Maggiorazione servizio d'istituto -L.. 284/77 art.3 (1/5)
Maggiorazione servizio d'istituto -L.. 284/77 art.3 (1/5)
Consultando il mio estratto conto contributivo INPS ho notato che la maggiorazione compare soltanto in alcuni anni , riportata con il codice 22. Approssimandomi al congedo ciò può comportare errori nei calcoli pensionistici o dato che è ripetuta in circa 30 annualità ed il totale degli anni concessi è equivalente a cinque si può considerare ininfluente? Grazie in anticipo per la risposta
Re: Maggiorazione servizio d'istituto -L.. 284/77 art.3 (1/5)
Ciao camel,
in procinto di andare in pensione l'amministrazione trasmetterà telematicamente la tua situazione contributiva aggiornata all'Inps, il quale provvederà a correggere tutto.
in procinto di andare in pensione l'amministrazione trasmetterà telematicamente la tua situazione contributiva aggiornata all'Inps, il quale provvederà a correggere tutto.
Re: Maggiorazione servizio d'istituto -L.. 284/77 art.3 (1/5)
Nel tuo caso si può senza dubbio confermare che il limite massimo (insuperabile) della maggiorazione in oggetto ammonta in effetti a 5 anni.
Re: Maggiorazione servizio d'istituto -L.. 284/77 art.3 (1/5)
CdC Lombardia n. 31/2025 resa pubblica in data 20/02/2025, Ricorso Accolto
>> L. 284/77, art. 3 (1/5) e art. 5, c. 3 del d.lgs n. 165/1997;
Ecco alcuni brani:
>> è stato collocato in congedo a domanda dall’Arma dei Carabinieri in data Omissis senza diritto a pensione e di aver maturato 17 anni, 8 mesi e 14 gg. di servizio utile ai fini pensionistici;
>> ha rappresentato di non aver ancora maturato alla data del ricorso il diritto alla pensione e di aver richiesto all’Inps ..... il riscatto oneroso degli anni di supervalutazione contributiva di 1/5 del servizio militare comunque prestato dal Omissis al Omissis, ai sensi dell’art. 5, c. 3 del d.lgs n. 165/1997;
>> presente nella colonna “Maggiorazioni”, il n. “22” accompagnato da una nota a margine, contrassegnata con la lettera “A)”, recante la seguente dizione: “Le maggiorazioni presenti sull’estratto conto saranno valutate in sede di pensione, secondo le norme vigenti e con le limitazioni eventualmente previste”;
>> Secondo l’Ente, infatti, al Sig. F. è stato correttamente negato negato il riscatto oneroso dei periodi contributivi derivanti dalle maggiorazioni del servizio prestato poiché, essendo cessato dall’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione successivamente al Omissis, egli ha mantenuto la posizione assicurativa pubblica pregressa, nella quale i periodi contributivi in discorso sono già presenti con le relative maggiorazioni.
Il giudice scrive:
1) - Orbene, il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 all'art. 5 ....... (pag.
2) - Sulla base del quadro normativo così delineato, l’INPS con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 .... (pag. 9)
3) - Ed ancora, poiché il riscatto, contemplato dalla norma invocata, è previsto dalla legge a titolo “anche oneroso”, è stato puntualizzato che “…Nulla dice, la legge, sulla permanenza della qualifica di militare del richiedente, essendo previsto esclusivamente il requisito di aver prestato gli specifici servizi ivi indicati”, sicché “… in assenza di una previsione legislativa ad excludendum, …. non si può restringere l’applicazione di un beneficio a colui che, avendo prestato i servizi giudicati meritevoli di un incremento contributivo, venga poi a mutare qualifica…nel corso del tempo” (Corte dei conti, Sez. Prima Centrale di Appello, n. 273 del 2019).
4) - Ad avviso di questa Corte e sulla base della giurisprudenza formatasi sulla disposizione normativa di cui all’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 165/1997, non appare, pertanto, giuridicamente sostenibile un diniego della possibilità di riscatto dei periodi di servizio prestato in capo a soggetto il quale, all’entrata in vigore della legge in esame, era militare regolarmente in servizio (v., anche Sez. Lombardia, sent. n. 99/2022).
N.B.: Per comprendere meglio il tutto consiglio di leggere integralmente l'allegata sentenza.
