Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS e infrazioni al CdS varie

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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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dal portale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti


>> DL Infrastrutture: via libera alla ricognizione degli autovelox

Intervento necessario e urgente per evitare incertezze sui dispositivi

3 luglio 2025 - Le Commissioni VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, riunite in sessione congiunta, nel corso dell'esame del DL Infrastrutture hanno approvato un emendamento a favore della ricognizione degli strumenti utilizzati per l’accertamento della violazioni dei limiti di velocità.

Nel dettaglio, è stata inserita una previsione finalizzata a risolvere le criticità relative all'uso dei dispositivi impiegati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, come previsto dall'articolo 142 del Codice della Strada. L'obiettivo è creare un quadro univoco – su scala nazionale, regionale e locale – circa i dispositivi in uso, specificando numero e tipologia degli strumenti, il loro legittimo utilizzo e la necessaria verifica dei requisiti tecnici per la relativa approvazione o omologazione.

Questo intervento risulta necessario, urgente e indifferibile per il riordino delle regole di settore e per definire norme chiare sugli standard e sulle procedure di approvazione ed omologazione dei dispositivi. Ciò al fine di prevenire situazioni di incertezza sulla perdurante regolarità nel tempo del regime approvativo (o di omologazione) dei singoli dispositivi, assicurando che gli stessi siano utilizzati esclusivamente in chiave di prevenzione e deterrenza all'interno di un quadro normativo certo, con un sistema sanzionatorio adeguato che garantisca sempre il diritto alla difesa ai cittadini.

Tags autovelox

Data di ultima modifica: 03/07/2025

Data di pubblicazione: 03/07/2025


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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Dispositivi di rilevazione infrazioni al passaggio col rosso: serve l'omologazione

26/09/2025

Il Giudice di pace di Reggio Emilia ha stabilito che per legittimare la contestazione occorre l'omologazione del dispositivo.

Dispositivi di rilevazione di infrazioni al passaggio con il rosso: serve l'omologazione per legittimare la contestazione.

Lo ha deciso il Giudice di Pace di Reggio Emilia con sentenza n. 465/2025 (sotto allegata).

La vertenza nasce da una sanzione per superamento della linea di arresto all'intersezione semaforizzata con relativa prosecuzione della marcia nonostante la lanterna proiettasse luca rossa nel senso di marcia (art. 146/3 c.d.s. (rif. art. 41 c. 11 cds).

Il destinatario del verbale ricorreva al Giudice di Pace di Reggio Emilia eccependo, tra gli altri motivi, anche il difetto di omologazione dell'apparecchio accertatore dell'infrazione semaforica.

Esaminati gli atti il Giudice di Pace con una sentenza innovativa ha ritenuto che anche per i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo sia necessaria l'omologazione quale requisito imprescindibile per la legittimità dell'accertamento basato sull'acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità.

L'art. 201 comma 1 ter c.d.s. in correlazione con l'art. 45 comma 6 cds prevede infatti che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. Omologazione di cui l'amministrazione non ha fornito prova con la conseguente impossibilità di accertare la conformità del sistema ai requisiti di legge anche ai fini della necessità di contestazione immediata o differita della violazione.

Il Giudice ha conseguentemente annullato integralmente il verbale di contestazione opposto ai sensi dell'art. 7 comma 10 D.Lgs. 150/11.
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS e infrazioni al CdS varie

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Giusto per notizia,

Travolto da un’auto pirata sulla sedia a rotelle, ma la polizia municipale lo multa: «Doveva stare sul marciapiede»

Andrea stava procedendo lentamente, sulla parte destra della corsia, a bordo della sedia a rotelle semi-elettrica su cui è stato costretto da un altro incidente otto anni fa.

Due mesi più tardi, una raccomandata è arrivata: multa di 42 euro, perché con la sua sedia a rotelle avrebbe dovuto viaggiare sul marciapiede, come tutti.

L’incidente è avvenuto a XX intorno alle 22.40 dello scorso 24 luglio. Ero sulla strada ma solo perché con la carrozzina sul marciapiede non riuscivo a passare.

