Maggiorazione servizio d'istituto -L.. 284/77 art.3 (1/5)
Maggiorazione servizio d'istituto -L.. 284/77 art.3 (1/5)
Consultando il mio estratto conto contributivo INPS ho notato che la maggiorazione compare soltanto in alcuni anni , riportata con il codice 22. Approssimandomi al congedo ciò può comportare errori nei calcoli pensionistici o dato che è ripetuta in circa 30 annualità ed il totale degli anni concessi è equivalente a cinque si può considerare ininfluente? Grazie in anticipo per la risposta
Re: Maggiorazione servizio d'istituto -L.. 284/77 art.3 (1/5)
Ciao camel,
in procinto di andare in pensione l'amministrazione trasmetterà telematicamente la tua situazione contributiva aggiornata all'Inps, il quale provvederà a correggere tutto.
in procinto di andare in pensione l'amministrazione trasmetterà telematicamente la tua situazione contributiva aggiornata all'Inps, il quale provvederà a correggere tutto.
Re: Maggiorazione servizio d'istituto -L.. 284/77 art.3 (1/5)
Nel tuo caso si può senza dubbio confermare che il limite massimo (insuperabile) della maggiorazione in oggetto ammonta in effetti a 5 anni.
Re: Maggiorazione servizio d'istituto -L.. 284/77 art.3 (1/5)
CdC Lombardia n. 31/2025 resa pubblica in data 20/02/2025, Ricorso Accolto
>> L. 284/77, art. 3 (1/5) e art. 5, c. 3 del d.lgs n. 165/1997;
Ecco alcuni brani:
>> è stato collocato in congedo a domanda dall’Arma dei Carabinieri in data Omissis senza diritto a pensione e di aver maturato 17 anni, 8 mesi e 14 gg. di servizio utile ai fini pensionistici;
>> ha rappresentato di non aver ancora maturato alla data del ricorso il diritto alla pensione e di aver richiesto all’Inps ..... il riscatto oneroso degli anni di supervalutazione contributiva di 1/5 del servizio militare comunque prestato dal Omissis al Omissis, ai sensi dell’art. 5, c. 3 del d.lgs n. 165/1997;
>> presente nella colonna “Maggiorazioni”, il n. “22” accompagnato da una nota a margine, contrassegnata con la lettera “A)”, recante la seguente dizione: “Le maggiorazioni presenti sull’estratto conto saranno valutate in sede di pensione, secondo le norme vigenti e con le limitazioni eventualmente previste”;
>> Secondo l’Ente, infatti, al Sig. F. è stato correttamente negato negato il riscatto oneroso dei periodi contributivi derivanti dalle maggiorazioni del servizio prestato poiché, essendo cessato dall’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione successivamente al Omissis, egli ha mantenuto la posizione assicurativa pubblica pregressa, nella quale i periodi contributivi in discorso sono già presenti con le relative maggiorazioni.
Il giudice scrive:
1) - Orbene, il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 all'art. 5 ....... (pag.
2) - Sulla base del quadro normativo così delineato, l’INPS con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 .... (pag. 9)
3) - Ed ancora, poiché il riscatto, contemplato dalla norma invocata, è previsto dalla legge a titolo “anche oneroso”, è stato puntualizzato che “…Nulla dice, la legge, sulla permanenza della qualifica di militare del richiedente, essendo previsto esclusivamente il requisito di aver prestato gli specifici servizi ivi indicati”, sicché “… in assenza di una previsione legislativa ad excludendum, …. non si può restringere l’applicazione di un beneficio a colui che, avendo prestato i servizi giudicati meritevoli di un incremento contributivo, venga poi a mutare qualifica…nel corso del tempo” (Corte dei conti, Sez. Prima Centrale di Appello, n. 273 del 2019).
4) - Ad avviso di questa Corte e sulla base della giurisprudenza formatasi sulla disposizione normativa di cui all’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 165/1997, non appare, pertanto, giuridicamente sostenibile un diniego della possibilità di riscatto dei periodi di servizio prestato in capo a soggetto il quale, all’entrata in vigore della legge in esame, era militare regolarmente in servizio (v., anche Sez. Lombardia, sent. n. 99/2022).
N.B.: Per comprendere meglio il tutto consiglio di leggere integralmente l'allegata sentenza.
>> L. 284/77, art. 3 (1/5) e art. 5, c. 3 del d.lgs n. 165/1997;
Ecco alcuni brani:
>> è stato collocato in congedo a domanda dall’Arma dei Carabinieri in data Omissis senza diritto a pensione e di aver maturato 17 anni, 8 mesi e 14 gg. di servizio utile ai fini pensionistici;
>> ha rappresentato di non aver ancora maturato alla data del ricorso il diritto alla pensione e di aver richiesto all’Inps ..... il riscatto oneroso degli anni di supervalutazione contributiva di 1/5 del servizio militare comunque prestato dal Omissis al Omissis, ai sensi dell’art. 5, c. 3 del d.lgs n. 165/1997;
>> presente nella colonna “Maggiorazioni”, il n. “22” accompagnato da una nota a margine, contrassegnata con la lettera “A)”, recante la seguente dizione: “Le maggiorazioni presenti sull’estratto conto saranno valutate in sede di pensione, secondo le norme vigenti e con le limitazioni eventualmente previste”;
>> Secondo l’Ente, infatti, al Sig. F. è stato correttamente negato negato il riscatto oneroso dei periodi contributivi derivanti dalle maggiorazioni del servizio prestato poiché, essendo cessato dall’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione successivamente al Omissis, egli ha mantenuto la posizione assicurativa pubblica pregressa, nella quale i periodi contributivi in discorso sono già presenti con le relative maggiorazioni.
Il giudice scrive:
1) - Orbene, il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 all'art. 5 ....... (pag.

2) - Sulla base del quadro normativo così delineato, l’INPS con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 .... (pag. 9)
3) - Ed ancora, poiché il riscatto, contemplato dalla norma invocata, è previsto dalla legge a titolo “anche oneroso”, è stato puntualizzato che “…Nulla dice, la legge, sulla permanenza della qualifica di militare del richiedente, essendo previsto esclusivamente il requisito di aver prestato gli specifici servizi ivi indicati”, sicché “… in assenza di una previsione legislativa ad excludendum, …. non si può restringere l’applicazione di un beneficio a colui che, avendo prestato i servizi giudicati meritevoli di un incremento contributivo, venga poi a mutare qualifica…nel corso del tempo” (Corte dei conti, Sez. Prima Centrale di Appello, n. 273 del 2019).
4) - Ad avviso di questa Corte e sulla base della giurisprudenza formatasi sulla disposizione normativa di cui all’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 165/1997, non appare, pertanto, giuridicamente sostenibile un diniego della possibilità di riscatto dei periodi di servizio prestato in capo a soggetto il quale, all’entrata in vigore della legge in esame, era militare regolarmente in servizio (v., anche Sez. Lombardia, sent. n. 99/2022).
N.B.: Per comprendere meglio il tutto consiglio di leggere integralmente l'allegata sentenza.
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