>> L. 284/77, art. 3 (1/5) e art. 5, c. 3 del d.lgs n. 165/1997;
Ecco alcuni brani:
>> è stato collocato in congedo a domanda dall’Arma dei Carabinieri in data Omissis senza diritto a pensione e di aver maturato 17 anni, 8 mesi e 14 gg. di servizio utile ai fini pensionistici;
>> ha rappresentato di non aver ancora maturato alla data del ricorso il diritto alla pensione e di aver richiesto all’Inps ..... il riscatto oneroso degli anni di supervalutazione contributiva di 1/5 del servizio militare comunque prestato dal Omissis al Omissis, ai sensi dell’art. 5, c. 3 del d.lgs n. 165/1997;
>> presente nella colonna “Maggiorazioni”, il n. “22” accompagnato da una nota a margine, contrassegnata con la lettera “A)”, recante la seguente dizione: “Le maggiorazioni presenti sull’estratto conto saranno valutate in sede di pensione, secondo le norme vigenti e con le limitazioni eventualmente previste”;
>> Secondo l’Ente, infatti, al Sig. F. è stato correttamente negato negato il riscatto oneroso dei periodi contributivi derivanti dalle maggiorazioni del servizio prestato poiché, essendo cessato dall’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione successivamente al Omissis, egli ha mantenuto la posizione assicurativa pubblica pregressa, nella quale i periodi contributivi in discorso sono già presenti con le relative maggiorazioni.
Il giudice scrive:
1) - Orbene, il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 all'art. 5 ....... (pag.

2) - Sulla base del quadro normativo così delineato, l’INPS con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 .... (pag. 9)
3) - Ed ancora, poiché il riscatto, contemplato dalla norma invocata, è previsto dalla legge a titolo “anche oneroso”, è stato puntualizzato che “…Nulla dice, la legge, sulla permanenza della qualifica di militare del richiedente, essendo previsto esclusivamente il requisito di aver prestato gli specifici servizi ivi indicati”, sicché “… in assenza di una previsione legislativa ad excludendum, …. non si può restringere l’applicazione di un beneficio a colui che, avendo prestato i servizi giudicati meritevoli di un incremento contributivo, venga poi a mutare qualifica…nel corso del tempo” (Corte dei conti, Sez. Prima Centrale di Appello, n. 273 del 2019).
4) - Ad avviso di questa Corte e sulla base della giurisprudenza formatasi sulla disposizione normativa di cui all’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 165/1997, non appare, pertanto, giuridicamente sostenibile un diniego della possibilità di riscatto dei periodi di servizio prestato in capo a soggetto il quale, all’entrata in vigore della legge in esame, era militare regolarmente in servizio (v., anche Sez. Lombardia, sent. n. 99/2022).
N.B.: Per comprendere meglio il tutto consiglio di leggere integralmente l'allegata sentenza.
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Re: Maggiorazione servizio d'istituto -L.. 284/77 art.3 (1/5)
Pronuncia CdC a Sezioni Riunite n. 8/2025/QM/SEZ, resa pubblica in data 02/07/2025.
Quanto sopra, per la risoluzione delle questioni di massima deferite dalla Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, ai sensi degli artt. 11, co. 3, e 114, co. 1, c.g.c., in relazione al giudizio d’appello in materia di pensioni iscritto al n. 6965/P, pendente innanzi alla Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana.
FATTO
- Con ordinanza n. 2/A/2025 del 4 febbraio 2025, comunicata in pari data alla segreteria delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale ed iscritta al numero 858/SR/QM/SEZ, la Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, ai sensi degli artt. 11, co. 3, e 114, co. 1, c.g.c., ha deferito alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di due questioni di massima concernenti il giudizio n. 6965/P, pendente dinanzi alla medesima Sezione giurisdizionale d’Appello, nel quale l’I.N.P.S. ha chiesto la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, n. 156/2024, pubblicata il 24 aprile 2024, con la quale è stato accolto il ricorso del signor Giuseppe Zafarana per l’accertamento del diritto alla valutazione a titolo oneroso ex art. 5, commi 3 e ss., del d.lgs. n. 165 del 1997, entro il limite dei cinque anni complessivi, di una serie di periodi di servizio (dal 26.01.1983 al 09.10.1983 per servizio di leva, dal 10.10.1983 al 15.03.1984 per frequenza del corso Allievi nella Scuola Sottufficiali A.M., dal 16.03.1984 al 20.08.1984 per frequenza corso di specializzazione a Rimini presso il 5° stormo, dal 30.08.1993 al 20.10.1993 per frequenza di un corso professionale), per un totale di mesi 20 e giorni 15, che, cumulati ai 17 anni, mesi 10, giorni 13 di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995, gli avrebbero consentito di conseguire ulteriori 4 mesi di contribuzione al 31/12/1995 necessari all’accesso al sistema retributivo.