I motivi della contestazione: il conducente della sedia a rotelle «ha violato l’articolo 190/1-10 del CdS, poiché in qualità di pedone su sedia a rotelle elettrica circolava sulla carreggiata di via XX, nonostante l’esistenza del marciapiedi munito anche degli scivoli per salita e discesa». Andrea è rimasto basito. Quel marciapiede di certo non è facilmente percorribile dato che, tra i tombini e l’assenza degli scivoli in discesa, assomiglia di più a una montagna russa. Poco male se «uno nelle mie condizioni rischia di rovesciarsi a terra», la legge è la legge. Il costo: 42 euro, anzi 33 se si paga entro 15 giorni.

Veicolo sì, veicolo no

L’ultima modifica in tema di circolazione su strada di questo tipo di mezzi è arrivata nel 2010, con la legge n° 120, che è andata a modificare direttamente l’articolo 46 del Codice della Strada.


N.B.: aggiungo anche un allegato.

Quello che rileva in proposito è la distinzione tra veicoli e non veicoli.

Nella prima categoria rientrano “tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano su strada guidate dall’uomo”. Se quindi a prima vista lo scooter elettrico potrebbe rientrare nella categoria “veicoli”, è la legge stessa a specificare che “non rientrano nella definizione di veicolo … le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore”.

Una precisazione ulteriore deriva dall’articolo 190 del Codice della Strada che, al comma 7, stabilisce chele macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, … possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni”.

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Carrozzine elettriche disabili e codice della strada

Per capire come ci si debba comportare con uno scooter o carrozzina elettrica per disabili, si deve fare riferimento alla classificazione del mezzo. Secondo il Codice della Strada le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore NON rientrano nella definizione di veicoli.

A stabilirlo è l’articolo 46 del decreto legislativo n.285 del 1992 (Codice della Strada), modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, secondo cui:

Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo.

Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

Prima di tutto va accertato dunque che il nostro mezzo rientri nella CLASSIFICAZIONE DI AUSILIO MEDICO SECONDO IL CODICE DELLA STRADA al quale possa essere applicata la norma.

Relativamente all’articolo 46 del decreto legislativo n.285 del 1992 (Codice della Strada), modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, che classifica come NON VEICOLI le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore, va chiarito cosa si intende per ausili medici.

E’ necessario che la ditta costruttrice dichiari che il prodotto è costruito secondo le norme comunitarie vigenti. Nello specifico, le dichiarazioni del costruttore dovrebbero attestare che il mezzo è stato concepito per persone con difficoltà di deambulazione e persone con incapacità di deambulazione che fisicamente e mentalmente sono in grado di guidare un veicolo elettrico, e che lo stesso è stato prodotto in conformità alle norme europee (es. EN 12 184). Meglio se il veicolo è stato sottoposto con successo a verifiche relative alla sua sicurezza secondo norme tedesche e internazionali.

Deve essere iscritto al Repertorio secondo quanto previsto da decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007 €˜Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46‑¬ e successiva Ordinanza del 23 dicembre 2008 e la dichiarazione secondo cui il prodotto ha una sua iscrizione in qualità di DM (Dispositivo Medico), su una tabella riepilogativa riportante Tipologia, Marca, Modello e Numero di iscrizione al Repertorio.

DOVE POSSONO CIRCOLARE CARROZZINE ELETTRICHE E SCOOTER PER DISABILI

Poiché il Codice della Strada definisce le carrozzine elettriche e gli scooter per disabili NON veicoli, ne deriva che a questi è consentito circolare nelle zone riservate ai pedoni. Il Codice della Strada regolamenta il Comportamento dei pedoni all’articolo 190; di particolare interesse per la questione, il punto 7:

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità ; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1)

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.

ASSICURAZIONE SI’ O NO?

Ulteriore questione: l’assicurazione. E’ obbligatorio assicurare la propria carrozzina, passataci dalla Asl, per danni a se stessi e terzi? E la cosa è a carico dell’assistito? Su questo una nota del Ministero della Sanità aveva sancito il non obbligo di assicurazione per le carrozzine elettriche in comodato d’uso gratuito a carico degli assistiti. Così la nota, in riferimento al caso sollevato dalla Asl di Albenga:

IL FATTO – La polemica nasce dall’invio di una lettera nella quale la Asl savonese informava i pazienti disabili del distretto socio sanitario di Albenga che hanno in comodato d’uso gratuito carrozzine e scooter elettrici dall’azienda sanitaria, dell’obbligo di assicurarsi contro eventuali incidenti. La lettera precisava inoltre che, in caso di mancato adempimento, il mezzo sarebbe stato temporaneamente ritirato e sostituito da carrozzina manuale. L’assicurazione si sarebbe quindi resa necessaria per mettere al riparo lo Stato da eventuali risarcimenti in caso di danni causati dalle carrozzine.

