio permanente, al posto dei ratei di pensione, come previsto dall’art. 1877 del codice dell’ordinamento militare-COM approvato con D.lgs. n. 66/2010 e dall’art. 58 del DPR n. 1092/1973.
>> Secondo i ricorrenti, la condotta dell’Inps non era in linea con l’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 (N.B.: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e con il decreto ministeriale del 10 novembre 2022
>> viene citato l'art. 94, comma 4, del DPR n. 1092/1973 che recita: “Per il personale militare al quale è applicabile l’articolo 58, il rateo della tredicesima mensilità è calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso è sospeso”.
Quì sotto i fatti di 2 colleghi:
1) - Collocato in congedo per infermità in data 16 dicembre 2022 (come ben si sa, per 3 mesi si resta in carico al CNA in modo da permettere la compilazione di tutti i dati amministrativi per poi inviarli all’INPS per poi avere il trattamento pensionistico successivamente, onde evitare che ci si trova senza più stipendio e senza nuove entrate, quindi in questo caso fino al 16 marzo 2023). Tenuto conto che per 3 mesi dal 16.12.2022 al 16.03.2023 si è rimasti stipendiati dal CNA il che equivale a restare in servizio, pertanto, la perequazione non spetta per l’anno 2023 ma soltanto dall’anno successivo ossia 2024.
2) - Collocato in congedo per infermità in data 5 novembre 2022 (come ben si sa, per 3 mesi si resta in carico al CNA in modo da permettere la compilazione di tutti i dati amministrativi per poi inviarli all’INPS per poi avere il trattamento pensionistico successivamente, onde evitare che ci si trova senza più stipendio e senza nuove entrate, quindi in questo caso fino al 5 febbraio 2023). Tenuto conto che per 3 mesi dal 05.11.2022 al 05.02.2023 si è rimasti stipendiati dal CNA il che equivale a restare in servizio, pertanto, la perequazione non spetta per l’anno 2023 ma soltanto dall’anno successivo ossia 2024.
N.B.: se per entrambi la Riforma sarebbe avvenuta entro il mese di Settembre 2022, allora i 3 mesi sarebbero scaduti entro fine anno 2022 ed allora si avrebbe avuto diritto alla perequazione a partire da Gennaio 2023, cosa che l’INPS avrebbe pagato regolarmente.
Inoltre i ricorrenti nel 2022 non erano titolari del trattamento di quiescenza ed i 3 mesi pagati dal CNA di Chieti non sono quelli di pensione, bensì gli assegni interi di attività.
P.S.: come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall'allegato.
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Re: Perequazione pensione
Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 20 febbraio 2026
>> - AGENDA DEI LAVORI DEL 23, 24 E 25 FEBBRAIO
Nell’Udienza pubblica del 25 febbraio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
12) l’articolo 1, comma 309, della legge numero 197 del 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025), e l’articolo 1, comma 135, della legge numero 213 del 2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) – disposizioni che rispettivamente, per il 2023 e per il 2024, hanno stabilito le aliquote di rivalutazione automatica delle pensioni, graduandole a seconda degli importi dei trattamenti pensionistici – nella parte in cui dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo un calcolo riferito all’importo complessivo dei trattamenti medesimi (cosiddetto sistema “a blocchi”), anziché articolato sulle distinte “fasce di importo” dei trattamenti stessi (cosiddetto sistema “a scaglioni”);
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 20 febbraio 2026
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698438
------------------------------------
Nr. di ruolo 3
REGISTRO: ord. 163/2025
ATTO DI PROMOVIMENTO: ord. 30 giugno 2025 Tribunale di Trento - P. D. e altri c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
OGGETTO: art. 1, c. 309°, legge 29/12/2022, n. 197; art. 1, c. 135°, legge 30/12/2023, n. 213
Previdenza - Pensioni - Riconoscimento negli anni 2023-2024 di una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, c. 1°, della legge n. 448 del 1998 - Denunciate previsioni che ne dispongono la perequazione automatica secondo le percentuali previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (c.d. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (c.d. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica di cui all’art. 1, c. 478°, della legge n. 160 del 2019 - Disciplina che determina un tendenziale allineamento tra classi di pensioni ab origine distinte tra loro sotto il profilo quantitativo, con i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti -
Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto - Contemporanea vigenza, da un lato, di sistemi di calcolo di trattamenti pensionistici che si riferiscono alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione accreditata nel corso dell’intera vita lavorativa e, dall’altro, di una perequazione automatica, c.d. a blocchi
- rif. artt. 3, 36, c. 1°, e 38, c. 2°, Costituzione;
