Procedimento disciplinare

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avt8
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Re: Procedimento disciplinare

Messaggio da avt8 »

charry_red_wine ha scritto: lun dic 10, 2018 5:48 pm Spiego il caso.. magari potreste darmi un suggerimento.. mio.malgrado mi son trovato nella condizione di dover denunciare un superiore x minacce e vessazioni varie..i colleghi testimoni hanno fatto finta di nulla attribuendomi condotte a dir loro provocatorie..la procura ha chiesto la archiviazione e temo si possa aprire un procedimento contro di me x calunnia nonostante io mi trovi nel giusto e abbia subito anche delle ripercussioni sulla salute
Leggevo che la amministrazione ha poteri cosi ampi da poterti mettere x strada con questo nuovo c.o.m. anche in assenza di condanne che prevedano interdizioni o pene acfessorie..ecvo il perche delle mie richieste..perche pare che anche se si e' vittime di abusi non vale la pena denunciare
Certamente potrai andare sotto processo,perchè se il giudice ha chiesto l'archiviazione della tua denuncia nei confronti dei superiore, e facile che disponga di trasmettere gli atti al procuratore affinchè valuti di procedere nei tuoi confronti per il reato di calunnia- A prescindere questo, -
La tua amministrazione di sicuro ti farà un procedimento disciplinare,per denigrazione di un superiore gerarchico-


naturopata
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Re: Procedimento disciplinare

Messaggio da naturopata »

Per il reato di calunnia, deve provarsi la consapevolezza di querelare qualcuno sapendolo innocente. Di recente la cassazione penale ha sancito che non può procedersi direttamente per calunnia a seguito di archiviazione, ma deve essere dato impulso da chi si presume calunniato, difatti quest'ultimo a seguito di eventuale archiviazione della calunnia, può, a sua volta, essere querelato per diffamazione di calunnia.
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Re: Procedimento disciplinare

Messaggio da charry_red_wine »

Hai dei riferimenti di questa sentenza?
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Re: Procedimento disciplinare

Messaggio da naturopata »

Cassazione Penale, sez. VI, 13.10.2015, n. 179561. Il giudizio sul reato di calunnia è del tutto autonomo da quello concernente il reato ascritto al calunniato. Di guisa che la sentenza, pur se definitiva, pronunciata nel processo instaurato nei confronti dell'incolpato non fa stato nel processo contro il calunniatore.

Fermo restando che ci sono anche altre visioni di cassazione penali, per cui, laddove sia incontestabile la calunnia, possa procedersi d'ufficio, ma l'incontestabilità della calunnia è davvero per casi patologici.
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Re: Procedimento disciplinare

Messaggio da naturopata »

Guarda caso ecco un recente caso patologico:

I poliziotti lo hanno rincorso e arrestato pensando ad atti osceni. Ma aveva solo un problema di salute e viene assolto: l’agente ora rischia un processo per calunnia e falso. Articolo di Chiara Sarra per il Giornale.it.

Arrestato per “atti osceni in luogo pubblico”. Ma stava solo facendo pipì per strada. E ora i poliziotti rischiano un procedimento per falso e calunnia.



È successo ad agosto a Milano, nel centralissimo parco Sempione, dove un avvocato – con problemi di salute che lo costringono a urinare spesso – è stato visto calarsi i pantaloni in viale Milton. Come racconta il Corriere, la volante che passava di lì ha pensato a un atto di masturbazione “incurante del passaggio di bambini”. Così lo rincorso fino alla vicina stazione Cadorna. Ma quella che sembrava una fuga era in realtà la strada che portava il legale nel suo studio. I poliziotti l’hanno fermato nell’androne del palazzo. E nel verbale gli agenti parlano di un uomo “poco collaborativo”, nonostante stesse solo spiegando chi era e cosa stava facendo.

“Confermava effettivamente quanto accaduto, dichiarando di essere stato colto da situazione fisica irrefrenabile”, si legge nel verbale. Peccato che la “situazione fisica irrefrenabile” non fosse una pulsione sessuale ma – come dimostrano le cartelle cliniche presentate in tribunale – un problema di salute che non gli permette di aspettare quando ha lo stimolo di urinare.