A questo era seguito un interessamento da parte dell’Assessorato alle Politiche Sociali di Albenga, con la richiesta di un parere del Ministero della Sanità, la cui risposta non si è fatta attendere, ed è decisamente dalla parte dei cittadini.

LA NOTA DEL MINISTERO

La Direzione Generale del Ministero della Sanità ha definito illegittimo e censurabile tale comportamento, motivandolo, con una nota inviata alla amministrazione comunale di Albenga, così: “Il provvedimento ministeriale che regolamenta, nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, l’erogazione dei dispositivi e degli ausili tecnici, tra cui le carrozzine a movimentazione elettrica (d.m. 332/1999), prevede, in via ordinaria, che tali ausili siano prescritti da un medico specialista, appositamente autorizzati e successivamente forniti dalla Asl di residenza dello stesso e assegnati in proprietà agli assistiti.”

In merito al comodato d’uso gratuito, la nota afferma:

“Viceversa, l’adozione del comodato d’uso gratuito come formula di fornitura lascia invariato il titolo di proprietà dell’ausilio in capo alla Asl, con conseguenti possibili profili di responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. La richiesta agli assistiti destinatari della cessione dell’ausilio di sottoscrivere una polizza di assicurazione a titolo individuale potrebbe originare proprio dalla volontà di tutelare l’Asl dal rischio di eventi come quello che è stato segnalato dall’articolo di stampa allegato alla nota”.

Infine ricorda come non debbano essere gli assistiti a farsi carico dell’eventuale assicurazione, né tantomeno dichiara legittimo il ritiro dell’ausilio nel caso di non stipula: “La scelta della Asl di avvalersi della facoltà prevista dalla norma citata “allo scopo di conseguire economie di gestione” non può tradursi in un onere imposto agli assistiti, cui il Servizio sanitario nazionale deve garantire la fornitura degli ausili a titolo gratuito. Né si può condividere la soluzione proposta che prevede, in caso di rifiuto dell’utente, la prospettiva, di certo non legittima, di ritiro dell’ausilio fornito. È opinione della scrivente Direzione generale del Ministero della Sanità che tale comportamento non sia supportato da previsioni normative, oltre ché censurabile in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale e comunque poco rispettoso nei confronti degli assistiti con disabilità “.
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS e infrazioni al CdS varie

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Arbitro assicurativo, da oggi si può presentare ricorso.

“Dopo l’istituzione degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per il settore bancario (ABF – 2009) e per i servizi finanziari (ACF – 2016) – ormai consolidati e in grado di risolvere con successo ogni anno migliaia di controversie – l’Italia colma finalmente una lacuna rilevante, offrendo tutela a milioni di assicurati”.

Da oggi è possibile presentare ricorso all’Arbitro assicurativo (AAS), uno strumento semplice ed economico di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa.

15/01/2026

Parte da oggi l’Arbitro assicurativo per la risoluzione alternativa delle controversie in materia Assicurativa. Entra in azione dunque uno strumento arbitrale “semplice, rapido ed economico di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa”, pensato per offrire soluzioni sostenibili alle controversie nel settore assicurativo.

L’Arbitro assicurativo è un sistema che opera sotto la vigilanza dell’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, e ha l’obiettivo di assistere i consumatori nella risoluzione rapida, alternativa, e a costi contenuti delle controversie con le compagnie assicurative oppure con gli intermediari assicurativi.

Controversie con le compagnie assicurative, cosa fa l’Arbitro assicurativo

Da oggi 15/01/2026 si può dunque presentare ricorso. Online sul sito dell’Arbitro si trova il video informativo e tutte le FAQ per capire come si svolge la procedura. Il ricorso può essere presentato contro un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo, esclusivamente on line sul portale e non è necessaria l’assistenza di un avvocato. Si possono rivolgere all’AAS il contraente, l’assicurato e il beneficiario di un contratto assicurativo oppure il danneggiato che può agire direttamente contro l’impresa di assicurazione (ad esempio, in caso di RC Auto).