art. 1, c. 478°, legge 27/12/2019, n. 160
Comunicato del 20 febbraio 2026
>> - AGENDA DEI LAVORI DEL 23, 24 E 25 FEBBRAIO
Nell’Udienza pubblica del 25 febbraio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
12) l’articolo 1, comma 309, della legge numero 197 del 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025), e l’articolo 1, comma 135, della legge numero 213 del 2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) – disposizioni che rispettivamente, per il 2023 e per il 2024, hanno stabilito le aliquote di rivalutazione automatica delle pensioni, graduandole a seconda degli importi dei trattamenti pensionistici – nella parte in cui dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo un calcolo riferito all’importo complessivo dei trattamenti medesimi (cosiddetto sistema “a blocchi”), anziché articolato sulle distinte “fasce di importo” dei trattamenti stessi (cosiddetto sistema “a scaglioni”);
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 20 febbraio 2026
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698438
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Nr. di ruolo 3
REGISTRO: ord. 163/2025
ATTO DI PROMOVIMENTO: ord. 30 giugno 2025 Tribunale di Trento - P. D. e altri c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
OGGETTO: art. 1, c. 309°, legge 29/12/2022, n. 197; art. 1, c. 135°, legge 30/12/2023, n. 213
Previdenza - Pensioni - Riconoscimento negli anni 2023-2024 di una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, c. 1°, della legge n. 448 del 1998 - Denunciate previsioni che ne dispongono la perequazione automatica secondo le percentuali previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (c.d. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (c.d. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica di cui all’art. 1, c. 478°, della legge n. 160 del 2019 - Disciplina che determina un tendenziale allineamento tra classi di pensioni ab origine distinte tra loro sotto il profilo quantitativo, con i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti -
Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto - Contemporanea vigenza, da un lato, di sistemi di calcolo di trattamenti pensionistici che si riferiscono alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione accreditata nel corso dell’intera vita lavorativa e, dall’altro, di una perequazione automatica, c.d. a blocchi
- rif. artt. 3, 36, c. 1°, e 38, c. 2°, Costituzione;
art. 1, c. 478°, legge 27/12/2019, n. 160
Re: Perequazione pensione
Pensa un po’: per chi è nato il 31/12 e va in pensione per raggiunti limiti di età con decorrenza il 1° gennaio, la perequazione non spetta per l’anno di decorrenza, perché l’adeguamento si applica alle pensioni già in pagamento al 31 dicembre dell’anno precedente. Se si parte da una base più bassa, tutte le rivalutazioni successive si calcolano su quella base più bassa.
Esempio
Collega “A”
a) Va in pensione il 31/12 con decorrenza 01/01;
b) Pensione iniziale: 2.000 €;
c) Perequazione anno 1: 2%.
Nel 1° anno la sua pensione resta ferma a 2.000 €, perché non ha diritto alla perequazione.
Nel 2° anno, ipotizzando una perequazione del 4%, la pensione aumenta di 80 €:
2.000 € + 4% = 2.080 €
Collega “B”
a) Va in pensione il 30/12 con decorrenza 31/12;
b) Pensione iniziale: 2.000 €;
c) Perequazione anno 1: 2%.
Nel 1° anno la pensione aumenta di 40 €:
2.000 € + 2% = 2.040 €
Nel 2° anno, con perequazione al 4%, l’aumento è calcolato sulla base già rivalutata:
2.040 € + 4% = 81,60 €
Nuovo importo: 2.121,60 €
Come si può vedere, già dal 2° anno il collega “A” percepisce 41,60 € in meno al mese rispetto al collega “B” (2.121,60 € – 2.080 .
Questa differenza non viene più recuperata, perché tutte le rivalutazioni successive continueranno a essere calcolate su una base più bassa.
Nel corso di 20 anni, la perdita complessiva può arrivare a diverse migliaia di euro.
Esempio
Collega “A”
a) Va in pensione il 31/12 con decorrenza 01/01;
b) Pensione iniziale: 2.000 €;
c) Perequazione anno 1: 2%.
Nel 1° anno la sua pensione resta ferma a 2.000 €, perché non ha diritto alla perequazione.
Nel 2° anno, ipotizzando una perequazione del 4%, la pensione aumenta di 80 €:
2.000 € + 4% = 2.080 €
Collega “B”
a) Va in pensione il 30/12 con decorrenza 31/12;
b) Pensione iniziale: 2.000 €;
c) Perequazione anno 1: 2%.
Nel 1° anno la pensione aumenta di 40 €:
2.000 € + 2% = 2.040 €
Nel 2° anno, con perequazione al 4%, l’aumento è calcolato sulla base già rivalutata:
2.040 € + 4% = 81,60 €
Nuovo importo: 2.121,60 €
Come si può vedere, già dal 2° anno il collega “A” percepisce 41,60 € in meno al mese rispetto al collega “B” (2.121,60 € – 2.080 .
Questa differenza non viene più recuperata, perché tutte le rivalutazioni successive continueranno a essere calcolate su una base più bassa.
Nel corso di 20 anni, la perdita complessiva può arrivare a diverse migliaia di euro.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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