Tra l’altro nel verbale di polizia si sottolinea che al legale viene assegnato un avvocato d’ufficio perché non ne disponeva uno di fiducia. In realtà l’uomo aveva chiesto di nominare i suoi colleghi di studio, ma non gli era stato consentito. Così come era vero che “non esprimeva la volontà di notiziare alcun familiare o affine” che aveva bloccato il suo telefonino. Non solo: pare che il legale si sia beccato pure uno schiaffo da parte di un poliziotto.

In ogni caso, già ad agosto il gip non aveva convalidato l’arresto, intuendo anomalie e stranezze nel verbale. Poi nel processo iniziato a settembre, il legale è stato assolto con formula piena. Mentre gli atti sono stati trasmessi alla procura affinché vengano valutato se il poliziotto che ha redatto il verbale abbia commesso reati come calunnia e falso.
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Re: Procedimento disciplinare

Messaggio da Sempreme064 »

Ho sbagliato post..coretto
panorama
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Re: Procedimento disciplinare

Messaggio da panorama »

Sentenza Corte Costituzionale n. 127/2025

Sentenza 127/2025 (ECLI:IT:COST:2025:127) Comunicato
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore: LUCIANI
Camera di Consiglio del 23/06/2025; Decisione del 23/06/2025
Deposito del 24/07/2025; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 227 del codice penale militare di pace.
Massime:
Atti decisi: ord. 200/2024

Sent. 127/2025 - Pres. AMOROSO, Red. LUCIANI
Inammissibilità

Reati militari – Diffamazione militare – Trattamento sanzionatorio – Reclusione militare – Esclusione, in alternativa, della pena pecuniaria – Denunciata violazione del principio della libertà di espressione enunciato dalla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU – Inammissibilità della questione.

N.B.: il tutto nato da quì:

>> un messaggio trasmesso mediante posta elettronica a una redazione giornalistica online e una missiva inviata al Ministero della difesa, al Comando legione carabinieri e ad altri indirizzi istituzionali militari, .......

Quanto narrato in sentenza è noto a tanti colleghi CC.

Allego Comunicato stampa del 24/07/2025 e relativa sentenza della Corte Cost.

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Diffamazione militare: ok al trattamento sanzionatorio

Inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al trattamento sanzionatorio della diffamazione militare.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 127/2025, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 227 del codice penale militare di pace sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli. Il giudice rimettente prospettava la violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui punisce la diffamazione militare esclusivamente con la pena della reclusione senza prevedere una pena pecuniaria alternativa, ciò che sarebbe stato in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ritiene eccessiva e sproporzionata la previsione, anche solo in astratto, della pena detentiva per i reati di diffamazione, a eccezione delle ipotesi dei discorsi d'odio o di istigazione alla violenza.

La Corte non ha esaminato il merito della questione, dichiarandola inammissibile per difetto di rilevanza in quanto prematura e ipotetica. Essa era stata infatti rimessa dal giudice dell'udienza preliminare, investito dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, che non era chiamato a decidere sulla responsabilità penale dell'imputato e, di conseguenza, sull'applicazione della sanzione penale astrattamente comminata dal legislatore. Poiché la censura proposta concerneva esclusivamente il trattamento sanzionatorio della diffamazione militare, è stato escluso che nella fase processuale dell'udienza preliminare il giudice rimettente dovesse fare applicazione del frammento di norma censurato. La Corte costituzionale ha rilevato d'ufficio anche un ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di motivazione della rilevanza: l'ordinanza di rimessione ha infatti omesso di argomentare, anche solo in termini di mera plausibilità, sull'eventuale rilevanza dell'attività sindacale, nel cui contesto - nel caso di specie - era stato tenuto il comportamento contestato, ai fini dell'integrazione della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto.
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MAW66
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Re: Procedimento disciplinare

Messaggio da MAW66 »

Io anche ho le idee poco chiare riguardo a cosa succede se a seguito di una querela nel mio caso al 612 bis nella specie condominiale,se la mia querela dovesse venire archiviata e io dovessi venire querelato per calunnia cosa posso rischiare? Considerato che a settembre 2026 vado in pensione di vecchiaia? C'è differenza se uno viene querelato per calunnia mentre è in servizio o dopo che è andato in pensione? Se cmq la querela per calunnia viene archiviata, o si viene cmq assolti cosa comporta? L amministrazione può cmq iniziare procedimento disciplinare anche se si è in pensione? Grazie a chi può darmi delucidazioni in merito
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