Non sono ammesse perizie, testimonianze o dichiarazioni verbali perché l’arbitro assicurativo decide solo sulla base dei documenti che si presentano. Il ricorso si conclude entro 180 giorni, con un termine che può essere prorogato di altri 90 giorni per i casi più complessi.

La procedura, costi e limiti risarcitori

Il consumatore deve versare un contributo di 20 euro, che però gli viene rimborsato dalla controparte in caso di esito favorevole del ricorso. Le imprese di assicurazione versano un contributo fisso di 200 euro, mentre gli intermediari sono tenuti al pagamento di 100 euro.

Quando il ricorso ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’AAS ha dei limiti di valore.

L’Arbitro è competente per le controversie con compagnie assicurative e/o intermediari nei seguenti ambiti, entro specifici limiti di valore:

- Assicurazioni sulla vita: fino a 300.000 euro per le polizze caso morte e fino a 150.000 euro per le polizze caso vita (incluse le cosiddette polizze di risparmio);

- Assicurazioni contro danni: fino a un valore massimo della controversia di 25.000 euro; per le azioni dirette il limite è fissato a 2.500 euro.

Sono escluse le controversie per le quali siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo, nonché quelle relative a eventi verificatisi da oltre tre anni.

Le decisioni dell’Arbitro assicurativo non sono giuridicamente vincolanti, ma producono effetti rilevanti. In caso di mancata ottemperanza da parte dell’assicurazione o dell’intermediario, la decisione viene pubblicata sul sito dell’AAS per un periodo di cinque anni. Inoltre, l’assicurazione o l’intermediario è tenuto a pubblicare la decisione sul proprio sito internet per sei mesi. Resta in ogni caso salva la facoltà per entrambe le parti di adire l’autorità giudiziaria.

Quì sotto il link

https://www.arbitroassicurativo.org/not ... via-l-aas/
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS e infrazioni al CdS varie

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Multata nel 2024, fa ricorso e lo vince: “L’autovelox di S. Margherita non è omologato”

sabato 17 Gennaio 2026

La pronuncia della giudice di pace: "Il Comune non ha fornito le prove dell'omologazione dell'apparecchiatura n. 106"

MESSINA – “L’autovelox di Santa Margherita non è omologato”. O meglio, manca la “prova dell’avvenuta omologazione”. A dichiararlo è stata la giudice di pace Elena Ramatelli, che ha dato ragione a un’automobilista calabrese nella causa contro il Comune di Messina.

La multa all’autovelox nel 2024

I fatti risalgono all’ottobre 2024, quando la donna al volante è passata davanti all’autovelox alla velocità di 69 km/h. Il limite massimo, però, è di 50. Con la riduzione di 5 km/h si è scesi a 64, ma la multa è rimasta. Ma l’automobilista, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Musolino, ha fatto causa chiedendo “l’annullamento del verbale impugnato”. Contestando “l’illegittimità per vizi di omologazione dell’apparecchiatura autovelox, modello 106”, che è appunto quello di Santa Margherita.

La giudice: “Manca la documentazione”

La giudice ha dato ragione alla tesi dell’avvocato anche perché il Comune “non ha fornito la prova della omologazione dell’apparecchiatura autovelox 106 con cui è stata rilevata l’infrazione. Di fatti l’unica documentazione prodotta dall’Amministrazione risulta costituita dalla dichiarazione di conformità al campione omologato della Sodi Scientifica n.229/R 2024 da cui, tuttavia, risulta che l’apparecchiatura è stata sottoposta a verifica di conformità al campione approvato, senza che sia stato prodotto in atti il certificato di omologazione”. Quindi: vittoria dell’automobilista e verbale annullato.
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS e infrazioni al CdS varie

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Trasparenza negata: Altvelox denuncia Prefettura di Venezia e Ministero dell’Interno.

Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Ecco il link

https://www.altvelox.it/post/trasparenz ... GLcWP-A-RQ
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