- In particolare, nell’ordinanza di rimessione si rappresenta che l’I.N.P.S., chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165 del 1997, nonché dell’art. 1849 del codice militare (d.lgs. n. 66/2010), in quanto la valorizzazione ai fini pensionistici degli aumenti di periodi di servizio anche eccedenti i cinque anni, maturati al 1° gennaio 1998, sarebbe esclusivamente ancorata alla percezione delle “relative indennità”, quali quelle di impiego operativo, sottolineando un contrasto di orientamenti giurisprudenziali, alla stregua del quale chiede la previa rimessione alle Sezioni riunite di questione di massima.
CONCLUSSIONI
P . Q. M.
la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima, rilevata l’ammissibilità e la rilevanza delle questioni di massima in epigrafe, danno soluzione ai quesiti posti dalla Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, con ordinanza di deferimento n. 2/A/2025 del 4 febbraio 2025, enunciando i seguenti principi di diritto:
− “il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio;
− la facoltà di riscatto ex art. 5 del d. lgs 165/97 dei “periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione;
− la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai “periodi di servizio con percezione delle relative indennità” a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell’entrata in vigore del d.lgs 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data.”
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Lucia d’Ambrosio Giovanni Coppola
f.to digitalmente f.to digitalmente
La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 2 luglio 2025.
IL DIRIGENTE
Antonio FRANCO
f.to digitalmente
----------------------
N.B.: comunque leggete il tutto direttamente dall'allegato.
Quanto sopra, per la risoluzione delle questioni di massima deferite dalla Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, ai sensi degli artt. 11, co. 3, e 114, co. 1, c.g.c., in relazione al giudizio d’appello in materia di pensioni iscritto al n. 6965/P, pendente innanzi alla Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana.
FATTO
- Con ordinanza n. 2/A/2025 del 4 febbraio 2025, comunicata in pari data alla segreteria delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale ed iscritta al numero 858/SR/QM/SEZ, la Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, ai sensi degli artt. 11, co. 3, e 114, co. 1, c.g.c., ha deferito alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di due questioni di massima concernenti il giudizio n. 6965/P, pendente dinanzi alla medesima Sezione giurisdizionale d’Appello, nel quale l’I.N.P.S. ha chiesto la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, n. 156/2024, pubblicata il 24 aprile 2024, con la quale è stato accolto il ricorso del signor Giuseppe Zafarana per l’accertamento del diritto alla valutazione a titolo oneroso ex art. 5, commi 3 e ss., del d.lgs. n. 165 del 1997, entro il limite dei cinque anni complessivi, di una serie di periodi di servizio (dal 26.01.1983 al 09.10.1983 per servizio di leva, dal 10.10.1983 al 15.03.1984 per frequenza del corso Allievi nella Scuola Sottufficiali A.M., dal 16.03.1984 al 20.08.1984 per frequenza corso di specializzazione a Rimini presso il 5° stormo, dal 30.08.1993 al 20.10.1993 per frequenza di un corso professionale), per un totale di mesi 20 e giorni 15, che, cumulati ai 17 anni, mesi 10, giorni 13 di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995, gli avrebbero consentito di conseguire ulteriori 4 mesi di contribuzione al 31/12/1995 necessari all’accesso al sistema retributivo.
- In particolare, nell’ordinanza di rimessione si rappresenta che l’I.N.P.S., chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165 del 1997, nonché dell’art. 1849 del codice militare (d.lgs. n. 66/2010), in quanto la valorizzazione ai fini pensionistici degli aumenti di periodi di servizio anche eccedenti i cinque anni, maturati al 1° gennaio 1998, sarebbe esclusivamente ancorata alla percezione delle “relative indennità”, quali quelle di impiego operativo, sottolineando un contrasto di orientamenti giurisprudenziali, alla stregua del quale chiede la previa rimessione alle Sezioni riunite di questione di massima.
CONCLUSSIONI
P . Q. M.
la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima, rilevata l’ammissibilità e la rilevanza delle questioni di massima in epigrafe, danno soluzione ai quesiti posti dalla Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, con ordinanza di deferimento n. 2/A/2025 del 4 febbraio 2025, enunciando i seguenti principi di diritto:
− “il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio;
− la facoltà di riscatto ex art. 5 del d. lgs 165/97 dei “periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione;
− la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai “periodi di servizio con percezione delle relative indennità” a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell’entrata in vigore del d.lgs 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data.”
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Lucia d’Ambrosio Giovanni Coppola
f.to digitalmente f.to digitalmente
La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 2 luglio 2025.
IL DIRIGENTE
Antonio FRANCO
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