Perequazione pensione

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mauri64
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Re: Perequazione pensione

Messaggio da mauri64 »

Ciao lillo, tienici aggiornati.

Buona domenica.


panorama
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Re: Perequazione pensione

Messaggio da panorama »

Chiedevano la perequazione della pensione per l’anno 2023

La CdC Umbria rigetta il ricorso dei ricorrenti.

>> hanno chiesto di accertare il loro diritto all’applicazione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici sin dal 1° gennaio 2023, e non dal 1° gennaio 2024 come operato dall’Inps.

>> Ciò è avvenuto in quanto nei primi tre mesi dopo il congedo i due Carabinieri hanno ricevuto dall’Amministrazione di appartenenza gli assegni interi spettanti ai pari grado del servizio permanente, al posto dei ratei di pensione, come previsto dall’art. 1877 del codice dell’ordinamento militare-COM approvato con D.lgs. n. 66/2010 e dall’art. 58 del DPR n. 1092/1973.

>> Secondo i ricorrenti, la condotta dell’Inps non era in linea con l’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 (N.B.: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e con il decreto ministeriale del 10 novembre 2022

>> viene citato l'art. 94, comma 4, del DPR n. 1092/1973 che recita: “Per il personale militare al quale è applicabile l’articolo 58, il rateo della tredicesima mensilità è calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso è sospeso”.

Quì sotto i fatti di 2 colleghi:

1) - Collocato in congedo per infermità in data 16 dicembre 2022 (come ben si sa, per 3 mesi si resta in carico al CNA in modo da permettere la compilazione di tutti i dati amministrativi per poi inviarli all’INPS per poi avere il trattamento pensionistico successivamente, onde evitare che ci si trova senza più stipendio e senza nuove entrate, quindi in questo caso fino al 16 marzo 2023). Tenuto conto che per 3 mesi dal 16.12.2022 al 16.03.2023 si è rimasti stipendiati dal CNA il che equivale a restare in servizio, pertanto, la perequazione non spetta per l’anno 2023 ma soltanto dall’anno successivo ossia 2024.

2) - Collocato in congedo per infermità in data 5 novembre 2022 (come ben si sa, per 3 mesi si resta in carico al CNA in modo da permettere la compilazione di tutti i dati amministrativi per poi inviarli all’INPS per poi avere il trattamento pensionistico successivamente, onde evitare che ci si trova senza più stipendio e senza nuove entrate, quindi in questo caso fino al 5 febbraio 2023). Tenuto conto che per 3 mesi dal 05.11.2022 al 05.02.2023 si è rimasti stipendiati dal CNA il che equivale a restare in servizio, pertanto, la perequazione non spetta per l’anno 2023 ma soltanto dall’anno successivo ossia 2024.

N.B.: se per entrambi la Riforma sarebbe avvenuta entro il mese di Settembre 2022, allora i 3 mesi sarebbero scaduti entro fine anno 2022 ed allora si avrebbe avuto diritto alla perequazione a partire da Gennaio 2023, cosa che l’INPS avrebbe pagato regolarmente.
Inoltre i ricorrenti nel 2022 non erano titolari del trattamento di quiescenza ed i 3 mesi pagati dal CNA di Chieti non sono quelli di pensione, bensì gli assegni interi di attività.

P.S.: come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall'allegato.
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