Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

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vito1966 ha scritto: mer ago 04, 2021 10:13 am Grazie delle risposte a Mauri64 & Panorama...Cmq forse non avete letto nel mio primo sms che ho inviato, Il Problema la licenza Ord. richiesta da me 42gg...è per motivi di famiglia e non per andare a fare le vere ferie a (Palma di Maiorca ) :D ...ho capito che è periodo estivo...mha purtroppo devo soccorrere mia suocera distante da casa circa km650...e a mia moglie non posso mandarla da sola perchè ci vuole anche il veicolo per portarla a fare visite mediche..agli ospedale....Con mia moglie ci devo fare na vita insieme ..con l'arma cc sono rimasti 150gg..? penso di essere stato chiaro..in 38anni di servizio non ho mai richiesto tanta licenza tantomeno ho calpestato i diritti dei colleghi....Per Panorama la Monetizzazione della lic. speciale non mi interessa..pensavo che ostacolava il pagamento della lic. ord.....che sinceramente era il mio ultimo pensiero di farmela pagare...il Problema e il Gesto...non so se mi spiego...prima di annullare bastava fare una telefonata per trovare un accordo....la più bella cosa e la collaborazione e aiutarsi a vicenda...e questo che manca nell'Arma CC...Con questo non demordo che fine anno mi congedo anche per i miei problemi di Salute..e purtroppo senza cause di servizio nell'anno 2011 sono riuscito ad avere una Tab.6 dalla CMO...Però non riconosciute dalla Commissione medica di Roma come cause di servizio per loro sono tutte dovute alla vecchiaia di una persona questa è l'ultima beffa..ricevuta grazie e Buona giornata

Se per motivi di famiglia serve tutta la Lic. ord. 45 gg., - non so se ne hai parlato col tuo comandante di stazione e cosa aveva già detto - consiglio di prendere contatti col comandante del N.C. e poi eventualmente parlarne con il C.te di Comp. delucidandolo sui fatti che si tratta della Suocera, magari potrà concedertela tutta o parziale, tentare vale sempre la pena. Cmq. ribadisco che la L.O. deve essere fruita obbligatoriamente prima del collocamento in congedo anche se a te serve oggi e non domani.


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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

Periodo di malattia ininterrotto a partire dal 20 novembre 2018 e fino alla data del collocamento in quiescenza per dimissioni volontarie, decorrente dal 1° marzo 2019.

I 7 giorni del 2019 gli sono stati regolarmente pagati, mentre, i 45gg. del 2018 e i 23gg. del 2017 NO.

Il CdS con il presente Parere a seguito del ricorso straordinario al PdR, lo Accoglie parzialmente per il solo anno 2018, così pronunciandosi:

Ecco alcuni brani del CdS

1) - La fattispecie in esame, per quanto concerne una parte dell’istanza, rientra pienamente nelle previsioni dell'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte di Giustizia.

2) - Precisamente, nella fattispecie, la ragione fondamentale preclusiva del godimento delle ferie relative all’anno 2018 è costituita esclusivamente dallo stato di malattia del ricorrente, subentrato a far data dal 20 novembre 2018 e protrattosi senza interruzioni fino al collocamento a riposo, a seguito di dimissioni volontarie.

3) - Il ricorrente ha diritto all’indennità per ferie non godute relativa all’anno 2018, essendo evidente che non è stato in grado di usufruire delle ferie spettantegli, né entro la fine dell’anno, né nei diciotto mesi successivi, per causa a lui non imputabile, ovvero a causa dell’interruzione del servizio dovuto alla malattia iniziata il 18 novembre 2018 e protrattasi fino alla conclusione del rapporto di lavoro, avvenuta il 1° marzo 2019.

4) - Qualora fosse stato in servizio fino al 31 dicembre 2018 e successivamente, ben avrebbe potuto avanzare domanda in tal senso; ma l’impedimento occorso il 20 novembre, indipendente dalla sua volontà, ha determinato l’impossibilità oggettiva di godere del diritto prima del pensionamento.

Cmq. per completezza leggete i punti 8 e 9 al riguardo del 2018.

N.B.: per quanto riguarda invece l'anno 2017 leggete il punto n. 10 (La domanda del ricorrente concernente la monetizzazione per i giorni di ferie non goduti durante il 2017 deve, invece, ritenersi infondata, alla luce del citato art. 9 del d.P.R. n. 39/2018).
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

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Sentenza Tar Lazio n.10833/2025 pubblicata in data 04/06/2025 sul collega della PolPen

Il Tar precisa:

A giudizio del Collegio il ricorso è fondato.

Il diritto del lavoratore alle ferie, l’intangibilità dello stesso e la relativa possibilità di monetizzazione sono disciplinati, nel nostro ordinamento, da una pluralità di disposizioni normative di rango primario e di rilievo costituzionale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 24 giugno 2020, n. 1173).

L’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 stabilisce che: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane; tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione; 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.

L’art. 2109 c.c., inoltre, prevede che al mancato riconoscimento del periodo di ferie, nei limiti della previsione legale, consegue, tra l’altro, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in capo al datore di lavoro.

L’art. 36, comma 3, della Costituzione afferma, altresì, che “Il lavoratore ha diritto … a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi”.

Il diritto alla fruizione delle ferie, con corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, è dunque sancito da norme imperative, anche di rilievo costituzionale, funzionali a garantire al lavoratore la possibilità di recupero delle energie psico-fisiche, con conseguente tutela della personalità e della dignità dello stesso (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 24 giugno 2020, n. 1173).

Orbene, laddove le ferie non possano essere fruite per cause non riconducibili alla volontà del lavoratore, è la stessa rilevanza costituzionale del diritto irrinunciabile alle ferie ad imporne la monetizzazione; deve, in definitiva, ritenersi sussistere il diritto del lavoratore a vedersi riconoscere l’indennità sostitutiva tutte le volte in cui il periodo di ferie non sia stato fruibile per causa allo stesso non imputabile.

N.B.: La citata sentenza la potete leggere direttamente dal portale.
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