dal portale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
>> DL Infrastrutture: via libera alla ricognizione degli autovelox
Intervento necessario e urgente per evitare incertezze sui dispositivi
3 luglio 2025 - Le Commissioni VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, riunite in sessione congiunta, nel corso dell'esame del DL Infrastrutture hanno approvato un emendamento a favore della ricognizione degli strumenti utilizzati per l’accertamento della violazioni dei limiti di velocità.
Nel dettaglio, è stata inserita una previsione finalizzata a risolvere le criticità relative all'uso dei dispositivi impiegati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, come previsto dall'articolo 142 del Codice della Strada. L'obiettivo è creare un quadro univoco – su scala nazionale, regionale e locale – circa i dispositivi in uso, specificando numero e tipologia degli strumenti, il loro legittimo utilizzo e la necessaria verifica dei requisiti tecnici per la relativa approvazione o omologazione.
Questo intervento risulta necessario, urgente e indifferibile per il riordino delle regole di settore e per definire norme chiare sugli standard e sulle procedure di approvazione ed omologazione dei dispositivi. Ciò al fine di prevenire situazioni di incertezza sulla perdurante regolarità nel tempo del regime approvativo (o di omologazione) dei singoli dispositivi, assicurando che gli stessi siano utilizzati esclusivamente in chiave di prevenzione e deterrenza all'interno di un quadro normativo certo, con un sistema sanzionatorio adeguato che garantisca sempre il diritto alla difesa ai cittadini.
Tags autovelox
Data di ultima modifica: 03/07/2025
Data di pubblicazione: 03/07/2025
Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS e infrazioni al CdS varie
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Dispositivi di rilevazione infrazioni al passaggio col rosso: serve l'omologazione
26/09/2025
Il Giudice di pace di Reggio Emilia ha stabilito che per legittimare la contestazione occorre l'omologazione del dispositivo.
Dispositivi di rilevazione di infrazioni al passaggio con il rosso: serve l'omologazione per legittimare la contestazione.
Lo ha deciso il Giudice di Pace di Reggio Emilia con sentenza n. 465/2025 (sotto allegata).
La vertenza nasce da una sanzione per superamento della linea di arresto all'intersezione semaforizzata con relativa prosecuzione della marcia nonostante la lanterna proiettasse luca rossa nel senso di marcia (art. 146/3 c.d.s. (rif. art. 41 c. 11 cds).
Il destinatario del verbale ricorreva al Giudice di Pace di Reggio Emilia eccependo, tra gli altri motivi, anche il difetto di omologazione dell'apparecchio accertatore dell'infrazione semaforica.
Esaminati gli atti il Giudice di Pace con una sentenza innovativa ha ritenuto che anche per i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo sia necessaria l'omologazione quale requisito imprescindibile per la legittimità dell'accertamento basato sull'acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità.
L'art. 201 comma 1 ter c.d.s. in correlazione con l'art. 45 comma 6 cds prevede infatti che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. Omologazione di cui l'amministrazione non ha fornito prova con la conseguente impossibilità di accertare la conformità del sistema ai requisiti di legge anche ai fini della necessità di contestazione immediata o differita della violazione.
Il Giudice ha conseguentemente annullato integralmente il verbale di contestazione opposto ai sensi dell'art. 7 comma 10 D.Lgs. 150/11.
26/09/2025
Il Giudice di pace di Reggio Emilia ha stabilito che per legittimare la contestazione occorre l'omologazione del dispositivo.
Dispositivi di rilevazione di infrazioni al passaggio con il rosso: serve l'omologazione per legittimare la contestazione.
Lo ha deciso il Giudice di Pace di Reggio Emilia con sentenza n. 465/2025 (sotto allegata).
La vertenza nasce da una sanzione per superamento della linea di arresto all'intersezione semaforizzata con relativa prosecuzione della marcia nonostante la lanterna proiettasse luca rossa nel senso di marcia (art. 146/3 c.d.s. (rif. art. 41 c. 11 cds).
Il destinatario del verbale ricorreva al Giudice di Pace di Reggio Emilia eccependo, tra gli altri motivi, anche il difetto di omologazione dell'apparecchio accertatore dell'infrazione semaforica.
Esaminati gli atti il Giudice di Pace con una sentenza innovativa ha ritenuto che anche per i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo sia necessaria l'omologazione quale requisito imprescindibile per la legittimità dell'accertamento basato sull'acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità.
L'art. 201 comma 1 ter c.d.s. in correlazione con l'art. 45 comma 6 cds prevede infatti che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. Omologazione di cui l'amministrazione non ha fornito prova con la conseguente impossibilità di accertare la conformità del sistema ai requisiti di legge anche ai fini della necessità di contestazione immediata o differita della violazione.
Il Giudice ha conseguentemente annullato integralmente il verbale di contestazione opposto ai sensi dell'art. 7 comma 10 D.Lgs. 150/11.
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